Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 luglio 2005
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti bentazone con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva 2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2002 che ha rettificato gli articoli 4 e 6 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001;
Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Considerato altresi' che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Visto l'art. 1, del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 che indica il 31 luglio 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;
Considerato che i prodotti fitosanitari di cui trattasi dovranno essere adeguati alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti a seguito della loro iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti, al termine della loro revisione comunitaria;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva bentazone in miscela con altre sostanze attive, sono ri-registrati provvisoriamente fino 31 luglio 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle registrazioni, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti al termine della loro revisione comunitaria.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2005
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

Prodotti fitosanitari a base di miscele di bentazone a altre sostanze
attive ri-registrati provvisoriamente fino al 31 luglio 2011:

Nome prodotto: BASAGRAN M; n. reg. 5652; data reg. 28 dicembre 1983; Impresa: Basf Italia S.p.a.
Nome prodotto: CAMBIO; n. reg. 10633; data reg. 6 dicembre 2000; Impresa: Basf Italia S.p.a.
 
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