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| Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 18 agosto 2005 |  | Scioglimento della societa' cooperativa «EX NEW», in Imperia. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Imperia
 
 Visto   il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che attribuisce  al  ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  sulla cooperazione;
 Vista  la  convenzione  del  30 novembre  2001,  stipulata  fra  il Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di  vigilanza  sulla  cooperazione sono conservate in via transitoria alle  direzioni  provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto  in  particolare  il  decreto  direttoriale del Ministero del lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della Cooperazione  -  del  6 marzo  1996,  che  attribuisce alle Direzioni Provinciali  del  Lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento delle  cooperative  nei  casi  in cui non e' necessaria la nomina del liquidatore;
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorita';
 Visto  l'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le previsioni del suddetto articolo del codice civile;
 Visto  il  decreto del Ministero delle Attivita' Produttive in data 17 luglio  2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del liquidatore  nei  casi  in  cui le attivita' da liquidare, purche' di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a 5000 euro;
 Considerato  che  dagli  accertamenti  ispettivi  del 4 agosto 2005 risulta  che  la  sotto  indicata societa' cooperativa si trova nelle condizioni di essere sciolta per atto dell'autorita' di vigilanza, in particolare  in  ragione del mancato deposito dei bilanci 2002, 2003, 2004,  dell'assenza  di atti di gestione e di attivita' da liquidare, dell'impossibilita' di perseguire lo scopo sociale;
 Tenuto  conto  del  parere  di  massima del 15 maggio 2003 espresso dalla commissione centrale per le cooperative che definisce i casi in cui   non   e'   necessario  acquisire  il  parere  preventivo  della Commissione medesima;
 Decreta:
 
 La  societa'  cooperativa «EX NEW», con sede in Imperia, costituita per  rogito Notaio Re Marco, in data 7 giugno 2002, repertorio numero 39476,  codice fiscale 01318440086, numero REA 116223, e' sciolta, ai sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina di liquidatore.
 Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  i  creditori  e  gli  altri interessati possono presentare all'autorita'  governativa  che  lo  ha  emanato  formale  e motivata domanda intesa a ottenere la nomina predetta.
 Imperia, 18 agosto 2005
 Il direttore provinciale reggente: Pirri
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