| IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari
 Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
 Visto, in particolare, l'allegato V, punto E, del regolamento CE n. 1493/99  il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche   eccezionali   gli   Stati   membri  possono  autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole Clb;
 Tenuto  conto  che  la  provincia  autonoma di Trento - Assessorato all'agricoltura  e  foreste  e  cooperazione,  ha  segnalato  che nel territorio  della  provincia  medesima  si sono verificate condizioni climatiche  tali  da  rendere  necessario,  nella  corrente  campagna vitivinicola,  acidificare  tutti  i  prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente  fermentato,  vino  nuovo  ancora in fermentazione ed il vino  che  verra'  prodotto nella campagna 2005/2006, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V punto E, del regolamento CE n. 1493/99 nonche' delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;
 Tenuto  conto  che  il  parere espresso dalla Commissione CE con la nota  interpretativa  n.  40923  del  28 ottobre 1998 che recita: «E' lecito,  alla  luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento   per  aumentare  il  titolo  alcolometrico  naturale avvalendosi  dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo  1,  lettera  a)  e  b), dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente  ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di  tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» e' ritenuto valido  dalla  Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non ha modificato la materia;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  Nella  campagna  2005/2006 e' consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.
 2.  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate secondo   le   modalita'   ed   i   limiti   massimi  previsti  dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 agosto 2005
 Il direttore generale: Petroli
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