Gazzetta n. 199 del 27 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 luglio 2005 |
Proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ed aventi scadenza nel corso del 2005. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290; Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni, al fine di ottenere il rinnovo nazionale delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi; Visti i decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea; Viste le istanze di adeguamento e di ri-registrazione presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'elenco allegato al presente decreto secondo le modalita' stabilite dai rispettivi decreti di recepimento delle sostanze attive componenti; Considerati i tempi tecnici necessari per procedere ad alcune verifiche amministrative e alla conseguente emanazione dei relativi decreti di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del sopra citato decreto che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione; Ritenuto di dover comunque garantire la continuita' delle registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo concesse in attesa della conclusione delle verifiche ora in corso; Ritenuto altresi' di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione; Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate; Decreta: Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono prorogate fino al 30 giugno 2006 per concludere le verifiche amministrative preliminari ai provvedimenti di ri-registrazione. Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento al decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, citato in premessa, nonche' delle verifiche attualmente in corso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate. Roma, 28 luglio 2005 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 7 della G.U. <---- .fo: |
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