Gazzetta n. 199 del 27 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 luglio 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, del settore abbigliamento, tessile-maglieria, pelli-calzature e oreficeria della provincia di Arezzo. (Decreto n. 36450).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita' e non utilizzato;
Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori abbigliamento, tessile-maglieria, pelli-calzature e oreficeria nell'area territoriale della provincia di Arezzo, concluso in data 8 marzo 2005, presso il servizio lavoro della provincia di Arezzo;
Visto il verbale di accordo in data 13 aprile 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso la sede della prefettura di Arezzo, alla presenza del Sottosegretario di Stato sen. Maria Grazia Sestini, tra la regione Toscana, la provincia di Arezzo e le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori abbigliamento, tessile-maglieria, pelli-calzature e oreficeria, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Arezzo, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
Visto il limite di spesa di 9,5 milioni di euro fissato nel verbale del 13 aprile 2005;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 13 aprile 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Arezzo:
a) la concessione, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2), della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;
b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 aprile 2005 che ha recepito l'accordo di programma dell'8 marzo 2005, di cui alle premesse, che diventa parte integrante del presente provvedimento, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.
 
Art. 2.
Ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati, puo' essere concesso il trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2006.
 
Art. 3.
I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 
Art. 4.
I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 
Art. 5.
L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 
Art. 6.
Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 7.
L'onere complessivo, pari ad Euro 9.500.000,00 gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 
Art. 8.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 
Art. 9.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona' e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 12
 
Allegato
VERBALE DI ACCORDO
In data 13 aprile 2005, presso la prefettura di Arezzo, alla presenza del Sottosegretario sen. Maria Grazia Sestini, assistito dalla D.G. tutela delle condizioni di lavoro, dalla direzione regionale del lavoro della Toscana e dalla direzione provinciale del lavoro di Arezzo, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione dei settori:
abbigliamento, tessile-maglieria, pelli-calzature;
oreficeria, della provincia di Arezzo;
Hanno partecipato:
regione Toscana;
provincia di Arezzo;
Confederazione nazionale artigianato CNA Arezzo;
Confartigianato Arezzo;
Associazione industriali Arezzo;
API Toscana;
CGIL Arezzo;
CISL Arezzo;
UIL Arezzo;
I.N.P.S. nazionale, regionale e provinciale;
Italia Lavoro;
Considerato lo stato di crisi delle filiere produttive dei settori sopra indicati che colpisce le imprese ubicate nella provincia di Arezzo, con pesanti ricadute sull'occupazione;
Considerato, altresi', che le imprese della provincia di Arezzo si configurano, per la maggior parte, come aziende artigiane o aziende industriali fino a 15 dipendenti, prive, pertanto, della copertura degli ammortizzatori sociali;
Considerata la necessita' di predisporre azioni di sostegno all'occupazione, nonche' agli interventi di politiche attive del lavoro promossi dalla provincia di Arezzo, sulla base del programma sottoscritto dalle parti interessate in data 8 marzo 2005, presso il servizio lavoro della provincia di Arezzo e relativo alla situazione dei settori sopra indicati;
Considerata l'opportunita' che gli interventi di sostegno al reddito vengano integrati da misure idonee a favorire la salvaguardia dell'occupazione, anche attraverso processi di riqualificazione finalizzati al mantenimento dell'occupazione o alla ricollocazione;
Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria e del trattamento di mobilita' alle aziende artigiane ed industriali, appartenenti ai settori citati, ubicati nella provincia di Arezzo;
Le parti concordano quanto segue:
1) il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori abbigliamento, tessile-maglieria, pelli-calzature e oreficeria della provincia di Arezzo. I lavoratori, beneficiari devono essere in possesso di una anzianita' lavorativa, presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;
2) il trattamento di CIGS previsto al punto 1) puo' essere concesso a partire dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;
3) puo' essere, altresi', erogato il trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati, per il periodo di cui all'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004;
4) i trattamenti di cui ai punti precedenti possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro;
5) al fine del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese richiedenti il trattamento faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali di categoria ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 legge n. 164/1975 e successive modificazioni e integrazione, per le imprese artigiane, con le modalita' previste dai vigenti accordi collettivi regionali in tema di sospensione per mancanza di lavoro;
6) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro di Arezzo, che autorizzera' - previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale - la sede provinciale I.N.P.S. ad erogare i relativi trattamenti. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso.
Le istanze relative ai trattamenti di mobilita' - in favore dei lavoratori appartenenti ai settori e per il periodo di cui al presente accordo - dovranno essere presentate dagli interessati, all'I.N.P.S. provinciale di Arezzo, che ne curera' il pagamento;
7) l'erogazione del trattamento di CIGS e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia;
8) la provincia di Arezzo si attivera' per il superamento dell'attuale fase di crisi dei settori di cui al presente verbale, attraverso le azioni previste nell'accordo dell'8 marzo 2005, che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, viene recepito nella presente intesa;
9) l'I.N.P.S. provinciale comunichera' alla provincia ed alla direzione provinciale del lavoro di Arezzo un riepilogo dei trattamenti erogati;
10) la ripartizione delle risorse da destinare a trattamenti di CIGS e di mobilita' sara' definita con accordo territoriale da stipularsi presso la direzione provinciale del lavoro di Arezzo. In tale sede saranno concordate anche i criteri di priorita' di erogazione, la durata massima per azienda e lavoratori, nonche' i codici Ateco identificativi delle aziende aventi diritto;
11) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce, nel limite di 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura dell'intervento di cui al presente accordo.
Il Sottosegretario sen. Maria Grazia Sestini ritiene che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali della provincia di Arezzo e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi dei settori sopra indicati, anche in funzione della realizzazione di politiche attive per il rafforzamento dell'occupabilita' dei soggetti interessati.
Letto, confermato e sottoscritto.
 
Allegato
PROTOCOLLO D'INTESA
Per la gestione di crisi occupazionali con riferimento ai settori produttivi oreficeria, abbigliamento, tessile-maglieria, pelli-calzature nell'area territoriale della provincia di Arezzo.
L'anno 2005, il giorno 8 del mese di marzo, presso il servizio lavoro della provincia di Arezzo, i signori:
Alessandra Dori, assessore al lavoro della provincia di Arezzo;
Paolo Grasso, provincia di Arezzo;
Antonio Scarponi, provincia di Arezzo;
Massimo Gambassini, CGIL Arezzo;
Giuseppe Selvi, CGIL FILTEA Arezzo;
Roberto Schinco, Confartigianato Arezzo;
Alessandro Tarquini, associazione degli industriali di Arezzo;
Domenico Badii, CISL Arezzo;
Francesca Brogi, API Arezzo;
Gianni Baiocco, UIL Arezzo;
Simone Ponti, CNA Arezzo.
Premessa.
Considerato lo stato di crisi dei settori oreficieria, abbigliamento, tessile-maglieria, pelli-calzature, che colpisce in particolare le aziende della provincia di Arezzo, con pesanti ricadute sull'occupazione;
Considerato, altresi', che le imprese della provincia di Arezzo si configurano, per la maggior parte, come aziende artigiane o aziende industriali fino a 15 dipendenti e, pertanto, prive della copertura degli ammortizzatori sociali;
Considerata la necessita' di intervenire con misure che possano consentire il superamento della situazione di crisi, anche con specifici interventi in favore dell'occupazione, idonei al superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa;
Considerato che la provincia di Arezzo, con delibera della G.P. n. 20 del 17 gennaio 2005, nell'ambito delle funzioni di programmazione attribuitele con legge regionale n. 49/1999, ha approvato l'integrazione del protocollo d'intesa relativo al «Patto per lo sviluppo locale della provincia di Arezzo», contenente tra l'altro i seguenti progetti:
a) interventi di supporto al settore orafo della provincia di Arezzo;
b) progetto di marketing territoriale per il distretto dal Valdarno superiore (di concerto con la provincia di Firenze);
c) progetto RF-ID per il distretto tessile e abbigliamento;
d) progetto integrato di lavoro e orientamento.
Considerato che la regione Toscana ha dato avvio, all'attuazione del progetto pilota integrato sul sistema moda nel territorio di Arezzo, che comprende il coordinamento e la programmazione integrata di azioni a carattere intersettoriale che comprendono incentivi agli investimenti delle imprese, investimenti, infrastrutturali, materiali e immateriali;
Considerato che la provincia di Arezzo ha promosso la costituzione della istituzione dei distretti industriali con il compito di mobilitare le risorse e le energie per favorire lo sviluppo dei sistemi locali, composta dai soggetti competenti del territorio;
Considerato che la provincia di Arezzo ha promosso la costituzione di una agenzia formativa settoriale specifica del settore (scuola dell'oro) costituita dagli enti e dalle categorie economiche interessate dal distretto orafo aretino;
Considerato che la provincia di Arezzo e' promotore del Consorzio Arezzo innovazione, soggetto attuatore del progetto «Costituzione di un centro per l'innovazione di prodotto e di processo oro-moda» a cui partecipano gli enti e le categorie interessate, con il compito di promozione delle attivita' di ricerca a trasferimento tecnologico nel settore identificato;
Ritenuta possibile l'applicabilita' alla situazione di crisi nei settori indicati l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione guadagni straordinaria, anche alle aziende artigiane e alle imprese industriali fino a 15 dipendenti, appartenenti ai settori oreficeria, abbigliamento, tessile-maglieria, pelli-calzature, ubicate nella provincia di Arezzo.
Le parti concordano quanto segue:
1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 155, verra' promosso apposito accordo, in sede governativa, diretto ad ottenere, per le aziende in crisi della provincia di Arezzo, appartenenti ai settori oreficeria, abbigliamento, tessile-maglieria, pelli-calzature, anche in deroga, alla normativa vigente, il trattamento di integrazione salariale a favore dell'aziende artigiane ed alle imprese industriali fino a 15 dipendenti.
2. L'autorizzazione alla concessione del trattamento di CIGS verra' richiesta anche per le imprese artigiane, con piu' di 15 dipendenti, non rientranti nella previsione di cui all'art. 12 della legge n. 223/1991.
3. In caso di esito positivo della richiesta di cui al punto 1), fino all'emanazione del decreto ministeriale di concessione della CIGS e, comunque per un periodo massimo di quattro mesi, i datori di lavoro erogheranno - fino a concorrenza del T.F.R. maturato da ogni lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 - a titolo di prestito di durata inferiore ai dodici mesi non fruttifero d'interessi, l'importo necessario per integrare la retribuzione netta eventualmente spettante a ciascun lavoratore fino a Euro 700 per ciascuno dei quattro mesi. Quanto erogato a titolo di prestito sara' recuperato dall'azienda secondo le seguenti modalita':
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro sulla somma individualmente spettante a titolo di T.F.R., per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2005;
a titolo di anticipazione de1 T.F.R., per i lavoratori ancora in forza alla predetta data del 31 dicembre 2005;
qualora la domanda di CIGS non fosse accolta entro quattro mesi dalla data dell'accordo con il Ministero del lavoro, le parti si incontreranno per adottare gli opportuni interventi.
4. Per tutte le altre imprese dei settori sopra richiamati, verra' richiesta la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu' periodi non consecutivi di durata non superiore ai ventiquattro mesi in un triennio.
5. Viene inoltre, concordato il seguente programma di politica attiva del lavoro, finalizzato alla ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi, attraverso l'orientamento, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento in una nuova attivita'. Detto programma deve considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto deciso dalla G.P. con delibera n. 20 del 17 gennaio 2005 (come da premessa). I predetti interventi verranno effettuati secondo le seguenti modalita':
a) il Centro per l'impiego della provincia di Arezzo, in collaborazione con le rappresentanze sindacali e la direzione delle aziende interessate, procedera' ad effettuare colloqui individuali con tutti i lavoratori, sia al fine di ricostruire il bagaglio di conoscenze e competenze di ciascun dipendente, propensioni e aspirazioni che per accertare la presenza di eventuali vincoli alla mobilita' territoriale;
b) ricostruita la mappa delle competenze professionali, delle propensioni e delle potenzialita' dei lavoratori interessati, in raccordo con l'organizzazioni sindacali e quelle datoriali, si procedera' (a cura del servizio di incontro fra domanda e offerta di lavoro del Centro per l'impiego della provincia di Arezzo) a proporre ai lavoratori stessi le opportunita' di inserimento lavorativo delle quali il C.I. venga a conoscenza;
c) per le finalita' di cui al punto precedente, le associazioni datoriali si impegnano ad interessare le aziende associate affinche', nei casi di incrementi di organico, richiedano, con priorita', la collaborazione e l'intervento del Centro impiego, ai fini della segnalazione dei soggetti disponibili all'occupazione;
d) per i lavoratori per i quali fosse emersa la necessita' e l'interesse ad intraprendere interventi formativi finalizzati ad ampliarne le conoscenze e l'occupabilita', anche in comparti produttivi diversi, il Centro per l'impiego mettera' a disposizione un servizio di orientamento e assistenza finalizzato alla richiesta di voucher formativi per il finanziamento di percorsi formativi individuali;
e) successivamente alla realizzazione di detti percorsi, che potranno essere anche collettivi, il cui svolgimento sara' costantemente monitorato «in itinere» dalla provincia di Arezzo e dallo associazioni firmatarie dal presente protocollo, il Centro per l'impiego realizzera', per i lavoratori che risultassero ancora in cerca di una occupazione, un servizio di ricerca attiva del lavoro, accompagnamento e inserimento al lavoro.
6. Al fine di monitorare il perseguimento delle predette finalita', le parti concordano di incontrarsi periodicamente, per iniziative dell'amministrazione provinciale o a seguito di richieste delle organizzazioni che hanno sottoscritto l'accordo; concordano altresi' che le procedure di assegnazione dell'intervento della CIGS debbano essere preventivamente discusse e concordate tra i rappresentanti dei datori di lavoro e le parti sindacali.
7. Da una prima ricognizione delle situazioni di crisi, le parti ritengono che il numero dei lavoratori che probabilmente saranno interessati agli interventi sara' pari a 1.600 e che le risorse necessarie dovrebbero ammontare a circa Euro 9.500.000. Si concorda, inoltre, che la definizione dell'elenco nominativo delle aziende interessate sara' effettuata successivamente, con apposito accordo tra le parti.
8. I firmatari del presente protocollo ritengono che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi dei settori richiamati.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone