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| Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 |  | Regolamento   per   il   riordino  del  sistema  elettorale  e  della composizione degli organi di ordini professionali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti  gli  articoli  87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;
 Visto  l'articolo  1,  comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come  modificato  dall'articolo  6,  comma  4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
 Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
 Sentiti gli ordini professionali interessati;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;
 Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;
 Ritenuto  di  non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta  nel  parere  del  13 giugno  2005,  relativa  alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto  attraverso  il  sistema  elettorale  si  intende  favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini  dei  dottori  agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori,  paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli  attuari,  dei  biologi,  dei  chimici,  dei  geologi  e  degli ingegneri.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge ed i regolamenti.
 - L'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera
 g) e sesto comma, e' il seguente:
 «Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle seguenti
 materie:
 a)-f) (omissis);
 g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h)-s) (omissis).
 (Omissis).
 Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 -  Il  testo del comma 18, della legge 14 gennaio 1999,
 n.  4  (Disposizioni riguardanti il settore universitario e
 della  ricerca  scientifica,  nonche'  il servizio di mensa
 nelle  scuole  -  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 19
 gennaio  1999,  n.  14) modificato dal comma 4 dell'art. 6,
 della  legge  19 ottobre  1999,  n.  370  (Disposizioni  in
 materia   di   universita'   e  di  ricerca  scientifica  e
 tecnologica   -  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
 ottobre 1999, n. 252), e' il seguente:
 «18.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati, a norma
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica  e  tecnologica, di concerto con il Ministro di
 grazia  e  giustizia,  sentiti  gli  organi direttivi degli
 ordini   professionali,   con  esclusivo  riferimento  alle
 attivita'  professionali  per il cui esercizio la normativa
 vigente  gia'  prevede l'obbligo di superamento di un esame
 di  Stato,  e'  modificata  e  integrata  la disciplina del
 relativo  ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi,
 nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
 delle  relative  prove,  in conformita' ai seguenti criteri
 direttivi:
 a) determinazione dell'ambito consentito di attivita'
 professionale  ai  titolari  di  diploma universitario e ai
 possessori  dei  titoli istituiti in applicazione dell'art.
 17,  comma  95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127, e
 successive modificazioni;
 b) eventuale  istituzione  di  apposite sezioni degli
 albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
 lettera  a),  indicando  i  necessari  raccordi con la piu'
 generale   organizzazione   dei  predetti  albi,  ordini  o
 collegi;
 c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
 degli  esami  di  Stato  con quanto disposto ai sensi della
 lettera a).».
 -  Il  testo  dell'art.  1-septies del decreto-legge 31
 gennaio  2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita'
 e  la  ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
 completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
 dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
 relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
 altre  misure urgenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 31  gennaio  2005,  n.  24), convertito, con modificazioni,
 dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con
 modificazioni,  del  decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7,
 recante   disposizioni   urgenti  per  l'universita'  e  la
 ricerca,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, per il
 completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
 dei  pubblici  dipendenti,  nonche'  per  semplificare  gli
 adempimenti   relativi  a  imposte  di  bollo  e  tasse  di
 concessione.  Sanatoria  degli effetti dell'art. 4, comma 1
 del  decreto-legge  29 novembre  2004,  n. 280 - pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  aprile  2005, n. 75), e' il
 seguente:
 «Art.  1-septies (Organi di ordini professionali). - 1.
 Nel  procedere  al  riordino del sistema elettorale e della
 composizione  degli organi degli ordini professionali, come
 previsto  dall'art.  4,  comma 3, del regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
 328,  al fine di uniformare e semplificare le procedure, va
 assicurata  la  rappresentanza unitaria degli iscritti agli
 albi  professionali  nei  consigli nazionali e territoriali
 con  un  numero  di componenti dei consigli territoriali da
 sette  a  quindici in ragione del numero degli iscritti, un
 numero  di  quindici componenti per i consigli nazionali, e
 con  una durata di quattro anni per i consigli territoriali
 e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a
 tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
 328.  Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto
 regolamento,  da  emanare  ai  sensi dell'art. 1, comma 18,
 della   legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  come  modificato
 dall'art.  6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
 entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
 della  legge  di  conversione  del presente decreto, per la
 definizione  del  numero  dei  componenti  e del sistema di
 composizione dei consigli nazionali e territoriali.».
 -  Il  testo  del comma 2, dell'art. 17, della legge 23
 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214), e' il seguente:
 «2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
 Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni
 della  disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame
 di  Stato  e delle relative prove per l'esercizio di talune
 professioni,   nonche'   della   disciplina   dei  relativi
 ordinamenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto
 2001, n. 190), e' il seguente:
 «Art.  4  (Norme organizzative generali). - 1. Salve le
 disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
 numero  dei  componenti  degli organi collegiali, a livello
 locale  o  nazionale,  degli ordini o collegi relativi alle
 professioni  di  cui  all'art.  1, comma 1, qualora vengano
 istituite le due sezioni di cui all'art. 2, e' ripartito in
 proporzione  al  numero  degli iscritti a ciascuna sezione.
 Tale  numero  viene  determinato  assicurando  comunque  la
 presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non
 inferiore   al   cinquanta   per   cento   alla  componente
 corrispondente  alla  sezione  A.  L'elettorato passivo per
 l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione
 A.
 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
 provvedimenti    vengono    adottati   esclusivamente   dai
 componenti  appartenenti  alla  sezione  cui  appartiene il
 professionista assoggettato al procedimento.
 3.  Con  successivo  regolamento  ai sensi dell'art. 1,
 comma  18,  legge  14 gennaio  1999,  n.  4,  e  successive
 modificazioni,  verranno definite le procedure elettorali e
 il  funzionamento  degli  Organi  in sede disciplinare, nel
 rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Composizione dei consigli territoriali
 1.  Fatto  salvo  quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
 a) sette,  se  il  numero  complessivo  degli iscritti non supera cento;
 b)  nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
 c) undici,   se  il  numero  complessivo  degli  iscritti  supera cinquecento ma non millecinquecento;
 d) quindici,  se  il  numero  complessivo  degli  iscritti supera millecinquecento.
 2.  I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella  di  cui all'Allegato 1, che e' parte integrante del presente regolamento.
 3.  I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
 4.  I  consiglieri  restano  in carica quattro anni a partire dalla data  della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore  del  presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.
 5.  Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e' sostituito  dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione  dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta' piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.
 |  |  |  | Art. 3. Elezione dei consigli territoriali
 1. L'elezione del consiglio dell'ordine e' indetta dal consiglio in carica  almeno  cinquanta  giorni  prima della sua scadenza, mediante l'avviso  di  cui  al  comma  3.  La  prima votazione deve tenersi il quindicesimo  giorno  feriale  successivo  a  quello  in cui e' stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
 2.   Il   consiglio  dell'ordine  uscente  rimane  in  carica  sino all'insediamento del nuovo consiglio.
 3.  L'avviso  di  convocazione  e'  spedito  a  tutti  gli iscritti nell'albo,  esclusi  i  sospesi dall'esercizio della professione, per posta   prioritaria,   per   telefax  o  a  mezzo  posta  elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione.  L'avviso  e',  altresi',  pubblicato,  entro  il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine  l'onere  di  dare  prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.  Ove  il  numero  degli iscritti superi i cinquecento, puo'  tenere  luogo  dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione   pubblicata   almeno  in  un  giornale  per  due  volte consecutive.
 4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno  e  dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonche'  delle  procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due  sezioni  alla  data  di  indizione  delle elezioni medesime, che costituisce  indice  di  riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
 5.  In  prima votazione, l'elezione e' valida se ha votato un terzo degli  aventi  diritto,  per  gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti  all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con meno  di  millecinquecento  iscritti  all'albo. In seconda votazione, l'elezione e' valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli  ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli  aventi  diritto,  per  gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione e' valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validita' della votazione si computano  le  schede  deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi  elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
 6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano  istituiti  piu'  seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne  debitamente  sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
 7.  E'  ammessa  la  votazione  mediante  lettera  raccomandata, ad eccezione  che  per  l'elezione  dei consigli provinciali. L'elettore richiede  alla  segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa,  in  una  busta  chiusa,  sulla quale e' apposta la firma del votante  autenticata  nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto  la  responsabilita'  del presidente. Il presidente consegna le buste  al  presidente  del  seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio,  verificata e fattane constatare l'integrita', apre la busta, ne  estrae  la  scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai  fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si  tiene, altresi', conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che   ha   esercitato   il   voto   per  corrispondenza  puo'  votare personalmente alla seconda e terza votazione.
 8.  Il  consiglio,  con la delibera che indice le elezioni, sceglie per   ciascun   seggio,   tra   gli   iscritti,   il  presidente,  il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.
 9.  Durante  la  votazione  e'  richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.
 10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita'   personale,  mediante  l'esibizione  di  un  documento  di identificazione  ovvero  mediante  il  riconoscimento  da parte di un componente del seggio.
 11.  L'elettore  ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di  righe  pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in  segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del  candidato  o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che  si  sono  candidati  ai  sensi  del comma 12. Si considerano non apposti  i  nominativi  indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.
 12.  Le  candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette  giorni  prima  della  data  fissata per la prima votazione. Il consiglio  dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
 13.  Nel  caso  in  cui  non  sia  stato  raggiunto  il  quorum, il presidente,  sigillate  in  un  plico  per  l'archiviazione le schede votate  al  seggio,  rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo  il  giorno  feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non  concorrono  ai  fini  del  calcolo  del  quorum della successiva votazione.
 14.  Il  seggio  elettorale e' aperto, in prima votazione, per otto ore  al  giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente  consecutivi;  in  terza  votazione,  per  otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
 15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila iscritti.
 16.  Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni  di  voto,  il  presidente  del  seggio dichiara chiusa la votazione.  Alle  ore  9.00  del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
 17.  Risultano  eletti,  per  ciascuna  sezione,  coloro  che hanno riportato il maggior numero di voti.
 18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di  iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione  e'  eleggibile.  Ove  non  vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile.
 19. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggiore anzianita'  di  iscrizione  all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.
 20.  Il  presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni   e  ne  da'  immediata  comunicazione  al  Ministero  della giustizia.
 |  |  |  | Art. 4. Presidente del consiglio dell'ordine territoriale
 1.  Il  consiglio  dell'ordine  elegge  tra  i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che e' rieleggibile.
 2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede  il  consiglio  e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale.  Il  presidente  e'  tenuto  a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.
 |  |  |  | Art. 5. Composizione,   elezione   e   presidenza   del  consiglio  nazionale dell'ordine
 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento,  il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1  e' costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni   a  partire  dalla  data  della  proclamazione  dei  risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla  sezione  4  della  tabella  di cui all'Allegato 1 del presente regolamento.   Il   consiglio   uscente   rimane   in   carica   sino all'insediamento del nuovo consiglio.
 2.  I  consiglieri  del  consiglio  nazionale rappresentano tutti i professionisti  iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono  eletti  senza  distinzione  riguardo  alle sezioni o settori di appartenenza  e,  a  far  data  dall'entrata  in  vigore del presente regolamento,  non  possono  essere  eletti  per  piu'  di  due  volte consecutive.
 3.  Le  cariche  di  consigliere  nazionale  e  di  consigliere del consiglio  territoriale  sono  incompatibili. L'opzione per una delle due  cariche  e'  esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza  di  opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.
 4.  Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente  regolamento,  a  ciascun  consiglio spetta un voto per ogni cento  iscritti  o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
 5.  All'elezione  del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine  territoriale.  A tale fine e' convocata un'apposita seduta di consiglio,  che  delibera,  a  maggioranza  dei  presenti, i quindici candidati  che  intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che  si  sono  candidati,  ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo.   Della   seduta  e'  redatto  apposito  verbale,  che  e' sottoscritto   dai   consiglieri  che  vi  hanno  partecipato  ed  il presidente  dell'ordine  trascrive  i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di  righe  pari  a  quello  dei  consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano  non  apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti  nella  scheda.  La scheda e' immediatamente trasmessa per telefax  al  Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
 6.  Le  candidature  sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso  di  convocazione  dal  Ministero della giustizia, ove e' altresi'  stabilito  il  giorno  nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
 7.  Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di  iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B e'  eleggibile.  Ove  non  vi  siano  iscritti alla sezione B tutti i consiglieri  sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso  in  cui  non  siano  state  presentate  candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto e' eleggibile.
 8.  In  caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggior anzianita'  di  iscrizione  all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.
 9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.
 10.  Il  consiglio  nazionale  elegge  tra  i  propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
 11.   Al   presidente  del  consiglio  nazionale  si  applicano  le disposizioni   di   cui   all'articolo   4,  comma  2,  del  presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 6. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari
 1.  Il  consiglio dell'ordine degli attuari e' formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:
 a) sette,  se  il  numero  complessivo  degli iscritti non supera cento;
 b)  nove,  se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;
 c)  undici,  se  il  numero  complessivo  degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;
 d) quindici,  se  il  numero  complessivo  degli  iscritti supera millecinquecento.
 2.  Il  consiglio  dell'ordine  e' composto secondo quanto previsto nella  tabella  di  cui  all'Allegato  3, che e' parte integrante del presente  regolamento.  Le  elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.
 3. Il consiglio nazionale e' composto secondo quanto previsto nella tabella  di  cui all'Allegato 4, che e' parte integrante del presente regolamento.   Le   elezioni   sono   regolate   dalle   disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 7. Consiglio nazionale dei geologi
 1.  Il  consiglio  nazionale  dell'ordine dei geologi si compone di quindici  membri  eletti  dagli  iscritti  all'albo. Le elezioni sono regolate  dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla meta'.
 2. Il consiglio nazionale e' composto secondo quanto previsto nella tabella  di  cui all'Allegato 5, che e' parte integrante del presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 8. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi
 1.  Il  consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei  biologi  si  compongono,  rispettivamente, di nove e di quindici membri,  eletti  in  collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.
 2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.
 3.  I  consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di   cui  all'Allegato  6,  che  e'  parte  integrante  del  presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 9. Procedimenti disciplinari
 1.   Fatto   salvo   quanto   previsto   dai   singoli  ordinamenti professionali  per  l'istruttoria,  il  consiglio,  ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti.  Nell'esercizio  di  tale  funzione  esso  e'  composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
 2.  Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non  sia  tale  da  costituire  un  collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
 3.  In  caso di parita' di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianita' di iscrizione.
 4.  In  mancanza  di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica  il  consiglio  dell'ordine territorialmente piu' vicino, che abbia  tra  i  suoi  componenti  almeno  un consigliere iscritto alla stessa  sezione  dell'albo.  Nei  consigli  nazionali  e  per  quelli territoriali  ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti   iscritti  alla  sezione  B  degli  albi  giudica  il consiglio  nazionale  o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.
 |  |  |  | Art. 10. Abrogazioni
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento,  non  si  applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti   disposizioni   del   decreto  legislativo  luogotenenziale 23 novembre  1944,  n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2,  commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo,   e   comma   terzo;   articolo 3;   articolo 4;   articolo 5; articolo 10,  commi  primo,  dalle  parole  «e sono» fino alla parola «professione»,  e  secondo;  articolo 11;  articolo 12;  articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
 2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a) articolo 10,  commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle  parole  «ed  e»  alla  parola  «anni»,  commi secondo e terzo; articolo 27,  commi  primo,  secondo,  terzo  e  quarto; articolo 28; articolo 48,  comma  secondo,  dalle  parole  «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
 b)   articolo 5;   l'articolo   6,   comma  primo,  dalla  parola «effettivi»  alla  parola  «due»,  commi secondo e terzo; articolo 7, commi  primo  e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo;  articolo 15,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;
 c) articolo 14;  articolo 27,  comma  primo,  dalle  parole «alla elezione»  alle  parole  «centrale  ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;
 d)  articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»;  articolo  13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle  parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
 e)  articolo 19,  comma  primo,  dalle  parole  «,  il  quale  e' composto»  fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;
 f)  articolo 16,  comma primo, dalle parole «ed e' composto» alla parola  «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed e' costituito»   alla   parola  «seguenti»;  articolo 30,  comma  terzo; articolo  31;  articolo  33;  articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo;  articolo 39,  comma  sesto,  della legge 24 maggio 1967, n. 396;
 g)  articolo 1,  commi  primo, dalle parole «ed e' composto» alla parola  «membri»,  e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto  e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi  quinto  e  sesto;  articolo 6,  commi  primo, secondo e terzo; articolo 10,  commi  settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;
 h) articolo 2,  commi  1,  dalle  parole «, che e' composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 -  Il  decreto  legislativo luogotenenziale 23 novembre
 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e dei collegi
 e  sulle  Commissioni  centrali  professionali - pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - 23 dicembre
 1944, n. 98).
 - Si riporta il testo degli articoli 10, 14, 19, 23, 27
 e  48  della  legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della
 professione  di  dottore  agronomo e di dottore forestale -
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21 gennaio 1976, n.
 17), come modificato dal presente regolamento:
 «Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - La
 maggioranza   dei   componenti  il  consiglio  deve  essere
 costituita  da  iscritti  all'albo  non  aventi rapporti di
 lavoro  dipendente  pubblico  o  privato  al  momento delle
 elezioni.
 Il    consiglio   uscente   rimane   in   carica   fino
 all'insediamento del nuovo consiglio.
 Art.   14   (Decadenza   dalla  carica  di  membro  del
 consiglio.  Sostituzione).  -  Il membro del consiglio che,
 senza  giustificato  motivo,  non interviene a tre riunioni
 consecutive, decade dalla carica.
 I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti
 dai  candidati  non eletti alle ultime elezioni che abbiano
 conseguito  la  maggioranza  prevista  dall'art. 19, ottavo
 comma,  secondo  l'ordine  di  preferenza  ivi indicato. In
 mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza
 suddetta,  si provvede mediante elezioni suppletive, con le
 modalita'  di  cui  al  citato  art. 19. I componenti cosi'
 eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
 Art.  19  (Assemblea  per  l'elezione del consiglio). -
 1.-8. (Abrogati).
 9.  Contro  i risultati delle elezioni ciascun iscritto
 all'albo  puo'  proporre  ricorso  al consiglio dell'ordine
 nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54.
 Art.   23   (Consiglio  dell'ordine  nazionale).  -  Il
 consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei
 dottori  forestali  ha  sede in Roma presso il Ministero di
 grazia e giustizia.
 Art. 27 (Elezione del consiglio dell'ordine nazionale).
 -  Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una
 commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia
 e  composta  di  cinque  professionisti  che, verificati il
 rispetto  dei  termini  e  la  regolarita' delle operazioni
 elettorali,   accerta   il   risultato   complessivo  della
 votazione  e  ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del
 Ministero.
 «Art.  48  (Svolgimento del procedimento disciplinare).
 -Il  presidente  nomina,  tra  i  membri  del consiglio, un
 relatore  il quale, nel giorno fissato per il procedimento,
 espone al consiglio i fatti per cui si procede.
 Il  consiglio,  udito  l'interessato  ed  esaminati  le
 eventuali  memorie  e documenti, delibera a maggioranza dei
 presenti.
 Se  l'interessato  non  si  presenta o non fa pervenire
 alcuna   memoria   difensiva   ne'  dimostra  un  legittimo
 impedimento, si procede in sua assenza.
 La   deliberazione  deve  contenere  l'indicazione  dei
 fatti,   i  motivi  della  decisione  e  la  decisione  del
 consiglio.
 Il  proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non
 essere luogo a provvedimento disciplinare".».
 -  L'art.  28  della  legge  n.  3  del 7 gennaio 1976,
 abrogato dal presente regolamento, recava:
 «Art. 28 (Incompatibilita).».
 -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 6, 7 e 9 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n.
 350  (Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976,
 n.  3  - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1981,
 n. 187), come modificato dal presente regolamento:
 «Art.  6  (Seggio  elettorale).  - Il presidente, prima
 dell'inizio  delle operazioni di votazione, sceglie fra gli
 elettori presenti due scrutatori supplenti.
 Il  presidente  ed il segretario del seggio, in caso di
 impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente,
 dal  piu'  anziano  degli  scrutatori  supplenti o da altro
 componente   il   consiglio   dell'ordine   designato   dal
 presidente.
 Il  seggio  elettorale  deve essere istituito in locale
 idoneo   ad   assicurare   la  segretezza  del  voto  e  la
 visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
 Art.  7  (Votazione).  -Le schede, predisposte in unico
 modello  dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate
 e   firmate   dal   presidente   del   seggio   in   numero
 corrispondente  a  quello  degli  aventi  diritto  al voto,
 immediatamente    prima    dell'inizio   delle   operazioni
 elettorali:  esse  sono  consegnate  a  ciascun elettore al
 momento della votazione.
 Nell'elenco  degli  elettori  viene  presa  nota  degli
 iscritti che hanno votato.
 Nei  giorni  fissati  per  le elezioni le operazioni di
 votazione  si  svolgono  per  otto  ore  consecutive. Se le
 operazioni  elettorali  debbono essere proseguite il giorno
 successivo,  il  presidente del seggio provvede a sigillare
 l'urna  e  ad  assicurare la custodia di essa nonche' delle
 schede non ancora utilizzate.
 «Art.  9  (Scrutinio).  - Il risultato delle elezioni e
 l'avvenuta  proclamazione  sono comunicati entro tre giorni
 dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia
 ed al consiglio dell'Ordine nazionale.».
 -  Gli  articoli  5,  8 e 15 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  30  aprile  1981,  n.  350, abrogati dal
 presente regolamento, recavano:
 «Art. 5 (Assemblea per la elezione del consiglio).
 Art. 8 (Chiusura della votazione).
 Art.    15    (Elezione   del   consiglio   dell'Ordine
 nazionale).».
 - Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 23
 ottobre  1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le
 professioni di ingegnere e di architetto - pubblicato nella
 Gazzetta   Ufficiale   15   febbraio  1926,  n.  37),  come
 modificato dal presente regolamento:
 «Art.   27  (Le  adunanze  generali  sono  ordinarie  e
 straordinarie).  -  Le adunanze ordinarie saranno convocate
 nel   termine   stabilito   dall'art.  30  e  provvederanno
 all'approvazione  del  conto consuntivo dell'anno decorso e
 del bilancio preventivo per l'anno venturo.
 Si  metteranno  poi  in discussione gli altri argomenti
 indicati nell'ordine del giorno.
 Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il
 consiglio  ritiene  conveniente  convocarle  o  quando,  da
 almeno  un  quinto  degli  iscritti, ne sia fatta richiesta
 scritta motivata.
 Le adunanze saranno convocate con le modalita' indicate
 nell'articolo precedente.».
 -  L'art.  14  del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre
 1925, abrogato dal presente regolamento, recava:
 «Art.  14.  -  E' istituita in Roma presso il Ministero
 dei  lavori  pubblici  una commissione centrale, alla quale
 spetta  di  decidere  sulle impugnative proposte, anche nel
 merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.».
 -  Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 12 e 13 del
 decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994,
 n.  615 (Regolamento recante norme relative all'istituzione
 delle  sedi  regionali  o  interregionali dell'Ordine e del
 Consiglio    nazionale   degli   assistenti   sociali,   ai
 procedimenti  elettorali  e alla iscrizione e cancellazione
 dall'albo   professionale   -   pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  7  novembre  1994,  n. 260), come modificato dal
 presente regolamento:
 «Art. 2 (Consiglio regionale o interregionale). - 1.-2.
 (Abrogati).
 3.  Il  consiglio  elegge  tra i suoi componenti, nella
 prima   seduta,   il   presidente,  il  vicepresidente,  il
 segretario   ed  il  tesoriere,  ed  esercita  le  seguenti
 attribuzioni:
 a) cura   la   tenuta   dell'albo,  provvedendo  alle
 iscrizioni  e  alle  cancellazioni  dei  professionisti  ed
 effettuandone la revisione almeno ogni due anni;
 b) determina,   con   deliberazione   approvata   dal
 Ministero  vigilante  la tassa di iscrizione all'albo ed il
 contributo  annuale a carico degli iscritti stabilendone le
 modalita'  di  riscossione,  con facolta' di determinare la
 tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di
 iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;
 c) adotta  i  provvedimenti disciplinari a carico dei
 professionisti iscritti all'albo;
 d) provvede    all'amministrazione   del   patrimonio
 dell'ordine  e  redige annualmente la previsione di spesa e
 il  conto  consuntivo,  sottoponendoli all'approvazione del
 collegio di cui all'art. 3.
 4.  Il  presidente  rappresenta  l'ordine  regionale  o
 interregionale  e  ne  convoca  e  presiede  il  consiglio,
 formulando l'ordine del giorno delle riunioni.
 5.  Il  consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre
 mesi   ed   ogni  volta  che  ne  facciano  richiesta,  con
 indicazione  specifica  delle  questioni  da  trattare,  la
 maggioranza  dei  suoi  componenti  o almeno un terzo degli
 iscritti  all'albo.  Il  presidente  e'  tenuto ad inserire
 nell'ordine   del   giorno   le   questioni   indicate  dai
 richiedenti.
 6.  Il  verbale della riunione, redatto dal segretario,
 che  lo  sottoscrive  con  il  presidente, e' approvato dal
 consiglio  nella  prima  riunione successiva. Una copia del
 verbale  viene  tenuta  affissa  nella sede dell'ordine per
 almeno trenta giorni.
 «Art.   4   (Elezione   dei  componenti  del  consiglio
 regionale o interregionale). - 1.-6. (Abrogati).
 7.  Le  schede  da usare per la votazione sono vidimate
 dal  presidente  o  dal  vicepresidente  e  da  almeno  uno
 scrutatore.
 Art.  12  (Consiglio  nazionale).  -  1.  Il  Consiglio
 nazionale  e'  composto  da  quindici membri eletti tra gli
 iscritti  negli  albi regionali e interregionali. La carica
 di  consigliere  nazionale  e'  incompatibile con quella di
 consigliere di un ordine regionale o interregionale.
 2.   Il   Consiglio  nazionale  elegge  tra  i  suoi
 componenti,   nella   prima   seduta,   il  presidente,  il
 vicepresidente,  il segretario ed il tesoriere, ed esercita
 le seguenti attribuzioni:
 a) promuove  e  coordina  le  attivita'  degli ordini
 regionali   o  interregionali  dirette  alla  tutela  della
 dignita' e del prestigio della professione;
 b) designa    i    rappresentanti    dell'ordine   in
 commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;
 c)  esprime pareri su questioni di carattere generale
 che interessano la professione;
 d)  decide  i  ricorsi  avverso  le deliberazioni dei
 consigli degli ordini regionali o interregionali in materia
 elettorale  e  disciplinare o concernenti l'iscrizione e la
 cancellazione dall'albo;
 e) determina,  con  delibera  approvata dal Ministero
 vigilante,  il  contributo  annuale a carico degli iscritti
 negli albi e le relative modalita' di riscossione;
 f)    provvede    all'amministrazione   del   proprio
 patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il
 conto   consuntivo,   sottoponendoli  all'approvazione  del
 collegio di cui all'art. 13.
 3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel
 suo   complesso  e  ne  convoca  e  presiede  il  Consiglio
 nazionale, formulando l'ordine del giorno.
 4.  Il  Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei
 mesi   ed   ogni  volta  che  ne  facciano  richiesta,  con
 indicazione  specifica  delle  questioni  da  trattare,  la
 maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di
 ordini  regionali o interregionali. Il presidente e' tenuto
 ad  inserire  nell'ordine  del giorno le questioni indicate
 dai richiedenti.
 5.  Il  verbale della riunione, redatto dal segretario,
 che  lo  sottoscrive  con  il  presidente, e' approvato dal
 consiglio  nella  prima  riunione successiva. Una copia del
 verbale  viene  trasmessa  a  ciascun  ordine  regionale  o
 interregionale.
 6.  Presso  il  Consiglio  nazionale il controllo sulla
 gestione  patrimoniale  e'  attribuito  ad  un  collegio di
 revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti
 dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le
 modalita'   previste  per  l'elezione  dei  componenti  del
 Consiglio   nazionale.   Al   collegio   si   applicano  le
 disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.
 Art.  13  (Elezione  del  Consiglio  nazionale).  -  1.
 All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta
 giorni  precedenti  la  scadenza  del  Consiglio in carica,
 presso  ciascun  ordine  regionale  o interregionale. A tal
 fine  ciascun  consiglio  dell'ordine approva, la lista dei
 professionisti  che intende eleggere al Consiglio nazionale
 e  la  trasmette  alla  commissione  di  cui al comma 3 con
 l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.
 2. (Abrogato).
 3.  Presso  il  Ministero  di  grazia  e giustizia, una
 commissione  di  cinque  iscritti  negli albi che non siano
 componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine
 regionale   o   interregionale,   nominata   dal  Consiglio
 nazionale  e  presieduta  dal  componente  piu' anziano per
 iscrizione  all'albo  o,  nel  caso  di  pari anzianita' di
 iscrizione,  per  eta',  forma  in base ai voti spettanti a
 ciascun  consiglio la graduatoria dei professionisti votati
 e  proclama  eletti consiglieri nazionali i primi quindici,
 dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio
 nazionale  uscente  o,  se  questo  era  stato  sciolto, al
 commissario;  i  componenti  della  commissione  durano  in
 carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
 4.  Per  la  prima  elezione del Consiglio nazionale la
 proclamazione  degli eletti e' fatta dal direttore generale
 degli   affari   civili  e  delle  libere  professioni  del
 Ministero di grazia e giustizia.».
 -  L'art.  5  del  decreto  del  Ministro  di  grazia e
 giustizia  11  ottobre  1994, n. 615, abrogato dal presente
 regolamento, recava:
 «Art. 5 (Risultati dell'elezione).».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 19 della legge 9
 febbraio   1942,   n.   194   (Disciplina  giuridica  della
 professione   di   attuario  -  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  25  marzo  1942,  n.  69),  come  modificato dal
 presente  regolamento: Commissione centrale per gli attuari
 (giurisprudenza di legittimita):
 «Art.  19.  - Presso il Ministero di grazia e giustizia
 e' costituita la Commissione centrale per gli attuari,
 La Commissione decide a maggioranza e, per la validita'
 della  deliberazione  occorre  la presenza di almeno cinque
 membri.
 Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo
 decreto,   alla   costituzione   della   segreteria   della
 commissione.
 La   Commissione   centrale   stabilira',  con  proprio
 regolamento,   approvato  dal  Ministro  per  la  grazia  e
 giustizia,  le  norme  di  procedura per la trattazione dei
 ricorsi proposti innanzi ad essa.
 Contro  la  decisione  della  Commissione  centrale  e'
 ammesso  ricorso  entro  trenta  giorni  alle sezioni unite
 della  Corte di cassazione del regno per incompetenza o per
 eccesso di potere.».
 -  Si  riporta il testo degli articoli 16, 21, 30, 25 e
 39  della  legge  24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della
 professione   di   biologo   -  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  16  giugno  1967,  n.  149)  come modificato dal
 presente regolamento:
 «Art.   16  (Consiglio  dell'Ordine).  -  Il  Consiglio
 dell'Ordine ha sede in Roma.
 Il   Consiglio   dell'Ordine   esercita   le   seguenti
 attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:
 a) cura  l'osservanza  della legge professionale e di
 tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
 b) cura  la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e
 provvede  alle  iscrizioni  e  cancellazioni,  ne  cura  la
 revisione almeno ogni due anni;
 c) vigila  per  la  tutela del titolo professionale e
 svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio
 abusivo della professione;
 d) adotta provvedimenti disciplinari;
 e) provvede,  se  richiesto,  alla liquidazione degli
 onorari;
 f)   provvede   all'amministrazione   dei   beni   di
 pertinenza  dell'Ordine  nazionale e compila annualmente il
 bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 g) stabilisce,  entro i limiti strettamente necessari
 a  coprire  le  spese per il funzionamento dell'Ordine, con
 deliberazione  da  approvarsi  dal Ministro per la grazia e
 giustizia,    la   misura   del   contributo   annuale   da
 corrispondersi   dagli  iscritti  nell'albo  o  nell'elenco
 nonche'  della  tassa per il rilascio dei certificati e dei
 pareri sulla liquidazione degli onorari.
 Art.   21  (Consiglio  nazionale  dei  biologi).  -  Il
 Consiglio  nazionale  dei  biologi ha sede a Roma presso il
 Ministero di grazia e giustizia.
 Art.  30 (Elettorato). - Sono elettori e possono essere
 eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio
 nazionale  dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non
 siano sospesi dall'esercizio della professione.
 Non  sono  elettori  e  non  possono  essere eletti gli
 iscritti nell'elenco speciale.
 Art.  35 (Scrutinio). - In caso contrario, sigillate le
 schede  in  una busta, rinvia le operazioni elettorali alla
 seconda  convocazione,  per  la  cui  validita'  i  votanti
 debbono essere non meno di un decimo degli elettori.
 Sono considerate nulle le schede che contengono segni o
 indicazioni  tali  da far ritenere in maniera inoppugnabile
 che  l'elettore  abbia  voluto  far  riconoscere il proprio
 voto.  Sono  nulli i voti eccedenti il numero dei candidati
 da eleggere.
 Terminato  lo  spoglio  delle  schede il presidente del
 seggio  forma,  in  base  al  numero dei voti riportati, la
 graduatoria  dei  candidati;  in  caso  di  parita' di voti
 prevale  il  candidato  piu'  anziano per iscrizione e, tra
 coloro  che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione, il piu'
 anziano per eta'.
 Il   presidente   del  seggio  provvede,  quindi,  alla
 proclamazione  dei candidati eletti, secondo l'ordine della
 graduatoria.
 Di  tutte le operazioni relative allo svolgimento delle
 votazioni   e   all'espletamento   dello  scrutinio,  viene
 redatto,  a  cura  del segretario, verbale sottoscritto dal
 presidente del seggio e dal segretario medesimo.
 Art.  39  (Riunioni  del  Consiglio  dell'ordine  e del
 Consiglio  nazionale  dei biologi - Cariche). - Il Ministro
 per   la  grazia  e  giustizia  entro  venti  giorni  dalla
 proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del
 Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi
 e li convoca per l'insediamento.
 La  riunione e' presieduta dal consigliere piu' anziano
 per  eta'  e  si procede alla elezione di un presidente, un
 vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
 Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale
 dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza
 della maggioranza dei componenti.
 Se  il  presidente  e il vice presidente sono assenti o
 impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
 Le  deliberazioni  vengono prese a maggioranza assoluta
 di  voti  e  il  presidente  vota  per ultimo. I componenti
 eletti  che  sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono
 sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria che li
 seguono nell'ordine.
 In  caso  di  mancanza  di tali candidati si procede ad
 elezioni suppletive.
 I   predetti  membri  rimangono  in  carica  fino  alla
 scadenza del Consiglio.».
 -  Gli  articoli  31, 33 e 34 della legge n. 396 del 24
 maggio 1967, abrogati al presente regolamento, recavano:
 «Art. 31 (Elezione del Consiglio dell'ordine).
 Art. 33 (Composizione del seggio elettorale).
 Art. 34 (Votazione)».
 - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10
 della  legge  25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per
 l'applicazione   della  legge  3  febbraio  1963,  n.  112,
 contenente   norme   per  la  tutela  del  titolo  e  della
 professione   di   geologo   -  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  13  agosto  1966,  n.  201)  come modificato dal
 presente regolamento:
 «Art.  1  (Elettorato).  - Il Consiglio nazionale dello
 Ordine  dei  geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.
 112, ha sede in Roma.
 Sono  elettori  e  possono essere eletti componenti del
 Consiglio  nazionale e della Commissione centrale tutti gli
 iscritti  nell'albo  che  non  siano sospesi dall'esercizio
 della professione.
 (Non  sono  elettori  e  non  possono essere eletti gli
 iscritti nell'elenco speciale).
 Art.  2 (Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine).
 -  La  seconda  convocazione e' fissata a non meno di venti
 giorni dalla prima.
 Art.  4 (Composizione del seggio elettorale). - Durante
 la  votazione  e' sufficiente la presenza di tre componenti
 dell'ufficio elettorale.
 Art.  5  (Votazione).  -  Le  schede  per la prima e la
 seconda  convocazione sono predisposte, in unico modello, e
 timbrate  con  il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con
 l'indicazione  della convocazione cui si riferiscono, ed in
 numero  corrispondente  a  quello  degli  aventi diritto al
 voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra
 gli   scrutatori.   Lo   scrutatore  appone  la  sua  firma
 all'esterno della scheda.
 Quando   le   elezioni  dei  componenti  del  Consiglio
 nazionale  e dei membri elettivi della Commissione centrale
 si  svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di
 colore diverso.
 L'elettore,  previo  accertamento  della  sua identita'
 personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la
 compila  immediatamente  nella  parte  della  sala  a  cio'
 destinata:  quindi  la chiude e la riconsegna al presidente
 del seggio il quale la depone nell'urna.
 Dell'avvenuta votazione e' immediatamente presa nota da
 parte  di  uno degli scrutatori, il quale appone la propria
 firma   accanto  al  nome  del  votante  nell'elenco  degli
 elettori.
 Art.  6 (Scrutinio). - Sono considerate nulle le schede
 che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che
 l'elettore  abbia  voluto  far riconoscere il proprio voto.
 Non  si  tiene  conto,  nell'ordine dei nominativi indicati
 sulla   scheda,  di  quelli  che  eccedono  il  numero  dei
 candidati da eleggere.
 Terminato  lo  spoglio  delle  schede il presidente del
 seggio  forma,  in  base  al  numero dei voti riportati, la
 graduatoria  dei  candidati:  in  caso  di  parita' di voti
 prevale  il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo
 e,  tra  coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione,
 il piu' anziano per eta'.
 Il   presidente   del   seggio  provvede,  quindi  alla
 proclamazione  dei  candidati eletti secondo l'ordine della
 graduatoria.
 Di  tutte le operazioni relative allo svolgimento delle
 votazioni   e   all'espletamento   dello  scrutinio,  viene
 redatto,  a  cura  del segretario, verbale sottoscritto dal
 presidente del seggio e dal segretario stesso.
 Art.  10  (Riunioni  del  Consiglio  nazionale  e della
 Commissione centrale - Cariche e durata). - Il Ministro per
 la   grazia   e   giustizia   entro   venti   giorni  dalla
 proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del
 Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.
 Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano
 per  eta',  sono eletti: un presidente, un vice presidente,
 un segretario ed un tesoriere.
 Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e
 giustizia  provvede  ai  sensi  dell'art. 12, ultimo comma,
 della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
 Per  la  validita'  delle  adunanze  della  Commissione
 centrale  e  del  Consiglio  nazionale  occorre la presenza
 della maggioranza dei componenti.
 Quando  il presidente e il vice presidente sono assenti
 od impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
 Le  deliberazioni  vengono prese a maggioranza assoluta
 di voti e il presidente vota per ultimo.
 I  componenti  eletti,  venuti  a mancare per qualsiasi
 causa,   sono   sostituiti  dagli  eletti  che  li  seguono
 nell'ordine  della graduatoria. In caso di mancanza di tali
 candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i
 predetti  membri rimangono in carica fino alla scadenza del
 Consiglio.».
 -  Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
 12   novembre   1990,  n.  339  (Decentramento  dell'Ordine
 nazionale dei geologi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 23  novembre  1990,  n.  274), come modificato dal presente
 regolamento:
 «Art.  2  (Consiglio  regionale).  -  1.  Gli  iscritti
 all'ordine  regionale  eleggono  il consiglio regionale dei
 geologi.
 2. (Abrogato).
 3.   Per  la  prima  elezione  il  Consiglio  nazionale
 dell'ordine  nomina  per  ciascuna  regione  un commissario
 straordinario  che  entro  centoventi  giorni  dalla nomina
 provvede,   previa   formazione   dell'albo  e  dell'elenco
 speciale  regionale, alla convocazione dell'assemblea degli
 iscritti.   Si   applicano,   in   quanto  compatibili,  le
 disposizioni  degli  articoli 2  e  6 della legge 25 luglio
 1966,  n.  616,  sostituito  al  presidente  il commissario
 straordinario.
 4.  Sono  elettori  e possono essere eletti, oltre agli
 iscritti   all'albo   professionale,   anche   i   pubblici
 dipendenti  iscritti  nell'elenco speciale regionale di cui
 al comma 3.
 Art.  4 (Attribuzioni del consiglio regionale). - 1. Il
 consiglio  esercita  nella  propria regione le attribuzioni
 gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art.
 9  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  112,  sottoponendo
 all'approvazione   del   Consiglio  nazionale  il  bilancio
 annuale  e  il  conto  consuntivo di cui alla lettera f) di
 tale  articolo,  nonche' la misura del contributo annuale e
 delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
 2.  Le  delibere sono prese a maggioranza dei presenti;
 in  caso di parita' prevale il voto del presidente o chi ne
 fa le veci.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Entrata in vigore
 1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121
 |  |  |  | ---->  Vedere ALLEGATO a pag. 7 della G.U.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere ALLEGATO a pag. 8 della G.U.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere ALLEGATO a pag. 9 della G.U.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere ALLEGATO a pag. 9 della G.U.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere ALLEGATO a pag. 10 della G.U.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere ALLEGATO a pag. 10 della G.U.  <---- |  |  |  |  |