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| Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 12 agosto 2005 |  | Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei  prodotti  della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per  la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione autonoma Valle d'Aosta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di elaborazione dei vini spumanti;
 Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
 Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea;
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
 Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
 Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
 Vista la nota dell'assessorato agricoltura e risorse naturali della regione  autonoma Valle d'Aosta con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
 Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
 Decreta:
 Articolo unico
 1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 e' consentito aumentare il titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  provenienti  dalle  zone di produzione  delle  uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine  controllata «Valle D'Aosta» o «Vallee d'Aoste», per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.
 2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto  di  uve  concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione parziale,  fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive  previste  dai rispettivi disciplinari di produzione.
 3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta' di vite «Prie' Blanc».
 Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve concentrato  e rettificato o mediante concentrazione parziale e fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione.
 Roma, 12 agosto 2005
 Il direttore generale: Abate
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