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| Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Modifiche  all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  concernente  l'adeguamento  della  normativa  tecnica  relativa all'esercizio della attivita' radioamatoriale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
 Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle  comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo III, capo VII;
 Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  concernente  «Adeguamento  della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale»;
 Visto,   altresi',   l'art.   163   del   menzionato  codice  delle comunicazioni elettroniche;
 Visto  l'art.  25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni  che  conferisce  la facolta' alle amministrazioni degli  Stati  contraenti  di mantenere o meno l'obbligatorieta' della capacita'  in  recetrasmissione  del  codice  Morse per gli aspiranti radioamatori;
 Vista  la  raccomandazione  CEPT  61-02,  adottata  dalla CEPT il 6 febbraio  2004,  in  occasione  della  riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius,  che  recepisce  il  disposto  dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nell'alinea precedente;
 Considerato   che,  allo  scopo  di  facilitare  l'espletamento  di comunicazioni  radioamatoriali,  sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione    CEPT    TR    61-02   nel   senso   di   eliminare l'obbligatorieta' della capacita' nelle trasmissioni radio del codice Morse;
 Visto   l'art.   220,   comma  2,  lettera  a),  del  codice  delle comunicazioni   elettroniche   che   conferisce  al  Ministero  delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Patente
 1.  E'  recepita  la  raccomandazione  CEPT  TR  61-02 citata nelle premesse.
 2.  Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante   il   «Codice   delle  comunicazioni  elettroniche»  vengono unificate nell'unica patente di classe A.
 |  |  |  | Art. 2. Esami
 1. In conformita' di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R 61-02  gli  esami  per  il  conseguimento  della  patente di classe A consistono  in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima  del  programma  di  cui  al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.
 |  |  |  | Art. 3. Nominativo
 1.  Dall'entrata  in  vigore del presente decreto i radioamatori in possesso  delle  autorizzazioni  generali  di  classe  A  e  B di cui all'allegato  26  al  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, conservano  i rispettivi nominativi fatta salva la possibilita' per i titolari  delle  autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo  centrale  del  Ministero  delle  comunicazioni  il cambio del nominativo.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il Ministro: Landolfi
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