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| Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 6 giugno 2005 |  | Recepimento  della  direttiva  2005/11/CE  della  Commissione  del 16 febbraio  2005  che  modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva  92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce  la  competenza  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,  a  decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del 23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre  2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da ultimo,    modifica    la   direttiva   70/156/CEE   concernente   il ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri  relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  292  del 14 dicembre 2004;
 Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo  1994,  di  attuazione  della direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa  ai  pneumatici  dei  veicoli  a  motore e dei loro rimorchi nonche'  al loro montaggio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio  2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/43/CE del Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  che  modifica  la  direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi  nonche'  al  loro  montaggio,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002;
 Vista  la  direttiva  2005/11/CE  della Commissione del 16 febbraio 2005  che  modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CE  del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi  nonche'  al  loro  montaggio,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 46 del 17 febbraio 2005;
 Adotta
 il seguente decreto:
 (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
 Art. 1.
 1.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione 30 marzo  1994,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei trasporti 27 febbraio 2002, e' modificato come segue:
 a) il punto 1.3. dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.3. Le autorita' responsabili dell'omologazione possono ammettere i  laboratori  dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati  a  norma  dell'art.  14,  paragrafo  1,  della direttiva 70/156/CEE.».
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  disposizioni  del presente decreto decorrono dal 1° gennaio 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 giugno 2005
 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 135
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