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| Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 |  | Criteri  per  la  determinazione  delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale. (Deliberazione n. 166/2005). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 29 luglio 2005
 Visti:
 la  Direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
 la  legge  n.  14 novembre  1995,  n.  481  (di seguito: legge n. 481/1995);
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la legge 18 aprile 2005, n. 62;
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 25 giugno 2004;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/2001);
 la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/2001;
 la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/2002 e sue successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n. 137/2002);
 le  deliberazioni  dell'Autorita'  1° luglio  2003,  n. 75/2003 e 12 dicembre 2003, n. 144/2003;
 la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2005, n. 53/2005;
 la  segnalazione  dell'Autorita'  al  Parlamento  e al Governo in materia  di  terzieta'  della  rete  nazionale,  degli stoccaggi e di sviluppo  concorrenziale  del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;
 il  documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle  tariffe  per  l'attivita'  di trasporto di gas naturale per il secondo  periodo  di  regolazione»  del  2 maggio  2005  (di seguito: documento per la consultazione 2 maggio 2005).
 Considerato  che, nel documento per la consultazione 2 maggio 2005, l'Autorita', ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per  il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessita' di:
 prevedere  un  periodo di regolazione della durata di tre anni al fine   di   allineare   la   revisione  della  disciplina  tariffaria dell'attivita'  di trasporto a quella dell'attivita' di distribuzione del  gas e delineare criteri coerenti con l'aggregazione territoriale che  sara'  adottata  a  partire  dal prossimo periodo di regolazione dell'attivita' di distribuzione;
 confermare  anche  per  il secondo periodo di regolazione criteri tariffari   che   non   penalizzino  le  aree  con  minori  dotazioni infrastrutturali,  ed  in  particolare  le  aree del Mezzogiorno, nel rispetto  dei  vincoli  normativi  imposti dal decreto legislativo n. 164/2000;
 prevedere,  al fine di incrementare la flessibilita' del sistema, anche  alla  luce  dell'esperienza  registrata  durante il periodo di emergenza  climatica  del marzo  2005,  l'introduzione  di  incentivi all'utilizzo di servizi di trasporto interrompibili;
 incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle infrastrutture   di   trasporto   nazionali,   coordinato  anche  con infrastrutture di interconnessione su linee strategiche per il nostro Paese,  per  garantire  un offerta di capacita' che assicuri adeguati margini  rispetto  alla  esigenza  di  sviluppo  della  domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno;
 individuare   un   corrispettivo   specifico   per   i  punti  di esportazione  in  relazione  al punto fisico di uscita, differenziato dal   corrispettivo   di   uscita  dell'area  nella  quale  si  trova fisicamente  il punto per l'esportazione del gas, per il trasporto di transito sulla rete nazionale di gasdotti;
 definire   criteri   che   comportino   il   piu'   possibile  la determinazione ex-ante delle posizioni di costo degli utenti.
 Considerato  che,  nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze:
 mantenere la durata del periodo di regolazione del trasporto pari a  quattro anni, in modo da renderlo coerente con la programmazione e la    realizzazione    degli    investimenti   caratteristici   delle infrastrutture di trasporto;
 introdurre  elementi di degressivita' tariffaria, con riferimento alle  caratteristiche di prelievo del punto di riconsegna, garantendo al contempo l'equita' del sistema e la non penalizzazione dei servizi di trasporto nei punti di riconsegna di minori dimensioni;
 incentivare   lo   sviluppo  di  un  mercato  interrompibile  con riferimento  alla  Procedura  di  emergenza  di  cui  al  decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  25 giugno  2004  (di seguito: Procedura di emergenza climatica);
 riconoscere  incrementi  del  tasso  di  remunerazione  dei nuovi investimenti  destinati  alla  realizzazione  di  nuova  capacita' di trasporto  superiori  a quelli relativi a investimenti destinati alla sicurezza  del  sistema  e per un arco temporale maggiore rispetto al periodo regolatorio;
 considerare,  relativamente  agli  investimenti  diretti in nuove infrastrutture  di interconnessione o finalizzati a rendere operative nuove   infrastrutture   di   importazione   ed  esportazione,  oltre all'incremento   del   tasso  di  remunerazione,  i  costi  operativi incrementali;
 individuare   un   corrispettivo   specifico   per   i  punti  di esportazione  in relazione al punto fisico di uscita e valorizzare il costo  di  trasporto  in  controflusso  in misura ridotta rispetto al costo  di  trasporto  in flusso, tenuto conto dei costi legati a tali tratte, stimabili pari al 14% del costo di trasporto in flusso;
 mantenere  l'applicazione  del corrispettivo fisso del trasporto, determinato  con riferimento alle attivita' di rilevazione e gestione dei  dati  di  misura, modificandone la sua articolazione in modo che vengano rimosse eventuali limitazioni allo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita a clienti finali;
 mantenere    l'applicazione   annua   del   fattore   correttivo, apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una maggiore stabilita' tariffaria nel corso del periodo di regolazione;
 prevedere  la  definizione di un corrispettivo per il servizio di pressione  relativo  alla  fornitura  di  una prestazione superiore a quella  standard  definita  nel  codice  di  rete e la definizione di corrispettivi  da  applicare  ai punti di entrata e uscita della rete nazionale interconnessi con gli stoccaggi.
 Considerato   che   la   deliberazione  n.  137/2002  rimanda  alle disposizioni  della  deliberazione  n.  120/2001  e  prevede  che  il conferimento   della   capacita'  di  trasporto  continua  annuale  e pluriennale,  e  della  capacita'  di  trasporto  interrompibile, sia effettuato  entro  il  1°  di  settembre; e che le relative richieste siano presentate entro il 1° di agosto.
 Ritenuto che sia necessario:
 prevedere  un periodo di regolazione di durata di quattro anni al fine  di  minimizzare gli elementi di incertezza e instabilita' anche in  relazione  al  notevole sviluppo previsto per gli investimenti in nuove infrastrutture;
 mantenere un corrispettivo di trasporto regionale indifferenziato per  area,  al  fine  di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno e prevedere la definizione di un corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale a partire dall'anno termico 2006-2007;
 mantenere  corrispettivi  tariffari  non  degressivi in quanto, a fronte  di esigui benefici, vista la limitata incidenza del costo del trasporto  sulle  condizioni economiche di fornitura, comporterebbero implicazioni    fortemente   negative   sull'equita'   del   sistema, rafforzando   il   vantaggio  di  costo  dell'operatore  dominante  o conducendo  a  una  penalizzazione  dei punti di riconsegna di minori dimensioni;
 prevedere   l'offerta   di  un  servizio  di  trasporto  di  tipo interrompibile  nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti e   incentivare   l'utilizzo   di  contratti  di  fornitura  di  tipo interrompibile   da  parte  delle  grandi  utenze,  incrementando  la flessibilita'  del sistema anche ai fini della sicurezza dello stesso nei  casi  di  emergenza  climatica,  nonche' vigilare sulla corretta applicazione  degli obblighi di interruzione disposti dalla Procedura di emergenza climatica;
 prevedere  una  disciplina  tariffaria  che incentivi lo sviluppo delle  infrastrutture  di trasporto e determini condizioni favorevoli alla   concorrenza   nel   mercato   interno,  incentivando  i  nuovi investimenti,  anche  in corso d'opera, mediante il riconoscimento di una  componente  di  ricavo  addizionale,  calcolata come somma della quota  di  ammortamento relativo a tali investimenti e della quota di remunerazione  del  valore  dei  medesimi,  riconoscendo  un tasso di remunerazione  maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente  al  termine dell'esercizio 2004 e per una durata superiore al  periodo  di  regolazione  in  funzione delle diverse tipologie di investimento;
 prevedere  il  riconoscimento  dei  costi  operativi incrementali conseguenti   la  realizzazione  di  investimenti  diretti  in  nuove infrastrutture  di interconnessione o finalizzati a rendere operative nuove  infrastrutture  di  importazione  ed  esportazione, ove questi possano  compromettere  l'equilibrio  economico  e  finanziario della societa' di trasporto;
 individuare corrispettivi specifici per i punti di esportazione e valorizzare  il  costo di trasporto in controflusso in misura pari al 14%  del  costo  di  trasporto  in  flusso  ai  fini  di  una miglior caratterizzazione del costo del servizio di trasporto;
 prevedere la definizione a partire dall'anno termico 2006-2007 di un  corrispettivo  per  l'attivita' di misura e transitoriamente, per l'anno  termico  2005-  2006, non prevedere alcun corrispettivo fisso del  trasporto  al  fine di rimuovere limitazioni allo sviluppo della concorrenza  nel  mercato  della vendita a clienti finali ed elementi che  non  permettono la determinazione ex-ante del costo del servizio di trasporto;
 garantire una maggior stabilita' tariffaria durante il periodo di regolazione,  rivedendo  il  meccanismo  di  conguaglio, ripartendone l'ammontare  su  piu'  anni termici nel caso in cui vengano calcolati fattori  correttivi superiori ad una determinata soglia dei ricavi di riferimento;
 effettuare  approfondimenti  circa  l'opportunita' di definire un corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla fornitura di una  prestazione  superiore  a quella standard definita nel codice di rete;
 rimandare    alla    revisione    della   disciplina   tariffaria dell'attivita'  di  stoccaggio  la  valutazione  sull'opportunita' di definire  corrispettivi  di  entrata  e  uscita  della rete nazionale interconnessa con gli stoccaggi.
 Ritenuto che sia necessario:
 applicare,    per   la   determinazione   dei   costi   operativi riconosciuti,  il  criterio  del  profit  sharing,  riconoscendo alle imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati in  eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n.  120/2001,  tenuto  conto  dei  costi operativi riconosciuti per i nuovi  investimenti  effettuati  nel  primo  periodo  di regolazione, remunerati nella misura dell'1,2% attraverso i ricavi di capacily;
 mantenere il meccanismo di riconoscimento dei costi sostenuti per la compressione e le perdite di rete e per il bilanciamento operativo della rete introdotto dalla deliberazione n. 120/2001;
 applicare  il  recupero di produttivita' alle sole componenti del vincolo  relative  ai  costi di gestione e alla quota ammortamento in analogia  a  quanto  indicato dalla legge n. 290/2003 sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale  investito  netto  ad  un  aggiornamento  mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
 mantenere  una ripartizione iniziale dei ricavi tra le componenti capacity e commodity rispettivamente pari al 70 e al 30 per cento;
 confermare il modello tariffario entry-exit per la determinazione dei corrispettivi di capacita' sulla rete nazionale di gasdotti;
 individuare corrispettivi specifici di uscita per il trasporto di transito  del  gas  sulla rete nazionale di gasdotti, confermando per tali  trasporti  l'applicazione  di  corrispettivi  variabili ridotti riferiti alla sola rete nazionale di gasdotti;
 migliorare  la  flessibilita'  nell'offerta  di  servizi da parte delle  imprese di trasporto introducendo, a partire dall'anno termico 2006-2007,  conferimenti  e  tariffe  nei punti di entrata della rete nazionale   di   gasdotti  interconnessi  con  l'estero  per  periodi inferiori all'anno.
 Ritenuto che sia necessario modificare la deliberazione n. 137/2002 laddove  rimanda  e  richiama  le disposizioni della deliberazione n. 120/2001  e  prorogare  relativamente  all'anno  termico 2005-2006, i termini  per  il  conferimento delle capacita' di trasporto nonche' i termini    per    la    presentazione   delle   relative   richieste, congruentemente  con  i  termini  per la presentazione delle proposte tariffarie  da  parte  delle  imprese  di  trasporto  disposti per il medesimo anno termico
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art.  2  del  decreto  legislativo  23 maggio  2000, n. 164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 17 luglio  2002 n. 137/2002 (di seguito deliberazione n. 137/02) e le seguenti definizioni:
 a) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 b) attivita'  di  trasporto  e'  il  servizio  di  trasporto e di dispacciamento  di  gas  naturale  o  anche  solo di trasporto di gas naturale  svolto  attraverso  reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
 c) Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 d) conferimento  e'  l'esito del processo di impegno di capacita' di  trasporto  che individua la quantita' massima di gas, che ciascun utente  puo'  immettere  nella  rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;
 e) impresa  di  trasporto  e' l'impresa che svolge l'attivita' di trasporto;
 f) impresa  maggiore  e'  l'impresa che, avendo la disponibilita' della  rete  nazionale  di  gasdotti, svolge l'attivita' di trasporto sulla maggior parte della medesima;
 g) periodo  di  avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un  impianto  per  la  produzione  di  energia elettrica direttamente connesso  alla  rete  di  trasporto  e'  il  periodo di 9 (nove) mesi successivo alla data di disponibilita' della capacita' di trasporto a seguito  di  realizzazione  di  un  nuovo  punto  di  riconsegna o di potenziamento  superiore  al  10%  della  capacita'  di  un  punto di riconsegna esistente;
 h) periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero  o  con  terminali  di Gnl e' il periodo di 16 (sedici) mesi successivo alla data di disponibilita' della capacita' di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata;
 i)  periodo  di  regolazione  e'  il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;
 j) periodo  di  punta e' il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno;
 k) periodo   fuori   punta   e'   il  periodo  di  6  (sei)  mesi intercorrente tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ciascun anno;
 1) procedura di emergenza climatica e' la «Procedura di emergenza per  fronteggiare  la  mancanza  di  copertura  del fabbisogno di gas naturale  in  caso  di  eventi  climatici  sfavorevoli» approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2005;
 m) punta  dei  consumi  e' la media dei tre giorni consecutivi di maggior consumo nel corso dell'anno termico;
 n) punto  di  consegna  e'  il  punto fisico delle reti nel quale avviene  l'affidamento in custodia del gas dall'utente all'impresa di trasporto;
 o) punto   di   riconsegna  e'  il  punto  fisico  delle  reti  o l'aggregato  locale  di  punti  fisici  tra  loro  connessi nel quale avviene  l'affidamento  in custodia del gas dall'impresa di trasporto all'utente e la misurazione del gas;
 p) punto  di  entrata  e' un punto di consegna, o un aggregato di punti di consegna;
 q) punto  di  uscita e' un punto virtuale aggregato di piu' punti fisici  di  interconnessione  tra  la rete nazionale di gasdotti e la rete   regionale   di   gasdotti,   ovvero   un   punto   fisico   di interconnessione  tra  la  rete nazionale di gasdotti e un sistema di gasdotti estero;
 r) rete  nazionale  di  gasdotti e' la rete di trasporto definita con  decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  ai  sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000;
 s) reti  regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo delle  quali viene svolta l'attivita' di trasporto ai sensi dell'art. 2,  comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/2000, esclusa la rete nazionale di gasdotti;
 t) rifacimento  di  un  impianto  per  la  produzione  di energia elettrica  e'  l'intervento  su  un  impianto esistente finalizzato a migliorare  le  prestazioni  energetiche  ed ambientali attraverso la sostituzione,   il  ripotenziamento  o  la  totale  ricostruzione  di componenti  che  nel  loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi  di  investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente;
 u) RA  e' il ricavo pari al costo riconosciuto per il servizio di bilanciamento del sistema;
 v) RD  e' il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio;
 w) RNI e' il ricavo addizionale relativo ai nuovi investimenti;
 x) RSC   N   e'   il   ricavo   derivante  dall'applicazione  dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti;
 y) RSC   R   e'   il   ricavo   derivante  dall'applicazione  dei corrispettivi  di  scostamento  nei  punti  di  riconsegna della rete regionale di gasdotti;
 z) RT e' il ricavo di riferimento per l'attivita' di trasporto;
 aa)  RT  E e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di trasporto di gas naturale, attribuita all'energia associata ai volumi trasportati;
 bb)  RT  M e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di misura;
 cc)  RT  N e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di trasporto   di   gas  naturale  sulla  rete  nazionale  di  gasdotti, attribuita  alla  capacita' di trasporto conferita su tale rete ed e' data dalla somma delle componenti RT N «capitale», RT N «co+amm»;
 dd)RT  N «capitale» e' la quota di ricavo della rete nazionale di gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto;
 ee)RT  N «co+amm»  e'  la quota di ricavo della rete nazionale di gasdotti  riconducibile  ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuta;
 ff)  RT  «NP»  e'  la  quota  parte  dei ricavi relativa ai nuovi investimenti  finalizzati  all'attivita' di trasporto di gas naturale sulla  rete  nazionale  di  gasdotti,  attribuita  alla  capacita' di trasporto conferita su tale rete;
 gg)RT  R  e'  la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di trasporto   di   gas  naturale  sulla  rete  regionale  di  gasdotti, attribuita alla capacita' di trasporto conferita di tali reti rete ed e' data dalla somma delle componenti RT N «capitale», RT R «co+amm»;
 hh)  RT R «capitale»e' la quota di ricavo della rete regionale di gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto;
 ii)  RT  R «co+amm»e'  la quota di ricavo della rete regionale di gasdotti  riconducibile  ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuta;
 jj)  RT  «RP»  e'  la  quota  parte  dei ricavi relativa ai nuovi investimenti  finalizzati alle attivita' di trasporto di gas naturale sulle  reti  regionali  di  gasdotti,  attribuita  alla  capacita' di trasporto conferita su tali reti;
 kk)  utente  e'  l'utilizzatore  del  sistema  gas  che  acquista capacita' di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.
 |  |  |  | Art. 2. Ambito di applicazione
 2.1.  Il  presente  provvedimento  si  applica,  per  il periodo di regolazione, alle imprese di trasporto.
 2.2.  La  tariffa  per il servizio di trasporto di gas naturale (di seguito:  tariffa  di  trasporto) determinata, sulla base dei criteri fissati  nel  presente  provvedimento  e'  da intendersi come tariffa massima. Le imprese di trasporto applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni,  assicurando  trasparenza  e  parita'  di  trattamento tra utenti.
 |  |  |  | Art. 3. Ricavi di riferimento
 3.1.  Ai  fini  della formulazione delle proposte tariffarie di cui all'art. 18, ciascuna impresa che, alla data di entrata in vigore del presente  provvedimento,  svolge  attivita'  di  trasporto, calcola i ricavi  di  riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di  cui all'art. 8 per l'anno termico 2005-2006, secondo le modalita' definite nei commi successivi.
 3.2  Il  ricavo  di  riferimenti  RT  viene  calcolato per ciascuna impresa sommando le seguenti componenti:
 a)  costo  riconosciuto del capitale investito netto, pari al 6,7 per  cento  reale  pre  tasse,  riferito  al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;
 b) ammortamenti  economico  - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche  dei cespiti necessari a ciascuna attivita', ai sensi del comma 3.5;
 c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6, 3.7 e 3.8.
 3.3  Il  capitale  investito  netto  e' pari alla somma dell'attivo immobilizzato  netto  calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante  netto,  pari  all'1  per  cento dell'attivo immobilizzato netto.
 3.4   Ai   fini   della   determinazione   del  valore  dell'attivo immobilizzato  netto  ciascuna  impresa  che  alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attivita' di trasporto:
 a) individua  gli  incrementi  patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni  realizzate  a  partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2004, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella  1,  per  i  quali  il  fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia gia' coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;
 b) rivaluta   i  costi  storici  degli  incrementi  di  cui  alla precedente  lettera  a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi;  nella  tabella 2 e' riportato il deflatore degli investimenti fissi  lordi  per  il  calcolo  dei  ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006;
 c) calcola  l'attivo  immobilizzato lordo delle singole categorie di  cespiti  come  somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
 d) determina   il  fondo  di  ammortamento  economico  -  tecnico derivante  dalla  somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui  alla  precedente  lettera b)  per  le  rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;
 e) le  percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 47 della G.U.  <----
 
 dove  (t-1)  e'  l'anno precedente quello della presentazione delle proposte  tariffarie,  ovvero  il  2004  per il calcolo dei ricavi di riferimento   per   l'anno   termico   2005-2006,   AIP   e'   l'anno dell'incremento   patrimoniale   e  DC  e'  la  durata  convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuata  nella  tabella  1,  salvo  per  i  fabbricati iscritti a bilancio  fino  all'anno  2004,  per  i  quali si utilizza una durata convenzionale  pari  a  50  anni;  i  terreni  non  sono  oggetto  di ammortamento;
 f) calcola  in  relazione  ai  contributi  a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attivita' di trasporto versati da pubbliche amministrazioni e ai contributi versati da altri soggetti,  salvo  quanto  previsto  all'art.  4,  commi 4.8 e 4.9, il valore  dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore  degli  investimenti fissi lordi, al netto della quota gia' degradata,   calcolata   come   somma  dei  prodotti  dei  contributi rivalutati  per  le  rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
 g) calcola  l'attivo  immobilizzato  netto  detraendo  dal valore dell'attivo  immobilizzato  lordo  di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento  economico  -  tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f).
 3.5    Ai    fini    della    determinazione   degli   ammortamenti economico-tecnici   riconosciuti   annualmente   ai  fini  tariffari, ciascuna  impresa,  che  alla  data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attivita' di trasporto:
 a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie  di  immobilizzi  materiali di cui al precedente comma 3.4, lettera c);
 b) calcola  gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera  a),  al  netto  degli  incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni  in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2004, per  ogni  categoria,  per  la  durata  convenzionale riportata nella tabella 1;
 c) somma  gli  ammortamenti  annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.
 3.6  I  costi  operativi  comprendono tutte le spese operative e di carattere    generale   attribuibili   all'attivita'   di   trasporto effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004 e risultanti dai bilanci d'esercizio   sottoposti  a  revisione  contabile  delle  imprese  di trasporto   e   dai   conti   separati   presentati  ai  sensi  della deliberazione  n. 311/2001. I costi operativi sono calcolati al netto dei  costi  attribuibili  ai  ricavi  compensativi  e  alle attivita' capitalizzate, comprendendo in particolare:
 a) il costo del personale;
 b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
 c) i costi di compressione e di spinta e perdite di rete;
 d) i costi per servizi e prestazioni esterne;
 e) gli  altri  accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purche' non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
 3.7  Per  le  imprese  di  trasporto  che non dispongono di tariffe approvate  per  l'anno  termico  2004-2005,  i  costi  operativi sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorita'.
 3.8 Per le imprese di trasporto che dispongono di tariffe approvate per  l'anno  termico  2004-2005,  i  costi  operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorita', sono calcolati con la seguente formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 48 della G.U.  <----
 
 3.9  Non  sono  da  comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.6,  neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni  e  delle  funzioni  operative  condivise,  i costi relativi a canoni  di  affitto  di  infrastrutture di trasporto di proprieta' di altre  imprese,  gli  oneri  finanziari,  le  rettifiche di valori di attivita' finanziarie e i proventi straordinari.
 3.10  L'impresa  di  trasporto  che svolge l'attivita' di trasporto mediante   infrastrutture   di   proprieta'   di   soggetti   diversi dall'impresa  stessa  calcola  i  ricavi  di riferimento ai sensi del comma 3.2 e in particolare:
 a) ai  fini  del  calcolo dell'attivo immobilizzato considera gli incrementi  patrimoniali utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' di  trasporto  presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa;
 b) ai  fini  del  calcolo  dei  costi operativi considera i costi operativi relativi alle infrastrutture in gestione.
 3.11  Per  ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente  provvedimento  svolge  attivita'  di trasporto, i ricavi di riferimento RT sono suddivisi nelle seguenti componenti:
 a) RT E, pari al 30 per cento di RT dell'impresa di trasporto;
 b) RT C, pari al 70 per cento di RT dell'impresa di trasporto.
 3.12  Il costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai  sensi del comma 3.3, e' ripartito nelle componenti RT N «capitale e  RT R «capitale» proporzionalmente al capitale investito nella rete nazionale  e  regionale.  La  differenza  tra  RT  C e la somma delle componenti RT N «capitale e RT R «capitale» e' riconducibile ai costi operativi  e  alla  quota ammortamento riconosciuti e viene ripartita nelle  componenti  RT N «co+amm» e RT R «co+amm» proporzionalmente ai costi  operativi  e  agli ammortamenti relativi alla rete nazionale e regionale.
 |  |  |  | Art. 4. Ricavi relativi a nuovi investimenti
 4.1   Il   riconoscimento   dei   nuovi   investimenti  avviene  in applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  seguenti  e  a condizione  che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e   la   sicurezza  del  sistema  e  realizzati  secondo  criteri  di economicita'.
 4.2  Entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno le imprese di trasporto comunicano all'Autorita':
 a) gli   investimenti  e  le  dismissioni  effettuati  nel  corso dell'esercizio precedente, distinti per categoria di cespite e per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;
 b) gli  investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione   degli   obiettivi,   dei   costi  e  dei  tempi  di realizzazione  delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;
 c) le  dismissioni  programmate,  con  illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dimessi.
 4.3  Dall'anno termico 2006-2007, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2, realizzati nell'esercizio precedente e riportati sui  bilanci pubblicati, le imprese di trasporto calcolano RNI t come segue:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 49 della G.U.  <----
 
 4.4  A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto rT^«NI» T per le relative durate:
 a) T=1 investimenti di sostituzione: 0%;
 b) T=2  investimenti  destinati alla sicurezza, alla qualita' del gas  e  al sostegno al mercato che non comportano la realizzazione di nuova capacita' di trasporto: 1% per 5 anni;
 c) T=3   investimenti   destinati  alla  realizzazione  di  nuova capacita' di trasporto di rete regionale: 2% per 7 anni;
 d)   T=4  investimenti  destinati  alla  realizzazione  di  nuova capacita' di trasporto di rete nazionale: 2% per 10 anni;
 e) T=5   investimenti   destinati  alla  realizzazione  di  nuova capacita' di trasporto di rete nazionale funzionale alla capacita' di importazione: 3% per 10 anni;
 f) T=6  investimenti destinati a rendere disponibile una maggiore capacita' in ingresso alle frontiere: 3% per 15 anni.
 4.5  A  fronte  della realizzazione di investimenti di cui al comma 4.4,  lettere  e)  ed  f),  l'impresa  di  trasporto puo' chiedere il riconoscimento  di  una componente di ricavo, CO «NIt-1», addizionale rispetto  alla  componente di ricavo RNI t prevista al comma 4.3, che confluisce   nella   componente   RT   N «co+amm»,  determinata  come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio  precedente, calcolati ai sensi dell'art. 3, comma 3.6 e  risultanti  dal  bilancio  dell'impresa  di trasporto sottoposto a revisione  contabile, e il valore dei costi operativi riconosciuti ai sensi  dell'art. 3, comma 3.8, aggiornati con il meccanismo del price cap   di   cui  all'art.  15,  comma  15.6,  riconducibile  ai  costi incrementali generati dai suddetti investimenti.
 4.6  Ciascuna impresa, sulla base della proporzione esistente tra i nuovi  investimenti  relativi  alla  rete nazionale e quelli relativi alla  rete  regionale, ripartisce la componente complessiva di ricavo RNI t  in  due  voci  di  ricavo distinte RT «NP», relativa alla rete nazionale  di  gasdotti  e  RT  «RP», relativa alla rete regionale di gasdotti.
 4.7 L'Autorita' verifica, anche mediante controlli a campione:
 a) l'effettiva   realizzazione   degli  investimenti  di  cui  al presente  articolo  e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai  sensi  del  comma  4.2  lettera  a)  con  i  costi effettivamente sostenuti;
 b) la  corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;
 c) la  pertinenza  e  la  corretta  imputazione  degli incrementi patrimoniali   di  cui  alla  precedente  lettera  b)  rispetto  alle attivita' svolte.
 4.8  Gli  utenti  che,  a partire dall'anno 2001, hanno contribuito finanziariamente  allo  sviluppo di reti in misura superiore a quanto definito  dai  criteri  tecnico-economici  emanati  dall'Autorita' ai sensi  dell'art.  8,  comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/2000, hanno   diritto  a  riduzioni  annue  dei  corrispettivi  unitari  di trasporto di cui all'art. 8, complessivamente pari alla remunerazione del  maggior  onere  sostenuto, rivalutato in base al deflatore degli investimenti  fissi  lordi  e  ridotto in ragione del 2,5% del valore iniziale  annuo  a  partire dall'anno di erogazione del contributo, e della  relativa  quota  di  ammortamento,  pari  al  2,5%  del valore rivalutato   lordo,   per   un   periodo   pari   alla   vita   utile dell'investimento.
 4.9  L'impresa  di  trasporto  detrae  dal  valore degli incrementi patrimoniali relativi ai nuovi investimenti i contributi percepiti in coerenza  con  i criteri tecnico- economici emanati dall'Autorita' ai sensi  dell'art. 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/2000 e, a  fronte  di  tali  contributi,  non  riconosce alcuna riduzione dei corrispettivi tariffari di cui all'art. 8.
 4.10  Fino  all'emanazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 8, comma  8.2,  del decreto legislativo n. 164/2000, i contributi di cui ai  commi  4.8  e 4.9 sono definiti sulla base dei criteri provvisori contenuti  nel  codice  di  rete dell'impresa di trasporto, approvato dall'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 5. Ricavi relativi a nuove imprese di trasporto
 5.1  Alle  imprese  che  avviano nel secondo periodo di regolazione l'attivita'  di trasporto attraverso nuove reti si riconosce liberta' tariffaria  per  il  secondo  anno di attivita'. Per il terzo anno di attivita',  le imprese di trasporto calcolano i ricavi di riferimento ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3.2,  sulla  base  del  valore degli incrementi  patrimoniali  relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo,  tenuto  conto dell'incremento di remunerazione riconosciuto ai  sensi dell'art. 4. Per gli anni termici successivi, le imprese di trasporto calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 15.
 5.2  Le  imprese di trasporto che si costituiscono a seguito di una riclassificazione  di  tratti  di  rete  di  distribuzione in rete di trasporto calcolano per il primo anno termico i ricavi di riferimento ai  sensi  dell'art.  3,  comma 3.2,  sulla  base  del  valore  degli incrementi  patrimoniali  relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo.  Per  gli  anni  termici successivi, le imprese di trasporto calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 15.
 5.3  Nel  caso  in  cui  una  nuova  impresa  di  trasporto venga a costituirsi  su impianti gia' precedentemente compresi in una rete di trasporto, i relativi ricavi di riferimento e i ricavi della societa' complementare  saranno  dimensionati  per coprire il livello di costi corrispondente alla precedente struttura societaria.
 |  |  |  | Art. 6. Altri ricavi per il servizio di bilanciamento del sistema
 6.1 In aggiunta ai ricavi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 e' consentito,  un  ulteriore  ricavo RA, pari al costo riconosciuto dei servizi  per il bilanciamento del sistema per l'ammontare definito ai commi seguenti.
 6.2  Il  costo  del  servizio  di bilanciamento del sistema e' dato dalla somma delle seguenti voci:
 a) i  costi relativi alle prestazioni di stoccaggio, calcolato in base  ai  requisiti  di  iniezione,  erogazione  e  volume  di gas da stoccaggio  necessari  al bilanciamento del sistema e alle tariffe di stoccaggio;
 b) il costo del capitale relativo ai volumi di gas immobilizzati.
 6.3 Ai fini del calcolo della componente RA, l'impresa di trasporto considera eventuali scostamenti tra il costo effettivamente sostenuto per   le   prestazioni  di  cui  al  comma  6.2,  lettera  a),  e  il corrispondente  valore  riconosciuto  nel ricavo RA per il precedente anno termico.
 |  |  |  | Art. 7. Punti di entrata e punti di uscita
 7.1  L'impresa  maggiore,  sentite  le  altre imprese di trasporto, individua  i  punti  di  entrata  e  di  uscita,  secondo  criteri di trasparenza  e imparzialita', sulla base di aggregazioni territoriali caratterizzate  dal  minimo  interscambio  di  gas naturale tra punti contigui  e  in  modo  tale  che  le  differenze  tra  i  valori  dei corrispettivi  unitari  relativi  a  punti  di  uscita  contigui  non superino il 30 per cento del valore medio nazionale dei corrispettivi CP e e CP u come definiti dal successivo art. 11, comma 2.
 7.2  Per  i  punti  di uscita per l'esportazione l'impresa maggiore definisce  corrispettivi  specifici  e  non  soggetti  al  vincolo di contiguita' di cui al comma 7.1.
 7.3  Ai  fini del calcolo dei corrispettivi unitari CP e i punti di entrata da produzione nazionale sono raggruppati in aree territoriali omogenee.
 |  |  |  | Art. 8. Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base annuale
 8.1 La tariffa di trasporto T per il servizio di trasporto continuo su base annuale per l'utente e' data dalla seguente formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 50 della G.U.  <----
 
 dove:
 K e  e'  la capacita' conferita all'utente nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno;
 CP e  e'  il corrispettivo unitario di capacita' per il trasporto sulla  rete  nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti nel punto di   entrata   e  della  rete  nazionale  di  gasdotti,  espresso  in euro/anno/metro cubo/giorno;
 K u  e'  la  capacita' conferita all'utente nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno;
 CP u,  e' il corrispettivo unitario di capacita' per il trasporto sulla  rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di   uscita   u   della  rete  nazionale  di  gasdotti,  espresso  in euro/anno/cubo/giorno;
 K r  e' la capacita' conferita all'utente nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espressa in metri cubi /giorno;
 CR r  e'  il corrispettivo unitario di capacita' per il trasporto sulle   reti   regionali,  relativo  ai  conferimenti  nel  punto  di riconsegna   r   delle   reti  regionali  di  gasdotti,  espresso  in euro/anno/metro cubo/giorno;
 CM e' il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, definito dall'Autorita' con successivo provvedimento;
 E  e'  l'energia  associata  al  gas immesso in rete, espressa in gigajoule;
 CV   e'   il   corrispettivo   unitario  variabile,  espresso  in euro/gigajoule;
 CV  P  e'  il  corrispettivo  integrativo  di  cui al comma 13.2, espresso in euro/gigajoule.
 8.2  I  corrispettivi  unitari  di  capacita' facenti parte della tariffa  T  sono espressi con riferimento a un metro cubo di gas alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15° C.
 |  |  |  | Art. 9. Tariffa  di  trasporto  per  il  servizio  continuo su base inferiore all'anno
 9.1  A  partire  dall'anno termico 2006/2007 l'impresa di trasporto rende  disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero un servizio  di  trasporto  continuo  su  base semestrale, trimestrale e mensile,    applicando    ai    corrispettivi   di   capacita'   CP e riproporzionati   su  base  mensile,  i  coefficienti  moltiplicativi definiti dall'Autorita' con successivo provvedimento.
 |  |  |  | Art. 10. Tariffa  di  trasporto  per il servizio interrompibile e incentivi al mercato interrompibile
 10.1  L'impresa di trasporto rende disponibile nei punti di entrata interconnessi  con  l'estero  un servizio di trasporto interrompibile secondo   le   modalita'  definite  nel  codice  di  rete  applicando corrispettivi  di  capacita' CP e ridotti rispetto a quelli calcolati secondo  le  modalita'  di cui all'art. 11, assicurando trasparenza e parita' di trattamento degli utenti.
 10.2  Nei  punti  di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti   di   fornitura   di   gas   naturale   con   clausola  di interrompibilita' e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati   ai   sensi  della  procedura  di  emergenza  climatica, l'impresa  di  trasporto  riconosce corrispettivi di capacita' CP u e CR r ridotti.
 10.3  Qualora,  a  fronte  di ordine di interruzione ai sensi della procedura  di  emergenza climatica, nei punti di riconsegna di cui al comma  10.2  si verifichino scostamenti tra la capacita' utilizzata e la  capacita' complessivamente conferita al netto della capacita' che beneficia  della  riduzione  di  cui  al  comma  10.2,  l'impresa  di trasporto  applica  in  luogo  della  riduzione prevista nel medesimo comnia 10.2, corrispettivi CP u e CR r annui maggiorati.
 10.4 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce la quota di riduzione  di  cui  al comma 10.2, nonche' la maggiorazione di cui al comma   10.3,   in   relazione   alle   tipologie   di   clausole  di interrompibilita'.
 |  |  |  | Art. 11. Corrispettivi unitari di trasporto facenti parte della tariffa
 11.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi   articoli 16   e   18,   l'impresa   maggiore  calcola  i corrispettivi   unitari  di  capacita'  CP e  e  CP u  e  CR r  e  il corrispettivo  unitario  variabile  CV e CV^P secondo le disposizioni dei commi 11.2 e 11.3, e dell'art. 13, secondo criteri di trasparenza e imparzialita'.
 11.2   Ai  fini  della  formulazione  della  proposta  relativa  ai corrispettivi CP e e CP u l'impresa maggiore:
 a) calcola  i costi unitari del trasporto C «ij» da ciascun punto di entrata i, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita j,  sulla  base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della  capacita'  di  trasporto  in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalita' diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari al 14 per cento del  costo  delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano piu' punti di consegna, e in un punto di  uscita  piu'  punti  di interconnessione con la rete regionale di gasdotti,  i  costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacita' previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi;
 b) calcola i valori dei corrispettivi unitari in ciascun punto in modo  da  minimizzare  la  somma  delle  differenze quadratiche tra i corrispettivi  CP i,  e  CP j e i costi C «ij» secondo il criterio di ottimizzazione:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 51 della G.U.  <----
 
 soggetto ai seguenti vincoli:
 sono  escluse  le  soluzioni nelle quali i corrispettivi assumono valori negativi;
 il  prodotto  dei  corrispettivi unitari CP e moltiplicati per le capacita'  K e  previste in conferimento nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale (RT N+ RT «NP» + RA - RD - RSC N - FC N) delle imprese di  trasporto,  aggiornati  per  l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 15, secondo la seguente formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 51 della G.U.  <----
 
 dove  FC  N  e' il fattore correttivo definito al successivo art. 15, comma 6, e m e' il numero dei punti di entrata;
 il  prodotto  dei corrispettivi unitari CP u per le capacita' K u previste  in  conferimento nei punti di uscita, deve essere uguale al 50%  del  valore  risultante  dalla  somma  dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale (RT N+ RT «NP» + RA - RD - RSC N - FC N) delle imprese   di   trasporto,  aggiornati  per  l'anno  termico  di applicazione  con  i  criteri  del  successivo  art.  15,  secondo la seguente formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 52 della G.U.  <----
 
 dove n e' il numero dei punti di uscita;
 c) sostituisce i corrispettivi unitari di entrata dagli stoccaggi con  un  unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari  di entrata relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera erogabile da ciascun sito;
 d) pone pari a zero il corrispettivo unitario di uscita verso gli stoccaggi  di  cui  alla  lettera  precedente,  qualora  la capacita' complessivamente  conferita  in uscita dalla rete verso gli stoccaggi non  sia superiore alla corrispondente capacita' conferita in entrata nello  stesso  punto;  in  caso contrario calcola il corrispettivo di entrata con riferimento alla capacita' conferita in uscita.
 11.3   Ai  fini  della  formulazione  della  proposta  relativa  al corrispettivo CR r, l'impresa maggiore di trasporto:
 a)  calcola  il  corrispettivo unitario CR r per tutti i punti di riconsegna  che  distano almeno 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti,  dove  la distanza e' pari alle lunghezze dei gasdotti come calcolate nei successivi commi 11.5 e 11.6;
 b) riduce,  per  i  punti  di  riconsegna  che distano meno di 15 chilometri  dalla  rete  nazionale di gasdotti, il corrispettivo CR^D proporzionalmente alla minor distanza, secondo la formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 52 della G.U.  <----
 
 dove:
 D  e' la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti,  espressa  in  chilometri, pari alle lunghezze dei gasdotti come calcolate nei commi 11.5 e 11.6;
 CR r  e'  il  corrispettivo  per  distanze  non  inferiori  a  15 chilometri.
 c) calcola  i  corrispettivi  unitari  CR r e CR D in modo che il prodotto di tali corrispettivi moltiplicati per le capacita' previste in conferimento nei punti di riconsegna, non sia superiore alla somma dei  ricavi  di  riferimento relativi alla rete regionale di gasdotti (RT  R+RT  «RP»-RSC  R  -  FC  R)  di  tutte le imprese di trasporto, aggiornati  per  l'anno  termico  di  applicazione  con i criteri del successivo  art.  15,  dove FC^R e' il fattore correttivo definito al successivo  comma 15.2; i corrispettivi unitari CR r,. e CR^D sono da intendersi   al   lordo  di  eventuali  riduzioni  dei  corrispettivi applicati dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione.
 11.4  Qualora  sia  la consegna che la riconsegna del gas avvengano attraverso  le  reti  regionali  di  gasdotti,  si  applica  un unico corrispettivo CR r.
 11.5  L'impresa  di  trasporto  calcola annualmente la distanza del punto  di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti di cui al comma 11.3 nel seguente modo:
 a) nel  caso  di  impianti di distribuzione come media aritmetica delle distanze dei punti di riconsegna che li alimentano;
 b) nel  caso di punti di riconsegna non compresi alla lettera a), come  la distanza effettiva di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti.
 11.6  Entro  (quindici)  giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento,   e  successivamente  con  cadenza  annuale,  ciascuna impresa  di  trasporto pubblica sul proprio sito internet le distanze di  ciascun  punto  di  riconsegna  dalla  rete nazionale di gasdotti calcolate ai sensi del comma 11.5.
 |  |  |  | Art. 12. Corrispettivi  unitari per il trasporto su rete regionale ridotti nei casi di avviamento e di prelievi fuori punta
 12.1 Durante il periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta   un   impianto  per  la  produzione  di  energia  elettrica direttamente  connesso alla rete di trasporto, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CR r, come di seguito indicato:
 a) nei   primi  sei  mesi  del  periodo  di  avviamento  per  una percentuale pari al 50%;
 b) nei  successivi  tre  mesi  del  periodo di avviamento per una percentuale pari al 25%.
 12.2  Durante  il  periodo  di  avviamento di un punto di entrata interconnesso  con  l'estero  o  con  terminali  di Gnl, l'impresa di trasporto  riduce  il  corrispettivo CP e per una percentuale pari al 50%.
 12.3  La riduzione del corrispettivo CR r,. di cui al comma 12.1 si applica  anche  nel  caso  di interventi di rifacimento dell'impianto esistente  tramite  la  realizzazione  di  uno  o  piu'  nuovi  cicli combinati  a  gas,  i  quali  non  comportino  un potenziamento della capacita'  del punto di riconsegna superiore al 10%. In tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati. La riduzione del corrispettivo puo' essere applicata una sola volta per ciascun punto di riconsegna.
 12.4  Per  i punti di riconsegna nei quali l'utente si e' impegnato ad  effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta, l'impresa di  trasporto  riconosce una riduzione del corrispettivo CR r pari al 30%.
 |  |  |  | Art. 13. Corrispettivo variabile
 13.1 L'impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile CV  per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo la somma  complessiva  delle quote di ricavi RT^E di tutte le imprese di trasporto,  di  cui  al  precedente art. 3, comma 3.11, per l'energia associata  ai  volumi  immessi  nella  rete nazionale di gasdotti nei punti  di  entrata,  esclusi  i  siti di stoccaggio, nell'anno solare 2004,  opportunamente normalizzati per quanto riguarda i prelievi dei clienti  civili  e  tenuto  conto dei volumi soggetti a riduzione del corrispettivo variabile, assunta pari a 3.013,34 petajoule (PJ).
 13.2  Il  corrispettivo  variabile integrativo del trasporto, CV P, riconosciuto  ai  sensi  della deliberazione n. 120/01 a fronte degli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, continua ad essere  applicato in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall'entrata in servizio delle opere relative.
 13.3 Il corrispettivo CV e il corrispettivo integrativo CV^P di cui al  precedente  art. 8 sono applicati all'energia immessa in ciascuno dei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio.
 13.4 Nel caso in cui il servizio di trasporto sia svolto attraverso la  sola rete nazionale di gasdotti, oppure attraverso reti regionali di  gasdotti senza transito attraverso la rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CV e CV P sono ridotti del 40 per cento.
 |  |  |  | Art. 14. Ripartizione dei ricavi
 14.1  Con  cadenza  annuale,  entro  novanta  giorni  dalla data di approvazione  delle  proposte  tariffarie,  ai  sensi  dei successivi articoli 16  e  18,  le  imprese  di  trasporto  definiscono,  in via contrattuale,  le  modalita' per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui all'art. 8.
 14.2 Copia dei contratti di cui al precedente comma 1, e' trasmessa all'Autorita' entro quindici giorni dalla data di stipulazione.
 14.3  Qualora i contratti di cui al precedente comma 14.1, non si perfezionino  entro  il  termine  ivi previsto, provvede l'Autorita', sentite eventualmente le imprese interessate.
 |  |  |  | Art. 15. Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe
 15.1  Negli  anni  termici del periodo di regolazione successivi al primo,  la  quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi e alla  quota  di  ammortamento  della  rete  nazionale  di gasdotti RT N «co+amm»  e  della  rete  regionale  di  gasdotti RT R «co+amm», e' aggiornata mediante la seguente formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 53 della G.U.  <----
 
 dove:
 It-1  e'  il  tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi  precedenti,  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 RP  e'  il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttivita' pari al 2%;
 Y  e'  un  ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto  di  costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;
 Q  e'  un  ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto   di   eventuali  recuperi  di  qualita'  rispetto  a  standard prefissati;
 W  e'  un  ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attivita' volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.
 Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce i parametri Y, Q e  W. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.
 15.2  Negli  anni  termici del periodo di regolazione successivi al primo,   il  costo  riconosciuto  del  capitale  investito  netto  e' aggiornato mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto sulla  base  dei criteri indicati all'art. 3, comma 3.3, tenuto conto dell'inflazione   e   delle   dismissioni   eventualmente  effettuate dall'impresa  nel  corso del periodo, e calcolando la quota del fondo ammortamento  relativo  agli anni successivi al 2004 sulla base delle durate  convenzionali  riportate  in tabella 1. Il costo riconosciuto aggiornato   e'  allocato  nelle  componenti  RT  N «capitale»  e  RT R «capitale».
 15.3  Negli  anni  termici del periodo di regolazione successivi al secondo,  ai  fini  della  formulazione  delle  proposte  tariffarie, secondo i criteri degli articoli 8 e 11:
 a) il fattore correttivo FC N e' cosi' determinato:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 53 della G.U.  <----
 
 dove:
 FC N t,FC R t, sono i fattori correttivi per l'anno termico t;
 r  e'  il  tasso  di  rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali  dell'ultimo  anno  disponibile,  aumentato  dello 0,41 per cento;
 REF  N «t-2»,REF  R «t-2», sono i ricavi relativi rispettivamente alla  rete  nazionale  di gasdotti e alle reti regionali di gasdotti, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8 e  11,  al  lordo  di  eventuali riduzione operate dall'impresa e non previste  dalla presente deliberazione, alle capacita' effettivamente conferite per l'anno termico t-2;
 FC  N «t-2»,FC R «t-2», sono i fattori correttivi determinati per l'anno termico t-2;
 RA «t-2»   e'   il   costo   riconosciuto   per  il  servizio  di bilanciamento del sistema per l'anno termico t-2;
 RD «t-2»   e'   il   ricavo   derivante   dall'applicazione   dei corrispettivi  di  disequilibrio, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico t-2;
 RSC   N «t-2»   e   RSC   R «t-2»   sono   i   ricavi   derivanti dall'applicazione  rispettivamente  dei  corrispettivi di scostamento nei  punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti e dei corrispettivi  di  scostamento  nei  punto  di  riconsegna della rete regionale,  considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico t-2.
 15.4  Ai  fini  del  calcolo  dei corrispettivi di cui all'art. 11, l'impresa  di  trasporto  considera  i fattori correttivi FC N t e FC R t,  calcolati  ai  sensi del comma 15.3 per un ammontare fino al 2% dei  ricavi  di riferimento per la rete nazionale di gasdotti (RT N + RT  «NP» + RA - RD - RSC N) e per la rete regionale di gasdotti (RT R +  RT «RP»-RSC R). Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai  fini  del calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 11 ripartendo l'ammontare  su  quattro  anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua di cui al comma 15.3.
 15.5  Nel  calcolo dei ricavi effettivi, REF, si terra' conto anche di  eventuali ricavi addizionali riscossi dalla societa' di trasporto e  percepiti  ai  sensi  dell'art. 10, comma 10.3 e 10.4 del presente provvedimento  e  dell'art.  15,  comma 15.3.2 della deliberazione n. 137/2002,  di  disposizioni  stabilite dal codice di rete, nonche' di nuovi ricavi derivanti da altre attivita'.
 15.6  Negli  anni  termici del periodo di regolazione successivi al primo,  il corrispettivo unitario variabile di trasporto CV associato all'energia  trasportata  e'  soggetto  ad eventuale integrazione per tener  conto  di  nuove  societa'  di trasporto e ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 54 della G.U.  <----
 
 dove RP V e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di   produttivita'   per   la   quota  di  costo  legata  all'energia trasportata, pari al 3,5 per cento.
 15.7  A partire dall'anno termico 2007-2008, l'impresa di trasporto in  aggiunta  alla  quota RNI t relativa agli investimenti realizzati nell'esercizio  precedente,  di  cui  all'art. 4, comma 4.3, somma il valore   aggiornato   della   quota   di  ricavi  RNI  relativa  agli investimenti   realizzati   negli   esercizi  precedenti,  a  partire dall'anno 2005, calcolata come segue:
 a) la  quota di remunerazione riconosciuta per ciascuna tipologia di  investimento,  calcolata  con riferimento al valore cumulato fino all'anno  termico  t-2  degli  investimenti realizzati negli esercizi precedenti,  a  partire  dall'anno  2005, calcolato con il metodo del costo   storico   rivalutato,   di   cui  all'art.  3,  tenuto  conto dell'inflazione,  del  fondo  ammortamento  relativo  ai soli cespiti entrati in esercizio, calcolato sulla base delle durate convenzionali indicate  in tabella 1, e dei contributi pubblici e di altri soggetti percepiti;
 b) la  quota  AMM «NI»  riconosciuta  ai sensi dell'art. 4, comma 4.3, aggiornata sulla base della seguente formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 54 della G.U.  <----
 
 15.8   L'Autorita'   definisce   il   valore  dei  costi  operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal  1° ottobre  2009,  riconoscendo  alle  imprese  la  meta'  degli ulteriori  recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 16. Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe
 16.1  Entro  il  28 febbraio  di ogni anno, le imprese di trasporto diverse  dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima i dati e le informazioni  necessari  per  il calcolo dei corrispettivi unitari di cui al precedente art. 11 e per l'individuazione dei punti di entrata e di uscita di cui al precedente art. 7.
 16.2  Entro  il  31 marzo  di  ogni  anno,  le imprese di trasporto sottopongono all'Autorita':
 a) i  ricavi  RT N, RT R, definiti come al precedente art. 3 e 5, aggiornati in base all'art. 15 e relativi al successivo anno termico;
 b) i  ricavi  RT  «NP»,  RT «RP», definiti ai sensi dell'art. 4 e aggiornati  in  base  all'art.  15,  e  relativi  al  successivo anno termico;
 c) un'adeguata rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attivita' di trasporto;
 d) le  proposte relative ai requisiti di iniezione e erogazione e di volume di gas e ai costi del servizio di bilanciamento del sistema che costituiscono il ricavo RA di cui al precedente art. 6.
 16.3  Entro  il  31 marzo  di  ogni  anno, le proposte dei punti di entrata  ed  uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale  di gasdotti e dei corrispettivi CV e CV P, calcolate sulla base  delle  disposizioni  di cui al precedente art. 8 e nel rispetto dei  ricavi  di  riferimento  di  cui  agli articoli 3, 4, 5 e 15 del presente   provvedimento,   sono   presentate  dall'impresa  maggiore all'Autorita'  e  comunicate  alle  altre  imprese  di  trasporto, in quest'ultimo  caso  unitamente  alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
 16.4  Entro  il  30 aprile  di  ogni  anno, le imprese di trasporto diverse  dall'impresa  maggiore possono presentare all'Autorita', con riferimento  alle proposte di cui al precedente comma, osservazioni e richieste motivate di modifiche.
 16.5  Le  proposte  di  cui  al  precedente comma 2, sono approvate qualora  l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento.
 16.6 Entro quindici giorni dalla data di approvazione delle tariffe da  parte  dell'Autorita',  le  imprese  e di trasporto pubblicano, i corrispettivi di cui al precedente art. 8.
 |  |  |  | Art. 17. Attestazione e verifica dei ricavi
 17.1  Entro  il  28 febbraio  di ogni anno, le imprese di trasporto trasmettono  all'Autorita' una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante  e  certificata  da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 2, conseguiti nel precedente anno termico.
 17.2  La  dichiarazione  di  cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di trasporto deve indicare:
 a) i  ricavi  suddivisi  per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 12;
 b) i  ricavi  derivanti dalle compensazioni tra imprese di cui al precedente  art.  14,  con  specificazione  dei  ricavi  derivanti da corrispettivi   unitari  di  capacita'  e  dei  ricavi  derivanti  da corrispettivi unitari variabili;
 c) i  ricavi  derivanti  da  corrispettivi  di  bilanciamento del sistema di cui alla deliberazione n. 137/2002;
 d) i  ricavi  derivanti  dall'applicazione  delle  riduzioni  del corrispettivo  regionale,  ai  sensi dell'art. 10, comma 10.2 e dalle maggiorazioni  del  corrispettivo  regionale,  ai sensi dell'art. 10, comma  10.3  del  presente provvedimento e dell'art. 15, comma 15.3.2 della deliberazione n. 137/2002;
 e) i  ricavi  derivanti  da  disposizioni stabilite dal codice di rete  dell'impresa  di trasporto, nonche' i nuovi ricavi derivanti da altre attivita';
 f) per  ciascuno  dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b),  c),  e  d),  le  relative  capacita'  conferite  e  le quantita' trasportate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.
 |  |  |  | Art. 18. Proposta,   approvazione   e  pubblicazione  delle  tariffe  relative all'anno termico 2005-2006
 18.1  Ai  fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico  2005-2006  le imprese di trasporto trasmettono all'Autorita' ed all'impresa maggiore di trasporto entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
 a) i ricavi RT E, RT N, RT R di cui al precedente art. 3 e 11;
 b) la  proposta  relativa alla definizione dei punti di entrata e dei  punti di uscita della rete nazionale di gasdotti di cui all'art. 7;
 c) le  proposte  tariffarie  relative  al  primo anno termico del periodo  di  regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui ai precedenti  articoli 8, 11 e 13, salvo quanto previsto al comma 18.4, e  nel  rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 6 del presente provvedimento;
 d) i  requisiti  di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di bilanciamento del sistema di cui al precedente art. 6.
 18.2 Le proposte per la definizione dei punti di entrata ed uscita, dei  corrispettivi  relativi  alla  rete  nazionale  di gasdotti, dei corrispettivi  CV  e  CV  P,  quest'ultimo  calcolato  ai sensi della deliberazione n. 120/2001 con riferimento agli investimenti dell'anno 2004, sono presentati dall'impresa maggiore.
 18.3  Per  l'anno  termico  2005-2006,  il vincolo sui ricavi sara' calcolato  tenuto  conto  del  fattore  correttivo  relativo all'anno termico   2003-2004,   in   coerenza   con   quanto   previsto  dalla deliberazione n. 120/2001.
 18.4  Per  l'anno termico 2005-2006, il corrispettivo unitario CR r e' calcolato da ciascuna impresa di trasporto, ai sensi dell'art. 11, commi   11.3,  11.4  e  11.5,  nel  rispetto  dei  propri  ricavi  di riferimento relativi alla rete regionale di gasdotti.
 18.5  Per  l'anno  termico 2005-2006, il corrispettivo CM e' pari a zero.
 18.6  Per  l'anno termico 2005-2006, e comunque fino all'emanazione del  provvedimento  di  cui  al  comma 10.4,  l'impresa  di trasporto applica  ai  punti  di riconsegna di cui all'art. 10, comma 10.2, una riduzione  dei  corrispettivi  CPu  e CRr, pari al 30 per cento e nei casi  di  cui  all'art.  10, comma 10.3, una maggiorazione del 60 per cento dei medesimi corrispettivi.
 18.7  Le  imprese di trasporto pubblicano anche mediante l'utilizzo dei  propri  siti internet, le tariffe approvate dall'Autorita' entro cinque   giorni  dalla  data  della  loro  approvazione.  Le  tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.
 |  |  |  | Art. 19. Disposizioni transitorie
 19.1 Entro il 31 dicembre 2005, le imprese di trasporto trasmettono all'Autorita'  una  proposta  per  la definizione di un corrispettivo regionale   unico  a  livello  nazionale  da  applicare  a  decorrere dall'anno  termico  2006-2007  e per le modalita' di ripartizione dei relativi ricavi.
 19.2  Ai  fini  del  calcolo  dei  ricavi di riferimento per l'anno termico  2006-2007  si  tiene  conto  del fattore correttivo relativo all'anno termico 2004-2005, calcolato in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001.
 |  |  |  | Art. 20. Disposizioni  in  materia  di  conferimento  di  capacita' per l'anno termico 2005-2006 e modifiche della deliberazione n. 137/2002.
 20.1  In  deroga  all'art.  9,  comma  2,  della  deliberazione  n. 137/2002,  per  l'anno termico 2005/2006 le richieste di conferimento annuale  e  pluriennale  di  cui al comma 9.1, lettere a) e b), della medesima  deliberazione  n.  137/2002  sono presentate all'impresa di trasporto entro il 15 agosto 2005.
 20.2  In  deroga  agli  articoli 9,  comma  1, e 10, comma 1, della deliberazione  n. 137/2002, per l'anno termico 2005/2006 l'impresa di trasporto  conferisce  le  capacita'  per  il  servizio  di trasporto continuo,  su  base  annuale  e  pluriennale,  e  per  il servizio di trasporto interrompibile, entro il 15 settembre 2005.
 20.3  Tutti i riferimenti alla deliberazione n. 120/2001, contenuti nella  deliberazione n. 137/2002, sono da intendersi come richiami al presente provvedimento.
 20.4 All'art. 15, comma 15.3.2, della deliberazione n. 137/2002, le parole:  «prevista  dal  comma  7.5.4»  e'  sostituita con le parole: «prevista dal comma 12.2».
 20.5 All'art. 15, comma 15.3.3, della deliberazione n. 137/2002, le parole: «comma 11.6» e' sostituita con le parole: «comma 15.5».
 |  |  |  | Art. 21. Disposizioni finali
 Il   presente   provvedimento  viene  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet dell'Autorita'     per     l'energia     elettrica     e    il    gas (www.autorita.energia.it)  ed  entra  in  vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 56 della G.U.  <----
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