Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 28 luglio 2005 |
Modifiche al regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001. (Deliberazione n. 105/05/CSP). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2005; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita': istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»; Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989; Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»; Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»; Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 2000»; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Vista la delibera n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale e' stato adottato il regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite; Vista la delibera n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 583/01/CSP; Vista la delibera n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 583/01/CSP; Vista la comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C102/02) del 28 aprile 2004, relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere riguardanti la pubblicita' televisiva»; Vista la lettera della Commissione europea C (2005) 2904 del 20 luglio 2005, avente ad oggetto la procedura di infrazione 2005/2240 ex art. 226 Trattato CE: annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi (minispot), con la quale la predetta Commissione, nel comunicare che le modifiche del regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, introdotte dalla citata delibera n. 250/04/CSP, sembrano conformi alla comunicazione interpretativa del 28 aprile 2004, secondo cui gli spot devono essere consentiti solo quando il tempo regolamentare di gioco debba essere recuperato, evidenzia tuttavia come la prassi riguardante i minispot non sia cambiata e gli incontri di calcio continuino ad essere interrotti dall'inserimento di messaggi pubblicitari in occasione di momenti che non comportano arresti di gioco ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, della direttiva «Televisione senza frontiere»; Considerato che, secondo la Commissione europea, tale condotta comporta il venir meno agli obblighi stabiliti dalla citata direttiva «Televisione senza frontiere» da parte dello Stato italiano; Ravvisata l'esigenza di indirizzare, come da provvedimento deliberato in data odierna, apposita direttiva ai competenti uffici dell'Autorita' affinche' vigilino in maniera piu' assidua e puntuale sull'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento degli spot pubblicitari e di televendita nella trasmissione di eventi sportivi, e promuovano procedimenti sanzionatori in tutti i casi in cui si ravvisi la violazione delle predette norme ; Ritenuta la necessita', al fine di salvaguardare l'effettivita' del principio di cui all'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122 (a sua volta conforme all'art. 10, paragrafo 2, della citata direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE), secondo il quale la pubblicita' isolata deve costituire una eccezione, di integrare il regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, come modificato dalle delibere sopra citate, fissando il numero massimo di spot pubblicitari e di televendita isolati suscettibili di essere inseriti nelle partite di calcio; Ritenuto che tale prescrizione, in ragione della sua univocita', contribuira' ad assicurare una maggiore linearita' e continuita' all'azione di vigilanza e repressione in materia; Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento concernente la pubblicita' radiotelevisiva e le televendite riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale. 2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2005 Il presidente: Calabro' |
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