Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2005
Modifiche al decreto 4 aprile 2001, recante: «Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed, in particolare, l'art. 5;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91 ed, in particolare, l'art. 7;
Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: «Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica»;
Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: «Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti»;
Visto il proprio decreto in data 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001, concernente: «Integrazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti» ed, in particolare, l'art. 4 che prevede che «Il Ministero della sanita' effettuera' una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di tre anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornira' gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete»;
Viste le note del 4 maggio 2004 con le quali la Federazione pugilistica italiana ha trasmesso la «Relazione sanitaria sull'attivita' pugilistica femminile in Italia nel triennio 2001-2004» ed ha, quindi, richiesto di apportare modifiche al citato decreto 4 aprile 2001 per adeguare la normativa sanitaria nazionale ai regolamenti internazionali sia dilettantistici che professionistici;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 16 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
Non puo' essere riconosciuta l'idoneita' alla pratica del pugilato alle atlete portatrici di protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza.
Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essere informata sui rischi per la salute ai quali va incontro.
Le atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle competizioni:
corsetto toracico protettivo;
adeguata protezione pelvica;
casco protettivo solo per le atlete dilettanti.
 
Art. 2.
Per le atlete gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica» e dall'allegato F del decreto ministeriale 13 marzo 1995 «Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti» sono integrati come segue:
1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti gia' previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi:
accertamento del sesso all'inizio dell'attivita' agonistica secondo le norme del Comitato olimpico internazionale (CIO);
visita senologica con ecografia mammaria (con successivi controlli a cadenza annuale);
ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);
esame mammografico, su indicazione clinica;
2) prima di ogni competizione l'atleta deve essere sottoposta a visita effettuata da un medico specialista in medicina dello sport e finalizzata all'evento agonistico. Al momento della visita l'atleta deve sottoscrivere la dichiarazione pre gara in cui e' precisata l'assenza di:
emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;
disturbi genito-urinari;
atti chirurgici recenti e/o traumi.
L'atleta deve, inoltre, presentare il referto di un test di gravidanza non anteriore ai quattordici giorni antecedenti l'incontro.
 
Art. 3.
Il Ministero della salute effettuera' una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di tre anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornira' gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete.
 
Art. 4.
Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto 4 aprile 2001 citato in premessa.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2005
Il Ministro: Storace
 
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