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| Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 2 agosto 2005 |  | Modifiche al decreto 4 aprile 2001, recante: «Integrazione al decreto ministeriale  18 febbraio  1982,  concernente  norme  per  la  tutela sanitaria   dell'attivita'   sportiva   agonistica   e   del  decreto ministeriale  13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista  la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ed, in particolare, l'art. 2;
 Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed, in particolare, l'art. 5;
 Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91 ed, in particolare, l'art. 7;
 Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: «Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica»;
 Visto  il  proprio  decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: «Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti»;
 Visto  il  proprio  decreto in data 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.   89   del   17 aprile  2001,  concernente: «Integrazione  del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme  per  la  tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica e del  decreto  ministeriale  13 marzo  1995,  concernente  norme sulla tutela  sanitaria  degli sportivi professionisti» ed, in particolare, l'art.  4 che prevede che «Il Ministero della sanita' effettuera' una vigilanza  sul  rischio  sanitario delle atlete per un periodo di tre anni.  A  tal  fine  la Federazione pugilistica italiana fornira' gli elementi  conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di  protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete»;
 Viste  le  note  del  4 maggio  2004  con  le  quali la Federazione pugilistica   italiana   ha   trasmesso   la   «Relazione   sanitaria sull'attivita'   pugilistica   femminile   in   Italia  nel  triennio 2001-2004»  ed ha, quindi, richiesto di apportare modifiche al citato decreto  4 aprile  2001 per adeguare la normativa sanitaria nazionale ai     regolamenti    internazionali    sia    dilettantistici    che professionistici;
 Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 16 marzo 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Non  puo' essere riconosciuta l'idoneita' alla pratica del pugilato alle  atlete  portatrici  di  protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza.
 Prima  di  iniziare  la  pratica agonistica ogni atleta deve essere informata sui rischi per la salute ai quali va incontro.
 Le  atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle competizioni:
 corsetto toracico protettivo;
 adeguata protezione pelvica;
 casco protettivo solo per le atlete dilettanti.
 |  |  |  | Art. 2. Per  le  atlete  gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del  decreto  ministeriale  18 febbraio  1982  «Norme  per  la tutela sanitaria  dell'attivita'  sportiva agonistica» e dall'allegato F del decreto  ministeriale  13 marzo  1995  «Norme  sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti» sono integrati come segue:
 1)  al  momento  del  tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre  agli  accertamenti  gia'  previsti  per  gli  atleti  di sesso maschile  dai  predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi:
 accertamento  del  sesso  all'inizio  dell'attivita' agonistica secondo le norme del Comitato olimpico internazionale (CIO);
 visita   senologica  con  ecografia  mammaria  (con  successivi controlli a cadenza annuale);
 ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);
 esame mammografico, su indicazione clinica;
 2)  prima  di ogni competizione l'atleta deve essere sottoposta a visita  effettuata da un medico specialista in medicina dello sport e finalizzata  all'evento  agonistico. Al momento della visita l'atleta deve  sottoscrivere  la  dichiarazione  pre  gara in cui e' precisata l'assenza di:
 emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;
 disturbi genito-urinari;
 atti chirurgici recenti e/o traumi.
 L'atleta  deve,  inoltre,  presentare  il  referto  di  un  test di gravidanza   non   anteriore   ai   quattordici   giorni  antecedenti l'incontro.
 |  |  |  | Art. 3. Il  Ministero  della  salute  effettuera' una vigilanza sul rischio sanitario  delle  atlete  per  un  periodo di tre anni. A tal fine la Federazione  pugilistica  italiana  fornira' gli elementi conoscitivi atti  a  valutare  la  reale  efficacia  delle  misure  di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete.
 |  |  |  | Art. 4. Il  presente  decreto sostituisce integralmente il decreto 4 aprile 2001 citato in premessa.
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 agosto 2005
 Il Ministro: Storace
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