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| Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Grimaldi  Fuzi Zsuzsanna, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza della sig.ra Grimaldi Fuzi Zsuzsanna, nata a il 20 aprile  1973  a  Budapest (Ungheria), cittadina ungherese, diretta ad ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo  professionale  di  cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di  «dottore  in  scienze  politiche  e in giurisprudenza» conseguito presso  la  Universita'  degli  studi «Eotvos Lorand» di Budapest nel luglio 2000;
 Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver  completato in Ungheria il prescritto tirocinio professionale di tre anni nel 2003;
 Considerato   che   ha   superato   l'esame   di   specializzazione professionale nell'anno 2004;
 Ritenuto  pertanto  che,  ai sensi degli articoli 1, lettera a), 3° trattino  e  3  lettera  a)  della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera  a),  del  decreto legislativo n. 115/1992 e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di avvocato in Ungheria;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;
 Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria;
 Considerato  comunque  che  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto   l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Grimaldi  Fuzi  Zsuzsanna,  nata  il 20 aprile 1973 a Budapest  (Ungheria),  cittadina ungherese, e' riconosciuto il titolo professionale  di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  e'  scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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