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| Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DEL TERRITORIO |  | DETERMINAZIONE 9 agosto 2005 |  | Determinazione  del  direttore dell'Agenzia del territorio sentita la Conferenza    Stato-citta'    ed    autonomie    locali,   ai   sensi dell'articolo 1,  comma 340,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Modalita' d'interscambio incrocio e allineamento dati. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto l'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha   previsto   l'emanazione   di   un  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia   del  territorio  da  adottare  sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed Autonomie locali;
 Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  Autonomie locali in data 28 luglio 2005 con parere di cui al repertorio n. 72.II (SC).8.
 Determina:
 Art. 1.
 Modalita' d'interscambio incrocio e allineamento dati
 1. Gli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del  territorio,  previa elaborazione  da effettuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente  provvedimento,  mettono  a disposizione entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, tramite appositi documenti informatici in formato  TXT  o  XML,  secondo  le  specifiche  tecniche  dettagliate nell'allegato B,  i  seguenti  dati  per ciascuna unita' immobiliare, come  risultanti alla data di estrazione negli archivi informatizzati del catasto: la superficie, l'ubicazione, l'identificativo catastale, l'indirizzo,  i  dati  metrici  e  gli  intestatari  catastali.  Tali documenti   informatici,  nelle  more  dell'attivazione  di  appositi servizi  telematici,  vengono  messi a disposizione mediante supporti informatici.  Per  quanto  concerne  la superficie, essa e' calcolata sulla   base  delle  «norme  tecniche  per  la  determinazione  della superficie   catastale   delle   unita'  immobiliari  a  destinazione ordinaria  (Gruppi  R, P, T)» di cui all'allegato C di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e dei criteri operativi contenuti nell'allegato A al presente provvedimento, tenuto conto  dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo del 15 novembre 1993,  n. 507 e successive modificazioni, nonche' della necessita' di stabilire  la corrispondenza tra le vigenti categorie e quelle di cui al  suddetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica. Per quanto concerne  i  dati  metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti,  ad esclusione delle aree scoperte delle unita' immobiliari a  destinazione  residenziale;  dette  superfici sono calcolate senza tener  conto  dei  coefficienti  di  ragguaglio  previsti  dal citato decreto   del   Presidente  della  Repubblica.  Per  quanto  concerne l'ubicazione,  con essa si intende l'indicazione dell'edificio, della scala,  dell'interno  e  del  piano  dell'unita'  immobiliare  cui di riferisce la superficie.
 2. In  caso  di  assenza  del  dato  relativo alla superficie, sono altresi' segnalate le unita' immobiliari urbane prive di planimetria, ovvero  quelle  in  cui  la  planimetria  esistente in Ufficio non ha consentito  il  calcolo  della  superficie,  per  l'attivazione delle procedure  previste nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 340, della legge  30 dicembre  2004,  n. 311. Eventuali documentate segnalazioni dei  sopradetti  soggetti,  corredate  di una copia della planimetria catastale,  volte  ad  evidenziare  la circostanza che le planimetrie catastali  sono  state  gia'  presentate  agli uffici catastali, sono trasmesse dai Comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia.
 3. Al  fine  di  favorire  l'incrocio dei dati catastali con quelli comunali   e   per   conseguire   una   piu'   agevole  ed  esaustiva individuazione  delle  unita'  immobiliari,  i Comuni e l'Agenzia del territorio  cooperano, secondo modalita' da definirsi anche a livello locale,  per l'allineamento delle informazioni presenti negli archivi catastali  con quelli presenti negli archivi comunali ed afferenti ai soggetti   intestatari   delle   unita'   immobiliari,   alle  unita' immobiliari medesime e alla loro localizzazione, prioritariamente per il   completamento,   l'aggiornamento   e  la  normalizzazione  della toponomastica  e  per  il  completamento ed allineamento dei soggetti intestatari catastali e dei relativi codici fiscali.
 4. L'allineamento  di cui al comma 3 e' conseguito dall'Agenzia del territorio   attraverso   l'esame   degli  esiti  delle  elaborazioni effettuate  dai  comuni  e  delle eventuali proposte di aggiornamento puntuali  avanzate  dagli  stessi,  nonche' mediante l'incrocio con i dati  degli  archivi  forniti  dai  Comuni.  Gli esiti delle suddette elaborazioni  e proposte di aggiornamento, sono trasmessi dai Comuni, su  richiesta  degli  Uffici provinciali dell'Agenzia, in conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui all'allegato B. Per consentire un processo  di  allineamento  automatizzabile  degli  archivi catastali attraverso le informazioni disponibili negli archivi comunali, questi ultimi  sono  messi  dai  Comuni  a  disposizione, su richiesta degli Uffici  provinciali  dell'Agenzia,  in  conformita'  alle  specifiche tecniche  di  cui  all'allegato C.  Le  risultanze  dei  processi  di allineamento  alimentano  periodici  aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia del territorio.
 5. Gli  Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio collaborano, su  richiesta  dei  Comuni,  all'esame  delle  istanze presentate dai contribuenti per la correzione di eventuali errori contenuti nei dati messi  a  disposizione  ai  sensi  del  comma 1.  I Comuni segnalano, attraverso   le   modalita'  indicate  nell'allegato B,  le  predette istanze.  Gli  Uffici,  previa  acquisizione delle istanze stesse, ne verificano  i contenuti e, ove ne ricorrano i presupposti, aggiornano i  dati catastali. Gli esiti sono comunicati al Comune in conformita' alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato B.
 6. L'utilizzo   di   tutti   i   dati  e  le  informazioni  forniti dall'Agenzia  del  territorio  ai Comuni o dai Comuni all'Agenzia del territorio, e' consentito ai soli fini istituzionali.
 Roma, 9 agosto 2005
 p. Il direttore dell'Agenzia: Molinari
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere ALLEGATO a pag. 35 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere ALLEGATO da pag. 36 a pag. 58 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato C 
 ---->  Vedere ALLEGATO da pag. 59 a pag. 61 della G.U.  <----
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