Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 luglio 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS, ai sensi della normativa vigente operanti nel settore tessile, abbigliamento e calzature della regione Marche. (Decreto n. 36451). |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita'; Visto il verbale del 2 maggio 2005, recante il piano per la gestione della crisi occupazionale dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella regione Marche, con la indicazione delle iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di politiche industriali, volte alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti; Visto il verbale di accordo in data 9 maggio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, tra la regione Marche, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiero, che colpisce le aziende ubicate nell'area distrettuale delle calzature Fermano-Maceratese, nonche' le aziende tessili, dell'abbigliamento e delle calzature della regione Marche, si prevede l'utilizzo dei suenti strumenti di sostegno al reddito: il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipeneenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991; il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali fino a 15 dipendenti; il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa; la proroga, fino al 31 dicembre 2005, del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori licenziati da imprese industriali, con piu' di 15 dipendenti ai quali l'indennita' di mobilita' e' scaduta o scadra' nel corso dell'anno 2005; Visto il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale sottoscritto in data 9 maggio 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 9 maggio 2005; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale sottoscritto in data 9 maggio 2005 che ha recepito l'intesa raggiunta in sede territoriale il 2 maggio 2005, che diventa parte integrante del presente provvedimento, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, he non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della normativa vigente, operanti nei settori di cui alle premesse. |
| Art. 2. Ai lavoratori licenziati da aziende industriali con piu' di 15 dipendenti, operanti nei settori citati, il trattamento di mobilita', scaduto o in scadenza nel corso dell'anno 2005, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2005. |
| Art. 3. I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere un'anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alle sospensioni, non inferiore a 90 giorni. |
| Art. 4. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F. |
| Art. 5. Le societa' di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 6. L'onere complessivo, pari ad euro 15.000.000,00, gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005. |
| Art. 7. Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi. |
| Art. 8. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 15 |
| Allegato VERBALE DI ACCORDO In data 9 maggio 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli, assistito dalla D.G Ammortizzatori e I.O., dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro e dalla Direzione regionale del lavoro delle Marche, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore TAC (Tessile, abbigliamento, calzaturiero) della regione Marche. Hanno partecipato: l'assessore alle politiche del lavoro della regione Marche, prof. Ugo Ascoli; il Direttore del dipartimento «sviluppo economico», della regione Marche dott. Fabrizio Costa; Confindustria Marche; C.AS.A. Marche; Confartigianato Marche; CLAAI Marche; CNA Marche; CGIL Marche; FILTEA CGIL Marche; CISL Marche; FEMCA CISL Marche; UIL Marche; La Direzione generale INPS; La Direzione regionale INPS di Ancona; Italia Lavoro; Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiero, che colpisce le aziende ubicate nell'area distrettuale delle calzature Fermano-Maceratese, nonche' le aziende tessili, dell'abbigliamento e delle calzature della regione Marche (codici attivita' ISTAT/ATECO 91 17-18-19 e pertinenti sottogruppi) con pesanti ricadute sull'occupazione; Considerato, altresi', che le imprese del settore di cui sopra si configurano per la maggior parte come aziende artigiane, o aziende industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali; Considerata la necessita' di intervenire con misure che possano consentire il superamento della situazione di crisi, anche con specifici interventi in favore dell'occupazione, idonei al superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa; Considerato che la regione Marche, le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria del tessile, abbigliamento, calzaturiero hanno sottoscritto, in data 2 maggio 2005, un Piano per la gestione della crisi occupazionale del settore stesso; Ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art 1, comma 155, della legge n. 311/2004, come integrato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005 ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese artigiane ed alle imprese industriali e della proroga della indennita' di mobilita' per i lavoratori licenziati dalle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, appartenenti al settore TAC (tessile, abbigliamento, calzaturiero), ubicate nella regione Marche; Le parti concordano quanto segue: 1) il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere, altresi', erogato ai dipendenti delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa. Per tutte le imprese industriali dovra' essere verificata l'impossibilita' del ricorso alla CIGO. I trattamenti di CIGS ai sensi del presente accordo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006; 2) i lavoratori beneficiari devono avere un'anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a 90 giorni; 3) ai lavoratori licenziati da aziende industriali con piu' di 15 dipendenti, l'indennita' di mobilita', scaduta o in scadenza nel corso dell'anno 2005, puo' essere prorogata fino al 31 dicembre 2005; 4) Le imprese, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, stipuleranno preventivamente con le OO.SS.LL. i relativi accordi sindacali; 5) Le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate alla DRL di Ancona, che autorizzera' - previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale - la sede regionale I.N.P.S. ad erogare i relativi trattamenti, successivamente all'emanazione del decreto interministeriale previsto dal citato comma 155. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso; con la stessa cadenza lo stesso Istituto provvedera' ad informare la DRL e la regione Marche sull'ammontare delle risorse effettivamente utilizzate; 6) la concessione dei trattamenti di cui ai punti precedenti non potra' superare il limite complessivo di spesa di 15 milioni di, euro comprensivi delle indennita' e delle relative prestazioni accessorie; 7) l'erogazione del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004 o' incompatibile, con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dall'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione; 8) le parti firmatarie del presente verbale si incontreranno in sede territoriale al fine di definire modalita', termini e criteri applicativi della presente intesa, nell'ambito dei principi nella stessa concordati; 9) la regione Marche si attivera' per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni di cui al «Piano di gestione della crisi occupazionale del settore TAC delle Marche» che si allega al presente verbale, di cui diventa parte integrante; 10) il Ministero del lavoro garantisce, nel limite di 15 milioni, di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo. Il Sottosegretario on.le Viespoli ritiene, alla luce, delle previsioni dell'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004, come integrato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze ocupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore. Letto, confermato, sottoscritto |
|
|
|