Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2005 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115 |
Testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Interventi urgenti per l'Universita' «Carlo Bo» di Urbino 1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Universita' «Carlo Bo» di Urbino e' assegnato alla medesima universita', ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006. 2. Il consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le finalita' istituzionali e prevedendo in particolare: a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio; b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo. 3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico dell'Universita' di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa universita' ai sensi del comma 1. 4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, e' approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. 5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Riferimenti normativi: - La legge 19 luglio 1991, n. 243 («Universita' non statali legalmente riconosciute») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183. - La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303. - La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306. |
| Art. 1-bis. Interventi urgenti per l'universita' (( 1. Per gli anni 2005 e 2006 nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, pubblicato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.)) Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2004, n. 195. - La legge 19 ottobre 2004, n. 257 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di pubblicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2004, n. 246. - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. |
| Art. 2. Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale 1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005. |
| Art. 2-bis. Strumenti didattici innovativi nelle Universita' (( 1. Allo scopo di fornire alle universita' strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettivita' senza fili nonche' di favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate: a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettivita' senza fili nelle Universita'; b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari; c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1, le modalita' di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalita' di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalita' di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonche' le modalita' di gestione e comunicazione delle iniziative. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311.)) Riferimenti normativi: - La legge 24 dicembre 2003, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299. - Per la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. |
| Art. 3. Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione 1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unita' secondo le modalita' previste dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonche' personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unita'. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione. 3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralita'. 4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, gia' prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, e' estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso. 5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) al secondo periodo le parole: «professori universitari di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari ordinari di ruolo»; b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; c) al quarto periodo le parole: «per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni». Riferimenti normativi: - Il decreto legge 7 aprile 2005, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88, e' stato convertito, con modificazioni, con legge 4 giugno 2004, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115. - Per la legge n. 311 del 2004, si vedono i riferimenti normativi all'art. 1. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999. n. 193. |
| «Art. 3-bis. Concorso riservato per dirigente scolastico (( 1. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.».)) Riferimenti normativi: - La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misura per le stabilizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. - Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'Universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24 e' stato convertito, con modificazioni, con legge 31 marzo 2005, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75. |
| Art. 4. Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazioni e di titolo professionale. 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti. 2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti. (( 2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.)) Riferimenti normativi: - Per il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, della legge 31 marzo 2005, n. 43 si vedono i riferimenti normativi all'art. 3-bis. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190. |
| Art. 5. Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori 01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa e' personale», sono inserite le seguenti: «e' abbinata a un solo veicolo». 1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; ((coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;)) coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici ((e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.»;)) b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: (( «1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale.».)) (( 1-quinquies.)) Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»; c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»; d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti». (( 1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai documenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validita' del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 114) come modificato dalla presente legge: «2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.». - Si riporta il testo dei commi 1-ter e 1-quater dellart. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: «1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis. 1-quater. I requisiti e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.». |
| Art. 5-bis. Modificazioni al codice della strada (( 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente: «Art. 130-bis (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale»; b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi»; c) all'articolo 213: 1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,»; 2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti: «2-quinquies. ((Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove e' custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.)) 2-sexies. ((E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.»;)) d) all'articolo 214: 1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,»; 2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.»; 3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 1, »; 4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo.».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge: «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma 2 per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti.». - Si riporta il testo dell'art. 213, dello stesso decreto legislativo 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: «Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria dalla confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. 2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. 2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. 2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto. 2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'art. 196 o dell'autore della violazione, determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'art. 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la distruzione. Per le modalita' ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria. 2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalita' previste dal regolamento in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis, dove e' custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'art. 214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo. 2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, conimi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'art. 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. 3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria, la cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio. 4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. 5. (Abrogato). 6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. 7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.». - Si riporta il testo dell'art. 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: «Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. 1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato. 1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia. 2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia all'interessato. 4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203. 5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. 6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. 7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. 8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo.». |
| Art. 6. Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle societa' sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007». 2. Le societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, ((devono ridurre nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006)) l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri plurierinali da ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle societa' interessate. 3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62. (( 4. Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella)) Gazzetta Ufficiale ((n. 97 del 28 aprile 2005.».)) 4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2003, n. 45, e' stato convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2003, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n. 95. - L'art. 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86), abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci)». - L'art. 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96), abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 28 (Modifica all'art. 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di bilanci delle societa' sportive)». - Si riporta il testo dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305), come modificato dalla presente legge: «Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo di sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente. 2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con n il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.». |
| Art. 7. Ammortizzatori sociali per settori in crisi 1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al ((10 agosto 2005)) per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro. ((Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.3.1. -Occupazione - capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successiva riassegnazione ad apposita unita' previsionale di base del medesimo atto di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».)) Riferimenti normativi: - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Per la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2-bis. - Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116, e' stato convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167. |
| «Art. 7-bis. Attivita' socialmente utili presso uffici giudiziari (( 1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorche' la titolarita' della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali.».)) Riferimenti normativi: - Per la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - La legge 18 agosto 2000, n. 242 (Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2000, n. 204. |
| Art. 8. Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni 1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' sostituito dai seguenti: (( «3-quater.)) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere ((b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) hanno effetto a decorrere dal ((1° gennaio 2006.».)) (( 3-quinquies.)) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere ((b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del ((1° gennaio 2006.».)) 2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3-quater dell'art. 2 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'abito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62) convertito, con modificazioni, con legge 14 maggio 2005, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111) come modificato dalla presente legge: «3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter),e), e-bis), ed e-ter), 3-bis) e 3-ter), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006». - Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di protezione dei dati personali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147, e' stato convertito, con modificazioni, con legge 27 luglio 2004, n. 188, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2004, n. 177. |
| Art. 9. Contenimento ((delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace)) e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari 1. All'articolo 51 ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto)) legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma ((3-bis,)) stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.»; d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: (( «3-bis.)) Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.». 2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: «1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica ((quattro)) anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di ((quattro)) anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.». (( 2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.».)) Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989. - La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278. |
| «Art. 9-bis. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (( 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13(L), il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)"; b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi,"; c) l'articolo 15 (R) e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (L) (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. 2. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa"; d) all'articolo 112 (L), al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92"; e) all'articolo 113 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97."; f) l'articolo 150 (L) e' sostituito dal seguente: "Art. 150 (L) (Restituzione di beni sequestrati). - 1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale. 2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale. 3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. 4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende"; g) l'articolo 151 (L) e' sostituito dal seguente: "Art. 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento. 2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi. 3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto. 4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario. 5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione. 6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri. 7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro."; h) l'articolo 154 (L) e' sostituito dal seguente: "Art. 154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155. 2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro. 3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo"; i) all'articolo 248 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese."».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 324 del codice di procedura penale: «Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta e' presentata con le forme previste dall'art. 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'art. 161, comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito in cancelleria. 3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati nell'art. 240, comma 2, del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.». - Si riporta il testo dell'art. 137 del codice di procedura civile: «Art. 137 (Notificazioni). - Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.». |
| Art. 10. Contratti di programma (( 1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».)) 2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a ((80 milioni)) di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attivita' produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli ((8-bis)), comma 3, e 11, ((comma 14-ter)), del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro. Riferimenti normativi: - Per il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del su menzionato decreto-legge n. 35 del 2005, come modificato dalla presente legge: «3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attivita' produttive, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.». - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, reca (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile) ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005. |
| «Art. 10-bis. Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (( 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole "una sola volta" sono soppresse.».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998, n. 58) come modificato dalla presente legge: «2. Il Nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, compresi i due responsabili delle unita' operative, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile. I responsabili delle unita' operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unita' stesse. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta. La relazione e' trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento.». |
| Art. 11. Conferimento in discarica dei rifiuti 1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005». (( 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003. |
| «Art. 11-bis. Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 (( 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'."».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 (Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in materia di accise sui tabacchi lavorativi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2004, n. 26) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2004, n. 78, come modificato dalla presente legge: «2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle normative vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministero dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di eta». |
| Art. 12. Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonche' del servizio civile sostitutivo 1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005. 2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005. Riferimenti normativi: - La legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2004, n. 204. - La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303. |
| «Art. 12-bis. Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (( 1. Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitato entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331. 3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. 4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi. 5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado.»;)) (( b) dopo la tabella B, e' aggiunta la seguente: «Tabella C (articolo 6, comma 2) UNITA' DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA
Anno |Ufficiali |Marescialli |Totale 2006 |18 |340 |358 2007 |18 |330 |348 2008 |15 |255 |270 2009 |30 |500 |530 2010 |18 |350 |368 2011 |33 |550 |583 2012 |35 |595 |630 2013 |35 |595 |630 2014 |38 |650 |688 2015 |35 |595 |630 2016 |33 |570 |603 2017 |45 |795 |840 2018 |12 |205 |217 2019 |12 |205 |217 2020 |6 |60 |96 Totale |383 |6.625 |7.008}))
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2001, n. 133. - La legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498 (Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma dell'art. 1, commi 97, legge g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1998, n. 21. |
| Art. 13. Disposizioni per il personale della carriera diplomatica 1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 ((a decorrere dall'anno 2005)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| «Art. 13-bis. Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia (( 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Riferimenti normativi: - Per la legge 24 dicembre 2003, n. 350 si vedono: riferimenti normativi all'art. 2-bis. |
| Art. 13-ter. Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione civile dell'interno (( 1. Per far fronte alla molteplicita' e complessivita' dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».)) Riferimenti normativi: - Per la legge n. 350 del 2003 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2-bis. |
| Art. 14. Ammodernamento delle infrastrutture portuali 1. L'articolo ((3-quinquies)), comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera ((f-quater))) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati. 2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta di euro 60.000.000. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2005, n. 125, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-quinquies (Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di bonifica di siti inquinati). - 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative per la fruizione, da parte degli enti locali, dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del comma 24 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, introdotta dall'art. 1-quater del presente decreto.». - Per la legge n. 311 del 2004 si vedono i riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente legge: «24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e' collocato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quello in conto capitale al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188; c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti; d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile; f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza; f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale; f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio». - La legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181. |
| Art. 14-bis. Modifiche all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (( 1. All'articolo 53, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attivita' produttive in forme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80». 2. All'articolo 53, comma 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301) come modificato dalla presente legge: «Art. 53 (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano) - 1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attivita' produttive in orme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate all'art. 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80». 2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate al comma 1. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.». |
| «Art. 14-ter. Disposizioni concernenti le autorita' portuali (( 1. Alle autorita' portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di' previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».)) Riferimenti normativi: - La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28. - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. |
| Art. 14-quater. Giochi olimpici invernali Torino 2006 (( 1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte e' autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente: «25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n.166, il complesso delle spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005». 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Riferimenti normativi: - Per la legge 1° agosto 2002, n. 166 si vedano i riferimenti normativi all'art. 14. - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227. - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. |
| Art. 14-quinquies. Differimento di termine (( 1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 31 ottobre 2005.)) Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003 n. 229) e' stato convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274.)) |
| Art. 14-sexies. Incarichi dirigenziali (( 1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 1e parole: «non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni sono sostituite dalle seguenti: «non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni». 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145. 3. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «anche presso amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,». 4. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 19 ed il comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106) come modificato dalla presente legge: «2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.». - La legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172. |
| Art. 14-septies. Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (( 1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica»; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'is-pettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.»; c) al terzo periodo, dopo le parole: «buon andamento» sono inserite le seguenti: «, l'efficacia dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,». 2. Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.)) Riferimenti normativi: - Per il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, si vedano i riferimenti normativi all'art. 14-sexies. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dalla presente legge: «6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento l'efficacia dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.». |
| Art. 14-octies. Modifica all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (( 1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: «un'apposita» e' inserita la seguente: «separata».)) Riferimenti normativi: - Per il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, si vedano i riferimenti normativo all'art. 14-sexies. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dalla presente legge: «1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17.». |
| Art. 14-novies. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (( 1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: «I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni»; b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo», c) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma: «Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente»; d) all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito del Comitato e' costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente. Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalita' predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero. Il regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze. Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato e' costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente. Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge. Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato. L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato». 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182 (Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1948, n. 225) come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - Presidente del Comitato e' il Ministro per l'agricoltura e le foreste, vice presidente e' l'Alto Commissario per l'alimentazione. Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni. Art 3. - Oltre il presidente ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti rappresentanti rispettivamente: due il Ministero degli affari esteri; uno il Ministero dell'interno; uno il Ministero del tesoro; quattro il Ministero dell'agricoltura e foreste; uno il Ministero dell'industria e commercio; uno il Ministero del commercio con l'estero; uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; tre l'Alto Commissariato per l'alimentazione; uno il Comitato interministeriale per la ricostruzione; uno l'Istituto per il commercio con l'estero; uno l'Istituto centrale di statistica; uno l'Istituto di economia agraria; uno l'Istituto della nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche; uno l'Istituto agronomico per l'Africa italiana. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, provvede alla nomina dei rappresentanti suddetti, in base a designazione delle rispettive Amministrazioni. Il segretario generale, di cui all'art. 6, e' membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo. Art 4. - Nel seno del Comitato e' costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente: uno il Ministero degli affari esteri; uno il Ministero del tesoro; due il Ministero dell'agricoltura e foreste; uno il Ministero del commercio con l'estero; uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione. I componenti della Giunta sono designati dai capi delle rispettive Amministrazioni, fra quelli gia' facenti parte del Comitato stesso. E' presidente della Giunta uno dei due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominato dal Ministro del suddetto dicastero. E' vice presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa. Il segretario generale, di cui all'art. 6, e' membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente. Art. 6. - Il Comitato avra' un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione. Nell'ambito del Comitato e' costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente. Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalita' predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero. Il regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze. Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato e' costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente. Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge. Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato. L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato.». |
| Art. 14-decies. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (( 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 60, comma 1, numero 10), la parola: «maggioritario» e' sostituita dalle seguenti: «superiore al 50 per cento»; b) all'articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole: «azienda soggetti a vigilanza» sono inserite le seguenti: «in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione».)) Riferimenti normativi: - Per il decreto legislativo n. 267 del 2000 si vedano i riferimenti normativi: all'art. 14-quater. - Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000 come modificato dalla presente legge: «1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale: 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace; 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione. 1. Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilita'. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 5) colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.». |
| Art. 14-undecies. Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali (( 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 e' differito al 30 settembre 2005.)) Riferimenti normativi: - La legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129. |
| Art. 14-duodecies. Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (( 1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45) come modificato dalla presente legge: «Art. 42 (Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. 2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. 3. La Corte costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima. 3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.». |
| Art. 14-terdecies. Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (( 1. Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali e' compreso il posto di vice-presidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto. 2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e' compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.)) Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2005, n. 106. |
| Art. 14-quaterdecies. Elenco per la designazione del segretario generale delle Camere di commercio (( 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituita dalla seguente: «a) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7) come modificato dalla presente legge: «3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda: a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo; b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.». |
| Art. 14-quinquiesdecies. Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (( 1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) al comma 6-duodecies, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono soppresse; 2) al comma 6-quaterdecies, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468»; b) all'articolo 13-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per assicurare la piena funzionalita' degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005».)) Riferimenti normativi: - Per il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, della legge 14 maggio 2005, n. 80, si vedano i riferimenti normativi dell'art. 8. - Si riporta il testo dei commi 6-duodecies e 6-quaterdecies dell'art. 3 ed il comma 1 dell'art. 13-ter del decreto-legge n. 35 del 2005 come modificato dalla presente legge: «6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La commissione e' assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non puo' superare le dieci unita'.». «6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies e' autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». «1. Per assicurare la piena funzionalita' degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.». |
| Art. 14-sexiesdecies. Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate (( 1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n. 105) come modificata dalla presente legge: «2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998.». |
| Art. 14-septiesdecies. Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (( 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,» sono soppresse.)) Riferimenti normativi: - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente legge: «132. Per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.». |
| Art. 14-duodevicies. Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa (( 1. Al fine di garantire la continuita' del servizio, nonche' la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla Consip Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga e' disposta fino alla sottoscrizione da parte della Consip Spa della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica e' indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.)) Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 1999, n. 488 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 dicembre 1999, n. 302. - Per la legge 18 aprile 2005, n. 62, si vedano i riferimenti normativi all'art. 6. |
| Art. 14-undevicies. Regime transitorio per l'operativita' delle norme tecniche per le costruzioni (( 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni). - 1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorita' per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'art. 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile. 2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246». |
| Art. 14-vicies. Gestione finanziaria del Fondo per la produzione la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (( 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29) come modificato dalla presente legge: «8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 31 dicembre 2005, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.». |
| Art. 14-vicies semel. Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici (( 1. Allo scopo di incentivare l'attivita' dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, e' consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, e non puo' eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2004. 3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed e' stabilita' la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per l'anno 2007 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre1986, n. 302. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205. - La legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233. - Per la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. |
| Art. 14-vicies bis. Proroga di termine (( 1. Il termine indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e' prorogato di due anni.)) Riferimenti normativi: - Il decreto 6 aprile 2004, n. 174 (Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinata al consumo umano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166. |
| Art. 14-vicies ter. Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa (( 1. Al fine di concorrere al conseguimento di piu' elevati livelli di produttivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle societa' di capitali che svolgono l'attivita' di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto; b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonche' degli altri esercizi convenzionabili con le societa' di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa; c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e le modalita' per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti; d) le caratteristiche del buon pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) |
| Art. 14-vicies quater. Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore (( 1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limite delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza muovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000, n. 50. - La sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 20 del 18 maggio 2005) ha dichiarato illegittimo l'art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. |
| Art. 14-vicies quinquies. Disposizioni per la funzionalita' dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (( 1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorita' per l'energia e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Per il rispetto del patto di stabilita' interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'abito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».)) Riferimenti normativi: - La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270. - Per la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. |
| Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Avvertenza: Per la tabella 2 di cui al nono comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alla legge di conversione alla pag. 33 di questa stessa Gazzetta Ufficiale. |
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