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| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115 |  | Testo  del  decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge  di  conversione  17 agosto  2005,  n.  168,  (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare    la    funzionalita'    di    settori   della   pubblica amministrazione.  Disposizioni  in  materia di organico del personale della  carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva  2000/53/CE  in  materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione di decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Interventi urgenti per l'Universita' «Carlo Bo» di Urbino
 1.  Per  sopperire  alle  improrogabili  esigenze  dell'Universita' «Carlo  Bo»  di  Urbino  e'  assegnato  alla medesima universita', ad integrazione  del  contributo  erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
 2.  Il  consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da due   esperti   di  elevata  qualificazione  amministrativo-contabile nominati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, provvede,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il      risanamento      economico-finanziario      dell'universita', salvaguardandone   le   finalita'   istituzionali   e  prevedendo  in particolare:
 a) le   azioni,   gli   strumenti  e  le  risorse  occorrenti  al raggiungimento   dell'equilibrio   finanziario   ed  economico  della gestione,  anche  attraverso  l'eventuale  alienazione del patrimonio edilizio;
 b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.
 3.  L'onere  per  il  compenso  agli esperti di cui al comma 2 e' a carico  dell'Universita'  di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa universita' ai sensi del comma 1.
 4.  Il  piano  programmatico  di  cui  al  comma  2,  trasmesso nei successivi   20   giorni   dalla   sua   definizione   al   Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e al Ministero dell'economia   e   delle   finanze,   e'   approvato   con   decreto interministeriale,  previa  acquisizione  del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
 5.  All'onere  derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo  di  12  milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di parte corrente «Fondo  speciale»  del  Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' mediante  corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005  e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera a),  della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  come  determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Riferimenti normativi:
 -  La  legge  19  luglio 1991, n. 243 («Universita' non
 statali   legalmente  riconosciute»)  e'  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183.
 -  La  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi
 correttivi   di   finanza  pubblica)  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303.
 -  La  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato   -  legge  finanziaria  2005)  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306.
 |  |  |  | Art. 1-bis. Interventi urgenti per l'universita' ((  1.  Per gli anni 2005 e 2006 nel limite annuo massimo di spesa di 500.000  euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto  del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  24  gennaio  2005,  ai sensi dell'articolo  1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, pubblicato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.))
 Riferimenti normativi:
 -  Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 (Disposizioni
 urgenti  in  materia  di personale del Centro nazionale per
 l'informatica  nella  pubblica  amministrazione (CNIPA), di
 applicazione  delle imposte sui mutui e di agevolazioni per
 imprese   danneggiate  da  eventi  alluvionali  nonche'  di
 personale  di pubbliche amministrazioni, di differimento di
 termini,   di  gestione  commissariale  della  associazione
 italiana  della  Croce  Rossa  e  di  disciplina tributaria
 concernente  taluni fondi immobiliari), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2004, n. 195.
 -  La  legge  19  ottobre  2004, n. 257 (Conversione in
 legge,  con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004,
 n.   220,   recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di
 personale  del  Centro  nazionale  per  l'informatica nella
 pubblica  amministrazione  (CNIPA),  di pubblicazione delle
 imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate
 da   eventi   alluvionali)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 19 ottobre 2004, n. 246.
 -  Per  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 2. Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale
 1.  In  attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino,  il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua  composizione  alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del  nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 2-bis. Strumenti didattici innovativi nelle Universita' ((  1.  Allo  scopo  di  fornire alle universita' strumenti didattici innovativi  fondati  su  reti  di connettivita' senza fili nonche' di favorire  l'acquisto  da  parte  degli  studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:
 a) la  somma  di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento   di   progetti  per  la  realizzazione  di  reti  di connettivita' senza fili nelle Universita';
 b) la  somma  di  10  milioni  di  euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione  di  un  contributo  di  200  euro  per  l'acquisto di personal  computer  da  parte  degli  studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;
 c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione  di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti  erogati  da  istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer.
 2.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare del Ministro per l'innovazione   e   le   tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono  stabilite,  entro  i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui  al  comma  1,  le modalita' di erogazione dei finanziamenti agli istituti  universitari  di  cui  alla  lettera  a),  le  modalita' di erogazione  dei  contributi  di cui alla lettera b) e le modalita' di finanziamento  del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonche' le modalita' di gestione e comunicazione delle iniziative.
 3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  lettere a), b) e c), si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311.))
 Riferimenti normativi:
 - La legge 24 dicembre 2003, n. 35 (Disposizioni per la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge   finanziaria  2004)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299.
 -  Per la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti
 normativi all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni  sul  personale  della  scuola  e  sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione
 1.  In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a  tempo  indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006,  2006-2007,  2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis  del  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  4 giugno  2004, n. 143, che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005, al fine di assicurare il regolare inizio  dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca e' autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per  un  contingente  di  35.000 unita' secondo le modalita' previste dall'articolo  399  del  testo  unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e  grado,  di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive  modificazioni,  nonche' personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unita'.
 2.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  i  contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.
 3.  Le  nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralita'.
 4.  La  partecipazione  obbligatoria  ai  corsi  di  formazione  in servizio  del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili,  gia'  prevista  dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento  della  lingua  straniera nella scuola primaria, e' estesa  alle  altre  esigenze di formazione in servizio del personale docente,  derivanti  da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.
 5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  287,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti ulteriori modificazioni:
 a) al  secondo  periodo  le  parole:  «professori universitari di ruolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «professori  universitari ordinari di ruolo»;
 b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio  istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «che  abbiano  diretto  per  almeno  un quinquennio  istituzioni  pubbliche  di  alta  formazione, ovvero per almeno  dieci  anni, anche non continuativamente, istituzioni private di   alta  formazione  riconosciute  dal  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
 c) al   quarto   periodo  le  parole:  «per  quattro  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».
 Riferimenti normativi:
 -  Il  decreto legge 7 aprile 2005, n. 97 (Disposizioni
 urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
 scolastico  2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato
 e  di  Universita)  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15
 aprile 2004, n. 88, e' stato convertito, con modificazioni,
 con  legge 4 giugno 2004, n. 143, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130.
 -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
 (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
 scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115.
 - Per la legge n. 311 del 2004, si vedono i riferimenti
 normativi all'art. 1.
 -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  287
 (Riordino    della    Scuola   superiore   della   pubblica
 amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
 amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
 15   marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 18 agosto 1999. n. 193.
 |  |  |  | «Art. 3-bis. Concorso riservato per dirigente scolastico ((  1.  Ferma  restando  la  disciplina  autorizzatoria  in vigore in materia   di  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  di  cui all'articolo  39  della  legge 27  dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni,  nonche'  i  vincoli di assunzione del personale delle pubbliche  amministrazioni  previsti dalla normativa vigente, i posti vacanti  di  dirigente  scolastico  all'inizio  dell'anno  scolastico 2006-2007  sono  riservati,  in  via  prioritaria, al conferimento di nomine  agli  aspiranti  inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come  rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005,  n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e,  per  la  parte  residua,  all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo  1-sexies  del  citato  decreto-legge  n.  7  del  2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.».))
 Riferimenti normativi:
 -  La  legge  27  dicembre  1997, n. 449 (Misura per le
 stabilizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
 -  Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni
 urgenti  per  l'Universita'  e  la ricerca, per i beni e le
 attivita'  culturali,  per il completamento di grandi opere
 strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
 per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
 bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
 urgenti),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 31 gennaio
 2005,  n.  24  e'  stato convertito, con modificazioni, con
 legge  31  marzo  2005,  n.  43,  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75.
 |  |  |  | Art. 4. Elezioni  degli  organi  degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazioni e di titolo professionale.
 1.   Fatto   salvo   quanto   previsto  all'articolo 1-septies  del decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31 marzo  2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli  organi  degli  ordini  professionali  interessati  secondo  il sistema    elettorale    disciplinato    dal   regolamento   previsto dall'articolo  4,  comma 3,  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente  della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti  territoriali  sono  indette  alla  data  del 15 settembre 2005, mentre  quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data  del  15 novembre  2005.  Ove  il  mandato  non abbia piu' lunga durata,  i  consigli  scadono  al  momento  della proclamazione degli eletti.
 2.  Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine   stabilito  dal  terzo  periodo  del  comma 1  dell'articolo 1-septies  del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia  piu'  lunga  durata,  i  consigli  scadono  al  momento  della proclamazione degli eletti. ((  2-bis.  Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per  partecipare  al  concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte  ed  orali  previste  dal  bando,  anche se l'ammissione alle medesime   o   la   ripetizione  della  valutazione  da  parte  della commissione   sia   stata   operata   a   seguito   di  provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.))
 Riferimenti normativi:
 -   Per  il  decreto  legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
 convertito,  con  modificazioni, della legge 31 marzo 2005,
 n. 43 si vedono i riferimenti normativi all'art. 3-bis.
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
 2001,  n.  328  (Modifiche ed integrazioni della disciplina
 dei  requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle
 relative  prove  per  l'esercizio  di  talune  professioni,
 nonche'  della  disciplina  dei  relativi  ordinamenti)  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni  in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori
 01.  Al  comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa e'  personale»,  sono  inserite  le  seguenti: «e' abbinata a un solo veicolo».
 1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
 «1-ter.  A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; ((coloro che, titolari di patente di  guida,  hanno  avuto  la  patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo  142,  comma  9,  mantengono  il  diritto alla guida del ciclomotore;))  coloro  che  al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore  eta'  conseguono  il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori,  previa  presentazione  di domanda al competente ufficio del   Dipartimento   per   i   trasporti   terrestri,   corredata  da certificazione  medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici ((e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso  un'autoscuola,  tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.»;))
 b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: ((  «1-quater.  I  requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi  compresa  quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione  potra'  essere  limitata  all'esistenza di condizioni psicofisiche  di  principio  non  ostative  all'uso  del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale.».)) ((  1-quinquies.)) Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla  guida  di  ciclomotori  i  conducenti gia' muniti di patente di guida;   i  titolari  di  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di ciclomotori  sono  tenuti  a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;
 c) al  comma  12,  le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di  abilitazione  professionale»  sono sostituite dalle seguenti: «lo affida  o  ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
 d) al  comma  13-bis,  le  parole:  «Il minore che, non munito di patente,  guida  ciclomotori  senza aver conseguito il certificato di idoneita'  di  cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di  patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti». ((  1-bis.  Gli  istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano,  limitatamente  alla  perdita  ovvero  alla  verifica  dei requisiti  fisici  e  psichici,  anche  ai documenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente della  categoria  A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma  di  validita'  del  certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento per  i  trasporti  terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 97 del
 decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
 della  strada  -  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 18
 giugno 1992, n. 114) come modificato dalla presente legge:
 «2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo.
 Il   titolare   la   trattiene   in  caso  di  vendita.  La
 fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo
 Stato,  che  puo'  affidarle  con le modalita' previste dal
 regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
 264.».
 -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  1-ter e 1-quater
 dellart.  116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
 modificato dalla presente legge:
 «1-ter.  A  decorrere  dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di
 conseguire  il  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di
 ciclomotori  e'  esteso  a  coloro che compiano la maggiore
 eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari
 di  patente  di  guida;  coloro che, titolari di patente di
 guida,  hanno  avuto la patente sospesa per l'infrazione di
 cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
 del  ciclomotore;  coloro  che al 30 settembre 2005 abbiano
 compiuto  la  maggiore  eta'  conseguono  il certificato di
 idoneita'  alla  guida di ciclomotori, previa presentazione
 di  domanda  al  competente  ufficio del Dipartimento per i
 trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che
 attesti  il  possesso  dei  requisiti  fisici  e psichici e
 dall'attestazione  di  frequenza  ad un corso di formazione
 presso  un'autoscuola,  tenuto  secondo le disposizioni del
 decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
 1-quater. I requisiti e psichici richiesti per la guida
 dei  ciclomotori  sono  quelli prescritti per la patente di
 categoria  A,  ivi compresa quella speciale. Fino alla data
 del   1°  gennaio  2008  la  certificazione  potra'  essere
 limitata   all'esistenza  di  condizioni  psico-fisiche  di
 principio  non  ostative  all'uso del ciclomotore, eseguita
 dal medico di medicina generale.».
 |  |  |  | Art. 5-bis. Modificazioni al codice della strada ((  1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
 «Art.  130-bis (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che  provochino  la morte di altre persone). - 1. La patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1,  lettera  a),  nel  caso  in  cui  il  titolare  sia incorso nella violazione  di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione  sia  stata  commessa  in  stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento  di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore  corrispondente  ad  un  tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale»;
 b)  all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui  al  comma  2»  sono  inserite  le seguenti: «per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado,   corsi   didattici   finalizzati   all'educazione   stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi»;
 c) all'articolo 213:
 1)  al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,»;
 2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
 «2-quinquies.   ((Quando  oggetto  della  sanzione  accessoria  del sequestro   amministrativo   del  veicolo  e'  un  ciclomotore  o  un motociclo,  l'organo  di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo  ed  il  suo  trasporto,  secondo  le  modalita' previste dal regolamento,  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis,  dove  e' custodito per trenta giorni. Di cio' e'  fatta  menzione  nel  verbale  di contestazione della violazione. Decorsi  trenta  giorni  dal  momento  in  cui  il  veicolo  e' fatto trasportare  nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis,  il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del  comma 2-bis. Le disposizioni del comma  2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.))
 2-sexies.  ((E'  sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un  ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e  7,  170  e  171  o  per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa  o  il  reato  sia  stato  commesso  da  un  detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste  ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve disporre  il  sequestro  del  veicolo,  nonche' la sua rimozione e il trasporto   in  apposito  luogo  di  custodia  individuato  ai  sensi dell'articolo  214-bis,  in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.»;))
 d) all'articolo 214:
 1)  al  comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,»;
 2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
 «1-ter.   Quando   oggetto  della  sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di  polizia  che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il  suo  trasporto  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi  dell'articolo  214-bis,  secondo  le  modalita'  previste  dal regolamento.  Di  cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della  violazione.  Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo  di  polizia,  con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.»;
 3)  al  comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 1, »;
 4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo.».))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 208 del
 decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
 della strada), come modificato dalla presente legge:
 «4.  Una  quota  pari  al  50  per  cento  dei proventi
 spettanti  agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta
 alle finalita' di cui al comma 2 per consentire agli organi
 di  polizia  locale  di  effettuare,  nelle  scuole di ogni
 ordine  e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione
 stradale,   imputandone   la  relativa  spesa  ai  medesimi
 proventi, nonche' al miglioramento della circolazione sulle
 strade,   al   potenziamento   ed  al  miglioramento  della
 segnaletica  stradale  e  alla  redazione  dei piani di cui
 all'art.  36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per
 i  servizi  di  polizia  stradale di loro competenza e alla
 realizzazione   di  interventi  a  favore  della  mobilita'
 ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento
 della  predetta  quota,  ad  interventi  per  la  sicurezza
 stradale  in  particolare  a  tutela  degli  utenti deboli:
 bambini,  anziani,  disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi
 enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le
 quote    da   destinare   alle   predette   finalita'.   Le
 determinazioni    sono   comunicate   al   Ministro   delle
 infrastrutture   e   dei   trasporti.   Per   i  comuni  la
 comunicazione  e'  dovuta  solo  da  parte  di  quelli  con
 popolazione superiore a diecimila abitanti.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  213, dello stesso
 decreto  legislativo  285  del  1992, come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  213  (Misura  cautelare del sequestro e sanzione
 accessoria    dalla    confisca   amministrativa).   -   1.
 Nell'ipotesi  in cui il presente codice prevede la sanzione
 accessoria   della  confisca  amministrativa,  l'organo  di
 polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
 veicolo   o  delle  altre  cose  oggetto  della  violazione
 facendone  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
 violazione.
 2.  Salvo  quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle
 ipotesi  di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso
 di  sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
 obbligato  in  solido, e' nominato custode con l'obbligo di
 depositare   il  veicolo  in  un  luogo  di  cui  abbia  la
 disponibilita'  o  di  custodirlo,  a  proprie spese, in un
 luogo  non  sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
 trasporto  in  condizioni  di sicurezza per la circolazione
 stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
 l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di polizia che ha
 accertato   la   violazione.   Il   veicolo   deve   recare
 segnalazione  visibile  dello  stato  di  sequestro  con le
 modalita'  stabilite  nel  regolamento.  Di  cio'  e' fatta
 menzione nel verbale di contestazione della violazione.
 2-bis.  Entro  i  trenta giorni successivi alla data in
 cui,  esauriti  i  ricorsi  anche  giurisdizionali proposti
 dall'interessato  o  decorsi  inutilmente  i termini per la
 loro  proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento
 di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
 proprie   spese   e  in  condizioni  di  sicurezza  per  la
 circolazione  stradale,  presso  il  luogo  individuato dal
 prefetto  ai  sensi  delle  disposizioni dell'art. 214-bis.
 Decorso  inutilmente  il suddetto termine, il trasferimento
 del  veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e
 a  spese  del  custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
 quest'ultimo    all'autorita'    giudiziaria   qualora   si
 configurino   a  suo  carico  estremi  di  reato.  Le  cose
 confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
 appartiene  il  pubblico  ufficiale  che  ha  proceduto  al
 sequestro.  Con  decreto  dirigenziale,  di concerto fra il
 Ministero   dell'interno  e  l'Agenzia  del  demanio,  sono
 stabilite  le  modalita'  di  comunicazione, tra gli uffici
 interessati,  dei  dati  necessari  all'espletamento  delle
 procedure di cui al presente articolo.
 2-ter.   All'autore  della  violazione  o  ad  uno  dei
 soggetti   con   il  medesimo  solidalmente  obbligati  che
 rifiutino  di  trasportare o custodire, a proprie spese, il
 veicolo,  secondo  le  prescrizioni  fornite dall'organo di
 polizia,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  del
 pagamento  di  una  somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48,
 nonche'   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
 sospensione  della  patente  di guida da uno a tre mesi. In
 questo  caso  l'organo  di  polizia  indica  nel verbale di
 sequestro  i  motivi che non hanno consentito l'affidamento
 in  custodia  del  veicolo  e ne dispone la rimozione ed il
 trasporto  in  un apposito luogo di custodia individuato ai
 sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione
 delle  somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura
 -  ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
 provvedimento  di  confisca,  la liquidazione degli importi
 spetta  all'Agenzia  del demanio, a decorrere dalla data di
 trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
 2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo
 di  polizia  provvede  con  il  verbale di sequestro a dare
 avviso  scritto  che,  decorsi  dieci  giorni,  la  mancata
 assunzione   della   custodia  del  veicolo  da  parte  del
 proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
 nell'art.  196 o dell'autore della violazione, determinera'
 l'immediato  trasferimento  in proprieta' al custode, anche
 ai   soli   fini  della  rottamazione  nel  caso  di  grave
 danneggiamento  o  deterioramento.  L'avviso  e' notificato
 dall'organo   di   polizia   che   procede   al   sequestro
 contestualmente  al  verbale  di  sequestro.  Il termine di
 dieci  giorni  decorre  dalla  data della notificazione del
 verbale  di  sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
 dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il
 predetto  termine,  l'organo accertatore trasmette gli atti
 al  prefetto,  il  quale  entro  i successivi dieci giorni,
 verificata   la   correttezza   degli   atti,  dichiara  il
 trasferimento  in  proprieta',  senza oneri, del veicolo al
 custode,  con  conseguente  cessazione di qualunque onere e
 spesa  di  custodia  a carico dello Stato. L'individuazione
 del  custode-acquirente  avviene  secondo  le  disposizioni
 dell'art.  214-bis.  La  somma ricavata dall'alienazione e'
 depositata,  sino  alla  definizione  del  procedimento  in
 relazione  al  quale  e' stato disposto il sequestro, in un
 autonomo  conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
 In  caso  di  confisca,  questa  ha  ad  oggetto  la  somma
 depositata;  in  ogni  altro  caso  la  medesima  somma  e'
 restituita  all'avente  diritto.  Per le altre cose oggetto
 del  sequestro  in  luogo  della  vendita  e'  disposta  la
 distruzione.   Per   le   modalita'   ed   il  luogo  della
 notificazione  si applicano le disposizioni di cui all'art.
 201,  comma  3.  Ove  risulti  impossibile,  per comprovate
 difficolta'  oggettive, procedere alla notifica del verbale
 di  sequestro  integrato  dall'avviso  scritto  di  cui  al
 presente   comma,  la  notifica  si  ha  per  eseguita  nel
 ventesimo   giorno   successivo   a  quello  di  affissione
 dell'atto   nell'albo   del   comune   dov'e'   situata  la
 depositeria.
 2-quinquies.  Quando  oggetto della sanzione accessoria
 del  sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore
 o  un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la
 rimozione  del  veicolo  ed  il  suo  trasporto, secondo le
 modalita'  previste dal regolamento in un apposito luogo di
 custodia,  individuato  ai sensi dell'art. 214-bis, dove e'
 custodito  per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel
 verbale  di  contestazione della violazione. Decorsi trenta
 giorni  dal  momento in cui il veicolo e' fatto trasportare
 nel  luogo  di  custodia  individuato  ai  sensi  dell'art.
 214-bis,   il   proprietario  del  veicolo  puo'  chiederne
 l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma
 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
 comma   2-bis.   Le  disposizioni  del  comma  2-quater  si
 applicano  decorsi  trenta  giorni  dal  momento  in cui il
 veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
 2-sexies.  E'  sempre  disposta  la confisca in tutti i
 casi  in  cui  un  ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato
 adoperato    per    commettere    una    delle   violazioni
 amministrative  di cui agli articoli 169, conimi 2 e 7, 170
 e  171  o  per  commettere  un reato, sia che la violazione
 amministrativa   o  il  reato  sia  stato  commesso  da  un
 detentore  maggiorenne,  sia  che  sia stato commesso da un
 detentore  minorenne.  In  queste  ipotesi  l'autorita'  di
 polizia   che   accerta  la  violazione  deve  disporre  il
 sequestro  del  veicolo,  nonche'  la  sua  rimozione  e il
 trasporto  in  apposito  luogo  di  custodia individuato ai
 sensi  dell'art.  214-bis, in cui sia custodito a spese del
 possessore,  anche se proprietario, secondo quanto previsto
 dalle   disposizioni   del  presente  articolo,  in  quanto
 compatibili.
 3.  Avverso  il  provvedimento  di sequestro e' ammesso
 ricorso  al  prefetto  ai  sensi dell'art. 203. Nel caso di
 rigetto   del  ricorso,  il  sequestro  e'  confermato.  La
 declaratoria  di  infondatezza dell'accertamento si estende
 alla  misura  cautelare  ed  importa  il  dissequestro  del
 veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i presupposti, il prefetto
 dispone  la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di cui
 all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in
 ogni   caso,   le  necessarie  prescrizioni  relative  alla
 sanzione  accessoria.  Il  prefetto dispone la confisca del
 veicolo  ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato,
 della  somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di
 confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
 delle  spese  di  trasporto  e di custodia del veicolo. Nel
 caso  in  cui  nei  confronti del verbale di accertamento o
 dell'ordinanza-ingiunzione  o dell'ordinanza che dispone la
 sola    confisca    sia    proposta   opposizione   innanzi
 all'autorita'   giudiziaria,  la  cancelleria  del  giudice
 competente  da'  comunicazione  al  prefetto,  entro  dieci
 giorni,  della  proposizione  dell'opposizione e dell'esito
 del relativo giudizio.
 4.  Chiunque,  durante  il periodo in cui il veicolo e'
 sottoposto   al  sequestro,  circola  abusivamente  con  il
 veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
 pagamento  di  una  somma  da  euro  1.693 a euro 6.774. Si
 applica   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
 sospensione della patente da uno a tre mesi.
 5. (Abrogato).
 6.  La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
 il  veicolo  appartiene  a persone estranee alla violazione
 amministrativa  e  l'uso  puo'  essere  consentito mediante
 autorizzazione amministrativa.
 7.  Il  provvedimento con il quale e' stata disposta la
 confisca  del  veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.
 per l'annotazione nei propri registri.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  214  del  decreto
 legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  214 (Fermo  amministrativo  del  veicolo).  - 1.
 Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui
 il  presente  codice  prevede  che  all'accertamento  della
 violazione    consegua    l'applicazione   della   sanzione
 accessoria   del   fermo  amministrativo  del  veicolo,  il
 proprietario,  nominato  custode,  o,  in  sua  assenza, il
 conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare
 la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
 un   luogo   di  cui  abbia  la  disponibilita'  ovvero  lo
 custodisce,  a  proprie spese, in un luogo non sottoposto a
 pubblico  passaggio.  Sul  veicolo deve essere collocato un
 sigillo,  secondo  le  modalita'  e  con le caratteristiche
 fissate   con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  che,
 decorso  il  periodo  di fermo amministrativo, e' rimosso a
 cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
 accertato  la  violazione  ovvero  di  uno  degli organi di
 polizia  stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento
 di  circolazione  e' trattenuto presso l'organo di polizia,
 con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
 violazione   o   ad   uno  dei  soggetti  con  il  medesimo
 solidalmente   obbligato   che  rifiuti  di  trasportare  o
 custodire,   a   proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le
 prescrizioni  fornite dall'organo di polizia, si applica la
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 656,25  a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa
 accessoria  della sospensione della patente di guida da uno
 a  tre  mesi.  L'organo  di  polizia  che  procede al fermo
 dispone  la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
 apposito  luogo  di  custodia,  individuato  ai sensi delle
 disposizioni   dell'art.   214-bis,  secondo  le  modalita'
 previste  dal  regolamento.  Di  cio' e' fatta menzione nel
 verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in
 quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
 comprese  quelle  di  cui  all'art.  213, comma 2-quater, e
 quelle  per  il  pagamento  ed  il  recupero delle spese di
 custodia.
 1-bis.  Se l'autore della violazione e' persona diversa
 dal  proprietario  del  veicolo,  ovvero  da  chi  ne ha la
 legittima   disponibilita',  e  risulta  altresi'  evidente
 all'organo  di  polizia  che  la  circolazione  e' avvenuta
 contro  la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
 restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
 verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
 1-ter.  Quando  oggetto  della  sanzione accessoria del
 fermo  amministrativo  del  veicolo  e' un ciclomotore o un
 motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone
 la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
 luogo  di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis,
 secondo  le  modalita' previste dal regolamento. Di cio' e'
 fatta   menzione   nel   verbale   di  contestazione  della
 violazione.  Il  documento  di  circolazione  e' trattenuto
 presso  l'organo  di  polizia,  con menzione nel verbale di
 contestazione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
 disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle
 di  cui  all'art.  213,  comma  2-quater,  e  quelle per il
 pagamento delle spese di custodia.
 2.  Nei  casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato
 in  custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione
 commessa  da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o
 a   persona   maggiorenne  appositamente  delegata,  previo
 pagamento delle spese di trasporto e custodia.
 3.  Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
 in copia all'interessato.
 4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
 veicolo  e'  ammesso  ricorso al prefetto a norma dell'art.
 203.
 5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
 l'accertamento  della  violazione,  l'ordinanza estingue la
 sanzione  accessoria ed importa la restituzione del veicolo
 dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
 6.  Quando  sia  stata  presentata opposizione ai sensi
 dell'art.  205,  la  restituzione  non puo' avvenire se non
 dopo  il  provvedimento  della  autorita'  giudiziaria  che
 rigetta il ricorso.
 7.  E'  sempre  disposto  il  fermo  amministrativo del
 veicolo  per  uguale  durata  nei  casi  in cui a norma del
 presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
 della  carta  di  circolazione. Per l'esecuzione provvedono
 gli  organi  di  polizia  di  cui all'art. 12, comma 1. Nel
 regolamento  sono  stabilite  le  modalita'  e le forme per
 eseguire detta sanzione accessoria.
 8.  Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
 amministrativo,  salva l'applicazione delle sanzioni penali
 per  la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
 e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
 una  somma  da  euro  656,25  a euro 2.628,15. E' disposta,
 inoltre, la confisca del veicolo.».
 |  |  |  | Art. 6. Misure  antiviolenza  nelle  manifestazioni  sportive;  bilanci delle societa' sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti
 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.  28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,  le  parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».
 2.  Le  societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo  18-bis  della  legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni,  ((devono  ridurre nell'esercizio chiuso o in corso al 31  dicembre 2006)) l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore   residuo  della  voce  di  bilancio  «oneri  plurierinali  da ammortizzare»  iscritta  tra  le  componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi  professionisti.  Il  patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche  di  valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore   di   questi   elementi   durante   il   periodo  della  loro utilizzazione.  L'applicazione  di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle societa' interessate.
 3.  Sono  abrogati  l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62. ((  4.  Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
 «2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali,  di  concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni  sportive  dilettantistiche  e  gli  enti  di  promozione sportiva,  da  emanare  a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre  2006,  sono  stabilite  le  nuove  modalita'  tecniche  per l'iscrizione    all'assicurazione    obbligatoria    degli   sportivi dilettanti,  nonche'  la  natura,  l'entita'  delle  prestazioni  e i relativi  premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di  promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con  la  quale  stipulare  le relative convenzioni. A decorrere dalla data  di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le  disposizioni  in  materia  di  assicurazione  obbligatoria  degli sportivi,  di  cui  al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  17  dicembre  2004,  pubblicato nella)) Gazzetta Ufficiale ((n. 97 del 28 aprile 2005.».))
 4-bis.  Dall'attuazione  del  presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
 Riferimenti normativi:
 -   Il   decreto-legge   24   febbraio   2003,   n.  28
 (Disposizioni   urgenti   per  contrastare  i  fenomeni  di
 violenza in occasione di competizioni sportive), pubblicato
 nella  Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2003, n. 45, e' stato
 convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2003, n.
 88,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n.
 95.
 - L'art. 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme
 in   materia   di   rapporti   tra   societa'   e  sportivi
 professionisti  -  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27
 marzo 1981, n. 86), abrogato dalla presente legge, recava:
 «Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci)».
 -   L'art.  28  della  legge  18  aprile  2005,  n.  62
 (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria  2004  - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
 aprile 2005, n. 96), abrogato dalla presente legge, recava:
 «Art. 28 (Modifica all'art. 18-bis della legge 23 marzo
 1981,   n.   91,  in  materia  di  bilanci  delle  societa'
 sportive)».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51 della legge 27
 dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
 bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
 finanziaria  2003  - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
 dicembre  2002,  n.  305),  come  modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  51  (Disposizioni  in  materia  di assicurazione
 degli  sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono
 soggetti  all'obbligo  assicurativo  di sportivi dilettanti
 tesserati  in  qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle
 federazioni  sportive  nazionali,  alle discipline sportive
 associate e agli enti di promozione sportiva.
 2.  L'obbligatorieta'  dell'assicurazione  comprende  i
 casi  di  infortunio  avvenuti in occasione e a causa dello
 svolgimento   delle   attivita'  sportive,  dai  quali  sia
 derivata la morte o una inabilita' permanente.
 2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le
 attivita'  culturali,  di  concerto  con  n il Ministro del
 lavoro   e  delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  le  federazioni
 sportive   dilettantistiche   e   gli  enti  di  promozione
 sportiva,  da  emanare  a  decorrere  dal 1° agosto 2005 ed
 entro   il  31  dicembre  2006,  sono  stabilite  le  nuove
 modalita'   tecniche   per  l'iscrizione  all'assicurazione
 obbligatoria  degli sportivi dilettanti, nonche' la natura,
 l'entita'    delle   prestazioni   e   i   relativi   premi
 assicurativi.  Nel  rispetto  delle  norme  comunitarie  in
 materia  di assicurazione antinfortunistica, le federazioni
 e  gli  enti  di  promozione sportiva potranno scegliere la
 compagnia  assicuratrice con la quale stipulare le relative
 convenzioni.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore
 della  presente disposizione, sono abrogate le disposizioni
 in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di
 cui  al  decreto  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
 culturali  17  dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.».
 |  |  |  | Art. 7. Ammortizzatori sociali per settori in crisi
 1.  Il  termine  del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede  governativa  di  cui  all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, e' prorogato al ((10 agosto 2005)) per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il  limite  complessivo  di  spesa  di  460 milioni di euro di cui al citato  articolo 1,  comma  155, primo periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro. ((Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni  di  euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro  per  l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base  3.2.3.1.  -Occupazione  - capitolo 7230 dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali  di  cui  all'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 4, comma 113,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successiva riassegnazione  ad  apposita unita' previsionale di base del medesimo atto  di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».))
 Riferimenti normativi:
 -  Per  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 -  Per la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 2-bis.
 -  Il  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi
 urgenti  a  sostegno  dell'occupazione),  pubblicato  nella
 Gazzetta   Ufficiale  20 maggio  1993,  n.  116,  e'  stato
 convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n.
 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n.
 167.
 |  |  |  | «Art. 7-bis. Attivita' socialmente utili presso uffici giudiziari ((  1.   Fermo  restando  il  limite  complessivo  di  spesa  di  cui all'articolo 1,  comma  262,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i  lavoratori  impegnati in attivita' socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorche' la titolarita' della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali.».))
 Riferimenti normativi:
 -  Per la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 -  La  legge  18 agosto 2000, n. 242 (Autorizzazione al
 Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a
 tempo   determinato   con   soggetti  impiegati  in  lavori
 socialmente  utili, al fine di garantire l'attuazione della
 normativa  sul  giudice unico di primo grado) e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2000, n. 204.
 |  |  |  | Art. 8. Efficacia   delle   modifiche   al   codice  di  procedura  civile  e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
 1.  Il  comma  3-quater  dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' sostituito dai seguenti: ((  «3-quater.)) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere ((b-bis), b-ter),  c-bis),  c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) hanno effetto a decorrere dal ((1° gennaio 2006.».)) ((  3-quinquies.))  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  lettere ((b-bis),  b-ter),  c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) non  si  applicano  ai  giudizi  civili  pendenti  alla data del ((1° gennaio 2006.».))
 2.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  2  del decreto-legge 24 giugno  2004,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il testo del comma 3-quater dell'art. 2
 del  decreto-  legge  14  marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni
 urgenti  nell'abito  del  Piano  di  azione per lo sviluppo
 economico,   sociale  e  territoriale  -  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  16  marzo 2005, n. 62) convertito, con
 modificazioni,  con legge 14 maggio 2005, n. 80 (pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  14  maggio  2005,  n. 111) come
 modificato dalla presente legge:
 «3-quater.  Le  disposizioni di cui ai commi 3, lettere
 b-bis),  b-ter),  c-bis),  c-ter),e),  e-bis),  ed  e-ter),
 3-bis)  e  3-ter), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio
 2006.
 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
 b-bis),  b-ter),  c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e
 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data
 del 1° gennaio 2006».
 -  Il  decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (Permanenza
 in carica degli attuali consigli degli ordini professionali
 e  proroga  di  termini  in  materia  di difesa d'ufficio e
 procedimenti  civili  davanti al tribunale per i minorenni,
 nonche'  di protezione dei dati personali) pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  25  giugno  2004,  n.  147,  e'  stato
 convertito, con modificazioni, con legge 27 luglio 2004, n.
 188, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2004, n.
 177.
 |  |  |  | Art. 9. Contenimento ((delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale  e  durata  del  mandato  di  giudice  di pace)) e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari
 1. All'articolo  51 ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di cui al decreto)) legislativo  28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;
 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al  comma ((3-bis,)) stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;
 c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento  della  spesa  pubblica,  le procedure di cui al comma 2 possono  essere  delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.»;
 d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: ((  «3-bis.)) Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e  dei  servizi,  al  fine  di  attuare  la delega di cui al comma 3, individua,  sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi  di  contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle  caratteristiche  e  del  costo medio di mercato di prestazioni analoghe  od  equivalenti,  la  tipologia  ed  il costo massimo delle prestazioni.».
 2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
 «1.  In  attesa  della  complessiva  riforma  dell'ordinamento  dei giudici  di  pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice  di  pace  dura  in  carica  ((quattro))  anni  e puo' essere confermato  per  un  secondo  mandato  di quattro anni e per un terzo mandato  di  quattro  anni.  I  giudici  di  pace  confermati  per un ulteriore  periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge  13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati  per  un  ulteriore  mandato  di  ((quattro))  anni, salva comunque  la  cessazione  dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.». ((  2-bis.  In  attesa  della  riforma  organica  della  magistratura onoraria  di  tribunale  e  in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies,  comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto  30 gennaio  1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice  procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto,  anche  per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente  confermati  per  un  periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.».))
 Riferimenti normativi:
 -  Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
 di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
 procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 182 del 5 agosto 1989.
 -  La  legge  21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
 giudice  di pace) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
 novembre 1991, n. 278.
 |  |  |  | «Art. 9-bis. Modifiche  al  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ((  1.  Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 13(L), il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)";
 b) all'articolo  14  (L),  al  comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi,";
 c) l'articolo 15 (R) e' sostituito dal seguente:
 "Art.  15  (L) (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al  pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa  oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre   se   l'importo  risultante  dalla  stessa  e'  diverso  dal corrispondente scaglione di valore della causa.
 2.  Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1  ogni  volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa";
 d) all'articolo  112 (L), al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 "d)  d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata  in  ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione  del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92";
 e) all'articolo 113 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo 112, l'interessato puo' proporre  ricorso  per  cassazione,  senza  effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.";
 f) l'articolo 150 (L) e' sostituito dal seguente:
 "Art.   150  (L)  (Restituzione  di  beni  sequestrati).  -  1.  La restituzione   dei   beni  sequestrati  e'  disposta  dal  magistrato d'ufficio  o  su  richiesta  dell'interessato  esente  da  bollo;  e' comunque  disposta  dal  magistrato  quando  la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
 2.  La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le  spese  per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo  che  siano  stati  pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza  di  non  luogo  a  procedere  o sentenza di proscioglimento ovvero  che  le  cose  sequestrate  appartengano  a  persona  diversa dall'imputato  o  che  il  decreto  di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
 3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente  diritto  alla  restituzione per il periodo successivo al trentesimo  giorno  decorrente  dalla  data  in  cui  il  medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
 4.  Il  provvedimento  di  restituzione  e'  comunicato  all'avente diritto  ed  al  custode.  Con  il  medesimo  provvedimento  e'  data comunicazione  che  le  spese  di custodia e conservazione delle cose sequestrate,    decorsi   trenta   giorni   dalla   ricezione   della comunicazione,  sono  in  ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione  e  che  le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla   rituale   comunicazione  senza  che  l'avente  diritto  abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende";
 g) l'articolo 151 (L) e' sostituito dal seguente:
 "Art.  151  (L)  (Provvedimenti  in caso di mancato ritiro del bene restituito  e  vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente diritto alla  restituzione  delle  cose  affidate in custodia a terzi, ovvero alla  cancelleria,  e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli  atti  al  magistrato,  il  quale  ordina  la  vendita delle cose sequestrate  da  eseguirsi  non  oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
 2.   Con   il  provvedimento  che  ordina  la  vendita  delle  cose sequestrate,  il  magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
 3.  La  vendita  e'  disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni  non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza  rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
 4.  Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci  giorni  continui  nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
 5.  L'elenco  dei  beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
 6.  Le  operazioni  di  distruzione  sono esentate dal pagamento di qualsiasi  tributo  od  onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
 7.   Allo  stesso  modo  si  provvede  per  i  beni  affidati  alla cancelleria  per  i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.";
 h) l'articolo 154 (L) e' sostituito dal seguente:
 "Art. 154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori).  - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se  nessuno  ha  provato  di  avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita  sono  devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
 2.  Le  somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende  decorsi  tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui  all'articolo  150,  comma  4,  senza  che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.
 3.  Se  l'avente  diritto  alla  restituzione  di somme o di valori sequestrati  e'  ignoto  o  irreperibile,  le  somme  e i valori sono devoluti  alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la  sentenza  e'  passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo";
 i) all'articolo 248 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  16,  entro trenta giorni dal deposito  dell'atto  cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del  codice  di  procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto,  quale  risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente  scaglione  dell'articolo  13, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese."».))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  324 del codice di
 procedura penale:
 «Art.  324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta
 di  riesame  e' presentata, nella cancelleria del tribunale
 indicato  nel  comma  5,  entro  dieci giorni dalla data di
 esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o
 dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
 dell'avvenuto sequestro.
 2.  La  richiesta  e'  presentata con le forme previste
 dall'art.  582.  Se la  richiesta e' proposta dall'imputato
 non  detenuto  ne'  internato,  questi,  ove non abbia gia'
 dichiarato  o  eletto  domicilio  o  non si sia proceduto a
 norma  dell'art.  161,  comma 2, deve indicare il domicilio
 presso  il  quale  intende  ricevere  l'avviso previsto dal
 comma  6;  in  mancanza,  l'avviso  e'  notificato mediante
 consegna  al  difensore.  Se  la  richiesta  e' proposta da
 un'altra  persona  e  questa  abbia omesso di dichiarare il
 proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
 in cancelleria.
 3.  La  cancelleria  da' immediato avviso all'autorita'
 giudiziaria  procedente  che,  entro  il giorno successivo,
 trasmette  al  tribunale  gli  atti  su  cui  si  fonda  il
 provvedimento oggetto del riesame.
 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
 anche  i  motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
 facolta'  di  enunciare nuovi motivi davanti al giudice del
 riesame,  facendone  dare  atto a verbale prima dell'inizio
 della discussione.
 5.  Sulla  richiesta di riesame decide, in composizione
 collegiale,  il  tribunale  del  capoluogo  della provincia
 nella   quale   ha   sede   l'ufficio   che  ha  emesso  il
 provvedimento  nel  termine di dieci giorni dalla ricezione
 degli atti.
 6.  Il  procedimento  davanti al tribunale si svolge in
 camera  di  consiglio  nelle  forme previste dall'art. 127.
 Almeno  tre  giorni  prima, l'avviso della data fissata per
 l'udienza  e' comunicato al pubblico ministero e notificato
 al  difensore  e  a  chi  ha proposto la richiesta. Fino al
 giorno   dell'udienza   gli   atti  restano  depositati  in
 cancelleria.
 7.  Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9
 e  10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere
 parziale  e  non  puo'  essere  disposta  nei casi indicati
 nell'art. 240, comma 2, del codice penale.
 8.  Il  giudice  del riesame, nel caso di contestazione
 della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
 giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  137 del codice di
 procedura civile:
 «Art.  137  (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
 non  e'  disposto  altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
 giudiziario,  su  istanza  di  parte  o  su  richiesta  del
 pubblico ministero o del cancelliere.
 L'ufficiale   giudiziario   esegue   la   notificazione
 mediante   consegna   al  destinatario  di  copia  conforme
 all'originale dell'atto da notificarsi.
 Se  la  notificazione  non puo' essere eseguita in mani
 proprie  del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
 secondo   comma   dell'art.  143,  l'ufficiale  giudiziario
 consegna  o  deposita  la  copia dell'atto da notificare in
 busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
 cronologico   della   notificazione,   dandone  atto  nella
 relazione  in  calce  all'originale  e alla copia dell'atto
 stesso.
 Sulla  busta  non  sono apposti segni o indicazioni dai
 quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
 Le  disposizioni  di  cui  al  terzo comma si applicano
 anche   alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto  di
 cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
 |  |  |  | Art. 10. Contratti di programma ((  1.  All'articolo  8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le  parole:  «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data  di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non  superiore  a  400  milioni  di  euro  che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».))
 2.  Per  la  compensazione  degli  effetti finanziari derivanti dal comma  1,  pari  a  ((80 milioni)) di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attivita' produttive riduce di  pari  importo  l'ammontare  dei  pagamenti  relativi  agli  altri strumenti  da  esso  gestiti,  al  fine  di  assicurare  in ogni caso l'invarianza  del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di  cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  come modificato dagli articoli ((8-bis)), comma 3, e 11,  ((comma 14-ter)),  del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma  3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i  limiti  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.
 Riferimenti normativi:
 -   Per   il   decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
 n. 80, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8.
 -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 8 del su
 menzionato  decreto-legge  n.  35 del 2005, come modificato
 dalla presente legge:
 «3.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 1, comma
 356,  lettera  e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
 disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 non si applicano alla
 concessione  di  incentivi  disposta in attuazione di bandi
 gia'  emessi  alla  data  di entrata in vigore del presente
 decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il
 Ministro  delle  attivita' produttive, alla data di entrata
 in  vigore  del  decreto di cui al comma 2 e, comunque, non
 oltre  il  30 settembre 2005 e per un importo di contributi
 statali   non   superiore   a  400  milioni  di  euro,  che
 determinano  erogazioni  nell'anno  2005 non superiori a 80
 milioni  di  euro,  abbia presentato al CIPE la proposta di
 adozione  della relativa delibera di approvazione, ai sensi
 del  punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre
 2003.».
 -  Per  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 -   Il  decreto-legge  31  maggio  2005,  n.  90,  reca
 (Disposizioni  urgenti  in materia di protezione civile) ed
 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio
 2005.
 |  |  |  | «Art. 10-bis. Componenti  del  Nucleo  tecnico  di  valutazione  e  verifica  degli investimenti pubblici ((  1.  All'articolo  7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole "una sola volta" sono soppresse.».))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 7 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
 n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti
 del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
 programmazione  economica,  nonche' disposizioni in materia
 di  organizzazione  e  di  personale,  a norma dell'art. 7,
 comma  3,  della  legge  3  aprile 1997, n. 94 - pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998, n. 58)
 come modificato dalla presente legge:
 «2.  Il  Nucleo  e' articolato in due unita' operative,
 rispettivamente  per la valutazione e per la verifica degli
 investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, compresi i
 due  responsabili  delle  unita'  operative,  nominati  con
 decreto  del  Ministro  per  un  periodo  di  quattro anni,
 rinnovabile.  I responsabili delle unita' operative hanno i
 poteri di assegnazione degli affari delle unita' stesse. Il
 Nucleo  predispone  annualmente  una  relazione riguardante
 l'attivita'  della  pubblica  amministrazione in materia di
 investimenti    pubblici    per   lo   sviluppo   economico
 territoriale   e   settoriale,  sulla  base  dell'attivita'
 svolta. La relazione e' trasmessa dal Capo del Dipartimento
 per  le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai
 fini della presentazione al Parlamento.».
 |  |  |  | Art. 11. Conferimento in discarica dei rifiuti
 1.  All'articolo  17,  commi  1,  2  e  6,  lettera a), del decreto legislativo  13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005». ((  1-bis.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 non si applica alle discariche  di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di  matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
 Riferimenti normativi:
 -  Il  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36
 (Attuazione   della   direttiva  1999/31/CE  relativa  alle
 discariche   di   rifiuti)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003.
 |  |  |  | «Art. 11-bis. Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 ((  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'."».))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 3 del
 decreto-legge  30 gennaio 2004, n. 24 (Disposizioni urgenti
 concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco  e  della carriera prefettizia, nonche' in materia di
 accise  sui tabacchi lavorativi - pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale   2 febbraio   2004,   n.   26)  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  2 aprile  2004,  n.  78,  come
 modificato dalla presente legge:
 «2. In fase di prima applicazione del presente decreto,
 il   Ministero   dell'interno  procede,  nell'ambito  delle
 assunzioni autorizzate ai sensi delle normative vigenti, al
 reclutamento  del  personale  nel  profilo professionale di
 vigile  del  fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le
 sedi  di  cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e
 prova  tecnico-attitudinale,  da  bandire  con  decreto del
 Ministero  dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli
 elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi
 di  cui  al  comma 1  ed  in possesso dei requisiti fissati
 dalla  normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile
 del  fuoco  con  esclusione di quello relativo ai limiti di
 eta».
 |  |  |  | Art. 12. Cessazione  anticipata  del  servizio  di  leva  nell'Esercito, nella Marina  e  nell'Aeronautica  militari,  nonche'  del  servizio civile sostitutivo
 1.  Ferma  restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25  della  legge  23  agosto  2004,  n.  226,  il  personale  di leva incorporato  nell'Esercito,  nella Marina militare e nell'Aeronautica militare,  di  cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  puo'  chiedere,  con  apposita  domanda,  di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
 2.  Il  personale  che  svolge  servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere,  con  apposita  domanda,  di  cessare  anticipatamente  dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.
 Riferimenti normativi:
 -   La   legge  23 agosto  2004,  n.  226  (Sospensione
 anticipata  del  servizio obbligatorio di leva e disciplina
 dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
 al   Governo   per  il  conseguente  coordinamento  con  la
 normativa   di   settore)   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 31 agosto 2004, n. 204.
 -   La  legge  23 dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica)  e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303.
 |  |  |  | «Art. 12-bis. Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ((  1.  Al  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
 "Art. 6 (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006   e   fino   al   31 dicembre  2020,  ai  fini  del  progressivo conseguimento  dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il  collocamento  in  ausiliaria degli ufficiali e dei sottoufficiali dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  che  ne  facciano domanda  e  che  si  trovino  a non piu' di cinque anni dal limite di eta'.
 2.  La  facolta'  di  cui al comma 1 puo' essere esercitato entro i limiti  del  contingente  annuo  massimo  di  personale  di  ciascuna categoria  indicata  dalla  tabella  C allegata al presente decreto e comunque   nel   limite   delle   risorse   disponibili   nell'ambito dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
 3.  Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti  gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante,  il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che  allo  stesso  sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi  di  classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498,  per  il  reimpiego  nell'ambito del comune o della provincia di residenza   presso   l'amministrazione   di   appartenenza  od  altra amministrazione.
 4.  Le  domande  di  cessazione  dal  servizio ai sensi del comma 1 devono  essere  presentate  all'amministrazione  di  appartenenza, da parte  del  personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed  hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della  domanda,  il  personale  e'  collocato in ausiliaria a partire dalla  data  del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.
 5.  Qualora,  nell'ambito  di  ciascuna  categoria di personale, il numero  di  domande  sia  superiore al contingente di cui al comma 2, viene   collocato   in  ausiliaria  l'ufficiale  o  il  sottufficiale anagraficamente  piu'  anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado.»;)) ((  b) dopo la tabella B, e' aggiunta la seguente:
 «Tabella C
 (articolo 6, comma 2)
 UNITA' DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA
 
 Anno          |Ufficiali        |Marescialli        |Totale 2006          |18               |340                |358 2007          |18               |330                |348 2008          |15               |255                |270 2009          |30               |500                |530 2010          |18               |350                |368 2011          |33               |550                |583 2012          |35               |595                |630 2013          |35               |595                |630 2014          |38               |650                |688 2015          |35               |595                |630 2016          |33               |570                |603 2017          |45               |795                |840 2018          |12               |205                |217 2019          |12               |205                |217 2020          |6                |60                 |96 Totale        |383              |6.625              |7.008}))
 
 Riferimenti normativi:
 -   Il   decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n.  215
 (Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
 progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
 norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
 n.  331)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
 2001, n. 133.
 -   La  legge  14 novembre  2000,  n.  331  (Norme  per
 l'istituzione   del  servizio  militare  professionale)  e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 novembre 2000, n.
 269.
 -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 498
 (Modifiche  alla  normativa  concernente  la  posizione  di
 ausiliaria  del  personale  militare,  a norma dell'art. 1,
 commi 97,  legge g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 gennaio
 1998, n. 21.
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni per il personale della carriera diplomatica
 1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al  biennio  2004-2005  e'  stanziata  la  somma di euro 12.000.000 a decorrere   dall'anno   2005.  Al  conseguente  onere,  pari  a  euro 12.000.000  ((a  decorrere  dall'anno  2005)),  si  provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | «Art. 13-bis. Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia ((  1.  Per  il  rinnovo  del  contratto  della  carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1,  pari  a 5 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente   riduzione  della  autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di bilancio.))
 Riferimenti normativi:
 -  Per  la  legge  24 dicembre  2003, n. 350 si vedono:
 riferimenti normativi all'art. 2-bis.
 |  |  |  | Art. 13-ter. Disposizioni  concernenti  il  personale  dell'amministrazione civile dell'interno ((  1. Per far fronte alla molteplicita' e complessivita' dei compiti attribuiti  al  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno appartenente  al  comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  e'  incrementato  di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si provvede,  per  ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e  2007, mediante corrispondente   riduzione   della  autorizzazione  di  spesa  recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di bilancio».))
 Riferimenti normativi:
 -  Per la legge n. 350 del 2003 si vedano i riferimenti
 normativi all'art. 2-bis.
 |  |  |  | Art. 14. Ammodernamento delle infrastrutture portuali
 1.  L'articolo ((3-quinquies)), comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005,  n.  44,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,  n. 88, e la lettera ((f-quater))) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
 2.   Per  l'attuazione  dell'articolo  36,  comma  2,  della  legge 1° agosto  2002,  n.  166,  le  relative  spese  di  investimento non concorrono,  per  l'anno  2005,  alla  determinazione  del  limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311.  Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari  che  ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di  cui  al  comma  27  dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta di euro 60.000.000.
 Riferimenti normativi:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-quinquies  del
 decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in
 materia   di   enti  locali  -  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale   1°   aprile   2005,   n.  75)  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   31 maggio   2005,  n.  88,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2005, n. 125,
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.  3-quinquies  (Copertura  finanziaria degli oneri
 relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di
 bonifica di siti inquinati). - 1. Con decreto del Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze,  da adottare entro trenta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
 conversione   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le
 modalita'  attuative  per la fruizione, da parte degli enti
 locali,  dell'esclusione  di cui alla lettera f-quater) del
 comma  24  dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
 introdotta dall'art. 1-quater del presente decreto.».
 -  Per la legge n. 311 del 2004 si vedono i riferimenti
 normativi all'art. 1.
 -  Si  riporta  il testo del comma 24 dell'art. 1 della
 legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente legge:
 «24.  Il  complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23
 e'  collocato,  sia  per  la gestione di competenza che per
 quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quello
 in conto capitale al netto delle:
 a)  spese  di  personale, cui si applica la specifica
 disciplina di settore;
 b)  spese  per  la  sanita'  per  le regioni che sono
 disciplinate dai commi da 164 a 188;
 c)     spese     derivanti    dall'acquisizione    di
 partecipazioni  azionarie e di altre attivita' finanziarie,
 dai   conferimenti  di  capitale  e  dalle  concessioni  di
 crediti;
 d)    spese    per   trasferimenti   destinati   alle
 amministrazioni  pubbliche  individuate in applicazione dei
 commi da 5 a 7;
 e) spese connesse agli interventi a favore dei minori
 soggetti   a   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria
 minorile;
 f)  spese  per  calamita'  naturali  per le quali sia
 stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  nonche' quelle
 sostenute  dai  comuni per il completamento dell'attuazione
 delle  ordinanze  emanate  dal Presidente del Consiglio dei
 ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
 f-bis)  spese  derivanti  dall'esercizio  di funzioni
 trasferite  o delegate da parte delle regioni ed esercitate
 dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti
 dei   corrispondenti  trasferimenti  finanziari  attribuiti
 dall'amministrazione regionale;
 f-ter)  spese  per  oneri  derivanti  da sentenze che
 originino debiti fuori bilancio».
 - La  legge  1° agosto  2002,  n.  166 (Disposizioni in
 materia  di infrastrutture e trasporti) e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181.
 |  |  |  | Art. 14-bis. Modifiche all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ((  1.  All'articolo  53,  comma  1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Dette aree sono assegnate,   in   adesione   a  sua  richiesta  e  previo  versamento dell'indennizzo  di  2,6  milioni  di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le  determinazioni  del  comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio  dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il  consolidamento  e  lo  sviluppo  di attivita' produttive in forme ambientalmente  compatibili,  nonche' per la definizione dell'assetto infrastrutturale  dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia  le  risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
 2.  All'articolo  53,  comma  2,  secondo  periodo,  della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  le  parole: «nell'articolo 4 della legge 9 dicembre  1998,  n.  426»  sono  sostituite dalle seguenti: «al comma 1».))
 Riferimenti normativi:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  53  della  legge
 28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  legge
 finanziaria  2002  -  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
 29 dicembre  2001,  n.  301) come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  53  (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA
 di Genova Cornigliano) - 1. Al fine di conseguire gli scopi
 previsti  dall'art.  4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
 ed  in  particolare  la  definitiva  chiusura  di  tutte le
 lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti
 inquinanti,  le  aree  appartenenti  al  demanio  portuale,
 escluse  le  banchine,  occupate dallo stabilimento ILVA di
 Genova  Cornigliano,  sono sdemanializzate. Dette aree sono
 assegnate,  in adesione a sua richiesta e previo versamento
 dell'indennizzo  di  2,6  milioni  di  euro,  al patrimonio
 disponibile  della  regione  Liguria,  che  ne  dispone per
 consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di
 Genova  e  della  provincia  di  Genova  nell'esercizio dei
 rispettivi   poteri   di  pianificazione  territoriale,  il
 consolidamento  e  lo  sviluppo  di attivita' produttive in
 orme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione
 dell'assetto  infrastrutturale  dell'area.  Allo scopo sono
 utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'art. 4
 della  legge  9  dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate
 all'art.   5  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
 n. 80».
 2.  La  regione  Liguria  conferisce  le aree di cui al
 comma  1  ad una societa' per azioni allo scopo costituita,
 alla  quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di
 Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e
 congiuntamente  paritaria  a  quella della regione Liguria.
 Tale   societa'   verra'   altresi'  partecipata  in  quota
 minoritaria  da soggetto designato dal Governo. La societa'
 per  azioni  dispone  di  dette  aree  anche  per definire,
 secondo   le   modalita'   piu'  opportune,  la  disciplina
 complessiva  dei  rapporti  giuridico-economici relativi al
 soggetto  privato  attuale  concessionario,  garantisce  la
 continuita'  dell'attuale  occupazione  anche attraverso il
 consolidamento  delle  lavorazioni  a  freddo e utilizza le
 risorse  indicate  al  comma  1.  In tale quadro il Governo
 garantisce  il mantenimento della continuita' occupazionale
 di  tutti  i  lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti
 previsti  dal  presente articolo sono esenti da imposizioni
 fiscali.».
 |  |  |  | «Art. 14-ter. Disposizioni concernenti le autorita' portuali ((  1.  Alle  autorita'  portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma  8,  della  legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001  e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno   2003   non  si  applica  per  l'anno  2005  il  comma  57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di' previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di bilancio».))
 Riferimenti normativi:
 -  La  legge  28   gennaio  1994, n. 84 (Riordino della
 legislazione  in  materia  portuale)  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28.
 -  Per  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 14-quater. Giochi olimpici invernali Torino 2006 ((  1.  Per  la  realizzazione  delle  opere previste dal piano degli interventi  per  i  Giochi  olimpici  invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo  21  della  legge  1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone   Piemonte   e'   autorizzato  per  l'anno  2005  a  contrarre indebitamento  fino  ad  un  massimo  del  25 per cento dei primi tre titoli  delle  entrate  del  penultimo  anno precedente quello in cui viene  prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di  euro  250.000,  in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
 2.  All'onere  di  cui  al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 4.  Dopo  il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente:
 «25-bis.  Limitatamente  all'anno  2005  per  gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n.166, il complesso delle spese di cui al  comma  24  e'  calcolato  anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005».
 5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  4, pari a 40 milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di bilancio.))
 Riferimenti normativi:
 -  Per  la  legge  1° agosto  2002,  n. 166 si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 14.
 -  Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
 unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali) e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
 227.
 -  Per  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 14-quinquies. Differimento di termine ((  1.  Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso,  d'intesa  con  le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali  marittimi  anche in relazione al numero, all'estensione ed alle  tipologie  delle  concessioni  esistenti  ed all'abusivismo, il termine   di   cui  all'articolo  32,  comma  22,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 31 ottobre 2005.))
 Riferimenti normativi:
 -   Il   decreto-legge   30   settembre  2003,  n.  269
 (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
 correzione  dell'andamento  dei  conti pubblici, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  2 ottobre 2003 n. 229) e' stato
 convertito,  con modificazioni, con legge 24 novembre 2003,
 n.  326,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 25 novembre
 2003, n. 274.))
 |  |  |  | Art. 14-sexies. Incarichi dirigenziali
 ((  1.  All'articolo  19,  comma  2,  secondo  periodo, del
 decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 1e parole: «non
 puo'  eccedere,  per gli incarichi di funzione dirigenziale
 di  cui  ai  commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli
 altri  incarichi  di  funzione  dirigenziale, il termine di
 cinque  anni  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non puo'
 essere  inferiore  a  tre  anni  ne' eccedere il termine di
 cinque anni».
 2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
 incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi
 vacanti  prima  della  scadenza  dei contratti dei relativi
 dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma 7, della legge
 15 luglio 2002, n. 145.
 3.  All'articolo  19, comma 6, terzo periodo, del decreto
 legislativo  30 marzo  2001, n. 165, dopo le parole: «anche
 presso amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti:
 «ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,».
 4. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
 n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole:
 «cinque   anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tre
 anni».))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 19 ed
 il  comma  1  dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n.  165  (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106) come
 modificato dalla presente legge:
 «2.  Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
 articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
 dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
 competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
 individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
 conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
 programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
 di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
 intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
 dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
 prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
 anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
 sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
 dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
 definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
 rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
 ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
 6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
 quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
 determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
 durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
 gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
 4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
 funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
 incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
 comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
 attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
 aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
 almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
 abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
 professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
 formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
 pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
 lavoro  maturate,  anche presso amministrazioni statali ivi
 comprese   quelle   che   conferiscono  gli  incarichi,  in
 posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
 o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
 universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
 avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
 economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
 commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
 tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
 condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
 professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
 dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
 in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
 dell'anzianita' di servizio.
 1.  In  ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche  ad
 ordinamento  autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
 che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
 ambito  sono definite apposite sezioni in modo da garantire
 la   eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti  della
 seconda  fascia  sono  reclutati attraverso i meccanismi di
 accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirigenti della seconda
 fascia  transitano  nella  prima  qualora abbiano ricoperto
 incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali o
 equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
 all'art.  19,  comma  11,  per un periodo pari almeno a tre
 anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.».
 -  La legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il
 riordino  della dirigenza statale e per favorire lo scambio
 di  esperienze  e  l'interazione tra pubblico e privato) e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172.
 |  |  |  | Art. 14-septies. Modifiche  all'articolo  60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ((  1.  Al  fine  di  verificare  lo  stato  di  ammodernamento della pubblica  amministrazione  in  relazione  ai  processi  normativi  di riforma  volti  al  contenimento  della  spesa e alla semplificazione delle  procedure,  all'articolo  60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al primo periodo, le parole: «l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l'ispettorato  per  la  funzione  pubblica,  che  opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica»;
 b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'is-pettorato stesso  si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra  ispettori  di  finanza, in posizione di comando fuori ruolo, del Ministero  dell'economia  e delle finanze, funzionari particolarmente esperti  in  materia,  in  posizione  di  comando  o fuori ruolo, del Ministero   dell'interno,   e   nell'ambito  di  personale  di  altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il  quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.»;
 c) al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «buon  andamento» sono inserite  le  seguenti: «, l'efficacia dell'attivita' amministrativa, con  particolare  riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,».
 2.  Restano  fermi il contingente complessivo di personale previsto dal  citato  articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.))
 Riferimenti normativi:
 -  Per il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
 si vedano i riferimenti normativi all'art. 14-sexies.
 -  Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 60 del
 decreto  legislativo  n. 165 del 2001 come modificato dalla
 presente legge:
 «6.   Allo   svolgimento   delle   verifiche  ispettive
 integrate  di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato
 per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze
 del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso
 si  avvale  di  un  numero  complessivo di dieci funzionari
 scelti  tra ispettori di finanza, in posizione di comando o
 fuori  ruolo,  del Ministero dell'economia e delle finanze,
 funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
 di  comando  o  fuori  ruolo, del Ministero dell'interno, e
 nell'ambito   di   personale   di   altre   amministrazioni
 pubbliche,  in  posizione  di comando o fuori ruolo, per il
 quale  si  applicano  l'art.  17,  comma  14,  della  legge
 15 maggio  1997,  n.  127,  e l'art. 56, settimo comma, del
 testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica    10 gennaio   1957,   n.   3,   e   successive
 modificazioni.   L'ispettorato   svolge  compiti  ispettivi
 vigilando  sulla  razionale  organizzazione delle pubbliche
 amministrazioni   l'ottimale  utilizzazione  delle  risorse
 umane,   la   conformita'   dell'azione  amministrativa  ai
 principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento l'efficacia
 dell'attivita'  amministrativa, con particolare riferimento
 alle  riforme volte alla semplificazione delle procedure, e
 l'osservanza  delle  disposizioni vigenti sul controllo dei
 costi,  dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
 carichi di lavoro.».
 |  |  |  | Art. 14-octies. Modifica  all'articolo  17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ((  1.  All'articolo  17-bis,  comma  1,  primo  periodo, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 dopo le parole: «un'apposita» e' inserita la seguente: «separata».))
 Riferimenti normativi:
 -  Per il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
 si vedano i riferimenti normativo all'art. 14-sexies.
 -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17-bis del
 decreto  legislativo  n. 165 del 2001 come modificato dalla
 presente legge:
 «1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri
 disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della
 vicedirigenza   nella  quale  e'  ricompreso  il  personale
 laureato  appartenente  alle  posizioni  C2 e C3, che abbia
 maturato  complessivamente  cinque  anni  di  anzianita' in
 dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX
 del  precedente  ordinamento. In sede di prima applicazione
 la  disposizione  di  cui  al  presente comma si estende al
 personale   non  laureato  che,  in  possesso  degli  altri
 requisiti  richiesti,  sia risultato vincitore di procedure
 concorsuali  per l'accesso alla ex carriera direttiva anche
 speciale.  I  dirigenti  possono delegare ai vice dirigenti
 parte delle competenze di cui all'art. 17.».
 |  |  |  | Art. 14-novies. Comitato  nazionale  italiano  per  il  collegamento  tra  il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ((  1.  Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
 «I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di  cui  all'articolo  4,  i  membri del Collegio amministrativo e il segretario  generale  di  cui  all'articolo 6 durano in carica cinque anni»;
 b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «Il  segretario  generale,  di  cui  all'articolo 6, e' membro di diritto  del  Comitato,  ove  non  risulti tra i componenti di cui al presente articolo»,
 c) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma:
 «Il  segretario  generale,  di  cui  all'articolo 6, e' membro di diritto  della  Giunta,  ove  non  risulti tra i componenti di cui al comma precedente»;
 d) all'articolo  6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:
 «Nell'ambito  del Comitato e' costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti  al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.
 Il   Collegio  amministrativo  predispone  il  regolamento  per  il funzionamento  e  la  gestione  del  Segretariato stabilendo anche la consistenza  numerica,  i  requisiti,  le modalita' di assunzione, le norme   sullo   stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico,  di previdenza  e  di  quiescenza  del personale assunto direttamente dal Comitato.  Le  stesse  modalita'  predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.
 Il  regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione  del Ministero delle politiche agricole e forestali, il  quale  vi  provvede  di concerto con quello dell'economia e delle finanze.
 Per  il  controllo  dei  fondi  occorrenti per il funzionamento del Comitato  e'  costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci  effettivi  e  due  supplenti.  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro  dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.
 Il  Collegio  esercita  le  sue funzioni secondo le norme contenute negli   articoli 2403   e  seguenti  del  codice  civile,  in  quanto applicabili.
 I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
 Un  delegato  della  Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima,  partecipa  ai  lavori  del  Collegio  sindacale a norma di legge.
 Con  provvedimento  dei  Ministri  competenti,  di  concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono essere comandati presso  il  Comitato  dipendenti  di  ruolo  e  non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
 L'onere   per   il  complessivo  trattamento  economico  dovuto  al personale   comandato  ai  sensi  del  comma  nono  fa  carico  sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato».
 2.  All'attuazione  del  comma  1  si  provvede  nell'ambito  degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 del
 decreto  legislativo  7  maggio 1948, n. 1182 (Costituzione
 del  Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il
 Governo  italiano  e  la Organizzazione delle Nazioni Unite
 per  l'alimentazione  e  l'agricoltura  -  pubblicato nella
 Gazzetta   Ufficiale   27  settembre  1948,  n.  225)  come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  2.  - Presidente del Comitato e' il Ministro per
 l'agricoltura  e  le  foreste,  vice  presidente  e' l'Alto
 Commissario per l'alimentazione.
 Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.
 I  membri  del Comitato di cui all'articolo 3, i membri
 della  Giunta  di cui all'articolo 4, i membri del Collegio
 amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo
 6 durano in carica cinque anni.
 Art  3.  -  Oltre  il  presidente ed il vice presidente
 fanno    parte   del   Comitato   i   seguenti   componenti
 rappresentanti rispettivamente:
 due   il   Ministero  degli  affari  esteri;  uno  il
 Ministero   dell'interno;  uno  il  Ministero  del  tesoro;
 quattro  il  Ministero  dell'agricoltura  e foreste; uno il
 Ministero  dell'industria e commercio; uno il Ministero del
 commercio   con  l'estero;  uno  l'Alto  Commissariato  per
 l'igiene  e  la  sanita' pubblica; tre l'Alto Commissariato
 per  l'alimentazione; uno il Comitato interministeriale per
 la  ricostruzione;  uno  l'Istituto  per  il  commercio con
 l'estero;   uno  l'Istituto  centrale  di  statistica;  uno
 l'Istituto   di  economia  agraria;  uno  l'Istituto  della
 nutrizione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche; uno
 l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.
 Il  Ministro  per  l'agricoltura  e per le foreste, con
 proprio  decreto,  provvede  alla nomina dei rappresentanti
 suddetti,   in   base   a   designazione  delle  rispettive
 Amministrazioni.
 Il segretario generale, di cui all'art. 6, e' membro di
 diritto  del  Comitato, ove non risulti tra i componenti di
 cui al presente articolo.
 Art 4. - Nel seno del Comitato e' costituita una Giunta
 esecutiva   di  cui  fanno  parte  i  seguenti  componenti,
 rappresentanti rispettivamente:
 uno il Ministero degli affari esteri;
 uno il Ministero del tesoro;
 due il Ministero dell'agricoltura e foreste;
 uno il Ministero del commercio con l'estero;
 uno  l'Alto  Commissariato  per l'igiene e la sanita'
 pubblica;
 uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione.
 I componenti della Giunta sono designati dai capi delle
 rispettive  Amministrazioni,  fra quelli gia' facenti parte
 del Comitato stesso.
 E'  presidente  della Giunta uno dei due rappresentanti
 del  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste,  nominato dal
 Ministro  del  suddetto dicastero. E' vice presidente della
 Giunta,    il    rappresentante   dell'Alto   Commissariato
 dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa.
 Il segretario generale, di cui all'art. 6, e' membro di
 diritto  della  Giunta, ove non risulti tra i componenti di
 cui al comma precedente.
 Art.  6.  -  Il Comitato avra' un Segretariato generale
 diretto  dal  segretario generale, nominato con decreto del
 Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste, di concerto con
 l'Alto Commissariato per l'alimentazione.
 Nell'ambito  del  Comitato  e'  costituito  un Collegio
 amministrativo   composto  dal  segretario  generale  e  da
 quattro  componenti  del Comitato appartenenti al Ministero
 delle  politiche  agricole  e  forestali.  Alla  nomina dei
 componenti provvede il Ministro-presidente.
 Il  Collegio  amministrativo  predispone il regolamento
 per   il  funzionamento  e  la  gestione  del  Segretariato
 stabilendo  anche  la consistenza numerica, i requisiti, le
 modalita'  di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed
 il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del
 personale  assunto  direttamente  dal  Comitato.  Le stesse
 modalita'  predisposte  nel regolamento vengono seguite nel
 caso  in  cui non sia possibile usufruire del personale del
 Ministero.
 Il regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che
 lo  rimette  all'approvazione del Ministero delle politiche
 agricole  e forestali, il quale vi provvede di concerto con
 quello dell'economia e delle finanze.
 Per   il   controllo   dei   fondi  occorrenti  per  il
 funzionamento   del  Comitato  e'  costituito  un  Collegio
 sindacale  di  cui  fanno parte tre sindaci effettivi e due
 supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
 nomina  due  sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro
 dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e
 un supplente.
 Il  Collegio  esercita le sue funzioni secondo le norme
 contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile,
 in quanto applicabili.
 I  sindaci  durano  in carica tre anni e possono essere
 riconfermati.
 Un   delegato  della  Corte  dei  conti,  nominato  dal
 presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio
 sindacale a norma di legge.
 Con  provvedimento dei Ministri competenti, di concerto
 con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, possono
 essere  comandati  presso il Comitato dipendenti di ruolo e
 non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
 L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto
 al  personale  comandato  ai sensi del comma nono fa carico
 sugli   stanziamenti  previsti  per  il  funzionamento  del
 Comitato.».
 |  |  |  | Art. 14-decies. Modifiche  al  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ((  1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo   60,   comma   1,   numero   10),   la   parola: «maggioritario»  e'  sostituita  dalle seguenti: «superiore al 50 per cento»;
 b) all'articolo  63, comma 1, numero 1), dopo le parole: «azienda soggetti  a  vigilanza»  sono  inserite  le  seguenti: «in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione».))
 Riferimenti normativi:
 -  Per il decreto legislativo n. 267 del 2000 si vedano
 i riferimenti normativi: all'art. 14-quater.
 -  Si  riporta il testo del comma 1 degli articoli 60 e
 63  del decreto legislativo n. 267 del 2000 come modificato
 dalla presente legge:
 «1.  Non  sono  eleggibili  a sindaco, presidente della
 provincia,     consigliere    comunale,    provinciale    e
 circoscrizionale:
 1)  il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
 gli  ispettori  generali di pubblica sicurezza che prestano
 servizio  presso  il  Ministero  dell'interno, i dipendenti
 civili  dello  Stato  che svolgono le funzioni di direttore
 generale o equiparate o superiori;
 2)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro
 funzioni,   i  Commissari  di  Governo,  i  prefetti  della
 Repubblica,  i  vice  prefetti  ed i funzionari di pubblica
 sicurezza;
 3)  nel  territorio, nel quale esercitano il comando,
 gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli ufficiali
 superiori delle Forze armate dello Stato;
 4)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  il loro
 ufficio,  gli  ecclesiastici  ed  i  ministri di culto, che
 hanno  giurisdizione  e cura di anime e coloro che ne fanno
 ordinariamente le veci;
 5)  i  titolari di organi individuali ed i componenti
 di  organi  collegiali  che  esercitano poteri di controllo
 istituzionale   sull'amministrazione  del  comune  o  della
 provincia  nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
 rispettivi uffici;
 6)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro
 funzioni,  i  magistrati  addetti alle corti di appello, ai
 tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
 giudici di pace;
 7)  i  dipendenti  del comune e della provincia per i
 rispettivi consigli;
 8) il direttore generale, il direttore amministrativo
 e  il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
 ospedaliere;
 9)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti delle
 strutture  convenzionate  per  i consigli del comune il cui
 territorio   coincide   con   il   territorio  dell'azienda
 sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
 lo   ricomprende,   ovvero  dei  comuni  che  concorrono  a
 costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
 sono convenzionate;
 10)  i  legali  rappresentanti ed i dirigenti delle
 societa'  per azioni con capitale superiore al 50 per cento
 rispettivamente del comune o della provincia;
 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni
 di   rappresentanza   o  con  poteri  di  organizzazione  o
 coordinamento   del  personale  di  istituto,  consorzio  o
 azienda  dipendente  rispettivamente  dal  comune  o  dalla
 provincia;
 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
 comunali,   provinciali   o   circoscrizionali  in  carica,
 rispettivamente    in    altro    comune,    provincia    o
 circoscrizione.
 1.  Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente
 della   provincia,   consigliere  comunale,  provinciale  o
 circoscrizionale:
 1)  l'amministratore  o  il  dipendente con poteri di
 rappresentanza  o  di  coordinamento  di  ente,  istituto o
 azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
 cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune
 o  della  provincia  o  che  dagli  stessi  riceva,  in via
 continuativa,   una   sovvenzione   in  tutto  o  in  parte
 facoltativa,  quando  la parte facoltativa superi nell'anno
 il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
 2)   colui   che,   come   titolare,  amministratore,
 dipendente  con poteri di rappresentanza o di coordinamento
 ha   parte,  direttamente  o  indirettamente,  in  servizi,
 esazioni    di   diritti,   somministrazioni   o   appalti,
 nell'interesse  del  comune  o  della  provincia, ovvero in
 societa'   ed   imprese   volte  al  profitto  di  privati,
 sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
 sovvenzioni  non  siano  dovute in forza di una legge dello
 Stato o della Regione;
 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che
 presta  opera  in modo continuativo in favore delle imprese
 di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
 4)  colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
 procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con
 il  comune  o  la  provincia.  La  pendenza  di una lite in
 materia  tributaria  ovvero  di  una lite promossa ai sensi
 dell'articolo   9   del   presente  decreto  non  determina
 incompatibilita'.  Qualora  il  contribuente  venga  eletto
 amministratore  comunale,  competente  a  decidere  sul suo
 ricorso   e'   la   commissione  del  comune  capoluogo  di
 circondario  sede  di  tribunale ovvero sezione staccata di
 tribunale.  Qualora  il  ricorso  sia  proposto contro tale
 comune,  competente a decidere e' la commissione del comune
 capoluogo  di  provincia.  Qualora  il ricorso sia proposto
 contro  quest'ultimo  comune,  competente a decidere e', in
 ogni  caso, la commissione del comune capoluogo di Regione.
 Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
 competente  a  decidere  e' la commissione del capoluogo di
 provincia  territorialmente piu' vicino. La lite promossa a
 seguito  di  o conseguente a sentenza di condanna determina
 incompatibilita'   soltanto  in  caso  di  affermazione  di
 responsabilita'  con  sentenza  passata  in  giudicato.  La
 costituzione  di  parte  civile  nel  processo  penale  non
 costituisce   causa   di   incompatibilita'.   La  presente
 disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
 5)  colui  che,  per  fatti  compiuti  allorche'  era
 amministratore  o  impiegato, rispettivamente, del comune o
 della  provincia  ovvero  di  istituto  o  azienda  da esso
 dipendente  o  vigilato,  e' stato, con sentenza passata in
 giudicato,  dichiarato  responsabile verso l'ente, istituto
 od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 6)  colui che, avendo un debito liquido ed esigibile,
 rispettivamente,  verso  il  comune  o  la provincia ovvero
 verso  istituto  od  azienda  da  essi  dipendenti e' stato
 legalmente  messo  in mora ovvero, avendo un debito liquido
 ed  esigibile  per imposte, tasse e tributi nei riguardi di
 detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso
 di  cui  all'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi
 in   una   condizione   di   ineleggibilita'  prevista  nei
 precedenti articoli.».
 |  |  |  | Art. 14-undecies. Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali ((  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della  legge  3 giugno  1999,  n.  157,  per  la  presentazione della richiesta  dei  rimborsi  delle spese per le consultazioni elettorali relative  al  rinnovo  dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 e' differito al 30 settembre 2005.))
 Riferimenti normativi:
 -  La  legge  3 giugno  1999,  n.  157  (Nuove norme in
 materia   di   rimborso   delle   spese  per  consultazioni
 elettorali  e referendarie e abrogazione delle disposizioni
 concernenti  la  contribuzione  volontaria  ai  movimenti e
 partiti  politici)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 4 giugno 1999, n. 129.
 |  |  |  | Art. 14-duodecies. Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ((  1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
 «3-bis.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti  presso  il  proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  proprio decreto.  Con  lo  stesso  decreto  sono  stabilite  le  modalita' di conservazione,  di  consultazione  e  di  accesso  agli  atti  presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri».))
 Riferimenti normativi:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  42  del  decreto
 legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
 culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
 legge  6  luglio  2002,  n. 137 - pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  24  febbraio  2004, n. 45) come modificato dalla
 presente legge:
 «Art. 42 (Conservazione degli archivi storici di organi
 costituzionali).   -  1.  La  Presidenza  della  Repubblica
 conserva  i  suoi  atti presso il proprio archivio storico,
 secondo  le  determinazioni  assunte  dal  Presidente della
 Repubblica  con proprio decreto, su proposta del Segretario
 generale  della  Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
 decreto  sono  stabilite le modalita' di consultazione e di
 accesso  agli  atti  conservati  presso  l'archivio storico
 della Presidenza della Repubblica.
 2.  La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
 conservano  i loro atti presso il proprio archivio storico,
 secondo   le   determinazioni   dei  rispettivi  uffici  di
 presidenza.
 3.  La Corte costituzionale conserva i suoi atti presso
 il   proprio  archivio  storico,  secondo  le  disposizioni
 stabilite  con  regolamento adottato ai sensi della vigente
 normativa  in materia di costituzione e funzionamento della
 Corte medesima.
 3-bis.   La   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
 conserva  i  suoi  atti presso il proprio archivio storico,
 secondo   le  determinazioni  assunte  dal  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri con proprio decreto. Con lo stesso
 decreto  sono  stabilite  le modalita' di conservazione, di
 consultazione  e  di  accesso  agli  atti presso l'archivio
 storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
 |  |  |  | Art. 14-terdecies. Posti  di  funzione  dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ((  1. Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali e' compreso il posto  di vice-presidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui  all'articolo  4,  comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti  di  funzione  indicati  nella  tabella  A allegata al medesimo decreto.
 2.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del  principio dell'invarianza   della  spesa,  l'onere  derivante  dal  trattamento economico  spettante  al  titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello  generale,  rispetto  al  numero  degli  incarichi di livello dirigenziale  generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  23 marzo  2005,  n.  79, e' compensato sopprimendo  contestualmente  al  conferimento  dell'incarico  presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.))
 Riferimenti normativi:
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
 2005,  n.  79  (Regolamento  recante  riorganizzazione  del
 Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali)  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2005, n. 106.
 |  |  |  | Art. 14-quaterdecies. Elenco  per  la  designazione del segretario generale delle Camere di commercio ((  1.  La  lettera  a)  del  comma  3  dell'articolo  20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituita dalla seguente:
 «a) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle    Camere   di   commercio,   dell'Unioncamere   e   di   altre amministrazioni  o  enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali  individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo».))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 20 della
 legge  29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
 di   commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  -
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7)
 come modificato dalla presente legge:
 «3.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  2  possono essere
 iscritti, a domanda:
 a) i  dirigenti  delle  camere  di  commercio,  delle
 unioni     regionali    delle    Camere    di    commercio,
 dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
 che   siano   in   possesso   dei  requisiti  professionali
 individuati  dal  decreto  di  cui  al comma 4 del presente
 articolo;
 b) i  soggetti  in  possesso del diploma di laurea in
 materie   giuridico-economiche,   dotati  della  necessaria
 professionalita'  e in ogni caso dei requisiti previsti dal
 decreto   di   cui   al  comma  4  del  presente  articolo,
 provenienti  da  imprese pubbliche o private con esperienza
 acquisita   per   almeno   un   quinquennio  in  qualifiche
 dirigenziali.».
 |  |  |  | Art. 14-quinquiesdecies. Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 ((  1.  Al  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 3:
 1)  al  comma  6-duodecies,  primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono soppresse;
 2)  al comma 6-quaterdecies, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «;  dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468»;
 b) all'articolo 13-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1. Per assicurare la piena funzionalita' degli enti gestori, per i mesi  di  maggio,  giugno,  luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono  sospesi  i  termini  per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle  cartelle  di  pagamento  e  per  le  procedure  di riscossione relative  ai  contributi  previdenziali e assistenziali concernenti i datori  di  lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo,  con  recupero  dei  relativi  importi entro il 20 dicembre 2005».))
 Riferimenti normativi:
 -   Per   il   decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
 convertito,  con modificazioni, della legge 14 maggio 2005,
 n. 80, si vedano i riferimenti normativi dell'art. 8.
 -   Si   riporta  il  testo  dei  commi  6-duodecies  e
 6-quaterdecies  dell'art.  3 ed il comma 1 dell'art. 13-ter
 del  decreto-legge  n.  35  del  2005 come modificato dalla
 presente legge:
 «6-duodecies.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' di
 propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si
 avvale  di  una  commissione istituita presso la Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica,  presieduta  dal  Ministro o da un suo delegato e
 composta dal capo del Dipartimento degli affari giuridici e
 legislativi  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
 con  funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di
 venti   componenti   scelti  fra  professori  universitari,
 magistrati  amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
 dello  Stato,  funzionari parlamentari, avvocati del libero
 foro  con  almeno  quindici  anni  di  iscrizione  all'albo
 professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
 esperti  di  elevata  professionalita'.  Se appartenenti ai
 ruoli  delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
 essere  collocati  in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
 norme   ed   i   criteri  dei  rispettivi  ordinamenti.  La
 commissione  e'  assistita  da  una  segreteria tecnica. Il
 contingente  di personale da collocare fuori ruolo ai sensi
 del presente comma non puo' superare le dieci unita'.».
 «6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies
 e  6-terdecies  e'  autorizzata la spesa massima di 750.000
 euro  per  l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e
 di  1.500.000  euro  per  l'anno 2007. Al relativo onere si
 provvede       mediante       corrispondente      riduzione
 dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n.  303, come determinata dalla tabella C
 della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, dall'anno 2008 si
 provvede  ai  sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della
 legge 5 agosto 1978, n. 468.
 Il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.».
 «1.  Per  assicurare  la piena funzionalita' degli enti
 gestori,  per  i  mesi  di maggio, giugno, luglio, agosto e
 settembre   dell'anno  2005  sono  sospesi  i  termini  per
 l'adempimento  degli  obblighi  derivanti dalle cartelle di
 pagamento  e  per  le  procedure di riscossione relative ai
 contributi  previdenziali  e  assistenziali  concernenti  i
 datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del
 settore  agricolo,  con recupero dei relativi importi entro
 il 20 dicembre 2005.».
 |  |  |  | Art. 14-sexiesdecies. Disposizione  in  materia  di  trasferimento  dei  magistrati da sedi disagiate ((  1.  All'articolo  5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  Se  la  permanenza  in  servizio  presso la sede disagiata del magistrato  trasferito  ai  sensi  dell'articolo  1  a sedi disagiate supera   i   cinque   anni,  il  medesimo  ha  diritto,  in  caso  di trasferimento  a  domanda,  ad  essere  preferito  a  tutti gli altri aspiranti,  con  esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998».
 2.  La  disposizione  di cui al comma 1 si applica per la copertura dei  posti  pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 5 della
 legge  4  maggio  1998,  n.  133  (Incentivi  ai magistrati
 trasferiti   o  destinati  d'ufficio  a  sedi  disagiate  e
 introduzione  delle  tabelle infradistrettuali - pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  1998,  n.  105) come
 modificata dalla presente legge:
 «2.  Se  la  permanenza  in  servizio  presso  la  sede
 disagiata  del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a
 sedi  disagiate  supera  i  cinque  anni,  il  medesimo  ha
 diritto,  in  caso  di  trasferimento  a domanda, ad essere
 preferito  a  tutti  gli altri aspiranti, con esclusione di
 coloro  che  sono stati nominati uditori giudiziari in data
 anteriore al 9 maggio 1998.».
 |  |  |  | Art. 14-septiesdecies. Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ((  1.  All'articolo  1,  comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le  parole:  «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,» sono soppresse.))
 Riferimenti normativi:
 -  Per  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 - Si  riporta  il testo del comma 132 dell'art. 1 della
 legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente legge:
 «132.  Per  il  triennio  2005-2007  e' fatto divieto a
 tutte  le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1,
 comma  2,  e  70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  di adottare
 provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali
 aventi  forza  di giudicato, o comunque divenute esecutive,
 in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.».
 |  |  |  | Art. 14-duodevicies. Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa ((  1.  Al  fine di garantire la continuita' del servizio, nonche' la riduzione,  il  controllo  ed  il  monitoraggio  della  spesa  per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione  stipulata  dalla  Consip Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,  sono prorogati, salvo disdetta  da  parte  delle  amministrazioni,  alle stesse condizioni, anche   economiche,   contrattualmente  previste.  Detta  proroga  e' disposta  fino  alla  sottoscrizione  da parte della Consip Spa della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza  pubblica  e' indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.))
 Riferimenti normativi:
 -  La  legge 23 dicembre 1999, n. 488 «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato   (Legge   finanziaria  2000)»  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 25 dicembre 1999, n. 302.
 - Per  la  legge  18  aprile  2005,  n. 62, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 6.
 |  |  |  | Art. 14-undevicies. Regime  transitorio  per  l'operativita'  delle norme tecniche per le costruzioni ((  1.  Dopo  il  comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004,  n.  136,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
 «2-bis.  Al  fine  di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita'   di   applicazione,  in  alternativa,  della  normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.  1086,  e  alla  legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione,  fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».))
 Riferimenti normativi:
 -  Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28
 maggio  2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
 funzionalita'    di    taluni    settori   della   pubblica
 amministrazione  -  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28
 maggio  2004,  n. 124) convertito, con modificazioni, dalla
 legge  27  luglio  2004,  n. 186, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  28  luglio  2004,  n. 175, come modificato dalla
 presente legge:
 «Art. 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni).
 -  1.  Per  assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
 restando  le  competenze  delle  regioni  e  delle province
 autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
 trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
 decreto,  provvede,  di  concerto con il Dipartimento della
 protezione  civile,  secondo  un programma di priorita' per
 gli  edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme
 tecniche,  anche  per  la  verifica  sismica  ed idraulica,
 relative  alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
 tecniche   per   la   progettazione,   la   costruzione   e
 l'adeguamento,  anche  sismico ed idraulico, delle dighe di
 ritenuta,  dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
 dei  terreni.  Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche
 per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
 sismico  ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
 delle  infrastrutture  e dei trasporti acquisisce il parere
 tecnico  del  Registro  italiano  dighe,  da  inviare entro
 trenta giorni dalla richiesta.
 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
 le  procedure  di  cui  all'art.  52  del testo unico delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 6  giugno  2001,  n.  380,  di concerto con il Dipartimento
 della protezione civile.
 2-bis.  Al  fine  di  avviare  una fase sperimentale di
 applicazione  delle  norme  tecniche  di cui al comma 1, e'
 consentita,  per  un periodo di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore  delle  stesse,  la  possibilita'  di
 applicazione,  in  alternativa,  della normativa precedente
 sulla  medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
 n.  1086,  e  alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
 norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
 dall'applicazione  del  regolamento  di  cui al decreto del
 Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».
 |  |  |  | Art. 14-vicies. Gestione  finanziaria  del  Fondo per la produzione la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche ((  1.  All'articolo  12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  28,  e  successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  comma  8  dell'art.  12 del decreto
 legislativo   22   gennaio   2004,  n.  28  (Riforma  della
 disciplina  in  materia  di  attivita'  cinematografiche, a
 norma  dell'art.  10  della  legge  6 luglio 2002, n. 137 -
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29)
 come modificato dalla presente legge:
 «8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
 resta  affidata,  fino  al  31  dicembre  2005,  alla Banca
 nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
 teatrale S.p.a.».
 |  |  |  | Art. 14-vicies semel. Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici ((  1.  Allo  scopo  di incentivare l'attivita' dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, e' consentito ai  soggetti  previsti dal comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, proprietari  o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile  ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una  quota,  comunque  non  superiore  al  70  per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.
 2.  L'agevolazione  di  cui  al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla  concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma  1,  e  non puo' eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti   calcolati   con   l'aliquota   massima.   Per   fruire dell'agevolazione,    il   richiedente   inoltra   apposita   domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di  presentazione  fino  ad  esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni  di  euro  per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2004.
 3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la  realizzazione  nel  territorio  dello Stato di nuovi impianti, il completamento  di  opere  sospese,  l'ampliamento,  la riattivazione, l'ammodernamento   di   impianti   esistenti  e  l'acquisto  di  beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento  immobiliare  e'  limitato  ai  beni  strumentali  per natura.
 4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge   di   conversione  del  presente  decreto,  sono  adottate  le disposizioni  attuative  del  presente  articolo  ed e' stabilita' la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.
 5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si provvede,   per   l'anno   2006,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  come  rideterminata  dalla  tabella C della legge 30 dicembre   2004,  n.  311,  e  per  l'anno  2007  mediante  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 9-ter della legge 5 agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di bilancio.))
 Riferimenti normativi:
 -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
 dicembre  1986,  n. 917 (Approvazione del testo unico delle
 imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 31 dicembre1986, n. 302.
 -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303
 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
 norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997 n. 59) e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
 205.
 -  La  legge  5  agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
 norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
 bilancio)  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
 1978, n. 233.
 - Per  la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti
 normativi all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 14-vicies bis. Proroga di termine ((  1.  Il  termine indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e' prorogato di due anni.))
 Riferimenti normativi:
 -  Il  decreto  6  aprile  2004,  n.  174  (Regolamento
 concernente  i  materiali  e gli oggetti che possono essere
 utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento,
 adduzione  e distribuzione delle acque destinata al consumo
 umano)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 17 luglio
 2004, n. 166.
 |  |  |  | Art. 14-vicies ter. Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa ((  1. Al fine di concorrere al conseguimento di piu' elevati livelli di  produttivita',  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,  da  adottare,  su  proposta  del  Ministro delle attivita' produttive,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati:
 a)  le  caratteristiche  e  i  requisiti  anche  finanziari delle societa' di capitali che svolgono l'attivita' di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;
 b)  i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti  e  bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonche' degli  altri  esercizi  convenzionabili  con  le societa' di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;
 c)  i  criteri  per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  e  le  modalita'  per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;
 d)  le  caratteristiche  del  buon  pasto  e  la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.
 2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
 |  |  |  | Art. 14-vicies quater. Riconoscimento  di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore ((  1.  Al  fine  di  salvaguardare  il principio dell'affidamento, i soggetti  che  hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di  rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi  dell'articolo 9,  commi  5,  6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio  2000,  n.  38,  dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte  costituzionale  n.  191  del  5-10  maggio  2005, continuano a percepire  le  medesime  prestazioni a condizione che siano titolari, oltre  che  di  un  eventuale  reddito  di  natura pensionistica o da rendita  da  lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche per un importo non superiore ad euro  3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione  di  detto  importo  non  si  tiene  conto del reddito derivante  dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in  cui  il  reddito  posseduto  sia superiore al limite previsto dal presente  comma,  le  prestazioni  sono  ridotte  in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.
 2.  All'attuazione  del  presente  articolo  si provvede nei limite delle  risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente decreto e senza muovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
 Riferimenti normativi:
 -  Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n. 38
 (Disposizioni   in  materia  di  assicurazione  contro  gli
 infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, a norma
 dell'art.  55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
 e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000, n.
 50.
 - La  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 191 del
 5-10  maggio 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª
 serie  speciale  -  n. 20 del 18 maggio 2005) ha dichiarato
 illegittimo   l'art.  9,  commi  5,  6  e  7,  del  decreto
 legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
 |  |  |  | Art. 14-vicies quinquies. Disposizioni   per  la  funzionalita'  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas ((  1.  Al  fine  di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali,  attraverso  il  completamento  degli  organici  e  la copertura  delle  posizioni  vacanti  del collegio, all'Autorita' per l'energia   e   il   gas,   integralmente  finanziata  attraverso  la contribuzione  delle  imprese  ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Per  il  rispetto  del  patto di stabilita' interno, agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  500.000  euro  annui  a decorrere dall'anno  2005,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'abito  dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economica e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio».))
 Riferimenti normativi:
 - La  legge  14  novembre  1995,  n.  481 (Norme per la
 concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
 utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
 servizi  di  pubblica utilita) e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270.
 - Per  la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti
 normativi all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 15. Entrata in vigore
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
 Avvertenza:
 Per la tabella 2 di cui al nono comma dell'art. 101 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
 18,  si  vedano  le  note  alla  legge  di conversione alla
 pag. 33 di questa stessa Gazzetta Ufficiale.
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