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| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 17 agosto 2005, n. 166 |  | Istituzione  di  un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 (Sistema di prevenzione) 1.  E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema  di  prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 2.  Con  il  termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che  si  identificano  con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 3.  Partecipano  al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle  frodi  sulle  carte di pagamento, le societa', le banche e gli intermediari  finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti   commerciali   di  accettazione  di  dette  carte,  di  seguito denominati   "societa'   segnalanti",  individuati  nel  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 4.  Le  societa'  segnalanti  comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati    e   le   informazioni   alimentano   un   apposito   archivio informatizzato. 5.  Titolare  dell'archivio  informatizzato  e responsabile della sua gestione  e'  l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  che,  nell'ambito  del Dipartimento  del  tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia  di  prevenzione,  sul  piano amministrativo, delle frodi sui mezzi  di  pagamento,  e  che puo' designare anche ulteriori soggetti responsabili  ai  sensi  dell'articolo  29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6.  Il  personale  di  cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,  n.  112,  puo' essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento. 7.  Nell'ambito  del  sistema  di  prevenzione  opera,  senza nuovi o maggiori  oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni  consultive,  per  la  trattazione  delle  problematiche  di settore. 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.
 
 
 
 Note all'art. 1:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del  decreto
 legislativo  30 giugno  2003,  n. 196 (Codice in materia di
 protezione  dei  dati personali), pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174 - S.O.
 «Art.   29   (Responsabile  del  trattamento). - 1.  Il
 responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
 2.  Se  designato,  il  responsabile e' individuato tra
 soggetti  che  per  esperienza,  capacita' ed affidabilita'
 forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
 disposizioni  in  materia  di  trattamento, ivi compreso il
 profilo relativo alla sicurezza.
 3.  Ove  necessario per esigenze organizzative, possono
 essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
 suddivisione di compiti.
 4.    I   compiti   affidati   al   responsabile   sono
 analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi.
 alle  istruzioni  impartite  dal  titolare  il quale, anche
 tramite   verifiche   periodiche,   vigila  sulla  puntuale
 osservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 2 e delle
 proprie istruzioni.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15
 aprile  2002,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  15 giugno  2002,  n. 112 (Disposizioni finanziarie e
 fiscali     urgenti     in    materia    di    riscossione,
 razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
 prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
 comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
 patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
 «Art.  9  (Disposizioni  in materia di privatizzazione,
 liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa'
 interamente    controllate    dallo   Stato,   nonche'   di
 cartolarizzazione  di  immobili). - 1.  lI termine previsto
 dall'art.  2,  comma  2, del decreto legislativo 29 ottobre
 1999,  n.  419,  per  la  privatizzazione, trasformazione e
 fusione  degli  enti  pubblici indicati nella tabella A del
 predetto  decreto  legislativo, e' differito al 31 dicembre
 2002,  fatta  salva, comunque, la possibilita' di applicare
 anche  ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e
 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 1-bis.  Gli  enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
 1956,    n.    1404,    sono   definitivamente   soppressi.
 Conseguentemente:
 a)  i  loro  immobili  possono essere alienati con le
 modalita' previste al capo I del decreto-legge 25 settembre
 2001,  n.  351,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 23 novembre  2001,  n. 410. I relativi decreti dirigenziali
 sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
 Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  I
 proventi  delle  vendite degli immobili ed ogni altra somma
 derivata   e  derivante  dalla  liquidazione  sono  versati
 all'entrata del bilancio dello Stato;
 b)  il  personale  finora  adibito  alle procedure di
 liquidazione  previste  dalla citata legge n. 1404 del 1956
 e'    destinato   prioritariamente   ad   altre   attivita'
 istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
 c) ferma   restando   la   titolarita',  in  capo  al
 Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dei  rapporti
 giuridici  attivi e passivi, la gestione della liquidazione
 nonche'  del  contenzioso puo' essere da questo affidata ad
 una  societa',  direttamente  o  indirettamente controllata
 dallo  Stato,  scelta  in deroga alle norme di contabilita'
 generale  dello  Stato.  La  societa'  puo' avvalersi anche
 dell'assistenza,  della  rappresentanza  e  della difesa in
 giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
 e  con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
 sensi  della  normativa  vigente,  le Amministrazioni dello
 Stato.  E',  altresi', facolta' della societa' di procedere
 alla   revoca  dei  mandati  gia'  conferiti.  La  societa'
 esercita  ogni  potere  finora  attribuito  all'ispettorato
 generale  per  la  liquidazione  degli  enti  disciolti del
 Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato. Sulla
 base  di  criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
 eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
 di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
 diritto   privato,   ivi  incluse  transazioni  relative  a
 rapporti  concernenti differenti procedure di liquidazione,
 cessioni  di  aziende,  cessioni  di  crediti in blocco pro
 soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
 societa'  puo'  chiedere  il  parere  all'Avvocatura  dello
 Stato.  La  societa'  puo' anche rinunciare a crediti al di
 fuori  delle  ipotesi  previste dal terzo comma dell'art. 9
 della  citata  legge  n.  1404  del  1956.  In  base ad una
 apposita  convenzione,  sono disciplinati i rapporti con il
 Ministero  dell'economia e delle finanze e, in particolare,
 il  compenso  spettante  alla societa', i profili contabili
 del  rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
 controllo.
 1-ter.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze -
 Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, con
 provvedimento  da  emanare entro sessanta giorni dalla data
 di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
 presente  decreto,  individua  le  liquidazioni  gravemente
 deficitarie  per  le  quali  si  fa luogo alla liquidazione
 coatta  amministrativa  ovvero le liquidazioni per le quali
 e'  comunque  opportuno  che la gestione liquidatoria resti
 distinta.  Per  queste liquidazioni lo Stato risponde delle
 passivita'    nei    limiti   dell'attivo   della   singola
 liquidazione.   Nelle   more   della  individuazione  della
 societa'   di   cui   alla  lettera  c)  del  comma  1-bis,
 l'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione  degli  enti
 disciolti  del Dipartimento della Ragioneria generale dello
 Stato  prosegue  le  procedure di liquidazione con i poteri
 previsti  dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
 lettera c) del comma 1-bis.
 1-quater.  Con decreto del Presidente dei Consiglio dei
 Ministri,  da  emanare  ai  sensi dell'art. 6, comma 2, deI
 decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
 le  nuove  dotazioni  organiche del personale del Ministero
 dell'economia e delle finanze.
 1-quinquies.  Nella  citata legge n. 1404 del 1956 sono
 abrogati:
 a) il secondo comma dell'art. 14;
 b) l'art. 15.
 1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera
 c), del presente articolo, determinati nella misura massima
 di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si
 provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
 stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
 parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo al Ministero medesimo.
 2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
 coatta  amministrativa  e  delle  societa'  in liquidazione
 coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
 indirettamente,   dall'EFIM   continua   ad  applicarsi  la
 garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
 19  dicembre  1992,  n. 487, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   17 febbraio   1993,  n.  33,  e  successive
 modificazioni.
 3.    Al    fine    di    favorire   il   processo   di
 ricapitalizzazione,   funzionale  al  raggiungimento  degli
 obiettivi   previsti   nel  piano  biennale  2002-2003,  il
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
 sottoscrivere  nell'anno  2002 un aumento di capitale della
 societa'  Alitalia  S.p.a.  nella  misura massima di 893,29
 milioni  di  euro,  in  aggiunta  a  quanto  gia'  previsto
 dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
 4.  All'onere  derivante  dal  comma  3 si provvede per
 l'anno   2002,  quanto  a  250  milioni  di  euro  mediante
 corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
 recata  dall'art.  50,  comma  1,  lettera  c), della legge
 23 dicembre  1998,  n.  448;  quanto a 550 milioni di, euro
 mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
 spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
 e  quanto  a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente
 riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
 triennale  2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
 previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
 l'anno   2002,  utilizzando  per  40,822  milioni  di  euro
 l'accantonamento  relativo  al  Ministero  medesimo  e  per
 52,468   milioni   di  euro  l'accantonamento  relativo  al
 Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio. Il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
 apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
 bilancio.
 4-bis.  All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
 n.   351,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 23 novembre  2001,  n.  410,  sono  apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 a);
 b).
 5.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Dati che alimentano l'archivio informatizzato) 1. L'archivio informatizzato e' alimentato da: a)  dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli  esercizi  commerciali nei cui confronti e' stato esercitato il diritto  di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorita' giudiziaria; b)  dati  identificativi  degli  eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a); c)   dati  identificativi  delle  transazioni  non  riconosciute  dai titolari  delle  carte  di  pagamento  ovvero dagli stessi denunciate all'autorita' giudiziaria; d)   dati   identificativi   relativi   agli   sportelli   automatici fraudolentemente manomessi.
 |  |  |  | Art. 3. (Informazioni  relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato) 1.   Le  singole  societa'  segnalanti  comunicano  altresi',  previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative ai punti vendita  e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni  sono  conservate  nell'archivio per il tempo necessario alle  predette  societa'  ad  accertare  l'effettiva  sussistenza del rischio di frode. 2.  Decorso  il  periodo  di  cui  al  comma 1, e' fatto obbligo alla societa'  segnalante  di comunicare al titolare dell'archivio l'esito del monitoraggio. 3.  I  risultati  di  specifico  interesse,  corredati  dei necessari elementi  conoscitivi, sono comunicati altresi', anche di iniziativa, secondo  le  modalita'  stabilite  dal decreto di cui all'articolo 7, agli  uffici  del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno  competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione  e  repressione  dei  reati  commessi  mediante  carte di credito o altri mezzi di pagamento.
 |  |  |  | Art. 4. (Accesso   all'archivio   informatizzato   da  parte  delle  societa' segnalanti) fo; 1.   Relativamente  ai  dati  di  cui  all'articolo  2,  le  societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione dei  dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti
 dalle altre societa'. 2.  Relativamente  alle  informazioni  di  cui all'articolo 3 e fermo restando  l'obbligo  di  notifica  di  cui  al  comma  1 dello stesso articolo   3,  le  societa'  segnalanti  hanno  accesso  all'archivio informatizzato   per   l'immissione   delle   informazioni   di  loro competenza.  L'accesso  alla consultazione delle informazioni fornite dalle  altre  societa'  puo' essere autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio alle societa' che ne fanno espressa richiesta.
 |  |  |  | Art. 5. (Scambio di dati con la Banca d'Italia) 1.   L'Ufficio   centrale  antifrode  dei  mezzi  di  pagamento  puo' richiedere   alla   Banca  d'Italia  l'accesso  all'archivio  di  cui all'articolo  10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo  36  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per  la  consultazione  dei  dati  sulle  carte di pagamento rubate o
 smarrite. 2.   La   Banca  d'Italia,  nell'esercizio  della  funzione  prevista dall'articolo  146  del  testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui
 all'articolo 1, comma 4.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10-bis della legge
 15 aprile  1990,  n.  386  (Nuova  disciplina sanzionatoria
 degli assegni bancari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 20 dicembre 1990, n. 296:
 «Art.  10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali
 e  delle  carte  di pagamento irregolari). - 1. Al fine del
 regolare   funzionamento   dei  sistemi  di  pagamento,  e'
 istituito    presso   la   Banca   d'Italia   un   archivio
 informatizzato  degli  assegni  bancari  e  postali e delle
 carte  di  pagamento,  nel  quale  sono inseriti i seguenti
 dati:
 a) generalita'  dei  traenti  degli assegni bancari o
 postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
 b) assegni    bancari    e   postali   emessi   senza
 autorizzazione  o  senza  provvista,  nonche'  assegni  non
 restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
 dell'autorizzazione;
 c) sanzioni  amministrative  pecuniarie  e accessorie
 applicate  per  l'emissione  di  assegni bancari, e postali
 senza  autorizzazione  o  senza provvista, nonche' sanzioni
 penali  e  connessi  divieti  applicati  per l'inosservanza
 degli  obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa
 accessoria;
 d) generalita'   del  soggetto  al  quale  sia  stata
 revocata   l'autorizzazione   all'utilizzo   di   carte  di
 pagamento;
 e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata
 l'autorizzazione all'utilizzo;
 f) assegni  bancari e postali e carte di pagamento di
 cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
 2.  La  Banca  d'Italia, quale titolare del trattamento
 dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione
 dell'archivio,  secondo  quanto  previsto dall'art. 8 della
 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 3.  il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle
 informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di
 esercitare  gli  altri  diritti previsti dall'art. 13 della
 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 4.  I  prefetti, le banche, gli intermediari finanziari
 vigilati   e  gli  uffici  postali  possono  accedere  alle
 informazioni   contenute  nell'archivio  per  le  finalita'
 previste  dalla  presente  legge e per quelle connesse alla
 verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle
 carte  di  pagamento.  L'autorita'  giudiziaria  ha accesso
 diretto  alle  informazioni contenute nell'archivio, per lo
 svolgimento delle proprie funzioni».
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  del  decreto
 legislativo  30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
 reati  minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
 dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
 «Art. 36 (Archivio informatico). - 1.
 2.  Con  regolamento  emanato,  ai  sensi dell'art. 17,
 comma   3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  entro
 centocinquanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
 decreto  legislativo,  il Ministro della giustizia, sentita
 la  Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati
 personali,  disciplina  le modalita' con cui i soggetti ivi
 individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto
 dal  comma  1  del  presente  articolo  e,  se  necessario,
 rettificarli  o  aggiornarli.  Con  il medesimo regolamento
 sono  individuate  le  modalita' con cui la Banca d'Italia,
 attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento
 e ne consente la consultazione.
 3.  Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni
 dall'adozione  del regolamento ministeriale di cui al comma
 2, la Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure
 relative  alle  attivita' previste dal medesimo regolamento
 ministeriale.   La   Banca  d'Italia  provvede  altresi'  a
 determinare  i  criteri generali per la quantificazione dei
 costi  per  l'accesso  e  la consultazione dell'archivio da
 parte  delle  banche,  degli  intermediari vigilati e degli
 uffici postali.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  146  del  decreto
 legislativo  1° settembre  1993,  n. 385 (testo unico delle
 leggi  in  materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
 «Art. 146 (Vigilanza sui sistemi di pagamento). - 1. La
 Banca  d'Italia  promuove  il  regolare  funzionamento  dei
 sistemi   di  pagamento.  A  tal  fine  essa  puo'  emanare
 disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e
 di pagamento efficienti e affidabili.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. (Disposizioni finanziarie) 1.   Per   la   realizzazione  dell'archivio  informatizzato  di  cui all'articolo  1, comma 4, e' autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno  2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 7. (Termini,  modalita'  e  condizioni  per  la  gestione del sistema di prevenzione) 1.  Con  apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare,  entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno, della giustizia,   delle  attivita'  produttive,  per  l'innovazione  e  le tecnologie,  e  previo  esame  congiunto  con la Banca d'Italia, sono precisate  le  competenze  e  l'organizzazione  dell'Ufficio centrale antifrode  dei  mezzi  di  pagamento,  sono  stabiliti  i  criteri di individuazione  delle  societa'  segnalanti  e  sono  specificate  le singole  voci  da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3. 2.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al comma 1 sono stabilite le modalita'  relative  all'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  in possesso  dell'Ufficio  centrale  antifrode dei mezzi di pagamento da parte   del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' da parte degli uffici competenti  delle  Forze  di  polizia  di  cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i  termini  e  le  modalita' secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti  devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri  che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli  obblighi  delle societa' segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato,  la  composizione  e  le  regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio  informatizzato e le modalita' di consultazione dei dati e  delle  informazioni ivi contenuti, nonche' gli eventuali costi del servizio. 4.  Il  decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi' le modalita' di attuazione  dello  scambio  dei dati tra l'Ufficio centrale antifrode dei   mezzi  di  pagamento  e  la  Banca  d'Italia  ai  fini  di  cui all'articolo 5. 5.  Per  il  personale  eventualmente  assegnato ai sensi del comma 6 dell'articolo  1  sono  organizzati  corsi di formazione, nell'ambito dell'ordinaria  programmazione  dei  percorsi  formativi,  secondo le modalita'  stabilite  nel  decreto  di  cui  al  comma  1 senza oneri aggiuntivi per lo Stato. 6.  Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge  30 luglio 1998, n. 281, puo' richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Si  riportano  i  testi  degli articoli 4, 6, 7 e 16
 della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121 (Nuovo ordinamento
 dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza), pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
 «Art.      4      (Dipartimento      della     pubblica
 sicurezza). - Nell'ambito     dell'Amministrazione    della
 pubblica  sicurezza  e'  istituito  il  dipartimento  della
 pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli
 ordini del Ministro dell'interno:
 1)  all'attuazione della politica dell'ordine e della
 sicurezza pubblica;
 2)  al coordinamento tecnico-operativo delle forze di
 polizia;
 3)  alla direzione e amministrazione della Polizia di
 Stato;
 4)  alla  direzione  e gestione dei supporti tecnici,
 anche    per    le    esigenze   generali   del   Ministero
 dell'interno.».
 «Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
 di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
 fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
 dell'interno    nell'esercizio    delle   attribuzioni   di
 coordinamento  e di direzione unitaria in materia di ordine
 e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
 a) classificazione,   analisi   e  valutazione  delle
 informazioni  e  dei  dati  che devono essere forniti anche
 dalle  forze  di  polizia in materia di tutela dell'ordine,
 della  sicurezza  pubblica  e  di prevenzione e repressione
 della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
 delle suddette forze di polizia;
 b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
 studio e statistica;
 c) elaborazione  della  pianificazione  generale  dei
 servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
 d)  pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
 pianificazioni    operative   dei   servizi   logistici   e
 amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
 e) pianificazione   generale  e  coordinamento  delle
 pianificazioni  operative della dislocazione delle forze di
 polizia e dei relativi servizi tecnici;
 f)  pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
 pianificazioni  finanziarie  relative alle singole forze di
 polizia;
 g) mantenimento    e    sviluppo    delle   relazioni
 comunitarie e internazionali.
 Per   l'espletamento   delle   funzioni   predette   e'
 assegnato,      secondo      criteri      di     competenza
 tecnico-professionale,   personale  appartenente  ai  ruoli
 della  Polizia  di  Stato  e  ai ruoli dell'Amministrazione
 civile   dell'interno,   secondo  contingenti  fissati  con
 decreto  del Ministro dell'interno, nonche' personale delle
 altre  forze di polizia e delle altre amministrazioni dello
 Stato,  secondo  contingenti  determinati  con  decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
 Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del
 tesoro e con i Ministri interessati.
 Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
 tecnici   possono   essere  conferiti  incarichi  anche  ad
 estranei alla pubblica amministrazione.
 Gli  incarichi  sono  conferiti a tempo determinato con
 decreto  del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di
 amministrazione  e non possono superare l'anno finanziario;
 possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
 Complessivamente   non   possono   affidarsi   allo  stesso
 incaricato  studi interessanti una o piu' amministrazioni o
 servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
 quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
 escluso  il  cumulo degli incarichi nello stesso esercizio,
 anche   se  da  assolversi  per  conto  di  amministrazioni
 diverse.
 Per  l'osservanza  dei predetti limiti l'incaricando e'
 tenuto  a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  sua personale
 responsabilita'  che  nei suoi confronti non ricorre alcuna
 delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
 Il  conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad
 apposito  nulla  osta dell'amministrazione di appartenenza,
 ove trattisi di pubblico dipendente.
 Il  compenso  e' stabilito, in relazione all'importanza
 ed  alla  durata  dell'incarico,  con  decreto del Ministro
 dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».
 «Art. 7 (Natura e entita' dei dati e delle informazioni
 raccolti). - Le  informazioni  e  i dati di cui all'art. 6,
 lettera  a),  devono  riferirsi  a  notizie  risultanti  da
 documenti  che  comunque  siano  conservati  dalla pubblica
 amministrazione   o  da  enti  pubblici,  o  risultanti  da
 sentenze  o  provvedimenti  dell'autorita' giudiziaria o da
 atti  concernenti  l'istruzione penale acquisibili ai sensi
 dell'art.  165-ter  del  codice  di  procedura  penale o da
 indagini di polizia.
 In ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati
 sui  cittadini  per  il  solo  fatto della loro razza, fede
 religiosa  od  opinione  politica, o della loro adesione ai
 principi     di     movimenti    sindacali,    cooperativi,
 assistenziali,   culturali,   nonche'   per   la  legittima
 attivita'  che svolgano come appartenenti ad organizzazioni
 legalmente operanti nei settori sopraindicati.
 Possono   essere  acquisite  informazioni  relative  ad
 operazioni  o  posizioni  bancarie  nei limiti richiesti da
 indagini  di  polizia  giudiziaria  e  su  espresso mandato
 dell'autorita'  giudiziaria, senza che possa essere opposto
 il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende
 di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
 Possono  essere  altresi' acquisiti le informazioni e i
 dati  di  cui  all'art.  6  in possesso delle polizie degli
 Stati  appartenenti  alla  Comunita' economica europea e di
 quelli di confine, nonche' di ogni altro Stato con il quale
 siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
 Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate
 al  precedente  comma  le  informazioni  e  i  dati  di cui
 all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.».
 «Art.  16  (Forze  di  polizia). - Ai fini della tutela
 dell'ordine  e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
 di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
 ordinamenti e dipendenze:
 a) l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
 servizio permanente di pubblica sicurezza;
 b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
 al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 Fatte  salve  le rispettive attribuzioni e le normative
 dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
 possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
 servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
 agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
 Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
 il servizio di pubblico soccorso.».
 -  La  legge  30 luglio  1998,  n.  281 (Disciplina dei
 diritti   dei   consumatori   e  degli  utenti),  e'  stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. (Modifica  all'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) 1.  All'articolo  24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni, dopo le parole: "diversi  dalla  moneta"  sono  inserite  le seguenti: "nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo".
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del  decreto
 legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59),  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203, S.O., come modificato
 dalla presente legge.
 «Art.  24  (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
 in  particolare,  le  funzioni  di  spettanza statale nelle
 seguenti aree funzionali:
 a) politica  economica e finanziaria, con particolare
 riguardo  all'analisi  dei  problemi  economici, monetari e
 finanziari  interni  e  internazionali,  alla vigilanza sui
 mercati    finanziari    e    sul    sistema    creditizio,
 all'elaborazione  delle linee di programmazione economica e
 finanziaria,  alle  operazioni  di copertura del fabbisogno
 finanziario   e  di  gestione  del  debito  pubblico;  alla
 valorizzazione  dell'attivo  e  del  patrimonio dello Stato
 alla  gestione  di  partecipazioni  azionarie  dello Stato,
 compreso   l'esercizio   dei   diritti   dell'azionista   e
 l'alienazione  dei  titoli  azionari  di  proprieta'  dello
 Stato;  alla  monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
 mezzi  di  pagamento  diversi  dalla  moneta  nonche' sugli
 strumenti  attraverso  i  quali viene erogato il credito al
 consumo  e  dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario a
 scopo  di  riciclaggio,  ferme  restando  le competenze del
 Ministero dell'interno in materia;
 b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
 particolare   riguardo   alla  formazione  e  gestione  del
 bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
 e  la  verifica  dei  relativi andamenti e flussi di cassa,
 assicurandone  il raccordo operativo con gli adempimenti in
 materia  di  copertura  del fabbisogno finanziario previsto
 dalla    lettera    a),   nonche'   alla   verifica   della
 quantificazione  degli  oneri derivanti dai provvedimenti e
 dalle  innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
 pubblica,  coordinandone  e  verificandone  gli andamenti e
 svolgendo   i   controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi
 comprese   le   funzioni   ispettive   ed  i  controlli  di
 regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi
 della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
 costituiti   presso   i   Ministeri   e   dalle  ragionerie
 provinciali dello Stato;
 c) programmazione     economica     e    finanziaria,
 coordinamento  e  verifica degli interventi per lo sviluppo
 economico  territoriale  e  settoriale e delle politiche di
 coesione,  anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
 particolare  riferimento  alle aree depresse, esercitando a
 tal  fine  le funzioni attribuite dalla legge in materia di
 strumenti  di  programmazione negoziata e di programmazione
 dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
 d) politiche  fiscali,  con particolare riguardo alle
 funzioni  di  cui  all'art.  56,  all'analisi  del  sistema
 fiscale  e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
 erariali  in  sede nazionale, comunitaria e internazionale,
 alle  attivita'  di  coordinamento,  indirizzo, vigilanza e
 controllo  previste  dalla  legge  sulle  agenzie fiscali e
 sugli  altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
 in  materia  di  tributi  ed entrate erariali di competenza
 dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
 sistema  informativo della fiscalita' e della rete unitaria
 di  settore,  alla  informazione  istituzionale nel settore
 della  fiscalita',  alle  funzioni  previste dalla legge in
 materia  di  demanio,  catasto e conservatorie dei registri
 immobiliari;
 e) amministrazione  generale,  servizi indivisibili e
 comuni   del   Ministero,  con  particolare  riguardo  alle
 attivita'  di  promozione,  coordinamento  e sviluppo della
 qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
 delle   risorse;   linee  generali  e  coordinamento  delle
 attivita'  concernenti  il  personale del Ministero; affari
 generali   ed  attivita'  di  gestione  del  personale  del
 Ministero    di    carattere    comune   ed   indivisibile;
 programmazione  generale  del  fabbisogno  del  Ministero e
 coordinamento  delle  attivita'  in materia di reclutamento
 del  personale  del  Ministero;  rappresentanza della parte
 pubblica  nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
 tenuta   della   banca   dati,  del  ruolo  e  del  sistema
 informativo    del    personale   del   Ministero;   tenuta
 dell'anagrafe  degli incarichi del personale del Ministero;
 servizi    del   tesoro,   incluso   il   pagamento   delle
 retribuzioni,   ed  acquisti  centralizzati;  coordinamento
 della comunicazione istituzionale del Ministero.
 1-bis.   Le  funzioni  in  materia  di  organizzazione,
 programmazione  del  fabbisogno, reclutamento, formazione e
 gestione  del  personale  delle  singole  aree  sono svolte
 nell'ambito delle stesse aree.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. (Entrata in vigore) 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2.  Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi dodici mesi  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7, comma 1.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Stanca, Ministro per l'innovazione e le
 tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5263):
 Presentato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze
 (Siniscalco)   e  dal  Ministro  per  l'innvovazione  e  le
 tecnologie (Stanca) il 14 settembre 2004.
 Assegnato   alla  VI  commissione  (Finanze),  in  sede
 referente,   il   27 settembre   2004,   con  pareri  delle
 commissioni I, II, V e X .
 Esaminato   dalla   VI   commissione   il  22 febbraio,
 31 maggio, 15 e 21 giugno 2005.
 Esaminato  in  aula  il  21 giugno  2005 e approvato il
 6 luglio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3535):
 Assegnato   alla  6ª  commissione  (Finanze),  in  sede
 deliberante,   il   15 luglio   2005,   con   pareri  delle
 commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 14ª.
 Esaminato dalla 6ª commissione il 27 e 28 luglio 2005 e
 approvato il 29 luglio 2005.
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