| Ai  sensi  dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica  che i prodotti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7», riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai  sensi  del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (Gazzetta Ufficiale n.  120  del  10 maggio  1973),  rispettivamente con provvedimenti n. 559/C.7824-XV.J(1650)   e   n.  559/C.5634-XV.J(1920)  del  Ministero dell'interno,  notificati  in  data 5 luglio 1999 alla ditta Firestar S.r.l.,  nella  persona  del  sig. Bertolo Ivano quale amministratore della  ditta,  sono  stati  sottoposti  al  riesame della Commissione consultiva  centrale  per  il  controllo delle armi - per le funzioni consultive  in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, insieme alle  memorie  fatte  pervenire  in  data  11  maggio  2005  da parte dell'interessato, nella seduta n. 11/05E del 17 maggio 2005. La  predetta  Commissione consultiva, ha concluso su ciascuno dei due prodotti come segue:
 per  il  «Firestar  bang 7»: «... atteso che il quantitativo di miscela  ad  effetto  di  scoppio  (0'9)g  e' comparabile col massimo ammesso per la V cat. Gruppo C(1g). Si esprime pertanto il parere che l'artifizio debba essere classificato nella V cat. gruppo C»;
 per  il«Firestar  bang  2»:  «...  non  si puo' procedere ad un riconoscimento  a  causa  di  una  eccessiva brevita' del ritardo tra l'accensione e l'attivazione della carica ad effetto "crepitio"».
 L'Ufficio  competente, tenuto conto che si tratta di artifizi con effetti   di   scoppio,   condividendo  il  parere  della  competente Commissione  e ritenendo che sussistano ragioni di pubblico interesse che  impongono  un  sollecito  intervento,  provvedera',  decorsi  il termine  di  dieci  giorni  entro  il  quale  ogni interessato potra' presentare  eventuali  osservazioni  o documenti nelle forme previste dalla   legge   n.   241/1990,   ad   emettere  un  provvedimento  di riclassificazione  nella V cat. Gruppo «C» per l'artificio denominato «Firestar   bang   7»   e   di   annullamento  del  provvedimento  di classificazione   ex   decreto  ministeriale  4 aprile  1973  per  il «Firestar bang 2».
 Con  i  predetti  provvedimenti, fermo il divieto di importazione e/o  produzione  dell'artifizio  «Firestar  bang 2», saranno adottati tutti quelli conseguenti a tutela dell'incolumita' pubblica.
 L'Ufficio  competente  presso  il  quale gli interessati potranno prendere  visione  degli  atti  e,  nei  dieci  giorni di sospensione successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, far pervenire documentazione o memorie, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento di  P.S.  -  Ufficio per l'Amministrazione generale - Ufficio per gli affari  della  polizia  amministrativa  e  sociale  -  Area  armi  ed esplosivi, via Cesare Balbo, 39 - Roma.
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