Ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che i prodotti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7», riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973), rispettivamente con provvedimenti n. 559/C.7824-XV.J(1650) e n. 559/C.5634-XV.J(1920) del Ministero dell'interno, notificati in data 5 luglio 1999 alla ditta Firestar S.r.l., nella persona del sig. Bertolo Ivano quale amministratore della ditta, sono stati sottoposti al riesame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, insieme alle memorie fatte pervenire in data 11 maggio 2005 da parte dell'interessato, nella seduta n. 11/05E del 17 maggio 2005. La predetta Commissione consultiva, ha concluso su ciascuno dei due prodotti come segue: per il «Firestar bang 7»: «... atteso che il quantitativo di miscela ad effetto di scoppio (0'9)g e' comparabile col massimo ammesso per la V cat. Gruppo C(1g). Si esprime pertanto il parere che l'artifizio debba essere classificato nella V cat. gruppo C»; per il«Firestar bang 2»: «... non si puo' procedere ad un riconoscimento a causa di una eccessiva brevita' del ritardo tra l'accensione e l'attivazione della carica ad effetto "crepitio"». L'Ufficio competente, tenuto conto che si tratta di artifizi con effetti di scoppio, condividendo il parere della competente Commissione e ritenendo che sussistano ragioni di pubblico interesse che impongono un sollecito intervento, provvedera', decorsi il termine di dieci giorni entro il quale ogni interessato potra' presentare eventuali osservazioni o documenti nelle forme previste dalla legge n. 241/1990, ad emettere un provvedimento di riclassificazione nella V cat. Gruppo «C» per l'artificio denominato «Firestar bang 7» e di annullamento del provvedimento di classificazione ex decreto ministeriale 4 aprile 1973 per il «Firestar bang 2». Con i predetti provvedimenti, fermo il divieto di importazione e/o produzione dell'artifizio «Firestar bang 2», saranno adottati tutti quelli conseguenti a tutela dell'incolumita' pubblica. L'Ufficio competente presso il quale gli interessati potranno prendere visione degli atti e, nei dieci giorni di sospensione successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, far pervenire documentazione o memorie, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento di P.S. - Ufficio per l'Amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale - Area armi ed esplosivi, via Cesare Balbo, 39 - Roma. |