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| Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 4 agosto 2005 |  | Criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  per  il servizio di rigassificazione. (Deliberazione n. 178/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 4 agosto 2005;
 Visti:
 la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/02);
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la legge 18 aprile 2005, n. 62;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);
 la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni;
 la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2005, n. 52/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  1° agosto  2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
 la  segnalazione  dell'Autorita'  al  Parlamento  e al Governo in materia  di  terzieta'  della  rete  nazionale,  degli stoccaggi e di sviluppo  concorrenziale  del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;
 il  documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di utilizzo dei terminali di Gnl per il secondo  periodo  di  regolazione»  del  20 giugno  2005 (di seguito: documento per la consultazione 20 giugno 2005);
 Considerato che, nel documento per la consultazione 20 giugno 2005, l'Autorita', ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per  il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessita' di:
 prevedere  un  periodo di regolazione della durata di tre anni al fine  di  articolare  la regolazione del prossimo triennio sulla base delle  specifiche del terminale di Panigaglia e di anticipare criteri di riferimento che potranno essere adottati in un contesto di offerta piu'   articolato   demandando  al  successivo  periodo  la  relativa regolazione di dettaglio;
 incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle infrastrutture   di  rigassificazione  per  garantire  un'offerta  di capacita'  che  assicuri  adeguati  margini rispetto alla esigenza di sviluppo  della  domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno;
 introdurre  misure che favoriscano la realizzazione dei terminali di  rigassificazione  anche  in  mancanza  di  soggetti  titolari del diritto  di allocazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 273/2002 a  garanzia dello sviluppo della concorrenza nel mercato interno e di una  maggiore  liquidita'  del  mercato a supporto di una prospettica funzione  di  hub del territorio italiano per il resto del continente europeo;
 garantire  una  maggiore stabilita' tariffaria durante il periodo di  regolazione  rivedendo il meccanismo di conguaglio e prevedere, a partire dall'entrata in esercizio di nuovi terminali, la sostituzione dell'attuale  fattore  correttivo  tramite un meccanismo che assicura una  quota  di  ricavi la cui copertura e' posta a carico del sistema tariffario del trasporto;
 prevedere,  misure atte a favorire l'utilizzo dei nuovi terminali quali una diminuzione del corrispettivo di capacita' per il trasporto relativo  al  punto  di  entrata  interconnesso con il terminale e la definizione  di  un  corrispettivo  di  capacita'  sulla  base  della capacita' di rigassificazione del terminale;
 definire   criteri   che   comportino   il   piu'   possibile  la determinazione  ex-ante  delle  posizioni di costo degli utenti e non introducano  o  assecondino  discriminazioni  ingiustificate  tra gli operatori;
 Considerato  che,  nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze:
 mantenere  la  durata  del  periodo di regolazione pari a quattro anni,  in  modo  da  renderlo  coerente  con i tempi di realizzazione previsti  per  il  potenziamento  del  terminale  esistente, volto ad incrementare  la  capacita'  di  rigassificazione,  e coincidente con quello relativo all'attivita' di trasporto;
 riconoscere  incrementi  del  tasso  di  remunerazione  dei nuovi investimenti  destinati  alla  realizzazione  di  nuova  capacita' di rigassificazione  superiori  a  quelli  relativi  a  investimenti che determinano  maggior  utilizzazione  del  terminale  e  per  un  arco temporale maggiore rispetto al periodo regolatorio;
 mantenere    l'applicazione   annua   del   fattore   correttivo, apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una maggiore stabilita' tariffaria nel corso del periodo di regolazione;
 prevedere  che il trasferimento di una quota garantita dei ricavi di  rigassificazione non ricada sul sistema di trasporto in quanto si introdurrebbero  sussidi incrociati tra attivita' distinte, alterando le  dinamiche  competitive dei due settori e distorcendo i segnali di prezzo per gli utenti del servizio;
 prevedere la determinazione di corrispettivi nei punti di entrata interconnessi  con  terminali  di  Gnl  sulla base della capacita' di trasporto prevista in conferimento ed evitare ulteriori riduzioni dei corrispettivi  di capacita' sui punti di entrata della rete nazionale rispetto a quelli previsti dal quadro normativo in vigore;
 Ritenuto che sia necessario:
 prevedere un periodo di regolazione di durata di tre anni in modo da  renderlo  congruente  con  il  presumibile  avviamento  di  nuovi terminali  nonche'  con la verifica sull'efficacia delle nuove misure di promozione previste dalla presente delibera;
 prevedere  una  disciplina  tariffaria  che incentivi lo sviluppo delle  infrastrutture  di  rigassificazione  e  determini  condizioni favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, incentivando i nuovi investimenti  mediante il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato  rispetto  a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine  dell'esercizio 2004 e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento;
 favorire  lo  sviluppo  di  nuovi  terminali  oltre  che  con  il differenziale sul capitale investito anche assicurando il ritorno del capitale  investito  netto attraverso la sottoscrizione di impegni di lungo  periodo,  o in alternativa, con un onere di sistema in capo al trasporto;
 garantire una maggior stabilita' tariffaria durante il periodo di regolazione,  rivedendo  il  meccanismo  di  conguaglio, ripartendone l'ammontare  su  piu'  anni termici nel caso in cui vengano calcolati fattori  correttivi superiori ad una determinata soglia dei ricavi di riferimento;
 confermare  per il prossimo periodo di regolazione la garanzia di copertura  della  quota  di ricavi da capacita' attraverso un fattore correttivo  FCL  e  prevedere, a partire dall'entrata in funzione dei nuovi  terminali,  la  sostituzione  dell'attuale  fattore correttivo tramite  un  meccanismo  che  assicura  una  quota  di  ricavi la cui copertura e' posta a carico del sistema tariffario del trasporto;
 introdurre,   a   partire  dall'entrata  in  esercizio  di  nuovi terminali,  una  riduzione  del  corrispettivo  di  entrata alla rete nazionale  interconnesso  con  i  nuovi  terminali  da  applicarsi ai soggetti che richiedono capacita' continua di rigassificazione;
 prevedere  la  definizione  di  un  corrispettivo  di entrata con riferimento  all'intera  capacita'  del  punto  di entrata, mentre la capacita'  di trasporto e' allocata all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta;
 Ritenuto che sia necessario:
 applicare,    per   la   determinazione   dei   costi   operativi riconosciuti,  il  criterio  del  profit  sharing,  riconoscendo alle imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati in  eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n.  120/01, tenuto conto dei costi operativi riconosciuti per i nuovi investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione;
 applicare  il  recupero di produttivita' alle sole componenti del vincolo  relative  ai  costi di gestione e alla quota ammortamento in analogia  a  quanto  indicato dalla legge n. 290/2003 sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale  investito  netto  ad  un  aggiornamento  mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
 applicare  una ripartizione dei ricavi tra le componenti capacity e  commodity  rispettivamente  pari  all'80  e  al  20  per  cento  e suddividere ulteriormente la componente capacity in una quota pari al pari  al  10%, relativa agli approdi effettivi, e il rimanente 90% in una quota di ricavi relativa agli impegni contrattuali di capacita';
 definire  l'articolazione  dei  corrispettivi  tariffari  per  il servizio di rigassificazione in funzione della tipologia del servizio offerto dall'impresa di rigassificazione;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art.  2  del  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 17 luglio  2002,  n.  137/02 (di seguito deliberazione n. 137/02), le definizioni  di  cui  alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica   e   il   gas   29 luglio  2005,  n.  166/05  (di  seguito deliberazione  n.  166/05),  le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 1° agosto 2005, n. 167/05   (di   seguito   deliberazione   n.  167/05)  e  le  seguenti definizioni:
 a) attivita'  di  utilizzo dei terminali di Gnl e' il servizio di rigassificazione;
 b) impresa di rigassificazione e' l'impresa esercente il servizio di rigassificazione;
 c) periodo   di  regolazione  e'  il  periodo  intercorrente  tra 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2008;
 d) RLNI e' il ricavo addizionale relativo ai nuovi investimenti;
 e) RL   e'   il   ricavo   di  riferimento  per  il  servizio  di rigassificazione;
 f) RLE  e'  la  quota  parte  dei  ricavi relativa al servizio di rigassificazione,   attribuita   all'energia   associata   ai  volumi rigassificati;
 g) RLC  e'  la  quota  parte  dei  ricavi relativa al servizio di rigassificazione,  attribuita  alla capacita' di rigassificazione del terminale  ed  e'  data  dalla  somma  delle  componenti  RLcapitale, RLco+amm;
 h) RLcapitale   e'   la   quota   di   ricavo  del  terminale  di rigassificazione riconducibile al capitale investito riconosciuto;
 i) RLco+amm   e'   la   quota   di   ricavo   del   terminale  di rigassificazione  riconducibile  ai  costi  operativi  e  alla  quota ammortamento riconosciuta;
 j) RLA  e'  la  quota  parte dei ricavi relativa all'attivita' di ricezione e scarico delle navi metaniere, pari al 10% di RLC;
 k) RLQ  e'  la  quota  parte  dei  ricavi relativa all'impegno di rigassificazione del volume annuo di Gnl, pari al 90% di RLC;
 l) RSCL    sono   i   ricavi   derivanti   dall'applicazione   di corrispettivi  di scostamento previsti nelle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, nonche' dalla deliberazione n. 167/05.
 |  |  |  | Art. 2. Ambito di applicazione
 2.1.  Il  presente  provvedimento  si  applica,  per  il periodo di regolazione, alle imprese di rigassificazione.
 2.2. La tariffa per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto  (di  seguito: tariffa di Gnl) determinata, sulla base dei criteri  fissati  nel  presente  provvedimento  e' da intendersi come tariffa massima. Le imprese di rigassificazione applicano le tariffe, e  le  eventuali  riduzioni,  assicurando  trasparenza  e  parita' di trattamento tra utenti.
 |  |  |  | Art. 3. Ricavi di riferimento
 3.1.  Ai  fini  della formulazione delle proposte tariffarie di cui all'art.  14,  l'impresa  che,  alla  data  di  entrata in vigore del presente  provvedimento,  svolge  il  servizio  di  rigassificazione, calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari  di  cui  all'art. 6 per l'anno termico 2005-2006, secondo le modalita' definite nei commi successivi.
 3.2.  Il  ricavo  di  riferimento  RL  viene calcolato dall'impresa sommando le seguenti componenti:
 a) costo  riconosciuto  del capitale investito netto, pari al 7,6 per  cento  reale  pre  tasse,  riferito  al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;
 b) ammortamenti  economico-tecnici  calcolati  in  relazione alle caratteristiche  dei cespiti necessari a ciascuna attivita', ai sensi del comma 3.5;
 c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6, 3.7 e 3.8.
 3.3.  Il  capitale  investito  netto e' pari alla somma dell'attivo immobilizzato  netto  calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante  netto,  pari  all'1  per  cento dell'attivo immobilizzato netto.
 3.4.   Ai   fini   della   determinazione  del  valore  dell'attivo immobilizzato  netto l'impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione:
 a) individua  gli  incrementi  patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni  realizzate  a  partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2004, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella  1,  per  i  quali  il  fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia gia' coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;
 b) rivaluta   i  costi  storici  degli  incrementi  di  cui  alla precedente  lettera  a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi;  nella  tabella 2 e' riportato il deflatore degli investimenti fissi  lordi  per  il  calcolo  dei  ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006;
 c) calcola  l'attivo  immobilizzato lordo delle singole categorie di  cespiti  come  somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
 d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla  somma  dei  prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente  lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;
 e) le  percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:
 
 ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 20 della G.U.  <----
 
 f) calcola  in  relazione  ai  contributi  a fondo perduto per lo sviluppo    delle   infrastrutture   finalizzate   al   servizio   di rigassificazione  versati da pubbliche amministrazioni, il valore dei contributi  ricevuti  in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli  investimenti fissi lordi, al netto della quota gia' degradata, calcolata  come  somma  dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
 g) calcola  l'attivo  immobilizzato  netto  detraendo  dal valore dell'attivo  immobilizzato  lordo  di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento  economico-tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f).
 3.5.    Ai    fini    della   determinazione   degli   ammortamenti economico-tecnici   riconosciuti   annualmente   ai  fini  tariffari, ciascuna  impresa,  che  alla  data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione:
 a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie  di  immobilizzi  materiali di cui al precedente comma 3.4, lettera c);
 b) calcola  gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera  a),  al  netto  degli  incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni  in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2004, per  ogni  categoria,  per  la  durata  convenzionale riportata nella tabella 1;
 c) somma  gli  ammortamenti  annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.
 3.6.  Per  l'anno  termico  2005-2006,  i costi operativi, proposti dall'impresa  e  sottoposti a verifica dell'autorita', sono calcolati con la seguente formula:
 
 ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 20 della G.U.  <----
 
 3.7.  I  costi  operativi,  COE2004,  comprendono  tutte  le  spese operative  e  di  carattere  generale  attribuibili  al  servizio  di rigassificazione   effettivamente  sostenuti  nell'esercizio  2004  e risultanti  dai  bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle  imprese di rigassificazione e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01. I costi operativi sono calcolati al  netto  dei  costi  attribuibili  ai  ricavi  compensativi  e alle attivita' capitalizzate, comprendendo in particolare:
 a) il costo del personale;
 b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
 c) i costi per servizi e prestazioni esterne;
 d) gli  altri  accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purche' non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
 3.8.  Non  sono  da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.7,  neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni  e  delle  funzioni  operative  condivise,  i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di proprieta' di  altre  imprese,  gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attivita' finanziarie e i proventi straordinari.
 3.9.  L'impresa  di  rigassificazione  che  svolge  il  servizio di rigassificazione  mediante  infrastrutture  di proprieta' di soggetti diversi  dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.2 e in particolare:
 a) ai  fini  del  calcolo dell'attivo immobilizzato considera gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di rigassificazione   presenti   nel   bilancio   di   soggetti  diversi dall'impresa stessa;
 b) ai  fini  del  calcolo  dei  costi operativi considera i costi operativi relativi alle infrastrutture in gestione.
 3.10. Per l'anno termico 2005-2006, i ricavi di riferimento RL sono suddivisi nelle seguenti componenti:
 a) RLE,   pari   al   20   per   cento   di  RL  dell'impresa  di rigassificazione;
 b) RLC   pari   all'80   per   cento   di   RL   dell'impresa  di rigassificazione.
 3.11.  La  quota di ricavo RLC, di cui al comma 3.10, e' articolata nelle seguenti componenti:
 a) RLcapitale  pari  al costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3;
 b) RLco+amm  e'  riconducibile  ai  costi  operativi e alla quota ammortamento riconosciuti RLco+amm.
 3.12.  Ogni  anno la quota di ricavo RLC e' calcolata a partire dal valore  aggiornato di RLcapitale e di RLco+amm, ai sensi dell'art. 10 e suddivisa nelle quote di ricavi RLA e RLQ.
 |  |  |  | Art. 4. Ricavi relativi a nuovi investimenti
 4.1.   Il   riconoscimento   dei   nuovi  investimenti  avviene  in applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  seguenti  e  a condizione  che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e   la   sicurezza  del  sistema  e  realizzati  secondo  criteri  di economicita'.
 4.2.  Entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno,  e ogni volta che sia necessario  apportare  significativi  aggiornamenti,  le  imprese  di rigassificazione comunicano all'Autorita':
 a) gli   investimenti  e  le  dismissioni  effettuati  nel  corso dell'esercizio precedente, distinti per categoria di cespite e per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;
 b) gli  investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione   degli   obiettivi,   dei   costi  e  dei  tempi  di realizzazione  delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;
 c) le  dismissioni  programmate,  con  illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi.
 4.3. Dall'anno termico 2006-2007, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2, realizzati nell'esercizio precedente e riportati sui  bilanci  pubblicati,  le  imprese  di rigassificazione calcolano RLNIt come segue:
 
 ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 21 della G.U.  <----
 
 4.4. A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto rT^«NI» «T» per le relative durate:
 a) T=1 investimenti di sostituzione: 0%;
 b) T=2  investimenti destinati alla sicurezza che non determinano un  incremento  del  fattore di utilizzazione del terminale: 1% per 5 anni;
 c) T=3  investimenti che determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale, senza richiedere potenziamenti: 2% per 7 anni;
 d) T=4 investimenti di potenziamento o in nuovi terminali: 3% per 15 anni.
 4.5. L'Autorita' verifica, anche mediante controlli a campione:
 a) l'effettiva   realizzazione   degli  investimenti  di  cui  al presente  articolo  e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai  sensi  del  comma  4.2,  lettera  a),  con i costi effettivamente sostenuti;
 b) la  corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;
 c) la  pertinenza  e  la  corretta  imputazione  degli incrementi patrimoniali   di   cui  alla  precedente  lettera b)  rispetto  alle attivita' svolte.
 |  |  |  | Art. 5. Ricavi relativi a nuove imprese di rigassificazione
 5.1.   Le   imprese   che   realizzano  nuovi  terminali  calcolano annualmente  i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, sulla  base  del  valore  degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni  presenti  nel  bilancio  dell'esercizio  precedente l'anno   termico   cui   si   riferisce   il  calcolo,  tenuto  conto dell'incremento  di  remunerazione riconosciuto ai sensi dell'art. 4. Per  i  primi  due anni di attivita', i costi operativi sono proposti dalle  imprese  e  sottoposti a verifica dell'Autorita'; per il terzo anno  sono  calcolati a partire dal bilancio d'esercizio sottoposto a revisione  contabile  e  dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione  n. 311/01. Per gli anni termici successivi, le imprese di  rigassificazione  calcolano  i  ricavi  di  riferimento  ai sensi dell'art. 10.
 5.2.  Le  tariffe  di  rigassificazione  dei  nuovi  terminali sono articolate  secondo  i  criteri  previsti  negli articoli 6, 8 e 9, a partire dai ricavi calcolati ai sensi del comma 5.1.
 5.3.  Per  i  nuovi  terminali,  relativamente  ai  quali  e' stato riconosciuto  un  diritto  di allocazione ai sensi dell'art. 27 della legge  n. 273/2002, le tariffe sono calcolate ai sensi del comma 5.2, a  prescindere dal regime di esenzione e applicate alla capacita' non oggetto del diritto di allocazione.
 |  |  |  | Art. 6. Tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo
 6.1. La tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo su base annuale, TL, per l'utente che approda al terminale, consegna gas naturale liquefatto e ritira volumi di gas rigassificati all'ingresso della rete nazionale, e' data dalla seguente formula:
 
 ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 22 della G.U.  <----
 
 6.2.  Il corrispettivo di impegno Cqs non e' dovuto dall'utente del servizio  continuativo  per  la  capacita'  di  rigassificazione  non utilizzata,    resa   disponibile   e   conferita   dall'impresa   di rigassificazione  ai  sensi  dell'art.  6, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 167/05.
 6.3.  L'impresa  di  rigassificazione  definisce,  previa  verifica dell'Autorita',  la  quota  percentuale  a  copertura  dei  consumi e perdite   della  catena  della  rigassificazione  che  dovra'  essere corrisposta   dall'utente   del   terminale.   In   sostituzione  del corrispettivo  in  natura  e ove la tecnologia di rigassificazione lo giustifica,  potra'  essere individuata una quota dei costi operativi da non assoggettare a recupero di produttivita'.
 |  |  |  | Art. 7. Tariffa di rigassificazione per il servizio su base spot
 7.1.  La  tariffa per il servizio di rigassificazione spot, TLspot, e' data dalla seguente formula:
 
 ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 22 della G.U.  <----
 |  |  |  | Art. 8. Corrispettivi unitari di rigassificazione facenti parte della tariffa 8.1. Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi  articoli 11 e 14, l'impresa di rigassificazione calcola i corrispettivi unitari Cqs e Cna e il corrispettivo unitario variabile CVL e CVLP secondo le disposizioni dei commi 8.2 e 8.3 e dell'art. 9, secondo criteri di trasparenza e imparzialita'.
 
 ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 23 della G.U.  <----
 
 8.3.  Il  corrispettivo  unitario Cna e' calcolato annualmente come rapporto  tra  il  valore  di  riferimento  RLA  e il numero medio di approdi  annui effettuabili presso il terminale, stimato dall'impresa di  rigassificazione ma sottoposto a verifica da parte dell'autorita' sulla base dei valori storici e dei limiti fisici di approdo.
 |  |  |  | Art. 9. Corrispettivo variabile
 9.1. L'impresa di rigassificazione calcola CVL come rapporto tra il valore  di  riferimento  RLE  e il 90% dell'energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili dall'impianto.
 9.2.  Il  corrispettivo variabile integrativo, CVLP riconosciuto ai sensi  della  deliberazione  n.  120/2001 a fronte degli investimenti effettuati  nel  primo  periodo  di  regolazione,  continua ad essere applicato  in  modo  da  avere  effetto  per  un  periodo di sei anni dall'entrata in servizio delle opere relative.
 |  |  |  | Art. 10. Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe
 10.1.  Negli  anni termici del periodo di regolazione successivi al primo,  la  quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi e alla  quota  di  ammortamento  riconosciuta  RLco+amm,  e' aggiornata mediante la seguente formula:
 
 ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 23 della G.U.  <----
 
 ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 23 della G.U.  <----
 
 10.5.  Nel calcolo dei ricavi effettivi, REF, si terra' conto anche di    eventuali   ricavi   addizionali   riscossi   dall'impresa   di rigassificazione e percepiti ai sensi di disposizioni stabilite dalle condizioni   di   accesso   al   servizio   di  rigassificazione,  di disposizioni  stabilite dal codice di rigassificazione predisposto ai sensi  della  deliberazione  n.  167/2005,  nonche'  di  nuovi ricavi derivanti da altre attivita'.
 10.6.  Negli  anni termici del periodo di regolazione successivi al primo,  il  corrispettivo  unitario variabile di rigassificazione CVL associato  all'energia  rigassificata e' soggetto ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:
 
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 10.7.   A   partire   dall'anno  termico  2007-2008,  l'impresa  di rigassificazione  in  aggiunta  alla  quota  RLNI «t»  relativa  agli investimenti realizzati nell'esercizio precedente, di cui all'art. 4, comma  4.3,  somma  il  valore  aggiornato della quota di ricavi RLNI relativa  agli  investimenti  realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolata come segue:
 a) la  quota di remunerazione riconosciuta per ciascuna tipologia di  investimento,  calcolata  con riferimento al valore cumulato fino all'anno  termico  t-2  degli  investimenti realizzati negli esercizi precedenti,  a  partire  dall'anno  2005, calcolato con il metodo del costo   storico   rivalutato,   di   cui  all'art.  3,  tenuto  conto dell'inflazione,  del  fondo  ammortamento  relativo  ai soli cespiti entrati in esercizio, calcolato sulla base delle durate convenzionali indicate in tabella 1, e dei contributi pubblici percepiti;
 b) la  quota  AMM «NI»  riconosciuta  ai sensi dell'art. 4, comma 4.3, aggiornata sulla base della seguente formula:
 
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 10.8.   L'autorita'   definisce   il  valore  dei  costi  operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal  1° ottobre  2008,  riconoscendo  alle  imprese  la  meta'  degli ulteriori  recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 11. Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe
 11.1.   Entro   il   31 marzo   di   ogni   anno,   le  imprese  di rigassificazione presentano all'autorita':
 a) i  ricavi  RL^«C», RL^«A» e RL^«Q» definiti come ai precedenti articoli 3  e  5,  aggiornati  in  base  all'art.  10  e  relativi al successivo anno termico;
 b) i  ricavi  RLNI, definiti ai sensi dell'art. 4 e aggiornati in base all'art. 10, e relativi al successivo anno termico;
 c) le  proposte  dei  corrispettivi  di  cui  all'art. 6 relativi all'impianto   di   rigassificazione,   calcolati  sulla  base  delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento   di  cui  agli  articoli 3,  4,  5  e  10  del  presente provvedimento,  unitamente  alla  documentazione  necessaria  per  la valutazione delle medesime proposte.
 11.2.  Le  proposte di cui al precedente comma 11.1, sono approvate qualora  l'autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento.
 11.3.  Entro  quindici  giorni  dalla  data  di  approvazione della tariffe   da  parte  dell'autorita',  l'impresa  di  rigassificazione pubblica, i corrispettivi di cui al precedente art. 6.
 |  |  |  | Art. 12. Attestazione e verifica dei ricavi
 12.1.   Entro   il   28 febbraio   di   ogni   anno,  l'impresa  di rigassificazione    trasmette    all'autorita'   una   dichiarazione, sottoscritta  dal legale rappresentante e certificata da una societa' di  revisione  iscritta  all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974,  n.  216,  riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti nel precedente anno termico.
 12.2.  La  dichiarazione  di cui al comma 12.1 da rendersi da parte dell'impresa di rigassificazione deve indicare:
 a) i  ricavi  suddivisi  per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
 b) i  ricavi  derivanti  dall'applicazione  dei  corrispettivi di scostamento  previsti  nelle  condizioni  di  accesso  al servizio di rigassificazione, nonche' dalla deliberazione n. 167/2005;
 c) i  ricavi derivanti da disposizioni stabilite dalle condizioni di   accesso   al   servizio   di  rigassificazione,  dal  codice  di rigassificazione   predisposto   ai   sensi  della  deliberazione  n. 167/2005, nonche' i nuovi ricavi derivanti da altre attivita';
 d) per  ciascuno  dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b) e c), le relative capacita' conferite e le quantita' rigassificate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.
 |  |  |  | Art. 13. Misure  per  incentivare  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  nuovi terminali
 13.1.  Le  misure  tariffarie  per  incentivare  la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali, di cui ai commi 13.2 e 13.3, diventano efficaci  dall'anno  termico  di  entrata  in  esercizio  di un nuovo impianto di rigassificazione di Gnl.
 13.2.  Il  fattore  correttivo  di  cui all'art. 10, comma 10.3, e' sostituito  da  un  fattore  garanzia, FG^«L», che assicura, anche in caso  di  mancato  utilizzo  dell'impianto, la copertura di una quota pari  all'80%  di  ricavi  di  riferimento  RL^«C». Tale copertura e' riconosciuta  dal sistema tariffario del trasporto e ha durata per un periodo di 20 anni.
 13.3.  Il corrispettivo di capacita' di trasporto relativo ai punti interconnessi  con  il  terminale e' applicato in misura ridotta agli utenti  del servizio di trasporto titolari di conferimenti di impegni di rigassificazione continuativa.
 13.4.   L'autorita'   definisce  con  successivo  provvedimento  le modalita' applicative della disciplina di cui al comma 13.2 e 13.3.
 |  |  |  | Art. 14. Proposta,   approvazione   e  pubblicazione  delle  tariffe  relative all'anno termico 2005-2006
 14.1.  Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico    2005-2006    l'impresa   di   rigassificazione   trasmette all'autorita' entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
 a) i  ricavi RL^«E», RL^«C», RL^«A» e RL^«Q» di cui al precedente art. 3;
 a) le  proposte  tariffarie  relative  al  primo anno termico del periodo di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui agli articoli 6,  8  e  9  e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui all'art. 3 del presente provvedimento.
 14.2.  Ai  fini  della  formulazione delle proposte di cui al comma 14.1,   lettera   b),  l'energia  corrispondente  ai  volumi  massimi rigassificabili  dall'impianto di Panigaglia e' assunta pari a 139,45 petajoule (PJ) e il corrispettivo CVL^«P» e' calcolato ai sensi della deliberazione  n.  120/2001  con  riferimento  agli investimenti fino all'anno 2004.
 14.3.  Per  l'anno  termico  2005-2006, il vincolo sui ricavi sara' calcolato  tenuto  conto  del  fattore  correttivo  relativo all'anno termico   2003-2004,   in   coerenza   con   quanto   previsto  dalla deliberazione n. 120/2001.
 14.4.  Le  imprese  di  rigassificazione  pubblicano anche mediante l'utilizzo   dei   propri   siti   internet,   le  tariffe  approvate dall'autorita'   entro   cinque   giorni   dalla   data   della  loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.
 |  |  |  | Art. 15. Disposizioni transitorie
 15.1.  Ai  fini  del  calcolo  dei ricavi di riferimento per l'anno termico  2006-2007  si  tiene  conto  del fattore correttivo relativo all'anno termico 2004-2005, calcolato in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001.
 |  |  |  | Art. 16. Modifica dell'art. 11 della deliberazione n. 166/2005
 16.1.  L'impresa  maggiore  di  trasporto  nella determinazione del corrispettivo CPe di cui all'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n.  166/2005,  considera nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti  interconnessi  con terminali di Gnl la capacita' sulla base della  capacita'  di  rigassificazione  del  terminale in luogo della capacita' prevista in conferimento.
 16.2.  La  capacita'  di  trasporto  e' conferita all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta.
 16.3.   L'autorita'   definisce  con  successivo  provvedimento  le modalita' applicative della disciplina di cui al comma 16.1 e 16.2.
 |  |  |  | Art. 17. Disposizioni finali
 17.1.  Il  presente  provvedimento  viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet dell'autorita'     per     l'energia     elettrica     e    il    gas (www.autorita.energia.it)  ed  entra  in  vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 4 agosto 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Tabella 1 DURATA CONVENZIONALE TARIFFARIA DELLE INFRASTRUTTURE Categoria di cespiti                    |Durata in anni Fabbricati....                          |40 Condotte e derivazioni....              |40 Impianti di Gnl....                     |25 Altre immobilizzazioni....              |10
 |  |  |  | Tabella 2 DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI
 |Deflatore investimenti fissi |    |Deflatore investimenti fissi Anno|lordi                        |Anno|lordi --------------------------------------------------------------------- 1950|31,3283                      |1978|5,3276 --------------------------------------------------------------------- 1951|29,3940                      |1979|4,6017 --------------------------------------------------------------------- 1952|29,1520                      |1980|3,6989 --------------------------------------------------------------------- 1953|29,7013                      |1981|3,0409 --------------------------------------------------------------------- 1954|30,1830                      |1982|2,6365 --------------------------------------------------------------------- 1955|30,1685                      |1983|2,3580 --------------------------------------------------------------------- 1956|29,3074                      |1984|2,1527 --------------------------------------------------------------------- 1957|28,4924                      |1985|1,9750 --------------------------------------------------------------------- 1958|29,1497                      |1986|1,9016 --------------------------------------------------------------------- 1959|29,3553                      |1987|1,8155 --------------------------------------------------------------------- 1960|28,1769                      |1988|1,7138 --------------------------------------------------------------------- 1961|27,1942                      |1989|1,6261 --------------------------------------------------------------------- 1962|26,0864                      |1990|1,5251 --------------------------------------------------------------------- 1963|24,1296                      |1991|1,4397 --------------------------------------------------------------------- 1964|23,1192                      |1992|1,3849 --------------------------------------------------------------------- 1965|23,0463                      |1993|1,3300 --------------------------------------------------------------------- 1966|22,4262                      |1994|1,2889 --------------------------------------------------------------------- 1967|21,6891                      |1995|1,2400 --------------------------------------------------------------------- 1968|21,2010                      |1996|1,2075 --------------------------------------------------------------------- 1969|20,0197                      |1997|1,1852 --------------------------------------------------------------------- 1970|17,6190                      |1998|1,1645 --------------------------------------------------------------------- 1971|16,5303                      |1999|1,1517 --------------------------------------------------------------------- 1972|15,8729                      |2000|1,1234 --------------------------------------------------------------------- 1973|13,0894                      |2001|1,0985 --------------------------------------------------------------------- 1974|10,1003                      |2002|1,0727 --------------------------------------------------------------------- 1975|8,6958                       |2003|1,0528 --------------------------------------------------------------------- 1976|7,1445                       |2004|1,0200 --------------------------------------------------------------------- 1977|6,0517                       |2005|1,0000
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