| 
| Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 4 agosto 2005 |  | Regolamentazione  delle  unita'  di produzione di energia elettrica e pompaggio di rilevanza strategica: modificazioni ed integrazioni alle disposizioni   delle   deliberazioni   dell'Autorita'  per  l'energia elettrica  e  il  gas  30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 175/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 4 agosto 2005
 Visti:
 la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed, in particolare, l'art. 3;
 l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03,  come  successivamente  integrata  e  modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 la   deliberazione  30 dicembre  2004,  n.  253/04  (di  seguito: deliberazione n. 253/04);
 la   deliberazione   25 febbraio  2005,  n.  36/05  (di  seguito: deliberazione n. 36/05);
 il  documento  per  la  consultazione  19 novembre  2004  recante condizioni  vigenti dal 1° gennaio 2005 per l'erogazione del pubblico servizio  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul territorio nazionale  e  per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di  merito  economico,  ai  sensi  degli  articoli 3  e 5 del decreto legislativo  n.  79/1999  (di seguito: documento per la consultazione 19 novembre 2004);
 il  documento  per  la consultazione 5 maggio 2005 recante misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica (di  seguito:  documento  per  la consultazione 5 maggio 2005) ed, in particolare, il paragrafo 4.1.
 Considerato che:
 le  unita'  di  produzione  classificate  quali  pompaggio fra le tipologie  di  cui  all'art.  10  della  deliberazione n. 168/03 sono costituite  da  impianti  di  generazione  idroelettrici  a serbatoio esercibili  in  maniera  reversibile,  vale  a  dire  che, prelevando energia  elettrica dalla rete, possono pompare acqua nel serbatoio in quota  con  conseguente  stoccaggio  di energia potenziale che, in un successivo  periodo,  puo' essere riconvertita in energia elettrica e immessa in rete;
 lo schema di regole per il dispacciamento di merito economico (di seguito:  lo schema di regole) trasmesso all'Autorita' dalla societa' Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale Spa (di seguito: il Gestore  della  rete),  in  data 30 dicembre 2004 (prot. Autorita' n. 029110  in  pari  data),  identifica una nuova tipologia di unita' di produzione  di  energia  elettrica,  non espressamente prevista dalla deliberazione n. 168/03, denominata «unita' di produzione e pompaggio di particolare rilevanza»;
 lo  schema  di  regole  individua uno speciale trattamento per le unita'  di produzione e pompaggio di particolare rilevanza in ragione della  loro  essenzialita'  ed  unicita', ai fini della sicurezza del sistema,  in termini di tipologia di risorsa fornita al Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento;
 l'Autorita',  con deliberazione n. 253/04, ha approvato lo schema di  regole  con  efficacia per l'anno 2005 (di seguito: regole per il dispacciamento     1° gennaio     2005),    riservandosi    ulteriori approfondimenti ed eventuali conseguenti richieste di modificazioni o integrazioni,  da  compiersi successivamente alla pubblicazione della citata deliberazione;
 l'Autorita',  con deliberazione n. 36/05, ha richiesto al Gestore della rete di modificare ed integrare le regole per il dispacciamento 1° gennaio 2005, nonche' di specificare, tra l'altro, le modalita' di utilizzo  delle  unita'  di  produzione  e  pompaggio  di particolare rilevanza  e di trasmettere alla medesima Autorita' proposte circa la definizione  di  una  nuova  tipologia  specifica  di  risorsa per il servizio  di  dispacciamento,  relativamente  al particolare utilizzo attuato  dal  Gestore  della  rete  delle  unita'  di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza;
 il Gestore della rete ha trasmesso, in data 17 giugno 2005 (prot. Autorita'  n. 13793 del 21 giugno 2005), il documento «Individuazione di   una   tipologia   omogenea   di   risorse  per  il  servizio  di dispacciamento  comprensiva delle unita' di produzione e pompaggio di particolare   rilevanza»  (di  seguito:  documento  sulle  unita'  di produzione  e pompaggio) che analizza le caratteristiche delle unita' di  produzione  e pompaggio e la loro estrema rilevanza ai fini della risoluzione   di  importanti  problematiche  di  bilanciamento  delle immissioni e dei prelievi in rete nell'ambito del dispacciamento;
 il  documento  sulle  unita' di produzione e di pompaggio precisa che  le  unita'  di  produzione  e pompaggio di particolare rilevanza costituiscono  la  principale  risorsa di pronta utilizzazione per il Gestore della rete ai fini del bilanciamento, in quanto:
 a) sebbene possano contribuire alla riserva terziaria di pronta utilizzazione  sia  le  unita'  termoelettriche rotanti che le unita' idroelettriche,  queste  ultime  sono  caratterizzate da gradienti di presa di carico assai maggiori;
 b) nell'ambito   delle   unita'   idroelettriche,   le   unita' idroelettriche  di  produzione  e pompaggio di particolare rilevanza, rispetto   alle  unita'  idroelettriche  (non  reversibili)  di  sola produzione, consentono di:
 modulare  sia  in fase di produzione che in fase di pompaggio (consumo);
 rendere  disponibili,  tramite  il  distacco istantaneo della pompa,  grandi quantita' di energia (bilanciamento a salire) in tempi molto brevi;
 essere  largamente  indipendenti per il proprio funzionamento dagli  apporti  naturali e di non incidere sulla disponibilita' della risorsa idrica nel medio-lungo termine;
 reintegrare   il   margine  di  riserva  pronta  in  caso  di necessita',  essendo  possibile  ripristinare  i  volumi  d'acqua nei bacini  di monte o di valle a seguito dell'utilizzo, rispettivamente, in produzione o in pompaggio;
 c) l'uso  delle risorse idroelettriche di sola produzione nella fase  di bilanciamento e' altresi' limitata dal fatto che tali unita' sono   generalmente   parte   di   un'asta   idroelettrica,  per  cui l'utilizzazione  dell'impianto  di  testa  all'asta  influisce  sulla gestione  degli  impianti  a  valle;  sono  invece indipendenti dalla gestione  di  aste  idroelettriche  le  unita'  di  produzione  e  di pompaggio di particolare rilevanza;
 il  documento  sulle  unita' di produzione e pompaggio evidenzia, altresi',  il  ruolo  imprescindibile  che  le unita' di produzione e pompaggio  di particolare rilevanza svolgono nella risoluzione di tre peculiari problematiche di dispacciamento, ovvero:
 a) nel  passaggio  dell'esercizio  dal giorno attuale al giorno successivo;
 b) nelle ore di basso carico;
 c) nella fase di presa di carico del mattino;
 qualora  le  unita'  di  produzione  e  pompaggio  di particolare rilevanza attuassero autonomamente i propri programmi di immissione e prelievo  senza  alcun riguardo particolare all'interesse generale di salvaguardia  della  sicurezza  del  sistema elettrico nazionale, nel passaggio  da  un  giorno a quello successivo, ne potrebbero derivare significative discontinuita' dei prelievi con possibili impatti sulla sicurezza del sistema;
 nelle  ore  di basso carico si riscontra tipicamente scarsita' di riserva  terziaria  a  scendere, imputabile alla scarsa flessibilita' del  parco  termoelettrico;  e  che  il  mantenimento  dei  margini a scendere  delle  unita'  di  produzione  di  pompaggio costituisce il metodo  piu' efficace e sicuro per far fronte a tale problematica, in quanto   i   tempi   di   avviamento   delle  unita'  termoelettriche tradizionali  risultano  normalmente incompatibili con lo spegnimento notturno e il rientro in servizio diurno, procedura che oltretutto e' affetta dal rischio di mancati o tardivi avviamenti;
 i   prelievi  delle  unita'  di  produzione  e  di  pompaggio  di particolare  rilevanza durante le ore notturne rappresentano, assieme ai  carichi  interrompibili  e  prioritariamente  rispetto all'utenza diffusa,  un  carico  distaccabile  automaticamente  in condizioni di funzionamento  in  emergenza  del  sistema  e  che  tale modalita' di funzionamento delle citate unita' e' un elemento essenziale nel piano di  difesa del sistema elettrico nazionale, a fronte di un improvviso squilibrio  tra  immissioni  e prelievi, come previsto al capitolo 6, paragrafo  6.2  del  piano  di  difesa  del  sistema  elettrico (doc. DRRPX04052 del 5 ottobre 2004);
 l'utilizzo  delle unita' di produzione e di pompaggio nell'ambito delle strategie di alleggerimento automatico del carico in condizioni di funzionamento in emergenza del sistema, non solo si configura come prioritario  al  distacco  dei  carichi  interrompibili (che ha luogo mediante  azione  manuale,  ad  eccezione  di  quelli asserviti ad un alleggeritore  di  carico  automatico)  e dell'utenza diffusa, bensi' addirittura  essenziale  nelle  ore  notturne  in  quanto permette di compensare  la  minore azione del normale piano di alleggerimento del carico dovuta ai bassi livelli di carico nelle suddette ore;
 ai  fini  del  mantenimento  del  bilanciamento  di  immissioni e prelievi  nella fase di presa di carico della mattina, caratterizzata da  una elevata rapidita' in un arco temporale di qualche minuto e da un  grado di incertezza dell'ordine di qualche minuto circa l'istante di  avvio,  e' indispensabile l'utilizzo sia delle unita' disponibili alla riserva secondaria che delle unita' di produzione e pompaggio di particolare   rilevanza,   disponibili  al  bilanciamento  di  pronta utilizzazione;
 quand'anche  una  singola  unita'  di  produzione e pompaggio non risultasse   di   per   se'   necessaria  per  la  risoluzione  delle problematiche   illustrate   ai   precedenti   alinea,  la  capacita' complessiva  delle unita' di produzione e pompaggio nella titolarita' di uno stesso utente del dispacciamento potrebbe risultare essenziale in  quanto  indispensabile  ai  fini  della  risoluzione delle citate problematiche di dispacciamento;
 per  quanto  osservato  al precedente alinea, l'indispensabilita' nella  risoluzione  delle  specifiche problematiche di dispacciamento deve   essere  valutata  avendo  riguardo  anzitutto  alla  eventuale impossibilita' che, in assenza delle unita' di produzione e pompaggio nella  titolarita' di un singolo utente del dispacciamento, gli altri utenti  del dispacciamento siano in grado di soddisfare integralmente le  esigenze del Gestore della rete mediante unita' di produzione con le medesime caratteristiche.
 Considerato, inoltre, che:
 oltre  alle motivazioni di carattere tecnico di cui al precedente considerato,  al  paragrafo  4.1  del  documento per la consultazione 5 maggio  2005  e'  stata  posta  in consultazione la possibilita' di segregare, anche mediante obbligo di cessione di capacita' produttiva o della sola disponibilita' della medesima, le unita' di produzione e di  pompaggio per far fronte a situazioni specifiche e ben delimitate di  assenza di concorrenza con riferimento ad una specifica tipologia di   risorsa   essenziale   per  il  sistema  elettrico,  nonche'  la possibilita'  di  prevedere  una regolazione autonoma di tale risorsa come  attivita'  di «stoccaggio energetico finalizzato all'erogazione di  energia  elettrica»,  in  quanto esse rappresentano uno dei pochi strumenti  ad  oggi  economicamente  convenienti  di immagazzinamento dell'energia  elettrica  attraverso  la  sua  conversione  in energia meccanica potenziale;
 la quasi totalita' dei soggetti interessati alla consultazione di cui al precedente alinea ha trasmesso osservazioni che condividono la proposta  dell'Autorita' di cui al paragrafo 4.1 del documento per la consultazione 5 maggio 2005.
 Ritenuto:
 stante il ruolo assolto dalle unita' di produzione e pompaggio ai fini  della sicurezza del sistema elettrico nonche' la presenza di un utente  del  dispacciamento detentore di oltre il 90% della capacita' di  produzione  e pompaggio di particolare rilevanza identificata dal Gestore    della   rete,   che   non   sia   opportuno   assoggettare l'approvvigionamento dello stoccaggio per la sicurezza del sistema ai rischi  di  esercizio  del potere di mercato insiti nei meccanismi di selezione delle offerte adottati nel mercato elettrico;
 opportuno  modificare  e  integrare  la  deliberazione n. 168/03, prevedendo:
 a) l'introduzione   di   una   apposita  tipologia  di  risorsa finalizzata alla risoluzione delle problematiche di cui ai precedenti alinea,  denominata  stoccaggio  di  energia  per  la  sicurezza  del sistema,  alla  fornitura della quale siano abilitate tutte le unita' di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, come identificate dal  Gestore  della  rete  nel documento sulle unita' di produzione e pompaggio;
 b) l'accertamento    dell'eventuale   indispensabilita'   della capacita'  di  produzione  e pompaggio nella titolarita' di un utente del  dispacciamento  ai fini della fornitura di stoccaccio di energia per la sicurezza del sistema;
 c) il  calcolo  della  capacita'  di  produzione e di pompaggio nella  titolarita'  del  predetto utente del dispacciamento che e' da considerarsi  strategica  in  quanto  imprescindibile  ai  fini della risoluzione  delle  problematiche di cui ai precedenti alinea, tenuto conto  della capacita' di produzione e di pompaggio nella titolarita' di altri utenti del dispacciamento;
 d) l'assoggettamento al controllo del Gestore della rete di una o  piu'  unita'  di  produzione  e  pompaggio  nella  titolarita' del predetto utente del dispacciamento, fino a decorrenza della capacita' di  produzione e pompaggio strategica, ai soli fini della definizione delle  relative  offerte nel mercato elettrico, in quanto l'interesse generale  di  preservare  la  sicurezza  di funzionamento del sistema elettrico   nazionale  risulta  prevalente  rispetto  ad  ogni  altro legittimo modo di utilizzo delle predette unita';
 Delibera:
 1.  Di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:
 a) all'art.  1,  comma  1.1,  dopo  l'alinea  «- insufficienza di offerta  e' la condizione che si verifica qualora la quantita' totale di  energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato  del  giorno  prima  per  tutti  i  punti  di  dispacciamento localizzati  nella  suddetta zona, e' inferiore alla quantita' totale di   energia  elettrica  relativa  alle  offerte  di  acquisto  senza indicazione  di  prezzo  presentate  nel mercato del giorno prima, al netto  dell'energia  elettrica  importata»  sono  inseriti i seguenti alinea:
 b) «- macrozona  A  e'  la  macrozona  A  di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;
 c) «- macrozona  B  e'  la  macrozona  B  di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;
 d) «- macrozona  C  e'  la  macrozona  C  di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;
 e) «- macrozona  D  e'  la  macrozona  D  di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;
 f) «- macrozona  Continente e' la macrozona costituita aggregando le macrozone A e D»;
 g) all'art.  8,  comma 8.2, lettera a), le parole «avendo cura di non  accorpare in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che non  ricorrano  condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino l'accorpamento»  sono  sostituite  con  le parole «avendo cura di non includere  in una stessa tipologia, indipendentemente degli algoritmi di  calcolo  utilizzati  per approvvigionare i relativi fabbisogni di cui  alla lettera b), risorse che non risultano fra loro sostituibili ai fini della risoluzione di una data problematica di riserva»;
 h) al titolo della sezione 2, la parola «Unita» e' sostituita con la parola «Risorse»;
 i) alla  sezione  2, prima dell'art. 24, sono inseriti i seguenti articoli:
 Art. 23.1
 Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema
 23.1.1.  Fra le tipologie di risorse definite ai sensi dell'art. 8, comma  8.2, lettera a) il Gestore della rete include una tipologia di risorsa,  denominata  «stoccaggio  di  energia  per  la sicurezza del sistema», finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti:
 a) gestione  delle  esigenze  di  bilanciamento  tra immissioni e prelievi  derivanti  dall'attuazione  dei raccordi tra i programmi di immissione e di prelievo del giorno attuale e del giorno successivo;
 b) la   gestione   di   pronunciati  gradienti  di  carico  nella transizione da ore di basso carico ad ore di alto carico;
 c) il supporto di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore di basso carico, coerentemente coi minimi tecnici di produzione delle unita'  termoelettriche,  al  fine  di  assicurare il mantenimento in servizio  di  un  numero  di  unita' termoelettriche sufficiente alla gestione in sicurezza del sistema durante le ore di alto carico.
 23.1.2.  Le  unita'  abilitate  alla  fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema sono esclusivamente le unita' di produzione  e  pompaggio  in  possesso  dei  requisiti  richiesti dal Gestore della rete.
 23.1.3.  Con  cadenza  annuale,  il  Gestore  della  rete determina l'ammontare  di  capacita'  di  produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno  solare  successivo, prevede risulti indispensabile ai fini della   risoluzione  delle  problematiche  di  cui  al  comma  23.1.1 rispettivamente  per  la  macrozona  B, la macrozona C e la macrozona Continente.
 23.1.4.  Un utente del dispacciamento e' ritenuto indispensabile ai fini  dell'approvvigionamento  da  parte  del  Gestore  della rete di stoccaggio per la sicurezza del sistema in una delle macrozone di cui al   comma   23.1.3,   quando  risulta  positiva  la  differenza  fra l'ammontare  di  capacita'  di  cui  al  comma  23.1.3  riferito alla medesima  macrozona  e  la  capacita'  complessiva  delle  unita'  di produzione  e  di  pompaggio  nella  titolarita'  di altri utenti del dispacciamento  ubicate  nella  medesima  macrozona.  Tale differenza positiva e' definita capacita' di produzione e pompaggio strategica.
 23.1.5.   L'utente  del  dispacciamento  di  cui  al  comma  23.1.4 identifica  le unita' di produzione e pompaggio nella sua titolarita' da  includere  nell'elenco di cui al comma 23.1.6 in modo tale che la somma delle capacita' di produzione e pompaggio delle predette unita' risulti  maggiore  o  uguale alla capacita' di produzione e pompaggio strategica di cui al comma 23.1.4.
 23.1.6.  Entro  il  30 settembre  di ciascun anno, il Gestore della rete  predispone e pubblica nel proprio sito internet, l'elenco delle unita' di produzione e pompaggio strategiche valido per l'anno solare successivo,  identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
 23.1.7.  Il Gestore della rete invia all'Autorita', contestualmente alla  pubblicazione, l'elenco di cui al comma 23.1.6 corredato di una relazione che specifichi:
 a) la  metodologia  seguita  per  rappresentare  e  analizzare le problematiche elencate al comma 23.1.1;
 b) la  metodologia  seguita  per  calcolare l'ammontare di cui al comma 23.1.3;
 c) gli  utenti  del dispacciamento pivotali in ciascuna macrozona ai  fini  dell'approvvigionamento  da parte del Gestore della rete di stoccaggio per la sicurezza del sistema;
 d) le  caratteristiche di ciascuna unita' iscritta nell'elenco di cui  al  comma  23.1.6  nonche'  l'entita'  dello  stoccaggio  per la sicurezza  del sistema che tale unita' sara' prevedibilmente tenuta a fornire nelle diverse ore dell'anno.
 Art. 23.2
 Disciplina delle unita' di produzione
 e pompaggio strategiche
 23.2.1. La disciplina di cui ai successivi commi e' applicabile dal 1° gennaio 2006.
 23.2.2.  Le  unita'  di  produzione  e  pompaggio  strategiche sono offerte  dal Gestore della rete esclusivamente nel mercato del giorno prima,  nel mercato di aggiustamento e nel mercato per il servizio di dispacciamento e per quantita' definite dal medesimo Gestore.
 23.2.3. Nel definire le quantita' di cui al comma 23.2.2 il Gestore della   rete   opera,  nel  rispetto  di  criteri  di  efficienza  ed economicita', con l'obbiettivo di ottimizzare la programmazione delle suddette  unita' in funzione del profilo di carico atteso nel mercato elettrico,  nel  rispetto  dei  vincoli  di  esercizio  afferenti  le suddette unita', nonche' dei vincoli di sicurezza del sistema.
 23.2.4. Il prezzo unitario delle offerte di vendita delle unita' di produzione e pompaggio strategiche e' pari a zero.
 23.2.5.  Le  offerte  di  acquisto definite ai sensi del precedente comma 23.2.2 sono senza indicazione di prezzo.
 23.2.6.  L'Autorita' quantifica, entro un periodo di novanta giorni dal  ricevimento  dell'elenco  di cui al comma 23.1.6 ed a seguito di uno  specifico  processo  di consultazione preliminare alle decisioni della  medesima  Autorita',  l'ammontare  dei  costi riconosciuti per ciascuna  unita'  di  produzione  e  pompaggio  strategica.  I  costi riconosciuti  sono  quantificati  dall'Autorita'  in  coerenza con le metodologie  gia'  in  uso  per  il  riconoscimento dei costi medi di produzione  in  regime  amministrato,  tendendo  conto  del costo del capitale  tipico  di un'attivita' di generazione di energia elettrica soggetta a regolamentazione.
 23.2.7.  Entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di   competenza   il   Gestore   della   rete   paga  all'utente  del dispacciamento  titolare  di  un'unita'  di produzione e di pompaggio strategica,   se   negativo,   o  incassa  dal  medesimo  utente  del dispacciamento,  se positivo, un corrispettivo pari, in ciascun mese, alla  differenza  fra  i  ricavi  di  competenza  del mese conseguiti dall'utente del dispacciamento per la cessione dell'energia elettrica prodotta dalla medesima unita' e i costi riconosciuti di cui al comma 23.2.6 attribuiti al mese applicando il criterio pro-rata giorno.
 23.2.8. Qualora, in un dato giorno, una o piu' unita' di produzione e   pompaggio   strategiche   nella   titolarita'   dell'utente   del dispacciamento  dovessero  risultare  indisponibili  per manutenzioni programmate  o  guasti  accidentali,  il  medesimo  utente e' tenuto, limitatamente  a  quel  giorno, a fornire al Gestore della rete altre unita'  di  produzione e pompaggio nella sua titolarita' non iscritte nell'elenco  di  cui  al  comma  23.1.6  fino  a  concorrenza  di una capacita'  di produzione e pompaggio complessiva equivalente a quella che  risulta  indisponibile  per  manutenzioni  programmate  o guasti accidentali.».
 2.    Di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),    il    testo    dell'allegato   A   alla deliberazione  dell'Autorita'  30 dicembre  2003,  n.  168/03,  nella versione  risultante  dalle  modifiche  ed  integrazioni  di  cui  al precedente punto 1.
 3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 4 agosto 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  |  |