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| Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 1 luglio 2005 |  | Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di  mobilita',  previsto  dall'articolo  1,  comma  155,  della legge 30 dicembre  2004,  n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese   artigiane   non   rientranti   nella   disciplina   di  cui all'articolo 12,  commi  1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e delle  imprese industriali fino a 15 dipendenti, del settore tessile, abbigliamento  e calzaturiero della provincia di Pistoia. (Decreto n. 36448). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60  quale  residuo,  impegnato  nel  2004  per le medesime finalita' e non utilizzato;
 Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto in  data  22 febbraio 2005, tra la provincia di Pistoia, il distretto industriale  calzaturiero  della  Valdinievole, la Confartigianato di Pistoia e le organizzazioni sindacali;
 Visto  il  verbale  di  accordo in data 20 aprile 2005 stipulato ai sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche  sociali,  alla  presenza  del Sottosegretario di Stato on. Pasquale  Viespoli, tra la regione Toscana, la provincia di Pistoia e le   organizzazioni  datoriali  e  le  organizzazioni  sindacali  dei lavoratori,  in  cui,  considerato  l'aggravarsi dello stato di crisi delle   filiere  produttive  dei  settori  tessile,  abbigliamento  e calzature,  che  colpisce  le  aziende  ubicate  nella  provincia  di Pistoia,  viene  prevista  la  concessione,  in deroga alla normativa ordinaria  vigente,  del  trattamento  di  integrazione  salariale  e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
 Visto il limite di spesa di 9,5 milioni di euro fissato nel verbale del  20 aprile  2005  di  cui  5.000.000  a valere sullo stanziamento previsto  dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 4.500.000 euro,  a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo ministeriale   del  20 aprile  2005  che  prevede  per  i  lavoratori dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Pistoia:
 a) la  concessione  fino  al  31 dicembre  2006,  del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei dipendenti delle  imprese  artigiane  che  non rientrano nella disciplina di cui all'art.  12,  commi  1  e 2, della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;
 b) la  concessione,  fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita'  ai  lavoratori  licenziati  per  cessazione di attivita' o riduzione  di  personale,  dalle  aziende  artigiane  e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel  verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005 che  ha  recepito l'accordo di programma del 22 febbraio 2005, di cui alle   premesse,   che   diventa   parte   integrante   del  presente provvedimento,  e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti   delle   imprese   artigiane,  che  non  rientrano  nella disciplina  di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, e  delle  imprese  industriali  fino  a  15  dipendenti, operanti nei settori di cui alle premesse.
 |  |  |  | Art. 2. Ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale  da  aziende  artigiane  o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati, puo' essere concesso il trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 3. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente  art.  1,  devono  avere  90  giorni  di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  |  |  | Art. 4. I  trattamenti  di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo  complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri  per  il  riconoscimento  della  contribuzione,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 5. L'erogazione  del  trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155,   della   legge  n.  311/2004  e  successive  modificazioni,  e' incompatibile  con  ogni  trattamento  previdenziale  o assistenziale connesso  alla  sospensione  dell'attivita'  lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 |  |  |  | Art. 6. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non  oltre  il  31 dicembre  2006,  la  contribuzione  prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 7. L'onere  complessivo,  pari  ad  Euro  9.500.000,00,  gravera'  sul capitolo  7202  della  UPB 3.2.3.1 Occupazione, per 5.000.000 di euro sui  fondi  impegnati  con  decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005  e  per  4.500.000  di  euro  sulle  risorse aggiuntive previste dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b), del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.
 |  |  |  | Art. 8. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'INPS  comunicazioni  sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di  spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al  presente  provvedimento,  anche  avvalendosi  delle comunicazioni mensili  di  cui  all'articolo  precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° luglio 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 11
 |  |  |  | Allegato VERBALE DI ACCORDO
 In  data  20 aprile  2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza del Sottosegretario, on. Pasquale Viespoli,  assistito  dalle  direzioni  generali  della  tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali e dalla direzione regionale  del  lavoro  di  Firenze,  si  e'  tenuta una riunione per l'esame  della  situazione  delle  imprese  appartenenti alla filiera produttiva  tessile,  abbigliamento,  calzaturiera della provincia di Pistoia.
 Hanno partecipato:
 Regione Toscana
 Provincia di Pistoia
 Associazione industriali di Pistoia
 Distretto industriale calzaturiero Valdinievole
 Confartigianato
 C.N.A.
 CGIL
 CISL
 UIL
 FILTEA FEMCA UILTA
 I.N.P.S. nazionale e regionale
 Italia Lavoro.
 Considerato  l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  della filiera produttiva  tessile,  abbigliamento,  calzaturiera  che  colpisce  le aziende del settore, con pesanti ricadute sull'occupazione;
 Considerato,   altresi',  che  le  imprese  della  filiera  sopra indicata  si  configurano  anche  come  aziende  artigiane  o aziende industriali  fino  a  15  dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali;
 Considerata  la  necessita' di intervenire con misure che possano consentire  il  superamento  della  situazione  di  crisi,  anche con specifici  interventi  di  politiche  attive  del  lavoro  in  favore dell'occupazione,   idonei   al   superamento  dell'attuale  fase  di congiuntura negativa;
 Considerato  che  la  provincia  di  Pistoia,  le  organizzazioni imprenditoriali  e  le  organizzazioni  sindacali  di categoria hanno Sottoscritto  in  data 22 febbraio 2005 un protocollo d'intesa per il settore tessile abbigliamento calzaturiero;
 Ritenuto  applicabile  alle  imprese  della  filiera di cui sopra l'art.  1,  comma  155,  della  legge  n.  311/2004,  come  integrato dall'art.  13,  comma  2,  lett. b), del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione  guadagni  straordinaria  e della mobilita' alle aziende artigiane a alle imprese industriali fino a 15 dipendenti.
 Le parti concordano quanto segue:
 1)  Il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere   erogato   in   favore  dei  dipendenti  (operai,  impiegati, intermedi,  quadri)  delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991), e  delle  imprese  industriali  fino a 15 dipendenti, appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Pistoia. I lavoratori beneficiari devono avere un'anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a 90 giorni.
 2)  Il trattamento di cui al punto 1) puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2006.
 3)  Il  trattamento  di  mobilita' puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2006 ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o  riduzione  di  personale  dalle  aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti.
 4)  Ai  fini  del  perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese artigiane non aderenti all'EBRET o al FILA  (non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 12 della legge n.  223/1991),  e  quelle  industriali  sino  a 15 dipendenti faranno riferimento  alle  associazioni  di  categoria  ed  alle associazioni sindacali   firmatarie  del  presente  accordo  ed  applicheranno  la procedura  prevista  dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni   ed   integrazioni.   Le  imprese  artigiane  aderenti all'EBRET  o  al  FILA  svolgeranno la consultazione sindacale con le modalita' in vigore presso lo stesso EBRET o il FILA.
 5)  I  trattamenti  di  cui  ai  punti  1)  e 3) possono essere concessi  nel  limite complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro, di cui 5 milioni a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155,  della  legge  n.  311/2004 e 4,5 milioni di euro a valere sulle risorse  aggiuntive  previste  dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge  n.  35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.
 6)  Le  domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale,  saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale  del  lavoro di Pistoia che autorizzera', previa verifica delle  condizioni  previste nel presente verbale, la sede provinciale I.N.P.S.  ad  erogare i relativi trattamenti. Le imprese beneficiarie comunicheranno  mensilmente  all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le domande relative  al  trattamento di mobilita' dovranno essere presentate dai lavoratori  interessati  all'I.N.P.S.  provinciale  di Pistoia che ne curera' il pagamento.
 7)  L'erogazione  del  trattamento  di  CIGS e di mobilita', ai sensi  dell'art.  1,  comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modifiche  e'  incompatibile  con  ogni  trattamento  previdenziale o assistenziale  connesso  alla  sospensione dall'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.
 8)  La  provincia  di Pistoia e le parti sociali si attiveranno per  il  superamento dell'attuale fase di crisi del settore di cui al presente  verbale attraverso le azioni concordate in sede provinciale nel protocollo del 22 febbraio 2005.
 9)  L'I.N.P.S.  provinciale comunichera' alla provincia ed alla direzione   provinciale  di  Pistoia  un  riepilogo  dei  trattamenti erogati.
 10)  La  ripartizione  delle risorse da destinare a trattamenti CIGS  e  di  mobilita'  sara'  definita  con  accordo territoriale da stipularsi  presso  la  D.P.L.  di  Pistoia.  In  tale  sede  saranno concordati  anche  i  criteri  di  priorita' di erogazione, la durata massima   per   aziende   e   lavoratori,   nonche'  i  codici  ateco identificativi delle aziende aventi diritto.
 Il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali garantisce la copertura  finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo nel limite  complessivo  di  9,5  milioni  di euro a valere sul Fondo per l'occupazione,  di  cui 4,5 milioni subordinatamente all'integrazione in  via  legislativa  delle  risorse  previste dal citato comma 155 e nella misura prevista dal decreto-legge n. 35/2005.
 Il  Sottosegretario,  on.  Pasquale  Viepoli,  ritiene, alla luce delle  previsioni  dell'art.  1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive  modificazioni,  che quanto sopra concordato risponda alle esigenze  occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
 Letto, confermato, sottoscritto.
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