Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2005
Disposizioni di protezione civile conseguenti al grave incidente aereo verificatosi nello specchio di mare antistante alla citta' di Palermo in data 6 agosto 2005. (Ordinanza n. 3458).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata l'ineludibile esigenza, in seguito all'incidente aereo verificatosi nello specchio di mare antistante alla citta' di Palermo in data 6 agosto 2005, di provvedere con ogni immediatezza alla ricerca ed al recupero dei dispersi, nonche' alla rimozione delle parti del velivolo e della relativa componentistica elettronica di controllo;
Considerato, altresi', che tale attivita' e' resa assolutamente necessaria da un contesto di imperiosa urgenza, tenuto conto della possibilita' della verificazione di ulteriori gravissimi pregiudizi soprattutto in termini di sicurezza e di incolumita' pubblica, sicche' ricorrono le condizioni per intervenire alla stregua di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. La Marina militare provvede al compimento urgente delle occorrenti iniziative volte al recupero dei dispersi e delle parti del velivolo distrutto in seguito all'incidente aereo verificatosi nei pressi della citta' di Palermo in data 6 agosto 2005.
2. Al fine di consentire l'espletamento, da parte delle competenti Autorita', delle indagini relative all'incidente aereo, la Marina militare, sulla base delle direttive impartite dalle Autorita' medesime, provvede, altresi', al successivo trasporto e ricovero delle parti del velivolo distrutto in luogo idoneo.
3. All'onere derivante dalla realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, valutato in euro 1.500.000,00, si provvede a carico del Fondo di protezione civile, in via di anticipazione rispetto al reintegro di pari importo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma verra' successivamente assegnata ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa.
 
Art. 2.
1. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza, la Marina militare opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, comunicando preventivamente all'autorita' giudiziaria competente gli interventi che si intendono porre in essere.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza la Marina militare e' autorizzata ad utilizzare le procedure di somma urgenza previste dalla normativa vigente anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Marina militare, all'esito delle iniziative poste in essere in esecuzione della presente ordinanza, riferisce con apposito rendiconto al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'impiego delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 della presente ordinanza.
 
Art. 3.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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