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| Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2005 |  | Disposizioni  di  protezione  civile  conseguenti  al grave incidente aereo  verificatosi  nello specchio di mare antistante alla citta' di Palermo in data 6 agosto 2005. (Ordinanza n. 3458). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre  2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Considerata  l'ineludibile esigenza, in seguito all'incidente aereo verificatosi nello specchio di mare antistante alla citta' di Palermo in  data  6 agosto  2005,  di  provvedere  con ogni immediatezza alla ricerca  ed  al  recupero  dei dispersi, nonche' alla rimozione delle parti  del  velivolo  e della relativa componentistica elettronica di controllo;
 Considerato,  altresi',  che  tale  attivita' e' resa assolutamente necessaria  da  un  contesto di imperiosa urgenza, tenuto conto della possibilita'  della  verificazione di ulteriori gravissimi pregiudizi soprattutto  in  termini  di  sicurezza  e  di  incolumita' pubblica, sicche'  ricorrono  le  condizioni  per  intervenire  alla stregua di quanto  disposto  dall'articolo  5,  comma  3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.   La  Marina  militare  provvede  al  compimento  urgente  delle occorrenti  iniziative  volte  al recupero dei dispersi e delle parti del  velivolo  distrutto  in seguito all'incidente aereo verificatosi nei pressi della citta' di Palermo in data 6 agosto 2005.
 2.  Al fine di consentire l'espletamento, da parte delle competenti Autorita',  delle  indagini  relative  all'incidente aereo, la Marina militare,  sulla  base  delle  direttive  impartite  dalle  Autorita' medesime,  provvede,  altresi',  al  successivo  trasporto e ricovero delle parti del velivolo distrutto in luogo idoneo.
 3.  All'onere derivante dalla realizzazione delle iniziative di cui ai  commi  1 e 2, valutato in euro 1.500.000,00, si provvede a carico del  Fondo  di protezione civile, in via di anticipazione rispetto al reintegro  di  pari  importo  da  parte del Ministero dell'economia e delle  finanze. La predetta somma verra' successivamente assegnata ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Nell'esercizio  delle attivita' di cui alla presente ordinanza, la   Marina   militare  opera  nel  rigoroso  rispetto  delle  misure giurisdizionali  assunte  e  delle  iniziative  giudiziarie  in atto, nonche'   di   quelle   eventualmente   adottate   o   da   adottarsi successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza, comunicando  preventivamente all'autorita' giudiziaria competente gli interventi che si intendono porre in essere.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui  alla  presente ordinanza la Marina militare  e'  autorizzata ad utilizzare le procedure di somma urgenza previste  dalla  normativa  vigente  anche  con  riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni.
 3.  La  Marina militare, all'esito delle iniziative poste in essere in  esecuzione  della  presente  ordinanza,  riferisce  con  apposito rendiconto  al  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  in  ordine  all'impiego  delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 della presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione   civile   e'   estranea   ad   ogni   rapporto  scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 agosto 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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