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| Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 2005 |  | Ulteriori  disposizioni  urgenti  per fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 3459). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2002, n. 3188 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e  della  distribuzione  delle  acque per i diversi usi nella regione Puglia»;
 Vista  la  successiva  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2002, n. 3220 recante «Disposizioni urgenti di protezione  civile»  che all'art. 9 ha disposto che le risorse di cui alla   citata   ordinanza   n.   3188/2002  affluiscono  su  apposita contabilita'  speciale  aperta  in  capo  al Presidente della regione Puglia;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 12 marzo  2003,  n.  3269 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare  l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del  trasporto  e  della  distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia»;
 Vista  la nota del 27 luglio 2005, con la quale il Presidente della regione  Puglia-Commissario  delegato per gli interventi straordinari ed  urgenti  di  cui alla citata ordinanza n. 3188/2002, e successive modifiche  ed  integrazioni,  in  considerazione della scadenza dello stato   di   emergenza   avvenuta   in   data  31 dicembre  2004,  ha rappresentato  l'esigenza  che, relativamente all'ambito territoriale di competenza siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere  e  degli  interventi  finalizzati  a  conseguire il definitivo superamento del contesto critico;
 Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di  determinare  pregiudizi  alla  collettivita' interessata, sicche' occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Acquisita  l'intesa  della regione Puglia, nel corso della riunione tenutasi   in  data  1° agosto  2005  presso  il  Dipartimento  della protezione civile, nonche' sulla base della nota del 27 luglio 2005;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  regione  Puglia  e'  confermato, fino al 30 giugno  2006,  Commissario delegato per fronteggiare la situazione di  criticita'  idrica in atto nel territorio della medesima regione, al  fine  di  assicurare  continuita'  alle attivita' precedentemente poste  in  essere  in  regime  straordinario,  provvedendo, in regime ordinario,  all'attuazione  ed  al  completamento  degli interventi e delle opere gia' programmate per il superamento dell'emergenza, sulla base  di  quanto disposto dalle ordinanze di protezione civile citate in  premessa  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, nonche' ove necessario alle occorrenti rimodulazioni del programma commissariale, funzionali  al  perseguimento  degli  obiettivi  di cui alla presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  il  Commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale   gia'   operante   presso   la   struttura  commissariale, ricorrendone  le  condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
 2.  Per  il  piu'  proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della  collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente ordinanza provvede utilizzando le risorse gia' al medesimo assegnate.
 2.  Il Commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la  contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 9 della ordinanza del 15 giugno 2002, n. 3220.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  Commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 2.   Il   Commissario   delegato   trasmette   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche',  al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 agosto 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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