Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 8 luglio 2005, n. 165 |
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, concernente il regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare, la quale prevede, all'articolo 14, che l'ordinamento delle scuole della Marina puo' essere stabilito per decreto ministeriale e, all'articolo 64, che il Ministro della difesa ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto previsto nella legge stessa; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante il regolamento di disciplina militare; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro dell....a difesa e ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, che, nel dettare disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, prevede, all'articolo 3, e all'allegato B, n. 3, l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione riguardanti, tra l'altro, le scuole sottufficiali della Marina di Taranto e La Maddalena; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, recante il regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena; Considerata l'esigenza di modificare il citato decreto n. 330 del 2000 al fine di rendere piu' semplice ed efficiente l'assetto organizzativo degli istituti di istruzione della Marina militare; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate espresso nell'adunanza del 20 febbraio 2004; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. 1. Al regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, adottato con decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "2. Il comandante sovrintende alla formazione del personale frequentatore ed esercita l'alta direzione di tutte le attivita' della scuola."; b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti: "2. Il vice comandante dirige l'attivita' relativa all'inquadramento, all'educazione ed al supporto logistico. Sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze gli ufficiali superiori che hanno il compito di dirigere il settore relativo all'educazione, e i capi dei servizi generali e logistici. 3. Il direttore degli studi dirige l'attivita' relativa all'istruzione, mantenendo la dipendenza funzionale dal vice comandante per gli aspetti gestionali. Sostituisce il vice comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze il corpo insegnante militare e civile, suddiviso in dipartimenti di insegnamento, che riuniscono i docenti e gli istruttori che insegnano materie affini. 4. Il direttore del servizio di commissariato dirige l'attivita' relativa alla gestione del denaro e dei materiali.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 luglio 2005 Il Ministro: Martino
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 220
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui descritti. Note alle premesse: - La legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante "Ordinamento della Marina militare", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n. 162; si riporta il testo degli articoli 14 e 64: "Art. 14. Gli istituti e scuole della regia marina comprendono: A) Per gli ufficiali: 1° l'istituto di guerra marittima (I.G.M.); 2° l'istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della regia marina; 3° la regia accademia navale nella quale si compiono: corsi di abilitazione e di specializzazione ai vari servizi per ufficiali di vascello, esclusi quelli per la specializzazione nei servizi idrografici che si svolgono presso l'istituto idrografico; corsi superiori per ufficiali di vascello ed ufficiali del genio navale e delle armi navali; corsi per ufficiali di nuova nomina dei corpi del genio navale, delle armi navali, medici, commissari e ufficiali di porto; corsi normali per allievi ufficiali di vascello e per allievi ufficiali del corpo del genio navale e delle armi navali; corsi per gli allievi ufficiali di complemento. B) Per il personale del C.R.E.M: 4° le scuole variamente dislocate nelle quali si seguono corsi di perfezionamento per sottufficiali delle varie categorie e specialita' del C.R.E.M., corsi di istruzione generale e professionale per sottocapi delle varie categorie e specialita' del C.R.E.M. e corsi ordinari per la formazione dei militari delle varie categorie e specialita' del C.R.E.M. C) Per il personale non militare: 5° gli istituti nautici. L'ordinamento di ciascun istituto o scuola e' stabilito per decreto reale o ministeriale. Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti corpi. All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti.". "Art. 64. Il Ministro della marina ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto e' previsto nella presente legge.". - La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina militare", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986 recante "Regolamento di disciplina militare", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986, n. 214. - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45. - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente "Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3; si riporta il testo dell'art. 3 e dell'allegato B, n. 3. "Art. 3. - 1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale. 2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate. 2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle E e D possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'allinea del comma 2 dell'art. 1.".
"Allegato B PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE
===================================================================== N. Ente/comando interessato Data Note --------------------------------------------------------------------- (Omissis) 3. D'interesse della Marina (Omissis) 10 Scuola sottufficiali della Marina di Taranto 1998 Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo dei sottufficiali conseguente al riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al decreto legislativo n.196/95 11 Scuola sottufficiali della Marina di La Maddalena 1998 Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo dei sottufficiali conseguente al riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al decreto legislativo n. 196/95".
- Il decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, recante il regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2000, n. 268. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17. "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, cosi' come modificati dal presente decreto: "Art. 4 (Comando). - 1. I comandi delle scuole sono retti da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo di stato maggiore. 2. Il comandante sovrintende alla formazione del personale frequentatore ed esercita l'alta direzione di tutte le attivita' della scuola.". "Art. 5 (Organizzazione interna). - 1. Per l'assolvimento dei propri compiti il comandante ha alle dipendenze tre ufficiali superiori di grado non inferiore a capitano di fregata ai quali vengono conferiti gli incarichi di vice comandante, direttore degli studi e direttore del servizio di commissariato. 2. Il vice comandante dirige l'attivita' relativa all'inquadramento, all'educazione ed al supporto logistico. Sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze gli ufficiali superiori che hanno il compito di dirigere il settore relativo all'educazione, e i capi dei servizi generali e logistici. 3. Il direttore degli studi dirige l'attivita' relativa all'istruzione, mantenendo la dipendenza funzionale dal vice comandante per gli aspetti gestionali. Sostituisce il vice comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze il corpo insegnante militare e civile, suddiviso in dipartimenti di insegnamento, che riuniscono i docenti e gli istruttori che insegnano materie affini. 4. Il direttore del servizio di commissariato dirige l'attivita' relativa alla gestione del denaro e dei materiali. 5. L'organizzazione dei vari settori ed i compiti del personale addetto sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina mediante l'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 15.". |
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