Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 luglio 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa, appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento e calzature della provincia di Como. (Decreto n. 36452).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore tessile abbigliamento della provincia di Como, concluso in data 18 aprile 2005, presso la sede della camera di commercio di Como;
Visto il verbale di accordo in data 18 aprile 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso la Camera di commercio di Como, alla presenza del Ministro on. Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Como, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva del settore tessile, abbigliamento, calzature (con cio' intendendosi i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, fotoincisioni, studi di disegno, lucidisti, converter e accessori), che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Como, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
Visto il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale di accordo sottoscritto in data 18 aprile 2005;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 18 aprile 2005 che prevede, per i lavoratori delle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Como:
a) la concessione, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche a seguito della stipula di contratti di solidarieta', in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, com-mi 1) e 2) della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, che non possono ricorrere agli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa;
b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2005, per cessazione di attivita' o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori citati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale sottoscritto in data 18 aprile 2005, che ha recepito l'accordo di programma del 18 aprile 2005, di cui alle premesse - che diventa parte integrante del presente provvedimento - e' concesso, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, anche a seguito della stipula di contratti di solidarieta', nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, che non possiedono le condizioni per accedere alla CIGS prevista dalla vigente normativa, appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con cio' intendendosi i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, fotoincisioni, studi di disegno, lucidisti, converter e accessori) della provincia di Como.
 
Art. 2.
E' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', fino al 31 dicembre 2006, ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2005 per cessazione di attivita' o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei sopracitati settori.
 
Art. 3.
I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere un'anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alle sospensioni, non inferiore a novanta giorni.
 
Art. 4.
Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 
Art. 5.
L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.
 
Art. 6.
Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 7.
L'onere complessivo, pari ad euro 15.000.000,00, gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio.
 
Art. 8.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 
Art. 9.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 13
 
VERBALE DI ACCORDO

In data 18 aprile 2005, presso la sede della camera di commercio di Como, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Roberto Maroni, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione delle imprese appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con cio' intendendosi i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, fotoincisioni, studi di disegno, lucidisti, converter e accessori) della provincia di Como.
Hanno partecipato:
Regione Lombardia - Agenzia regionale per il lavoro;
Provincia di Como: presidente Leonardo Carioni;
Camera di commercio, industria artigianato: presidente Paolo De Santis;
Unione industriali della provincia di Como: presidente Giorgio Carcano;
C.N.A - Como: presidente Giacomo Guidali;
Confartigianato imprese Como: presidente Cornelio Cetti;
API: vicepresidente Vittorio Cotta;
CGIL: segretario generale Amleto Luraghi;
CISL: segretario generale Fausto Tagliabue;
UIL: segretario generale Giuseppe Doria;
FEMCA CISL: segretario generale Giuseppe Ferrante;
FILTEA CGIL: segretario generale Rosalba Cicero;
UILTA UIL: segretario generale Gioacchino Favara;
ACAI-CASA: presidente Ettore Zanotti.
Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con cio' intendendosi i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, fotoincisioni, studi di disegno, lucidisti, converter e accessori) che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Como con pesanti ricadute sull'occupazione;
Considerato, altresi', che le imprese della filiera sopra indicata si configurano anche come aziende artigiane o aziende industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali;
Considerata la necessita' di intervenire con misure che possano consentire il superamento della situazione di crisi, anche con specifici interventi di politiche attive del lavoro in favore dell'occupazione, idonei al superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa;
Considerato che le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria del tessile abbigliamento moda hanno sottoscritto il 21 ottobre 2004 un «Documento congiunto di politica industriale»;
Visto il programma di interventi a sostegno dei settori sopra indicati previsti dal documento tecnico allegato;
Ritenuto applicabile alle imprese della filiera di cui sopra l'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilita' alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed alle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono ricorrere agli ammortizzatori in base alla vigente normativa;
Al fine di accompagnare i dipendenti delle imprese appartenenti ai settori sopra richiamati con interventi di sostegno al reddito ed al fine di aiutare le imprese medesime a superare l'attuale fase di crisi, le parti stipulanti, che si riconoscono nel documento congiunto di politica industriale sottoscritto il 21 ottobre 2004 a livello nazionale dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, allegato al presente accordo, concordano quanto segue:
1) il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991), delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possiedano le condizioni per accedere alla CIGS prevista dalla vigente normativa, appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Como. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere erogato anche a seguito della stipula di contratti di solidarieta'. I lavoratori beneficiari devono avere un'anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;
2) il trattamento di cui al punto 1) puo' essere concesso con decorrenza 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;
3) il trattamento di mobilita' puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2006 ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2005 per cessazione di attivita' o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti;
4) ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese artigiane non associate all'EBA di Como (non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 12 della legge n. 223/1991), quelle industriali sino a 15 dipendenti e le imprese industriali con piu' di 15 dipendenti applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni. Le imprese artigiane iscritte svolgeranno la consultazione sindacale di cui al citato art. 5 con le modalita' attualmente in vigore presso lo stesso EBA di Como;
5) i trattamenti di cui ai punti 1) e 3) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro;
6) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio che procede, nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti, e conseguentemente autorizza l'I.N.P.S. competente per territorio ad erogare, i trattamenti. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le domande relative al trattamento di mobilita' dovranno essere presentate dai lavoratori interessati alla direzione provinciale del lavoro di Como;
7) l'erogazione del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dall'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione;
8) la regione Lombardia, le istituzioni locali e le parti sociali continueranno ad attivarsi per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore tessile, abbigliamento e moda, attraverso le azioni concordate in sede locale ed in raccordo con il Tavolo regionale della moda presso la regione Lombardia;
9) la provincia di Como, in raccordo con le parti sociali, si impegna a potenziare gli interventi di formazione e riqualificazione allo scopo di facilitare il reinserimento dei lavoratori coinvolti, sia per acrescere le professionalita' nella filiera del settore tessile, sia per una azione di ricollocazione anche esterna al settore;
10) per quanto attiene alle aziende ed ai lavoratori artigiani, le parti sociali favoriranno al valorizzazione dell'Ente bilaterale dell'artigianato di Como nelle iniziative di informazione, accompagnamento e sostegno delle aziende e dei lavoratori coinvolti;
11) si conviene infine di istituire una commissione provinciale avente lo scopo di monitorare l'attuazione, del presente accordo, nonche' di valutare l'opportunita' e la necessita' di estendere l'accordo ad altri settori e/o comparti produttivi del territorio della provincia di Como.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantisce, nel limite di 15 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo, ritenendo, alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
Letto, confermato, sottoscritto.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (firmato)
Il presidente della CCIAA (firmato)
Il presidente della provincia di Como (firmato)
ACAI-CASA (firmato)
API (firmato)
CNA (firmato)
Confartigianato imprese (firmato)
Unione industriali (firmato)
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
FEMCA CISL (firmato)
FILTEA CGIL (firmato)
UILTA UIL (firmato)
 
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