Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 5 agosto 2005
Modifiche ed integrazioni al regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000. (Deliberazione n. 15131).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visti, in particolare, l'art. 187-septies, comma 2, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), e l'art. 195, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 62/2005;
Visti l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e l'art. 4 della medesima legge, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili;
Vista la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, con la quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, successivamente modificato con delibera n. 14468 dell'11 marzo 2004;
Vista la delibera n. 15086 del 21 giugno 2005 contenente «Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio sanzioni amministrative»;
Ritenuto di dover modificare ed integrare, in conseguenza delle modifiche legislative intervenute, alcune disposizioni contenute nel citato regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Delibera:
I. Il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, approvato con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successivamente modificato con delibera n. 14468 dell'11 marzo 2004, e' modificato come di seguito indicato.
Nell'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La tabella individua, per ciascun procedimento o fase procedimentale, il termine entro il quale esso deve essere concluso, l'unita' o le unita' organizzative responsabili e la fonte normativa di riferimento; per i procedimenti e le fasi procedimentali elencati nella sezione IV della tabella sono individuate solo le unita' organizzative responsabili.».
Nell'art. 4, il comma 2-bis e' soppresso ed il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i procedimenti elencati nella sezione III della tabella il termine decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti.».
Nell'art. 5:
il comma 2 e' soppresso;
il comma 3 e' rinumerato come comma 2.
Nell'art. 6, il comma 1-bis e' rinumerato come comma 2 ed e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti elencati nella sezione III della tabella, la Consob non valuta memorie scritte e documenti pervenuti:
a) relativamente alla parte istruttoria di valutazione delle deduzioni, oltre il centoventesimo giorno successivo alla data di notifica delle contestazioni;
b) relativamente alla parte istruttoria della decisione, oltre il trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione di avvio della stessa».
Nell'art. 7, al comma 4-bis, le parole «e delle fasi procedimentali» sono soppresse.
Nell'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale sono indicate nella tabella».
Nella tabella allegata al regolamento la sezione III e' sostituita dalla seguente:

----> vedere TABELLA da pag. 41 a pag. 46 della G.U. <----

II. La presente delibera si applica anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della stessa ed avviati successivamente all'entrata in vigore della delibera n. 15086 del 21 giugno 2005.
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 5 agosto 2005
Il presidente: Cardia
 
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