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| Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 5 agosto 2005 |  | Modifiche   ed   integrazioni  al  regolamento  di  attuazione  degli articoli 2,  comma  2,  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241, concernente  la  determinazione  dei  termini  di conclusione e delle unita'  organizzative  responsabili  dei  procedimenti  della Consob, adottato  dalla  Consob  con  delibera  n.  12697  del 2 agosto 2000. (Deliberazione n. 15131). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
 
 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  187-septies,  comma 2, del citato decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 9, comma  2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), e  l'art.  195, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 62/2005;
 Visti  l'art.  2,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato  dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  e l'art. 4 della medesima  legge,  ai  sensi  dei  quali  gli  enti pubblici nazionali stabiliscono,  secondo  i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili;
 Vista la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, con la quale e' stato adottato  il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini  di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, successivamente modificato con delibera n. 14468 dell'11 marzo 2004;
 Vista   la  delibera  n.  15086  del  21 giugno  2005  contenente «Disposizioni  organizzative  e procedurali relative all'applicazione di   sanzioni  amministrative  e  istituzione  dell'Ufficio  sanzioni amministrative»;
 Ritenuto  di  dover modificare ed integrare, in conseguenza delle modifiche  legislative intervenute, alcune disposizioni contenute nel citato regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Delibera:
 I.  Il  regolamento  di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini  di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti  della  Consob,  approvato  con  delibera  n.  12697 del 2 agosto  2000  e  successivamente  modificato  con delibera n. 14468 dell'11 marzo 2004, e' modificato come di seguito indicato.
 Nell'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  La  tabella  individua,  per  ciascun  procedimento  o  fase procedimentale,  il termine entro il quale esso deve essere concluso, l'unita'  o le unita' organizzative responsabili e la fonte normativa di  riferimento; per i procedimenti e le fasi procedimentali elencati nella  sezione  IV  della  tabella  sono  individuate  solo le unita' organizzative responsabili.».
 Nell'art.  4,  il  comma  2-bis  e'  soppresso  ed  il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  Per  i procedimenti elencati nella sezione III della tabella il   termine  decorre  dalla  data  di  formale  contestazione  degli addebiti.».
 Nell'art. 5:
 il comma 2 e' soppresso;
 il comma 3 e' rinumerato come comma 2.
 Nell'art.  6,  il  comma  1-bis  e' rinumerato come comma 2 ed e' sostituito dal seguente:
 «2.   Al  fine  del  rispetto  dei  termini  di  conclusione  dei procedimenti  elencati nella sezione III della tabella, la Consob non valuta memorie scritte e documenti pervenuti:
 a) relativamente  alla  parte  istruttoria di valutazione delle deduzioni,  oltre  il  centoventesimo  giorno successivo alla data di notifica delle contestazioni;
 b) relativamente  alla parte istruttoria della decisione, oltre il trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione di avvio della stessa».
 Nell'art.   7,   al   comma   4-bis,  le  parole  «e  delle  fasi procedimentali» sono soppresse.
 Nell'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Le  unita'  organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale sono indicate nella tabella».
 Nella   tabella   allegata  al  regolamento  la  sezione  III  e' sostituita dalla seguente:
 
 ----> vedere TABELLA da pag. 41 a pag. 46 della G.U. <----
 
 II.  La  presente  delibera  si  applica  anche  ai  procedimenti sanzionatori  in corso alla data di entrata in vigore della stessa ed avviati successivamente all'entrata in vigore della delibera n. 15086 del 21 giugno 2005.
 La  presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 5 agosto 2005
 Il presidente: Cardia
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