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| Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 9 agosto 2005 |  | Criteri  e modalita' per il finanziamento delle spese promozionali da sostenere   nel  corso  del  2006  da  parte  di  istituti,  enti  ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la promozione degli scambi
 
 Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di  finanziamenti  per  lo  sviluppo  delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»);
 Visto  il  decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999,  n.  104,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  21 aprile  1999,  n. 92, che stabilisce i criteri e le modalita'  per  la  concessione  di  contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»);
 Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,  che  destina  anche  le  provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare  lo  svolgimento  di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
 Visto  l'art.  12  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa;
 Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6  del  citato regolamento occorre  definire  -  per  l'anno 2006 - il modello per la domanda di ammissione   al   finanziamento   e   lo   schema  per  la  relazione sull'esecuzione del programma di attivita' promozionale;
 Ritenuto   di   dover  impartire  le  istruzioni  per  la  corretta presentazione  del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2006;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Finalita' del finanziamento
 1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  i  contributi  di  cui  alla legge n. 1083/1954 sono finalizzati  ad  incentivare  lo  svolgimento di specifiche attivita' promozionali  di  rilievo  nazionale  e  la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.
 2.  Ai  fini  della  presente  circolare  si  intende per attivita' promozionale   di   rilievo   nazionale  quella  volta  a  rafforzare l'immagine  del  made  in  Italy,  che  abbia  ricadute diffuse su un territorio   multiregionale   ovvero  volta  a  sostenere  produzioni tipiche.
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti beneficiari
 1.  Possono  accedere  ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli  enti,  le  associazioni  di cui all'art. 1 della «legge» stessa, nonche'  le Camere di commercio italo-estere iscritte all'albo di cui all'art.  22, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di  un  programma  promozionale  da  realizzare  nel  corso del 2006, approvato dal Ministero.
 2.  I soggetti beneficiari devono realizzare attivita' promozionale di  rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attivita' senza scopo  di  lucro.  Per  attivita'  senza scopo di lucro si intende il divieto  di  distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento dell'organismo.  Non  rientrano  tra  i soggetti ammissibili gli enti pubblici e le ONLUS.
 |  |  |  | Art. 3. Domanda di ammissione al finanziamento
 1.  Le  domande  di  finanziamento,  da  presentare  in bollo, sono redatte  secondo  lo schema previsto (allegato A) e sono sottoscritte dal  legale  rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere   a  conoscenza  delle  conseguenze  penali  previste  per  le dichiarazioni mendaci.
 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, se gia' non in possesso del Ministero:
 a) statuto;
 b) atto costitutivo;
 c) composizione degli organi;
 d) bilancio relativo all'esercizio precedente;
 e) elenco  degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo della sede, dei recapiti e del settore merceologico:
 f) attestazione   riguardante  eventuali  agevolazioni  pubbliche ricevute;
 g) mandato  ricevuto dalla associazione, ente o istituto (in caso di presentazione della domanda da parte della societa' di servizi);
 h) relazione sulle attivita' svolte negli ultimi anni;
 i) programma promozionale 2006.
 3.   Nelle  domande  deve  essere  specificato  il  nominativo  del referente incaricato di intrattenere rapporti con il Ministero.
 4.  Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, puo' dare mandato  di  esecuzione ad una societa' di servizi di cui detenga una partecipazione  maggioritaria. In tal caso, e' la societa' di servizi a  presentare  la  domanda di finanziamento, dichiarando di agire «in nome   e   per  conto»  del  soggetto  beneficiario  e  indicando  la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.
 5.  La  domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero delle  attivita'  produttive  -  Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve  essere  fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il  30 settembre 2005. Le domande spedite successivamente a tale data non  saranno  prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di  consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
 |  |  |  | Art. 4. Presentazione del programma promozionale
 1.  Alla  domanda  di finanziamento deve essere, altresi', unito un prospetto  riepilogativo  (allegato  B)  del  programma promozionale, sottoscritto  dal  legale  rappresentante,  in  cui siano indicati il Paese,  il  settore,  il  periodo  di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.
 2.  Ciascun  progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nella scheda (allegato C), descrivendo analiticamente:
 scelta   del   mercato   estero,   con  indicazione  del  settore merceologico interessato;
 obiettivo di ciascun progetto;
 azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi e dei luoghi);
 il ruolo di eventuali soggetti partner;
 predeterminazione  degli  indicatori e standard da applicare alla misurazione dei risultati che saranno verificati a consuntivo;
 ammontare  e  tipologia  della spesa al netto di IVA da sostenere per ogni azione;
 riepilogo dei costi di ogni progetto al netto di IVA;
 elenco  delle  imprese  partecipanti  alle  azioni  promozionali; specificando   la  percentuale  delle  imprese  che  hanno  sede  nei territori  dell'obiettivo  1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
 piano  finanziario  relativo  al  progetto  (da specificare se il progetto  e' realizzato con risorse proprie e/o con risorse acquisite da  soggetti  pubblici  e  privati,  con  particolare  riferimento ad eventuali introiti relativi al progetto e contributi pubblici diversi da quello atteso dal Ministero).
 3.  Ad  ogni scheda devono essere acclusi in originale i preventivi di  spesa, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera, in  cui  sono indicate le spese riferite alle singole azioni al netto di  imposta. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso  impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti.
 4.  Gli  allegati  B,  C  devono  essere trasmessi anche in formato elettronico  su  floppy  disk  o CD. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it.
 |  |  |  | Art. 5. Ammissibilita' del programma promozionale
 1.  Per  essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve:
 avere validita' tecnico-economica. La validita' tecnico-economica e'  valutata  anche in relazione alla tipologia e alle dimensioni del soggetto proponente;
 risultare  coerente  con  le  linee  d'indirizzo  per l'attivita' promozionale 2006;
 essere  composto  da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative  alla  promozione  di  prodotti  tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;
 riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;
 risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.
 2. E' considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza  all'estero  della  produzione  italiana e che non preveda azioni  volte  al  diretto  sostegno  delle  vendite.  Sono  escluse, pertanto,  le  spese relative ad azioni commerciali, quali ad esempio le  spese  destinate  ad  istituire  e  mantenere le reti di vendita, nonche' i magazzini ed i depositi per la distribuzione dei prodotti.
 3.  A  titolo  esemplificativo,  si  indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili:
 a) organizzazione  e  partecipazione  a  fiere  estere  (in  aree comunitarie e' consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»);
 b) partecipazione  a  fiere  internazionali  in  Italia (le spese relative  alle  manifestazioni  che  si  svolgono  in  Italia  devono riguardare  eventi  a carattere internazionale, secondo il calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it);
 c) spese  di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) di massimo due funzionari  dell'associazione  o  ente  per  assistenza  alle imprese durante l'evento promozionale;
 d) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant,  newsletter, brochure, materiale informativo, ecc., redatti in  lingua  estera sia su supporto cartaceo che informatico; le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
 e) campagne  pubblicitarie  su  media  esteri  (riviste,  radio e televisione);
 f) workshop,   show-room,   degustazioni,   sfilate,  conferenze, seminari, incontri con operatori e giornalisti esteri;
 g) spese   di   ospitalita'   (viaggio,   vitto  e  alloggio)  di giornalisti  e  operatori  esteri  in  Italia, di corsi di formazione professionale, conferenze e workshop;
 h) apertura  sito  internet  predisposto  in  lingua estera; sono ammessi   aggiornamenti   che  comportino  variazioni  strutturali  e grafiche sostanziali.
 4.  Per rendere piu' efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno    dell'attivita'   promozionale,   non   sono   considerati ammissibili  i  progetti  che  nello  stesso  Paese  e  per lo stesso settore,  riproducono  quelli  realizzati  dall'ICE con finanziamento pubblico.
 5. Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, possono  essere  ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2006.
 |  |  |  | Art. 6. Progetti preferenziali
 1.  Al  fine  di  favorire  la collaborazione tra gli organismi che sviluppano  all'estero  attivita'  promozionali  nella  medesima area geo-economica,  tra  i  progetti  in  cui  si  articola  il programma promozionale   di   cui   al  precedente  art.  4,  sono  considerati preferenziali  quelli che prevedono iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti:
 consorzi export;
 consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri;
 camere di commercio italiane all'estero;
 camere italo-estere in Italia.
 Possono  essere  considerati,  altresi',  preferenziali  i progetti realizzati  in  collaborazione  sinergica con l'ICE per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale.
 2. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizzazione di progetti   o   singole   azioni   caratterizzate   da  una  specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di  un risultato comune. Non si considera collaborazione sinergica la mera  acquisizione di servizi, ancorche' personalizzati, dal soggetto partner.
 3.  Per  essere riconosciuto preferenziale, il progetto deve essere corredato   da   una   preventiva  dichiarazione  di  conferma  della collaborazione  rilasciata  dall'organismo  partner,  nella  quale si esplicita  il  ruolo  ricoperto da questi nell'esecuzione dell'azione promozionale  e nella quale il partner indica quali azioni sono a suo carico  o  eventualmente  presentate  a  valere  su  altre leggi e si impegna  altresi'  a  non  richiedere  finanziamenti  pubblici  sulle medesime voci di spesa.
 4.  Compatibilmente con la disponibilita' delle risorse finanziarie e  successivamente  alla  definizione  del-l'istruttoria  di tutte le domande,   ai  progetti  preferenziali  approvati  e'  assicurato  un contributo pari al 50% delle spese ammesse, nonche' la corresponsione di  un  anticipo di un importo massimo pari alla meta' del contributo stesso,  con  riserva  di verifica finale all'atto della liquidazione dell'intero finanziamento.
 |  |  |  | Art. 7. Risultati attesi
 1.  Il  programma  promozionale,  di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando  le  modalita'  di  misurazione,  gli  indicatori  ed  i relativi  standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono:
 a) per  indicatore  il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti  (ad  esempio  la  frequenza  di  accesso  al sito web, la raccolta  di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);
 b) per  standard  il  valore  atteso  di  un certo indicatore (ad esempio  il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari).
 2.  La  documentazione  relativa  ai  sistemi  di  misurazione,  ai parametri  utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a  cura  del  soggetto  beneficiario,  per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.
 |  |  |  | Art. 8. Approvazione del programma promozionale
 1.  Il  Ministero  provvede  a  dare comunicazione dell'esito della valutazione  del  programma  promozionale  entro il 31 marzo 2006. In assenza  di  comunicazione  entro  tale data, il programma si intende approvato.
 2.  Qualora  il  Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del   31  marzo.  Le  integrazioni  dovranno  pervenire,  a  pena  di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.
 |  |  |  | Art. 9. Modifiche al programma promozionale
 1.  La  presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla  sua  effettiva  esecuzione.  L'eventuale  rinuncia  deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.
 2.   Il   programma  promozionale  gia'  presentato  potra'  essere successivamente  integrato  con  nuovi  progetti  solo  se sussistano giustificazioni  sostanziali  ed  obiettive;  i nuovi progetti devono essere  presentati non oltre il 30 giugno 2006 ed in ogni caso almeno trenta giorni prima della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.
 |  |  |  | Art. 10. Concessione e misura del finanziamento
 1.  Il  Ministero  provvede  alla emanazione dei singoli decreti di concessione  del  finanziamento,  in  base  al programma promozionale approvato ed alla effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie.
 2.  Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del «regolamento», la misura del finanziamento non puo' eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70%  qualora  le  imprese  beneficiarie  delle  azioni  promozionali abbiano   sede  nei  territori  dell'obiettivo  1).  Il  calcolo  del finanziamento   spettante   a   ciascun  organismo  e'  effettuato  a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute.
 3.  Qualora  l'intero  programma  promozionale  o  singoli progetti ricevano  finanziamenti  da  altri  enti  pubblici, la percentuale di contribuzione  del  Ministero terra' conto di tali contributi al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti percentuali.
 4.  Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti    derivanti   da   pubblicita',   abbonamenti,   quote   di partecipazione  od  altre  forme  di  sponsorizzazione,  gli introiti stessi  dovranno  essere  dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma.
 |  |  |  | Art. 11. Liquidazione ed erogazione del finanziamento
 1.   La   liquidazione  del  finanziamento  avviene  in  base  alla rendicontazione  dettagliata  delle  spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, il Ministero:
 esamina  i  risultati  conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi prefissati,  applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;
 valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato;
 esclude le spese non ammissibili.
 2.  L'erogazione  del  finanziamento, riferita all'intero programma promozionale,  avviene  in  un'unica  soluzione.  Per  una  sollecita erogazione  del  finanziamento,  i richiedenti devono indicare con la massima    precisione    gli    estremi    bancari    necessari   per l'accreditamento.
 3.   Ai  sensi  della  vigente  normativa  anti-mafia,  i  soggetti beneficiari  di  contributi  di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti   a   presentare  la  relativa  certificazione,  in  corso  di validita', su richiesta del Ministero.
 |  |  |  | Art. 12. Presentazione della rendicontazione
 1.  Come previsto dall'art. 3 del «regolamento», entro 3 mesi dalla esecuzione   dell'intero   programma  promozionale  approvato,  salvo proroghe  da  richiedere  tempestivamente  al  Ministero o in caso di ritardo  nell'invio  delle  fatture  da parte di fornitori esteri, il beneficiario deve presentare il rendiconto delle spese e la relazione sulla esecuzione del programma approvato (allegato D).
 2.  Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione firmata dal  legale  rappresentante,  che illustra le modalita' di esecuzione del  programma  ed  i  risultati  raggiunti  rispetto  agli obiettivi prefissati. La relazione si compone di una parte descrittiva generale -  comprensiva  di  una dichiarazione attestante la regolarita' della documentazione  presentata  (allegato  D)  e  di schede concernenti i singoli progetti realizzati (allegato E).
 3.  Il  rendiconto  deve  essere  redatto  seguendo  l'ordine  gia' impostato  in  sede  di  presentazione  a  preventivo  del programma, utilizzando,  quindi,  in  primo  luogo,  la  stessa  numerazione dei progetti  e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si  dovessero  verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
 4.  Il  rendiconto  deve  specificare  la copertura finanziaria dei costi,  distinta  in  risorse  proprie  e finanziamento approvato dal Ministero,  altri  contributi  pubblici  e  ricavi  vari.  Al fine di semplificare   la   procedura   di   rendicontazione,   il   soggetto beneficiario  deve  trasmettere al Ministero, per ogni progetto, solo la  distinta  delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato  effettivamente  al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalita'   di  pagamento,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante (allegato   F).  Le  fatture  devono  essere  intestate  al  soggetto beneficiario   e  debitamente  quietanzate  con  l'indicazione  delle modalita'  di pagamento. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi  resi  dallo  stesso,  tranne  le  spese  relative  ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della   vigente  normativa  anti-riciclaggio  (legge  n.  197/1991  e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non e'  ammesso  il  pagamento  in  contanti.  Pertanto,  per  i  casi in questione  dovranno  essere  indicate  in  dettaglio  le modalita' di pagamento seguite (es. numero di bonifico).
 5.  Le  fatture  saranno tenute a disposizione del Ministero per le eventuali verifiche
 6.   La  rendicontazione  non  firmata  o  carente  degli  elementi essenziali  comporta  la  perdita  del diritto al finanziamento. Allo scopo  di  contenere  al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere  le  integrazioni richieste dal Ministero entro i termini indicati nelle relative richieste.
 7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,   n.   445   (testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa) e nei limiti   previsti   dallo  stesso,  la  rendicontazione  puo'  essere corredata da autocertificazioni.
 |  |  |  | Art. 13. Ispezioni e verifiche
 1.  La  documentazione  relativa alle azioni realizzate deve essere trattenuta  presso  la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in occasione di eventuali controlli.
 2.  Il  Ministero  si  riserva  di  disporre  in  qualsiasi momento controlli  e  verifiche  sulla esecuzione del programma promozionale, sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale   delle   fotocopie   trasmesse,  sulla  corrispondenza dell'elenco  delle  fatture  agli  originali  e sulla sussistenza dei requisiti  di  idoneita'  a  ricevere  il  finanziamento.  In caso di dichiarazione  mendace  il  soggetto va incontro alle sanzioni penali previste,  cosi'  come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del  Presidente della Repubblica n. 445/2000 e l'Amministrazione puo' revocare  il  finanziamento  concesso  e  non  accogliere  successive domande.
 |  |  |  | Art. 14. Reperimento delle fonti normative e dei modelli
 1.  I  testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per  la  presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul  sito  del  Ministero  all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti al commercio estero» - «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese».
 |  |  |  | Art. 15. Come contattare il Ministero
 1.  L'Ufficio  incaricato della gestione del finanziamento si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.  Gli  operatori  possono  ottenere  il supporto tramite la corrispondenza,   i   contatti  telefonici  e,  previo  appuntamento, mediante  i  colloqui  diretti.  In  particolare,  gli  operatori che vogliono  conoscere  lo  stato  dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari  incaricati il cui nome e' riportato in ogni comunicazione scritta.
 Indirizzo:   Ministero   delle  attivita'  produttive  -  Direzione generale  per  la  promozione  degli  scambi  -  Divisione III, viale Boston, 25 - 00144 Roma.
 Dirigente: dott.ssa Orietta Maizza - tel. 06-59647548 06-59932460 - fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@ mincomes.it
 Vice   dirigente:  dott.ssa  Gabriella  Tedone  tel. 06-59932420  - e-mail: tedone@mincomes.it
 Incaricati dell'istruttoria:
 sig.ra Paola Bastianelli coordinatrice - tel. 06/59932503;
 sig.ra Roberta Farelli - tel. 06/59932622;
 sig. Antonio Trerotola - tel. 06-59932621;
 sig.ra Francesca Di Marco - tel. 06/59932556;
 sig.ra Carla Andreozzi - tel. 06/59932544.
 Art. 16. Pubblicazione
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 agosto 2005
 Il direttore generale: Caprioli
 |  |  |  | Allegato A Schema di domanda in bollo 
 Al    Ministero   delle   attivita'
 produttive - Direzione generale per
 la   promozione   degli   scambi  -
 Divisione  III - Viale Boston, 25 -
 00144 Roma
 
 Il  sottoscritto....  nato  a....  il.... residente in...., nella qualita'  di  legale  rappresentante  di....  (se societa' di servizi scrivere:  «in nome e per conto di associazione, ente, istituto»).... sede  legale  in.... sede amministrativa in .... telefono n. .... fax n.  ....  ABI....  CAB....  conto  corrente n..... codice fiscale e/o partita IVA....
 Chiede un  finanziamento  sulle  spese  necessarie per eseguire il programma allegato,  composto  di n. ....progetti, di rilievo nazionale, di cui n. .... progetti a carattere preferenziale (art. 6).
 Dichiara  di  essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge n.  1083/1954  (istituto,  ente, associazione o societa' di servizi - art. 2).
 Attesta   la   regolarita'  della  documentazione  allegata  alla presente  domanda e si impegna a restituire il finanziamento ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.
 Trasmette,  per  dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto  specificate,  la  seguente documentazione (che deve riguardare l'associazione, ente od istituto e non la societa' di servizi):
 1. statuto;
 2. atto costitutivo;
 3. composizione degli organi;
 4. bilancio relativo all'esercizio precedente;
 5.   elenco  degli  associati  con  indicazione  della  ragione sociale,   dell'indirizzo,   numero   telefonico,   sede   e  settore merceologico;
 6. relazione sulle attivita' svolte;
 7. programma promozionale 2006;
 8. agevolazioni pubbliche ricevute.
 Allega:
 il  mandato  ricevuto  dalla associazione, ente od istituto (in caso  di  presentazione  della  domanda  da  parte  della societa' di servizi);
 la  dichiarazione  di  conferma della collaborazione rilasciata dal partner prescelto (in caso di progetto preferenziale).
 Data, .................
 firma del legale rappresentante
 (ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 |  |  |  | Allegato B 
 ----> vedere ALLEGATO a pag. 34 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato C 
 ----> vedere ALLEGATO a pag. 35 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato D 
 ----> vedere ALLEGATO a pag. 36 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato E 
 ----> vedere ALLEGATO a pag. 37 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato F 
 ----> vedere ALLEGATO a pag. 38 della G.U. <----
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