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| Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 11 luglio 2005 |  | Autorizzazione  all'organismo  di controllo denominato «Istituto Nord Est  Qualita'  - INEQ» ad effettuare il controllo sulla denominazione di  origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del 1° luglio  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione  di  origine protetta «Prosciutto Toscano»,   nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. -  Certificazione  qualita'  agroalimentare»  e' stato autorizzato ad espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio  2081/92  per  la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;
 Visto   il  decreto  16 luglio  2002  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo «C.S.Q.A.   -   Certificazione  qualita'  agro-alimentare»  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;
 Visto  il  decreto  29 novembre  2002  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 16 luglio  2002,  e'  stato  differito  di  novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002;
 Visto  il  decreto  24 gennaio  2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni  Srl»  e'  stato  autorizzato fino all'8 marzo 2003 ad espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio  2081/92  per  la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;
 Visto  il  decreto  26 febbraio  2003  con  il  quale  la validita' dell'autorizzazione   rilasciata  all'organismo  di  controllo  «CSQA Certificazioni  Srl»  e'  stata  prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003;
 Visto  il decreto 10 giugno 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 24 gennaio  2003 e 26 febbraio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;
 Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 24 gennaio   2003,  26 febbraio  2003  e  10 giugno  2003,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003;
 Visto  il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 24 gennaio  2003, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004;
 Visto  il decreto 31 maggio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 24 gennaio  2003, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio  2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2004;
 Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 24 gennaio  2003,  26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio  2004  e 31 maggio 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004;
 Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 24 gennaio  2003,  26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio  2004,  31 maggio  2004  e  28 settembre  2004,  e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005;
 Visto  il decreto 13 giugno 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 24 gennaio  2003,  26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005 e' stata prorogata fino all'autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ» con sede San Daniele del Friuli (UD), via Rodeano n. 71;
 Vista la comunicazione del Consorzio del Prosciutto Toscano, datata 12 gennaio  2005,  con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione  di  origine protetta «Prosciutto Toscano», l'organismo denominato  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ» con sede San Daniele del  Friuli  (UD),  via  Rodeano  n.  71,  in  sostituzione  di «CSQA Certificazioni Srl»;
 Considerato  che  l'organismo  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ» risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazioni  di specificita'  (STG),  di  cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato   che  l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord  Est Qualita'  -  INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano  di  controllo  predisposto  per  la  denominazione  di origine protetta  «Prosciutto  Toscano»  allo  schema  tipo e di possedere la struttura   idonea   a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Prosciutto Toscano»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  denominato «Istituto Nord Est Qualita - INEQ» con sede in  San  Daniele  del  Friuli  (Udine),  via  Rodeano  n. 71 iscritto all'elenco  degli organismi di controllo privati per le denominazioni di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e   le  attestazioni  di  specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art.  53,  comma  4,  della  legge  24 aprile  1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  e'  autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai sensi  dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti dal disciplinare  predetto  e  che  sulle  confezioni  con le quali viene commercializzata  la denominazione «Prosciutto Toscano» venga apposta la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ» non puo'  modificare  la  denominazione  sociale,  il  proprio statuto, i propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema qualita', le modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione di origine protetta   «Prosciutto  Toscano»  cosi'  come  depositati  presso  il Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del 15 luglio 2005.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord  Est  Qualita' - INEQ» e' tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato  «Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ» comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della  denominazione  di  origine protetta «Prosciutto Toscano» anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» immette anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Prosciutto  Toscano»  rilasciate  agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Toscana.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «Istituto  Nord  Est  Qualita' - INEQ» e' sottoposto  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero delle politiche agricole  e forestali e della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
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