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| Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 agosto 2005 |  | Modificazione  al  disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto  Ministero  delle politiche agricole e forestali 27 marzo  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per  lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e per l'iscrizione delle superfici  vitate  negli  albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;
 Visto  il  decreto  ministeriale  18 novembre  1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o  «dell'Emilia»,  ed  e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la tutela e la valorizzazione  dei  vini  «Reggiano»  e  «Colli  di  Scandiano  e di Canossa»  di Reggio Emilia, trasmessa dalla regione Emilia-Romagna in data  24 aprile 2003. intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  dei  vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»;
 Visto  sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della regione Emilia-Romagna, trasmesso in data 3 giugno 2004;
 Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004;
 Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica  «Emilia»  o «dell'Emilia», approvato con decreto ministeriale 18 novembre  1995,  e  successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 |  |  |  | Art. 2. 1. I  produttori  e  gli  aventi  diritto  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini ad indicazione geografica  tipica  «Emilia»  o «dell'Emilia», provenienti da vigneti non  ancora  iscritti  all'elenco  delle  vigne  attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme  all'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono  tenuti ad effettuare   le   denunce  dei  rispettivi  terreni  vitati  ai  fini dell'iscrizione  dei  medesimi  all'elenco  delle  vigne  «Emilia»  o «dell'Emilia»,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 2. I  vigneti  denunciati  ai  sensi del precedente comma, solo per l'annata   2005,   potranno  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio nell'elenco  sopra  citato,  se a giudizio degli organi tecnici della regione   Emilia   Romagna,  le  denunce  risultino  sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli enti prima citati non abbiano potuto effettuare,  per  dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono  le  norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia  di  produzione  e  commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo   vini  con  la  indicazione  geografica  tipica  «Emilia»  o «dell'Emilia»,  e'  tenuto,  a  norma  di legge, all'osservanza delle condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «EMILIA» O «DELL'EMILIA»
 
 Art. 1.
 La   indicazione   geografica  tipica  «Emilia»  o  «dell'Emilia» accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti  parzialmente fermentati  e  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 Art. 2.
 La  indicazione  geografica  tipica  «Emilia»  o «dell'Emilia» e' riservata ai seguenti vini:
 bianchi, anche nella tipologia frizzante;
 rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
 rosati, anche nella tipologia frizzante.
 I  vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
 L'indicazione  geografica  tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione  di  uno  dei  seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o Lancellotta,  Barbera,  Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay,  Fortana,  Lambrusco, Malvasia di Candia Aromatica, Malbo gentile,  Malvasia  bianca  di  Candia,  Marzemino,  Merlot,  Montu', Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  come di seguito indicati: Alionza.
 Vitigni:   Alionza,   nella   misura   minima  dell'85%.  Possono concorrere  uve  a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Ancellotta o Lancellotta.
 Vitigni:  Ancellotta  o Lancellotta nella misura minima dell'85%. Possono  concorrere  uve  a  bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni  idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Barbera.
 Vitigni:   Barbera,   nella   misura   minima  dell'85%.  Possono concorrere  uve  a  bacca  nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Cabernet.
 Vitigni:   Cabernet   Franc  e  Cabernet  Sauvignon,  da  soli  o congiuntamente,  nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a  bacca  nera  non  aromatiche  provenienti  da  vitigni idonei alla coltivazione  per  la  regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Cabernet Sauvignon.
 Vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere  uve  a  bacca  nera non aromatiche provenienti da vigneti idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Cabernet Franc.
 Vitigni:  Cabernet  Franc,  nella misura minima dell'85%. Possono concorrere  uve  a  bacca  nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Chardonnay.
 Vitigni:   Chardonnay,  nella  misura  minima  dell'85%.  Possono concorrere  uve  a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Fortana.
 Vitigni:   Fortana,   nella   misura   minima  dell'85%.  Possono concorrere  uve  a  bacca  nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Lambrusco.
 Vitigni:  Lambrusco  Salamino,  Lambrusco  di  Sorbara, Lambrusco Grasparossa,   Lambrusco   Marani,   Lambrusco   Maestri,   Lambrusco Montericco,   Lambrusco   Viadanese,   Lambrusco  Oliva,  da  soli  o congiuntamente,  nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a  bacca  nera  non  aromatiche  provenienti  da  vitigni idonei alla coltivazione  per  la  regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Lambrusco bianco.
 Vitigni:  Lambrusco  Salamino,  Lambrusco  di  Sorbara, Lambrusco Grasparossa,   Lambrusco   Marani,   Lambrusco   Maestri,   Lambrusco Montericco,   Lambrusco   Viadanese,   Lambrusco  Oliva,  da  soli  o congiuntamente,  nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a  bacca  nera  non  aromatiche  provenienti  da  vitigni idonei alla coltivazione  per  la  regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
 Le uve devono essere vinificate in bianco. Malbo Gentile
 Vitigni:  Malbo  Gentile,  nella  misura minima dell'85%. Possono concorrere  uve  a  bacca  nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Malvasia.
 Vitigni:  Malvasia  di  Candia  aromatica,  nella  misura  minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Malvasia bianca.
 Vitigni:  Malvasia  bianca, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere  uve  a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Marzemino.
 Marzemino in misura non inferiore all'85%. Possono concorrere uve a  bacca  nera  non  aromatiche  provenienti  da  vitigni idonei alla coltivazione  per  la  regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Merlot.
 Vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve  a  bacca  nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione  per  la  regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Montu'.
 Vitigni: Montu', nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve  a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione  per  la  regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pignoletto.
 Vitigni:  Pignoletto  bolognese,  nella  misura  minima dell'85%. Possono  concorrere  uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni  idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pinot grigio.
 Vitigni:  Pinot  grigio,  nella  misura  minima dell'85%. Possono concorrere  uve  a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pinot bianco.
 Vitigni:  Pinot  bianco,  nella  misura  minima dell'85%. Possono concorrere  uve  a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pinot nero.
 Vitigni:  Pinot  nero,  nella  misura  minima  dell'85%.  Possono concorrere  uve  a  bacca  nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Riesling italico.
 Vitigni:  Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere  uve  a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Sangiovese.
 Vitigni:   Sangiovese,  nella  misura  minima  dell'85%.  Possono concorrere  uve  a  bacca  nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Sauvignon.
 Vitigni:   Sauvignon,   nella  misura  minima  dell'85%.  Possono concorrere  uve  a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Trebbiano.
 Vitigni:  Trebbiano  o  romagnolo,  Trebbiano  toscano, da soli o congiuntamente,  nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a  bacca  bianca  non  aromatiche  provenienti da vitigni idonei alla coltivazione  per  la  regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
 I  vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con  la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono   essere   prodotti  anche  nella  tipologia  frizzante,  con esclusione  dei  vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico e Sangiovese.
 I  vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione del vitigno lambrusco, se immessi al consumo in contenitori di capacita' inferiore a 6 litri, possono essere prodotti solo nella tipologia frizzante.
 I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con  la  specificazione  di  un  vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
 Per   i   vini   ad  indicazione  geografica  tipica  «Emilia»  o «dell'Emilia»,  con  o  senza  il  nome  del vitigno, nella tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
 I  vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» prodotti nella tipologia frizzante sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 2004).
 Art. 3.
 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle  province  di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la  parte  della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
 La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,    nell'ambito    aziendale,   e'   gia'   comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1 e non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica  tipica  «Emilia» o «dell'Emilia»: nelle tipologie bianco, rosso   e  rosato  a  tonnellate  29,  e  per  le  tipologie  con  le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:
 Alionza tonnellate 26;
 Ancellotta o Lancellotta tonnellate 26;
 Barbera tonnellate 21;
 Cabernet tonnellate 21;
 Cabernet Franc tonnellate 21;
 Cabernet Sauvignon tonnellate 20;
 Chardonnay tonnellate 23;
 Fortana tonnellate 29;
 Lambruschi tonnellate 29;
 Malbo Gentile tonnellate 20;
 Malvasia di Candia aromatica tonnellate 24;
 Malvasia bianca tonnellate 20;
 Marzemino tonnellate 20;
 Merlot tonnellate 20;
 Montu' tonnellate 29;
 Pignoletto tonnellate 26;
 Pinot bianco tonnellate 26;
 Pinot grigio tonnellate 20;
 Pinot nero tonnellate 20;
 Riesling italico tonnellate 20;
 Sangiovese tonnellate 21;
 Sauvignon tonnellate 23;
 Trebbiano tonnellate 29.
 Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica  tipica «Emilia» o «dell'Emilia» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
 Bianco 8,50 % vol.;
 Rosso 8,50% vol.;
 Rosato 8,50% vol.;
 Alionza 8,50%;
 Ancellotta o Lancellotta 8,50%;
 Barbera 8,50%;
 Cabernet 8,50%;
 Cabernet Franc 8,50%;
 Cabernet Sauvignon 8,50%;
 Chardonnay 8,50%;
 Fortana 8,50%;
 Lambrusco 8,50%;
 Malbo Gentile 8,50%;
 Malvasia di Candia aromatica 8,50%;
 Malvasia bianca 8,50%;
 Marzemino 8,50%;
 Merlot 8,50%;
 Montu' 8,50%;
 Pignoletto 8,50%;
 Pinot bianco 8,50%;
 Pinot grigio 8,50%;
 Pinot nero 8,50%;
 Riesling italico 8,50%;
 Sangiovese 8,50%;
 Sauvignon 8,50%;
 Trebbiano 8,50%.
 E'   consentito   l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale  mediante  la  pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.
 Le  operazioni  di arricchimento da effettuarsi in un'unica fase, devono  essere  annotate  negli  appositi  registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.
 Art. 5.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
 Qualora  venga  superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
 E'  consentito  a  favore  dei  vini  da  tavola  ad  indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» il taglio con mosti e vini provenienti  anche  da  terreni  situati  al  di  fuori della zona di produzione   delimitata  dal  precedente  art.  3  nella  misura  non eccedente il limite del 15%.
 Art. 6.
 I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con  o  senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al  consumo  devono  avere  i  seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
 «Emilia» o «dell'Emilia» bianco 10,00%;
 «Emilia» o «dell'Emilia» rosso 10,00%;
 «Emilia» o «dell'Emilia» rosato 10,00%;
 «Emilia» o «dell'Emilia» novello 11,00%;
 Alionza 10,00%;
 Ancellotta o Lancellotta 10,00%;
 Barbera 10,00%;
 Cabernet 10,00%;
 Cabernet Franc 10,00%;
 Cabernet Sauvignon 10,00%;
 Chardonnay 10,00%;
 Fortana 10,00%;
 Lambrusco 10,00%;
 Malvasia di Candia aromatica 10,00%;
 Malvasia bianca 10,00%;
 Malbo Gentile 10,00%;
 Marzemino 10,00%;
 Merlot 10,00%;
 Montu' 10,00%;
 Pignoletto 10,00%;
 Pinot bianco 10,00%;
 Pinot grigio 10,00%;
 Pinot nero 10,00%;
 Riesling italico 10,00%;
 Sangiovese 10,00%;
 Sauvignon 10,00%;
 Trebbiano 10,00%.
 Art. 7.
 All'indicazione  geografica  tipica «Emilia» o «dell'Emilia» e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,   scelto,   selezionato,  superiore  e  similari.  E'  tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati  purche'  non  abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 I  vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono  essere  immessi  al  consumo  nei contenitori previsti dalla normativa  vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo  a  fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
 I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia», o «dell'Emilia» possono  essere  sottoposti  anche ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno.
 Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,  l'indicazione  geografica  tipica «Emilia» o «dell'Emilia» puo' essere  utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da  vigneti  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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