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| Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n. 163 |  | Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare specifiche  disposizioni  volte  ad  assicurare  la  funzionalita'  e l'efficienza del settore delle infrastrutture;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Emana
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 Misure urgenti per la funzionalita' del Registro Italiano Dighe
 
 1.  All'articolo  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma  119  e'  inserito il seguente: "119-bis). Il Registro Italiano Dighe  puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite   convenzione   o   altra   forma   di   flessibilita'  e  di collaborazione,  nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.".
 2.   Il   Registro   Italiano  Dighe  provvede,  per  l'anno  2005, all'attuazione  dell'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004,  n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Conseguentemente, per la compensazione  degli  effetti  finanziari che ne derivano, per l'anno 2005,  sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, l'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 17.500.000,00 euro.
 3.  Nel  comma  3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998,   n.112,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Al Presidente  del  Registro  Italiano Dighe - R.I.D. e' riconosciuto il compenso  determinato  ai  sensi  della  direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, con l'imputazione a carico del  bilancio  del  R.I.D.,  fatto salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni  collocato  in posizione di aspettativa senza assegni da  parte  dell'amministrazione  di  appartenenza,  esclusivamente il trattamento economico gia' in godimento.".
 |  |  |  | Art. 2. Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti
 
 1.   Alla  gestione  economico-finanziaria  dei  Servizi  integrati infrastrutture  e  trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
 |  |  |  | Art. 3. Competenza sull'assistenza fiscale
 
 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.  139,  dopo  la  lettera  q)  e'  aggiunta  la  seguente:  "q-bis) l'assistenza  fiscale  nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito  di  lavoro  autonomo  e  di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".
 |  |  |  | Art. 4. Incremento dei livelli occupazionali
 
 1.  Ai  fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle  aree  individuate  dall'obiettivo  1  del  regolamento (CE) n. 1260/1999   del   Consiglio,  del  21  giugno  1999,  ai  comuni  con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla  data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con   esito   positivo  iniziative  per  la  trasformazione  a  tempo indeterminato  del  rapporto  di  lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81,  e' erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2005,  ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati.  Le  relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle  risorse  di  cui al presente comma, nonche', in relazione agli oneri  a  carico  dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero  dell'interno  sulla  base  dei dati certificati dai comuni interessati,  a  pena  di  decadenza,  entro  due  mesi dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto. Sono  esclusi  i comuni che abbiano gia' goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:
 a)  quanto  a  18  milioni  di  euro  per  l'anno  2005, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
 b)  quanto  a  18  milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente  riduzione  rispettivamente,  per  8  milioni di euro, dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di  cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota  destinata  allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 5. Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
 
 1.   La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  7 dell'articolo  8  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel  senso  che  non si considera destinazione a struttura produttiva diversa  la  locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai  sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  costituenti  un  complesso immobiliare  unitario  polifunzionale  destinato  allo svolgimento di attivita'  commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico.
 |  |  |  | Art. 6. Esenzione dall'ICI per particolari immobili
 
 1.  L'esenzione  prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive modificazioni,  si  intende  applicabile  anche  nei casi di immobili utilizzati  per le attivita' di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della  legge  20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalita' di religione o di culto.
 |  |  |  | Art. 7. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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