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| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 1 luglio 2005 |  | Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di  mobilita',  previsto  dall'articolo  1,  comma  155,  della legge 30 dicembre  2004,  n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese   artigiane   non   rientranti   nella   disciplina   di  cui all'articolo 12,  commi  1  e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e delle  imprese industriali fino a 15 dipendenti, del settore tessile, abbigliamento  e  calzaturiero della regione Emilia-Romagna. (Decreto n. 36449). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione   ai   sensi   dell'art.  1,  comma  155,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005  e  Euro  10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita' e non utilizzato;
 Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il rilancio  dei  settori  tessile,  abbigliamento  e calzaturiero della regione   Emilia-Romagna,   promosso   dalla  regione  interessata  e sottoscritto in data 30 marzo 2005, presso la residenza municipale di Carpi (Modena);
 Visto  il  verbale  di accordo in data 20 aprile 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005, n. 35, presso la sede il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Pasquale  Viespoli,  tra la regione Emilia-Romagna, le organizzazioni datoriali  e  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori, in cui, considerato   l'aggravarsi   dello   stato  di  crisi  della  filiera produttiva  tessile,  abbigliamento  e  calzaturiera, che colpisce le aziende  ubicate  nella  regione  Emilia-Romagna,  viene  prevista la concessione,   in   deroga  alla  normativa  ordinaria  vigente,  del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
 Visto  il limite di spesa di 25 milioni di euro fissato nel verbale del  20 aprile  2005  di  cui  15.000.000 a valere sullo stanziamento previsto   dall'art.   1,  comma  155,  della  legge  n.  311/2004  e 10.000.000,  a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo ministeriale   del  20 aprile  2005  che  prevede  per  i  lavoratori dipendenti   delle  imprese  operanti  nei  citati  settori,  ubicate nell'area territoriale della regione Emilia-Romagna;
 a) la   concessione,   fino  31 dicembre  2006,  del  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei dipendenti delle  imprese  artigiane  che  non rientrano nella disciplina di cui all'art.  12,  commi 1) e 2), della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;
 b) la  concessione,  fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita'  ai  lavoratori  licenziati  per  cessazione di attivita' o riduzione  di  personale,  dalle  aziende  artigiane  e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel  Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005 che  ha recepito l'accordo di programma del 30 marzo 2005 di cui alle premesse  - che diventa parte integrante del presente provvedimento - e'  concesso,  fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  nei confronti dei lavoratori dipendenti delle  imprese  artigiane,  che non rientrano nella disciplina di cui all'art.  12  commi  1  e  2 della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali  fino  a  quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.
 |  |  |  | Art. 2. Ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale  da  aziende  artigiane  o  da  imprese  industriali fino a quindici  dipendenti  dei  settori  citati,  puo'  essere concesso il trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 3. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente   art.  1,  devono  avere  novanta  giorni  di  anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  |  |  | Art. 4. I  trattamenti  di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo  complessivo  di spesa di 25 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri  per  il  riconoscimento  della  contribuzione,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 5. L'erogazione  del  trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155,   della  legge  n.  311/2004,  e  successive  modificazioni,  e' incompatibile  con  ogni  trattamento  previdenziale  o assistenziale connesso  alla  sospensione  dell'attivita'  lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.
 |  |  |  | Art. 6. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non  oltre  il  31 dicembre  2006,  la  contribuzione  prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 7. L'onere   complessivo,  pari  ad  euro  25.000.000,00,gravera'  sul capitolo  7202  della UPB 3.2.3.1 Occupazione, per 15.000.000 di euro sui  fondi  impegnati  con  decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005  e  per  10.000.000  di  euro  sulle risorse aggiuntive previste dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b), del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.
 |  |  |  | Art. 8. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'I.N.P.S.     comunicazioni    sull'effettivo    utilizzo    degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di  spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al  presente  provvedimento,  anche  avvalendosi  delle comunicazioni mensili  di  cui  all'articolo  precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° luglio 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 14
 |  |  |  | VERBALE DI ACCORDO 
 In  data  20 aprile  2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza del Sottosegretario, on. Pasquale Viespoli,  assistito  dalle  Direzioni  generali  della  tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione delle imprese appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiera della regione Emilia-Romagna.
 Hanno partecipato:
 Regione Emilia-Romagna;
 Confartigianato;
 C.N.A.;
 C.L.A.A.I.;
 Confapi - Unionapi;
 Casartigiani;
 CGIL;
 Femca CISL;
 Filtea CGIL;
 Uilta UIL;
 EBER;
 Direzione regionale del lavoro Emilia-Romagna;
 INPS nazionale e regionale;
 Italia Lavoro.
 Considerato  l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  della filiera produttiva  tessile,  abbigliamento,  calzaturiera  che  colpisce  le aziende del settore, con pesanti ricadute sull'occupazione.
 Considerato,   altresi',  che  le  imprese  della  filiera  sopra indicata  si  configurano  anche  come  aziende  artigiane  o aziende industriali  fino  a  15  dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali.
 Considerata  la  necessita' di intervenire con misure che possano consentire  il  superamento  della  situazione  di  crisi,  anche con specifici  interventi  di  politiche  attive  del  lavoro  in  favore dell'occupazione,   idonei   al   superamento  dell'attuale  fase  di congiuntura negativa.
 Considerato  che  la  regione  Emilia-Romagna,  le organizzazioni imprenditoriali  e  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  del tessile abbigliamento calzaturiero hanno sottosritto in data 5 aprile 2004  un'intesa  concernente  le  prospettive di scenario del settore tessile  Emilia-Romagna,  confermato  ed  integrato  in data 30 marzo 2005.
 Ritenuto  applicabile  alle  imprese  della  filiera di cui sopra l'art.  1, comma 155 della legge n. 311/2004, come integrato dall'art 13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione,   in   deroga   alla   vigente  normativa,  della  cassa integrazione  guadagni  straordinaria  e della mobilita' alle aziende artigiane e alle imprese industriali fino a 15 dipendenti.
 Le parti concordano quanto segue:
 1)  il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere   erogato   in   favore  dei  dipendenti  (operai,  impiegati, intermedi,  quadri)  delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti, appartenenti ai settori   indicati   nelle   premesse   e   ubicate   nella   regione Emilia-Romagna.  I  lavoratori beneficiari devono avere un'anzianita' lavorativa   presso  l'impresa  che  procede  alla  sospensione,  non inferiore a novanta giorni;
 2)  il trattamento di cui al punto 1) puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2006;
 3)  il  trattamento  di  mobilita' puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2006 ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o  riduzione  di  personale  dalle  aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti;
 4)  ai  fini  del  perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento  di CIGS, le imprese artigiane non aderenti all'EBER (non rientranti  nelle  previsioni  di  cui  all'art.  12  della  legge n. 223/1991)  e  quelle  industriali  sino a quindici dipendenti faranno riferimento  alle  associazioni  di  categoria  ed  alle associazioni sindacali   firmatarie  del  presente  accordo  ed  applicheranno  la procedura  prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975, e successive modificazioni ed integrazioni. Le imprese artigiane aderenti all'EBER svolgeranno  la  consultazione  sindacale  con le modalita' in vigore presso lo stesso EBER;
 5)  i  trattamenti  di  cui  ai  punti  1)  e 3) possono essere concessi,  senza  soluzione di continuita', nel limite complessivo di spesa  di  25 milioni  di  euro,  di  cui  15  milioni a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e  10  milioni  di  euro  a  valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art.  13,  comma  2,  lettera b)  del  decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge de1 medesimo;
 6)  le  domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale,  saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla Direzione regionale  del  lavoro dell'Emilia-Romagna che procede, nei limiti di spesa  di  cui  al  punto  5)  e  previa  verifica  delle  condizioni individuate  nel  presente  verbale, alla concessione dei trattamenti e.,  conseguentemente, autorizza l'I.N.P.S. competente per territorio ad erogare i trattamenti. Le domande di CIGS, per conoscenza, saranno inviate   alla   regione   Emilia-Romagna.  Le  imprese  beneficiarie comunicheranno    mensilmente   all'I.N.P.S.   l'effettivo   utilizzo dell'ammortizzatore   sociale   concesso.   Le  domande  relative  al trattamento  di'  mobilita' dovranno essere presentate dai lavoratori interessati alla Direzione regionale del lavoro;
 7)  l'erogazione  del  trattamento  di  CIGS e di mobilita', ai sensi  dell'art.  1,  comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modifiche,  e'  incompatibile  con  ogni  trattamento previdenziale o assistenziale  connesso  alla  sospensione dall'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.
 8)  la  regione Emilia-Romagna e le parti sociali continueranno ad  attivarsi  per  il  superamento  dell'attuale  fase  di crisi del settore  tessile,  abbigliamento  e calzaturiero attraverso le azioni concordate  in  sede  regionale  ne  programma  del 5.4.04, integrato dall'intesa del 30 marzo 2005;
 9)  la  distribuzione tra le diverse tipologie di trattamento e tra  i  destinatari  sara'  definita e modulata in base alle esigenze verificate  dalle  parti sociali, d'intesa con la Direzione regionale del lavoro e la regione Emilia-Romagna.
 Il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali garantisce la copertura  finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo nel limite  comp1essivo  di  25  milioni  di  euro a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui 10 milioni subordinatamente all'integrazione in via  legislativa  delle risorse previste dal citato comma 155 e nella misura prevista dal decreto-legge n. 35/2005.
 Il  Sottosegretario,  on.  Pasquale  Viespoli, ritiene, alla luce delle  previsioni  dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive  modificazioni,  che quanto sopra concordato risponda alle esigenze  occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
 Letto, confermato, sottoscritto.
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