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| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2005 |  | Disposizioni  di  protezione civile conseguenti alla dichiarazione di evento   di   cui  all'articolo 5-bis,  comma  5,  del  decreto-legge 7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n. 401, nella citta' di Colonia in occasione della «XX Giornata Mondiale della Gioventu». (Ordinanza n. 3456). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed, in particolare, l'art.  4,  comma  2,  nel  quale  si  dispone  che  agli  interventi all'estero  del  Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Considerato  che  nel mese di agosto 2005 si svolgera' nella citta' di  Colonia  la «XX Giornata Mondiale della Gioventu» con la presenza di  migliaia di fedeli provenienti da piu' parti del mondo, di cui un considerevole numero di cittadini italiani;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 luglio  2005,  concernente  la  dichiarazione  di  evento  di  cui all'art.  5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in  relazione alla «XX Giornata Mondiale della Gioventu» nella citta' di Colonia;
 Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  disciplinare  le modalita' idonee  ad  assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle  iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a garantire  il  supporto  ai  fedeli  italiani che parteciperanno alla manifestazione;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Al  fine  di  assicurare  la necessaria assistenza ai cittadini italiani   che   parteciperanno  alla  «XX  Giornata  Mondiale  della Gioventu», di cui alla dichiarazione di evento citata in premessa, il Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a porre in essere le seguenti iniziative:
 reperimento  e  trasporto  di  strutture  prefabbricate e di ogni altro bene mobile utile per assicurare il servizio di informazione ed assistenza in favore dei fedeli italiani;
 effettuazione  del  servizio  di assistenza ai volontari italiani presenti sul luogo della manifestazione.
 2.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ritenuto indispensabile, e sulla base di  specifica  motivazione,  puo' derogare, nel rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico,  delle direttive comunitarie e della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36.
 3.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della  protezione civile e' autorizzato ad inviare proprio personale, nel  limite  massimo  di  cinque  unita', in missione nella citta' di Colonia.
 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede  a  carico  del  Fondo  della protezione civile, a titolo di anticipazione rispetto a successive integrazioni del Fondo stesso per lo scopo.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 agosto 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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