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| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2005 |  | Ulteriori  interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi  nella  citta'  di  Catania  nel settore del traffico e della mobilita'. (Ordinanza n. 3457). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre   2002,   n.   3259,   recante  «Interventi  necessari  a fronteggiare  l'emergenza  ambientale  determinatasi  nella citta' di Catania nel settore del traffico e della mobilita»;
 Vista la nota del 7 giugno 2005, con la quale il sindaco di Catania -  Commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui  alla  citata  ordinanza  n.  3259/2002,  in considerazione della scadenza  dello  stato  di  emergenza  fissata  al 30 giugno 2005, ha rappresentato  l'esigenza  che, relativamente all'ambito territoriale di  competenza,  siano  disciplinate  le  ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico;
 Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di  determinare  pregiudizi  alla  collettivita' interessata, sicche' occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Acquisita  la sostanziale intesa rilasciata dalla regione siciliana in   data   6 luglio   2005   per   quanto  concerne  in  particolare l'ineludibile  esigenza  di  adottare  un provvedimento di protezione civile  finalizzato  al «completamento delle attivita' amministrative conseguenti e connesse all'attivita' commissariale»;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  sindaco  di  Catania e' confermato, fino al 30 aprile 2006, Commissario  delegato per fronteggiare la situazione di criticita' in atto  nel  territorio  comunale  nel  settore  del  traffico  e della mobilita',   al   fine   di  assicurare  continuita'  alle  attivita' precedentemente poste in essere in regime straordinario, provvedendo, in   regime  ordinario,  all'attuazione  ed  al  completamento  degli interventi   e  delle  opere  gia'  programmate  per  il  superamento dell'emergenza,  sulla  base  di  quanto  disposto  dall'ordinanza di protezione civile 20 dicembre 2002, n. 3259.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi della struttura  commissariale di cui all'art. 3 dell'ordinanza 20 dicembre 2002,  n. 3259, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  avvalendosi delle risorse disponibili.
 2.  Per  il  piu'  proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della  collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente ordinanza provvede utilizzando le risorse gia' al medesimo assegnate o in via di assegnazione.
 2.  Il Commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la  contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi  dell'art.  4, comma 2, dell'ordinanza del 20 dicembre 2002, n. 3259.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  Commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 2.   Il   Commissario   delegato   trasmette   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei   Ministri   una   relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli interventi,   nonche',   al   termine  degli  stessi,  una  relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 agosto 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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