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| Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 29 luglio 2005 |  | Iscrizione  nella  tariffa  di vendita al pubblico di varie marche di tabacco  lavorato di provenienza UE - Previsione di ulteriori tipi di condizionamento   di   sigari  e  sigaretti  di  cui  e'  ammessa  la commercializzazione  - Variazione di denominazione nonche' radiazione di alcune marche di tabacco lavorato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 
 Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
 Vista  le  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni; concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
 Visto  il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  184, recante l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
 Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che  fissa  la ripartizione  dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni:
 Viste  le  richieste  presentate  dalle  ditte  Gutab  Sas, British American Tobacco Italia SpA, International Tobacco Agency Srl, Philip Morris Italia SpA, Maga Team Srl, Cigars & Tobacco Italy Srl e B.L.S. S.r.l.  intese  ad  ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;
 Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   ulteriori  tipi  di condizionamenti   di   tabacchi   lavorati   di  cui  e'  ammessa  la circolazione;
 Considerato,  altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio   1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre provvedere  all'inserimento  di  varie marche di tabacchi lavorati di provenienza  UE,  in  conformita'  ai  prezzi  indicati  nelle citate richieste,  nelle  classificazioni  dei prezzi di vendita di cui alle tabelle  B  e C allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;
 Vista la richiesta della ditta Gallaher Italia Srl per il cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato;
 Vista  l'istanza  della  ditta  Cigars  &  Tobacco Italy Srl per la radiazione  dalla  tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari naturali;
 Considerato   che   occorre  provvedere  in  linea  con  le  citate richieste;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  lettera  c)  dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002,   come   modificato   dall'art.   1  del  decreto  direttoriale 10 settembre 2004, e' sostituita dalla seguente:
 c) sigari  e sigaretti: in scatole o involucri da 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 29 - 30 - 32 - 36 - 40 - 42 - 50 e 100 pezzi;
 |  |  |  | Art. 2. Le  seguenti  marche  di  tabacco  lavorato sono inquadrate nelle classificazioni  stabilite  dalle tabelle B e C, allegate al predetto decreto  direttoriale  19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:
 
 ----> vedere TABELLE da pag. 22 a pag. 24 della G.U. <----
 |  |  |  | Art. 3. La  denominazione  delle  seguenti  marche  di  sigarette  e' cosi' modificata:
 da MEMPHIS SKY BLUE 100 a MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100s;
 da MEMPHIS STRATO-BLUE a MEMPHIS ORIGINAL SILVER;
 da MEMPHIS BLUE a MEMPHIS ORIGINAL RED;
 da MEMPHIS SKY BLUE a MEMPHIS ORIGINAL BLUE.
 Le  scorte  delle  suindicate marche, gia' fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.
 |  |  |  | Art. 4. Le seguenti marche di sigari naturali sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:
 
 ----> vedere TABELLA da pag. 24 a pag. 25 della G.U. <----
 
 Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la  registrazione,  entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il direttore generale: Tino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 254
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