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| Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 1 agosto 2005 |  | Ammissione  di  progetti  autonomi  al finanziamento del Fondo per le agevolazioni  alla  ricerca  per  un  impegno  di  spesa  pari a Euro 949.900,00. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
 Vista  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   dalla  legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante: «Modifiche  alla  legge  1°  marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;
 Visto  il  decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5  e  7  che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  23 ottobre  1997, n. 629, recante «Modalita'  procedurali  per  la  concessione  delle  agevolazioni ai progetti  e  centri  di  ricerca  di  cui  all'art.  6,  comma 5, del decreto-legge  8  febbraio,  n.  32,  convertito nella legge 7 aprile 1995,  n.  104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;
 Visto  il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina  del  comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;
 Viste   le   domande  presentate  ai  sensi  del  predetto  decreto ministeriale  del  23 ottobre  1997,  n.  629  ed  i  relativi  esiti istruttori;
 Tenuto  conto  delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 22 giugno 2005 e riportate nel rispettivo resoconto sommario;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003;
 Tenuto  conto  delle  disponibilita'  del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2005;
 Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
 Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  seguenti  progetti  di  ricerca sono ammessi agli interventi previsti  dalle  leggi  citate  nelle  premesse,  nella  forma, nella misura,  le  modalita'  e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Gli  interventi  di  cui  al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 2.  Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
 La  durata  del  finanziamento  e'  stabilita  in  un  periodo  non superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del  progetto  di ricerca. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti,  posticipate,  comprensive  di  capitale  ed  interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide   con  la  seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva all'effettiva conclusione del progetto.
 Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Le  risorse  necessarie  per  gli  interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 949.900,00 ripartita in Euro 213.500,00 nella forma di contributo nella spesa ed Euro  736.400,00  nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilita'  del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005 destinate alle aree depresse.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° agosto 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ----> vedere ALLEGATO a pag. 46 della G.U. <----
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