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| Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 4 agosto 2005 |  | Approvazione  del modello per la «Comunicazione relativa al regime di determinazione  della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli  articoli da  155  a  161  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispone:
 1.  Approvazione  del  modello  per  la  «Comunicazione relativa al regime   di   determinazione  della  base  imponibile  delle  imprese marittime  di  cui  agli  articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione.
 1.1.  E' approvato, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  153  del 4 luglio 2005, il modello per la «Comunicazione relativa al  regime  di  determinazione  della  base  imponibile delle imprese marittime  di  cui  agli  articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento.
 1.2. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da un frontespizio, contenente  i  dati  relativi  alla  societa'  o  ente  armatore,  al rappresentante  firmatario  della  comunicazione,  alle  societa' del gruppo per le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'art. 2359,  comma  1,  numero 1), del codice civile, la sottoscrizione del rappresentante   firmatario  della  comunicazione  e  l'impegno  alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.
 2.  Modalita' di presentazione, reperibilita' e autorizzazione alla
 stampa del modello.
 2.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1 e' presentato in via  telematica,  direttamente  o  tramite  soggetti incaricati della trasmissione  telematica  di  cui  all'art.  3,  commi 2-bis e 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni. La prova della presentazione e' costituita dalla  ricevuta  rilasciata  in  via  telematica  dall'Agenzia  delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.
 2.2.  La  trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione di cui al punto 1 e' effettuata utilizzando il prodotto di  gestione  denominato  «Tonnage  Tax»,  che  e'  reso  disponibile gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate   nel   sito  Internet www.agenzia entrate.gov.it
 2.3.  E'  fatto,  comunque,  obbligo  ai  soggetti incaricati della trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare  all'interessato  la  comunicazione  di  cui al punto 1 su modelli  conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente  provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa in   via   telematica,   nonche'   copia  della  ricevuta  rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.
 2.4. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente in  formato  elettronico  e  puo' essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it  e  www.finanze.gov.it. Il medesimo modello puo'  essere  altresi'  prelevato da altri siti Internet a condizione che  sia  conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente  provvedimento  e  rechi  l'indirizzo  del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 2.5. Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica  realizzata  in  colore  nero  mediante  l'utilizzo  di stampanti   laser   o  di  altri  tipi  di  stampanti,  che  comunque garantiscano  la  chiarezza  e la leggibilita' del modello stesso nel tempo.
 Motivazioni.
 Il  decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', all'art. 1 ha  modificato  il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: «TUIR»),  introducendo,  tra  l'altro, agli articoli da 155 a 161, un regime  opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (di seguito: «tonnage tax»).
 Inoltre,  secondo  quanto  stabilito dall'art. 161 del TUIR, con il decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153 del 4 luglio 2005 (di seguito:  «decreto»), sono state adottate le disposizioni applicative del citato regime di determinazione forfetaria.
 In  particolare,  l'opzione  per  il  predetto  regime  deve essere comunicata  all'Agenzia  delle  entrate secondo le modalita' adottate con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia medesima, puo' essere rinnovata ed e' irrevocabile per dieci esercizi sociali.
 L'opzione   deve   essere  esercitata  entro  il  termine  previsto dall'art.  155,  comma  1,  del  TUIR,  vale  a  dire  entro tre mesi dall'inizio  del  periodo  d'imposta dal quale i soggetti interessati intendono  fruirne,  mentre  puo'  essere  rinnovata  entro  tre mesi dall'inizio  dell'esercizio  successivo al periodo di efficacia della precedente.
 La  comunicazione  va,  altresi', presentata nel caso di variazione del  gruppo,  entro  tre  mesi  dall'evento  che  ha  determinato  la variazione.
 Come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  5 luglio  2005,  per  il  primo  periodo  d'imposta che inizia a decorrere  dalla  data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli  articoli da  155  a  161 del TUIR, in materia di determinazione forfetaria  della  base  imponibile  di  alcune imprese marittime, le comunicazioni  all'Agenzia  delle entrate relative all'opzione di cui all'art.  155  del  TUIR,  sono  effettuate entro la fine del periodo d'imposta.
 Il  presente provvedimento approva il modello per la «Comunicazione relativa  al  regime  di  determinazione  della base imponibile delle imprese  marittime  di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle  imposte  sui  redditi»,  con  le  relative  istruzioni  per la compilazione,  annessi al presente provvedimento, da utilizzare nelle ipotesi di:
 esercizio dell'opzione, ai sensi dell'art. 3 del decreto;
 rinnovo dell'opzione, ai sensi dell'art. 4 del decreto;
 variazione del gruppo, ai sensi dell'art. 5 del decreto.
 Il  presente  provvedimento  definisce,  inoltre,  le  modalita' di presentazione,  reperibilita'  e  autorizzazione  alla  stampa  della comunicazione  relativa  al  regime  di  tonnage  tax  stabilendo, in particolare,  che  la  trasmissione dei dati ivi contenuti avvenga in via   telematica   utilizzando  il  prodotto  informatico  denominato «Tonnage  Tax»,  reso  disponibile  gratuitamente  dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito Internet.
 Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
 Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
 Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 Disciplina normativa di riferimento.
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (articoli da 155 a 161).
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto.
 Decreto  del  Ministero  delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del 12 agosto  1998,  concernente,  tra l'altro, le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
 Decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
 Decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344,  recante riforma dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.
 Decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, recante disposizioni  applicative  del  regime  di  determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (tonnage tax).
 Decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005, recante differimento  del  termine,  per  la  comunicazione all'Agenzia delle entrate,  dell'esercizio  dell'opzione per avvalersi della disciplina in tema di «tonnage tax».
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere ALLEGATO da pag. 49 a pag. 54 della G.U. <----
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