Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 4 agosto 2005
Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione.
1.1. E' approvato, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, il modello per la «Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da un frontespizio, contenente i dati relativi alla societa' o ente armatore, al rappresentante firmatario della comunicazione, alle societa' del gruppo per le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.
2. Modalita' di presentazione, reperibilita' e autorizzazione alla
stampa del modello.
2.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1 e' presentato in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La prova della presentazione e' costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.
2.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione di cui al punto 1 e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «Tonnage Tax», che e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenzia entrate.gov.it
2.3. E' fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la comunicazione di cui al punto 1 su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonche' copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.
2.4. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.5. Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel tempo.
Motivazioni.
Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', all'art. 1 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: «TUIR»), introducendo, tra l'altro, agli articoli da 155 a 161, un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (di seguito: «tonnage tax»).
Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 161 del TUIR, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005 (di seguito: «decreto»), sono state adottate le disposizioni applicative del citato regime di determinazione forfetaria.
In particolare, l'opzione per il predetto regime deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, puo' essere rinnovata ed e' irrevocabile per dieci esercizi sociali.
L'opzione deve essere esercitata entro il termine previsto dall'art. 155, comma 1, del TUIR, vale a dire entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta dal quale i soggetti interessati intendono fruirne, mentre puo' essere rinnovata entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia della precedente.
La comunicazione va, altresi', presentata nel caso di variazione del gruppo, entro tre mesi dall'evento che ha determinato la variazione.
Come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2005, per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR, in materia di determinazione forfetaria della base imponibile di alcune imprese marittime, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'opzione di cui all'art. 155 del TUIR, sono effettuate entro la fine del periodo d'imposta.
Il presente provvedimento approva il modello per la «Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento, da utilizzare nelle ipotesi di:
esercizio dell'opzione, ai sensi dell'art. 3 del decreto;
rinnovo dell'opzione, ai sensi dell'art. 4 del decreto;
variazione del gruppo, ai sensi dell'art. 5 del decreto.
Il presente provvedimento definisce, inoltre, le modalita' di presentazione, reperibilita' e autorizzazione alla stampa della comunicazione relativa al regime di tonnage tax stabilendo, in particolare, che la trasmissione dei dati ivi contenuti avvenga in via telematica utilizzando il prodotto informatico denominato «Tonnage Tax», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito Internet.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (articoli da 155 a 161).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente, tra l'altro, le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, recante disposizioni applicative del regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (tonnage tax).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005, recante differimento del termine, per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, dell'esercizio dell'opzione per avvalersi della disciplina in tema di «tonnage tax».
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2005
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato

----> vedere ALLEGATO da pag. 49 a pag. 54 della G.U. <----
 
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