Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2005 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE 19 luglio 2005
Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri intermediari nonche' dei finanziamenti bancari a parti correlate. (Deliberazione n. 1057).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 1, comma 2, lettera h-quater), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (TUB) che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
Visto il comma 2, lettera h-quinquies), del medesimo articolo che definisce rilevanti le partecipazioni che comportano il controllo dell'intermediario e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa';
Visto l'art. 19 del TUB che prevede obblighi di autorizzazione per chi e' titolare di partecipazioni rilevanti in una banca o comunque ne detiene il controllo;
Visto l'art. 20 del TUB che prevede obblighi di comunicazione per chi e' titolare di partecipazioni rilevanti in una banca;
Visto l'art. 19, comma 9, del TUB che prevede che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni attuative del medesimo articolo;
Visto l'art. 25 del TUB che prevede che i titolari di partecipazioni rilevanti debbano possedere i requisiti di onorabilita' determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia;
Visto l'art. 53 del TUB e, in particolare, il comma 1, lettere b) e c), in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, e il comma 4, in base al quale:
i) la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina i limiti che le banche devono rispettare, per la concessione di credito a soggetti a loro collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante, con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito;
ii) il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attivita' bancarie;
Visto l'art. 108 del TUB che prevede che i titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari debbano possedere i requisiti di onorabilita' determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'UIC;
Visto l'art. 110 del TUB che prevede obblighi di comunicazione per chi e' titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario;
Visto l'art. 114-quater del TUB che prevede che agli istituti di moneta elettronica (IMEL) si applicano tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 19, fatta eccezione per i commi 6 e 7, l'art. 20 e l'art. 25 del TUB;
Visti gli art. 1, comma 1, n. 10, 7, 16 e 48, paragrafo 4, della direttiva 2000/12/CE in materia di accesso all'attivita' degli enti creditizi e suo esercizio;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente capo si applica alle azioni e agli altri strumenti finanziari, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-quater), del TUB, emessi dalle banche in conformita' delle previsioni statutarie, nonche' ai contratti e alle clausole statutarie di cui all'art. 19, comma 8-bis, del TUB, fermi restando i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dagli articoli 14 e 56 del TUB.
 
Art. 2.
Partecipazioni azionarie
1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del TUB, e' soggetta, in ogni caso, ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione di azioni da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni con diritto di voto. Per il calcolo dell'ammontare della partecipazione al capitale della banca si tiene conto: al numeratore, di tutte le azioni con diritto di voto gia' possedute e da acquisire; al denominatore, di tutte le azioni con diritto di voto. Sono considerate con diritto di voto tutte le azioni che attribuiscono il diritto di voto, anche se limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di condizioni. Ai medesimi fini non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti.
 
Art. 3.
Partecipazioni rilevanti: azioni
1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del TUB e' soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca.
2. Si considera partecipazione rilevante:
a) il possesso a qualsiasi titolo di azioni, anche prive del diritto di voto, per un ammontare non inferiore al 10 per cento del capitale sociale;
b) il possesso di una partecipazione superiore al 5 per cento di azioni che danno diritto di voto, anche condizionato, su uno o piu' argomenti attinenti alle seguenti materie:
modifiche dello statuto;
approvazione di bilanci;
nomina, revoca o responsabilita' di componenti degli organi amministrativi, di controllo, del revisore o della societa' di revisione;
eventuali autorizzazioni richieste dallo statuto per atti degli amministratori;
distribuzione di utili.
Ai fini del calcolo della partecipazione di cui alla presente lettera si tiene conto, al numeratore, di tutte le azioni da acquisire, unitamente a quelle gia' possedute, che danno diritto di voto anche condizionato su uno degli argomenti indicati e, al denominatore, di tutte le azioni aventi diritto di voto anche condizionato sul medesimo argomento.
In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione, il calcolo della partecipazione rilevante per le azioni non condizionate viene effettuato anche ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che danno diritti di voto non condizionati.
 
Art. 4.
Variazioni delle partecipazioni azionarie
1. Le variazioni delle partecipazioni di cui agli articoli 2 e 3 devono essere autorizzate quando comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento delle partecipazioni tali da portare al superamento delle soglie del 15, 20, 33 e 50 per cento.
2. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del TUB, puo' stabilire soglie ulteriori.
 
Art. 5.
Partecipazioni rilevanti: strumenti finanziari
1. Il possesso di strumenti finanziari emessi da una banca configura una partecipazione rilevante, agli effetti dell'art. 19, comma 1, del TUB quando ne derivi il potere di nominare componenti degli organi aziendali della banca ovvero di condizionare scelte organizzative o gestionali di carattere strategico. La Banca d'Italia indica i criteri per individuare le suddette fattispecie.
2. Nelle ipotesi in cui i poteri di cui al comma 1 siano attribuiti collettivamente ai possessori di strumenti finanziari dello stesso tipo, la Banca d'Italia individua la percentuale rilevante ai fini dell'art. 19, comma 1, del TUB e le relative modalita' di calcolo, tenendo conto del contenuto dei diritti attribuiti.
3. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del TUB, individua i casi in cui la variazione della partecipazione di cui al comma 2 deve essere autorizzata.
 
Art. 6.
Poteri della Banca d'Italia
1. Tenuto conto della natura della partecipazione e del tipo di influenza che essa consente sulla gestione della societa', la Banca d'Italia puo', in via generale o in relazione alla particolare struttura finanziaria della banca, individuare ulteriori fattispecie di partecipazione rilevante, anche con riferimento ad azioni o strumenti finanziari che attribuiscono diritti diversi da quelli indicati agli articoli 3 e 5, prendendo in considerazione: le modalita' di esercizio del diritto di voto; i casi in cui il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti; i diritti particolari connessi alle partecipazioni stesse nonche' gli effetti del possesso congiunto di azioni e strumenti finanziari ovvero di strumenti finanziari di diverso tipo.
2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni relative alla pubblicita' del regime autorizzativo al quale sono assoggettate le partecipazioni rilevanti, anche prevedendo l'obbligatorieta' dell'indicazione nello statuto, sul titolo e nei relativi registri.
 
Art. 7.
Controllo
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia le operazioni dalle quali discenda il controllo su una banca ai sensi dell'art. 23 del TUB.
 
Art. 8.
Acquisizioni non autorizzabili
1. In relazione al disposto dell'art. 19, comma 6, del TUB, la Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione per le acquisizioni che determinino una partecipazione superiore al 15 per cento dei diritti di voto o alle quali consegua, comunque, il controllo della banca, quando i soggetti richiedenti svolgono in misura rilevante, anche attraverso societa' controllate, attivita' d'impresa in settori non bancari ne' finanziari.
2. Il calcolo della partecipazione ai fini del comma 1 viene effettuato conformemente a quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 3, comma 2, lettera b). Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle ipotesi previste dall'art. 10.
3. Ai fini di cui all'art. 19, comma 6, del TUB, la Banca d'Italia puo', in via generale o tenuto conto della particolare struttura finanziaria della banca: includere nel calcolo di cui al precedente comma azioni dotate di diritti di voto su argomenti diversi da quelli indicati all'art. 3, comma 2, lettera b); stabilire le modalita' di calcolo della partecipazione nei casi in cui lo statuto limiti il diritto di voto a una misura massima o ne disponga scaglionamenti; individuare i diritti rilevanti, connessi ad azioni o a strumenti finanziari, tenendo conto dell'influenza che consentono sulla societa'.
4. La Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione per l'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto qualora il richiedente sia un soggetto di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia fissa i criteri in base ai quali il soggetto richiedente e' da ritenersi operante in ambito non bancario ne' finanziario, in relazione all'attivita' svolta, ai settori di interesse e agli investimenti effettuati, in proprio o per conto terzi, anche per il tramite di altri soggetti o di societa' controllate. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se il soggetto richiedente prova che le attivita', diverse da quelle creditizie o finanziarie, non eccedono il 15 per cento del totale delle attivita'.
6. Alle attivita' finanziarie e' assimilata l'attivita' assicurativa.
 
Art. 9.
Partecipazioni indirette da parte di soggetti
che controllano banche e gruppi bancari
1. I soggetti che controllano - anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la societa' finanziaria capogruppo intenda acquistare o aumentare la partecipazione in una banca.
 
Art. 10.
Scissione tra proprieta' e diritti di voto
1. Nei casi di scissione tra proprieta' delle azioni o degli strumenti finanziari ed esercizio dei diritti a essi connessi, e' tenuto a richiedere l'autorizzazione sia il proprietario, sia il soggetto che esercita, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, i diritti connessi e chi lo controlla.
 
Art. 11.
Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per la valutazione delle richieste di autorizzazione, la Banca d'Italia tiene conto della qualita' dei soggetti richiedenti, avendo anche riguardo alla trasparenza degli assetti proprietari e di governo ditali soggetti e dell'eventuale gruppo di appartenenza, all'affidabilita' e alla solidita' della loro situazione finanziaria, alla correttezza dei comportamenti nelle relazioni d'affari. La qualita' dei richiedenti e' altresi' valutata in relazione all'assetto di governo e alla situazione economico- patrimoniale della banca interessata nonche' alla natura dei rapporti che tali soggetti possono porre in essere con la banca.
2. I soggetti richiedenti, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita', sono tenuti a fornire informazioni nei casi e secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia.
3. Ai fini dell'autorizzazione, la Banca d'Italia prende in considerazione - anche per individuare i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione medesima - gli eventuali legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari e associativi, tra il richiedente e altri soggetti, anche non soci, e valuta ogni altro elemento idoneo a incidere sulla sana e prudente gestione della banca nonche' sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.
 
Art. 12.
Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni
1. L'autorizzazione viene revocata qualora vengano meno o si modifichino i presupposti e le condizioni atti a garantire una gestione sana e prudente della banca.
2. Tra i motivi di revoca, rientrano anche: comportamenti volti ad eludere la normativa; la violazione degli impegni eventualmente assunti nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione; la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni e dati non corrispondenti al vero.
3. La sospensione dell'autorizzazione puo' essere disposta dalla Banca d'Italia quando venga accertata l'insussistenza temporanea di uno o piu' dei requisiti o delle condizioni necessari per l'autorizzazione.
 
Art. 13.
Obblighi di comunicazione e procedimento
1. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui la partecipazione in una banca nonche' le variazioni della stessa sono rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20 del TUB.
2. La Banca d'Italia valuta gli accordi comunicati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUB, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 11 e, in particolare, della partecipazione all'accordo di soggetti che svolgono in misura rilevante attivita' d'impresa in settori non bancari ne' finanziari ai sensi dell'art. 8 nonche' dell'esistenza di interessi convergenti facenti capo, direttamente o indirettamente, a tali soggetti.
3. La Banca d'Italia disciplina forme e termini dei procedimenti nonche' le modalita' di adempimento degli obblighi di comunicazione.
 
Art. 14.
IMEL
1. Agli IMEL si applicano le disposizioni del capo I, sulla base di una valutazione di compatibilita' con la natura e la disciplina di tali intermediari, effettuata dalla Banca d'Italia.
 
Art. 15.
Intermediari finanziari
1. Agli intermediari finanziari previsti nel Titolo V del TUB si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 3, comma 2, lettera b), 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1 del capo I.
 
Art. 16.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
1) parte correlata:
a) il titolare di una partecipazione rilevante ai sensi del capo I nella banca o nella societa' capogruppo o chi esercita i diritti a essa inerenti, nonche' chi comunque detenga il controllo della banca; la Banca d'Italia puo' stabilire soglie quantitative inferiori a quelle previste ai sensi del medesimo capo I;
b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca o nella societa' capogruppo;
c) i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o piu' componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della societa' capogruppo;
d) i soggetti che esercitano un'influenza notevole sulla banca, secondo i criteri individuati dalla Banca d'Italia;
2) soggetti connessi a una parte correlata:
a) il coniuge non legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e, in presenza di coniuge non legalmente separato, gli affini entro il secondo grado di una parte correlata persona fisica;
b) le societa' e gli enti controllati da una parte correlata ovvero dalle persone di cui alla lettera a);
c) le societa' e gli enti presso i quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo le parti correlate persone fisiche ovvero le persone di cui alla lettera a);
d) i soggetti che controllano una parte correlata ovvero che sono sottoposti a comune controllo con quest'ultima;
e) gli altri soggetti che intrattengono con una parte correlata i rapporti che danno origine a connessione giuridica o economica individuati dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1993 recante «Controllo dei grandi fidi».
 
Art. 17.
Limiti alle attivita' di rischio nei confronti di parti correlate
1. La Banca d'Italia determina i limiti delle attivita' di rischio nei confronti di una parte correlata che svolge in misura rilevante attivita' in settori non bancari, finanziari o assicurativi secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, in conformita' dei seguenti criteri:
a) per i soggetti definiti parti correlate in relazione alla proprieta' di azioni della banca, il limite e' fissato in una percentuale del patrimonio di vigilanza rapportata alla quota di capitale sociale posseduta;
b) per le parti correlate diverse da quelle di cui alla lettera a), il limite e' riferito a una percentuale del patrimonio di vigilanza della banca;
c) i limiti di cui alle lettere a) e b) non sono comunque superiori al 10 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e possono variare a seconda della natura dei rapporti tra la parte correlata e la banca;
d) le attivita' di rischio complessive di una banca nei confronti di una parte correlata e dell'insieme dei soggetti a essa connessi devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 10 per cento;
e) l'esposizione complessiva delle societa' di un gruppo bancario nei confronti di una parte correlata e dell'insieme dei soggetti a essa connessi deve essere inferiore a una percentuale del patrimonio di vigilanza consolidato fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 10 per cento. Fermo restando il rispetto di tale limite, la Banca d'Italia puo' prevedere limiti diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) per le singole banche appartenenti al gruppo;
f) la Banca d'Italia puo' applicare limiti diversi da quelli generali alle attivita' di rischio di banche cooperative a favore dei soci e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo;
g) la Banca d'Italia puo' non applicare i limiti alle attivita' di rischio nei confronti di altre societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario e alle attivita' di rischio nei confronti di soggetti connessi a parti correlate i quali svolgano in misura rilevante attivita' in settori bancari, finanziari o assicurativi.
 
Art. 18.
Misure di attuazione e transitorie
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente capo, anche disciplinando: l'aggregato patrimoniale sul quale basare la misurazione dei limiti; il sistema di ponderazione delle attivita' di rischio, tenendo conto della normativa comunitaria in materia di requisiti patrimoniali; modalita' di concessione dei finanziamenti atte a garantire l'oggettivita' delle valutazioni; la motivazione delle deliberazioni con riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche praticate a criteri di mercato; le procedure da seguire nei casi in cui vi siano altri conflitti di interesse e i controlli sull'andamento delle relazioni.
2. Rimangono ferme, per quanto non disciplinato dal presente capo, le disposizioni del decreto ministeriale 22 giugno 1993 recante «Controllo dei grandi fidi».
3. La Banca d'Italia puo' stabilire, secondo criteri di gradualita', modalita' e termini di rientro dei finanziamenti che eccedono i limiti di cui all'art. 17.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2005
Il presidente: Siniscalco
 
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