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| Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2005 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2005 |  | Disciplina  delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri intermediari  nonche'  dei  finanziamenti  bancari a parti correlate. (Deliberazione n. 1057). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
 
 Visto l'art. 1, comma 2, lettera h-quater), del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni (TUB) che definisce  le  partecipazioni  come  le  azioni, le quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o comunque  i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
 Visto  il  comma 2, lettera h-quinquies), del medesimo articolo che definisce  rilevanti  le  partecipazioni  che comportano il controllo dell'intermediario   e  le  partecipazioni  individuate  dalla  Banca d'Italia,  in  conformita' delle deliberazioni del CICR, con riguardo alle  diverse  fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa';
 Visto  l'art. 19 del TUB che prevede obblighi di autorizzazione per chi  e'  titolare di partecipazioni rilevanti in una banca o comunque ne detiene il controllo;
 Visto  l'art.  20 del TUB che prevede obblighi di comunicazione per chi e' titolare di partecipazioni rilevanti in una banca;
 Visto  l'art.  19,  comma  9,  del  TUB  che  prevede  che la Banca d'Italia,   in   conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,  emani disposizioni attuative del medesimo articolo;
 Visto   l'art.   25   del   TUB  che  prevede  che  i  titolari  di partecipazioni   rilevanti   debbano   possedere   i   requisiti   di onorabilita' determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia;
 Visto l'art. 53 del TUB e, in particolare, il comma 1, lettere b) e c),  in  base  al  quale  la  Banca  d'Italia,  in  conformita' delle deliberazioni  del  CICR,  emana  disposizioni  di carattere generale aventi  a  oggetto  il  contenimento  del  rischio  nelle sue diverse configurazioni  nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, e il comma 4, in base al quale:
 i)  la  Banca  d'Italia,  in  conformita' delle deliberazioni del CICR,  determina  i  limiti  che  le banche devono rispettare, per la concessione  di  credito  a  soggetti  a loro collegati o che in esse detengono  una partecipazione rilevante, con esclusivo riferimento al patrimonio  della  banca  e  alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito;
 ii) il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attivita' bancarie;
 Visto   l'art.   108   del  TUB  che  prevede  che  i  titolari  di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari debbano possedere i  requisiti di onorabilita' determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'UIC;
 Visto  l'art. 110 del TUB che prevede obblighi di comunicazione per chi  e'  titolare  di  partecipazioni  rilevanti  in un intermediario finanziario;
 Visto  l'art.  114-quater  del TUB che prevede che agli istituti di moneta  elettronica  (IMEL)  si  applicano  tra  l'altro,  in  quanto compatibili,  le disposizioni contenute nell'art. 19, fatta eccezione per i commi 6 e 7, l'art. 20 e l'art. 25 del TUB;
 Visti  gli  art.  1, comma 1, n. 10, 7, 16 e 48, paragrafo 4, della direttiva  2000/12/CE  in materia di accesso all'attivita' degli enti creditizi e suo esercizio;
 Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
 Delibera:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1. Il presente capo si applica alle azioni e agli altri strumenti finanziari,  di  cui all'art. 1, comma 2, lettera h-quater), del TUB, emessi  dalle  banche  in  conformita'  delle  previsioni statutarie, nonche'  ai  contratti e alle clausole statutarie di cui all'art. 19, comma  8-bis,  del TUB, fermi restando i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dagli articoli 14 e 56 del TUB.
 |  |  |  | Art. 2. Partecipazioni azionarie
 1.  Ai  sensi  dell'art. 19, comma 1, del TUB, e' soggetta, in ogni caso,    ad    autorizzazione   preventiva   della   Banca   d'Italia l'acquisizione  di  azioni  da  chiunque  effettuata quando comporta, tenuto   conto   delle  azioni  gia'  possedute,  una  partecipazione superiore  al  5  per cento del capitale della banca rappresentato da azioni  con  diritto  di  voto.  Per  il calcolo dell'ammontare della partecipazione al capitale della banca si tiene conto: al numeratore, di tutte le azioni con diritto di voto gia' possedute e da acquisire; al  denominatore,  di  tutte  le  azioni  con  diritto  di voto. Sono considerate  con diritto di voto tutte le azioni che attribuiscono il diritto  di  voto,  anche  se  limitato  a  particolari  argomenti  o subordinato al verificarsi di condizioni. Ai medesimi fini non rileva che  il  diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti.
 |  |  |  | Art. 3. Partecipazioni rilevanti: azioni
 1.  Ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1,  del  TUB  e'  soggetta ad autorizzazione  preventiva  della  Banca  d'Italia  l'acquisizione  a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca.
 2. Si considera partecipazione rilevante:
 a) il  possesso  a  qualsiasi  titolo  di azioni, anche prive del diritto  di  voto, per un ammontare non inferiore al 10 per cento del capitale sociale;
 b) il  possesso di una partecipazione superiore al 5 per cento di azioni  che  danno diritto di voto, anche condizionato, su uno o piu' argomenti attinenti alle seguenti materie:
 modifiche dello statuto;
 approvazione di bilanci;
 nomina,  revoca  o  responsabilita'  di componenti degli organi amministrativi,  di  controllo,  del  revisore  o  della  societa' di revisione;
 eventuali autorizzazioni richieste dallo statuto per atti degli amministratori;
 distribuzione di utili.
 Ai  fini  del  calcolo  della  partecipazione  di cui alla presente lettera  si  tiene  conto,  al  numeratore,  di  tutte  le  azioni da acquisire,  unitamente  a quelle gia' possedute, che danno diritto di voto  anche  condizionato  su  uno  degli  argomenti  indicati  e, al denominatore,  di  tutte  le  azioni  aventi  diritto  di  voto anche condizionato sul medesimo argomento.
 In   presenza   di  azioni  con  diritto  di  voto  subordinato  al verificarsi  di  una  condizione,  il  calcolo  della  partecipazione rilevante  per  le  azioni  non  condizionate  viene effettuato anche ponendo  al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che danno diritti di voto non condizionati.
 |  |  |  | Art. 4. Variazioni delle partecipazioni azionarie
 1.  Le  variazioni  delle partecipazioni di cui agli articoli 2 e 3 devono  essere  autorizzate quando comportano, da sole o unitamente a variazioni  precedenti,  un  aumento  delle  partecipazioni  tali  da portare al superamento delle soglie del 15, 20, 33 e 50 per cento.
 2. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del TUB, puo' stabilire soglie ulteriori.
 |  |  |  | Art. 5. Partecipazioni rilevanti: strumenti finanziari
 1.  Il  possesso  di  strumenti  finanziari  emessi  da  una  banca configura  una  partecipazione  rilevante, agli effetti dell'art. 19, comma  1,  del  TUB quando ne derivi il potere di nominare componenti degli  organi  aziendali  della  banca  ovvero di condizionare scelte organizzative o gestionali di carattere strategico. La Banca d'Italia indica i criteri per individuare le suddette fattispecie.
 2. Nelle ipotesi in cui i poteri di cui al comma 1 siano attribuiti collettivamente  ai  possessori  di strumenti finanziari dello stesso tipo,  la  Banca  d'Italia individua la percentuale rilevante ai fini dell'art.  19,  comma  1, del TUB e le relative modalita' di calcolo, tenendo conto del contenuto dei diritti attribuiti.
 3.  La  Banca  d'Italia,  ai  sensi dell'art. 19, comma 2, del TUB, individua  i casi in cui la variazione della partecipazione di cui al comma 2 deve essere autorizzata.
 |  |  |  | Art. 6. Poteri della Banca d'Italia
 1.  Tenuto  conto  della  natura della partecipazione e del tipo di influenza  che  essa consente sulla gestione della societa', la Banca d'Italia  puo',  in  via  generale  o  in  relazione alla particolare struttura  finanziaria della banca, individuare ulteriori fattispecie di  partecipazione  rilevante,  anche  con  riferimento  ad  azioni o strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  diversi da quelli indicati  agli  articoli 3  e  5,  prendendo  in  considerazione:  le modalita'  di esercizio del diritto di voto; i casi in cui il diritto di  voto  sia  limitato  ad  una  misura  massima o ne siano previsti scaglionamenti;  i  diritti  particolari connessi alle partecipazioni stesse  nonche'  gli  effetti  del  possesso  congiunto  di  azioni e strumenti finanziari ovvero di strumenti finanziari di diverso tipo.
 2.  La  Banca  d'Italia  puo'  emanare  disposizioni  relative alla pubblicita'  del  regime  autorizzativo al quale sono assoggettate le partecipazioni    rilevanti,   anche   prevedendo   l'obbligatorieta' dell'indicazione nello statuto, sul titolo e nei relativi registri.
 |  |  |  | Art. 7. Controllo
 1.  Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia le operazioni dalle quali discenda il controllo su una banca ai sensi dell'art. 23 del TUB.
 |  |  |  | Art. 8. Acquisizioni non autorizzabili
 1.  In  relazione  al  disposto  dell'art. 19, comma 6, del TUB, la Banca  d'Italia non rilascia l'autorizzazione per le acquisizioni che determinino  una partecipazione superiore al 15 per cento dei diritti di  voto  o  alle quali consegua, comunque, il controllo della banca, quando  i  soggetti  richiedenti  svolgono in misura rilevante, anche attraverso  societa'  controllate, attivita' d'impresa in settori non bancari ne' finanziari.
 2.  Il  calcolo  della  partecipazione  ai  fini  del comma 1 viene effettuato conformemente a quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 3, comma  2,  lettera  b). Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle ipotesi previste dall'art. 10.
 3.  Ai fini di cui all'art. 19, comma 6, del TUB, la Banca d'Italia puo',  in  via  generale  o  tenuto conto della particolare struttura finanziaria  della  banca: includere nel calcolo di cui al precedente comma azioni dotate di diritti di voto su argomenti diversi da quelli indicati  all'art.  3, comma 2, lettera b); stabilire le modalita' di calcolo  della  partecipazione  nei  casi in cui lo statuto limiti il diritto  di  voto  a una misura massima o ne disponga scaglionamenti; individuare  i  diritti  rilevanti,  connessi ad azioni o a strumenti finanziari,   tenendo   conto  dell'influenza  che  consentono  sulla societa'.
 4.   La   Banca   d'Italia   non   rilascia   l'autorizzazione  per l'acquisizione,  in  via diretta o indiretta, del controllo derivante da  un  contratto  con  la  banca  o  da una clausola del suo statuto qualora il richiedente sia un soggetto di cui al comma 1.
 5.  La  Banca d'Italia fissa i criteri in base ai quali il soggetto richiedente  e'  da  ritenersi  operante  in  ambito non bancario ne' finanziario,   in  relazione  all'attivita'  svolta,  ai  settori  di interesse  e  agli  investimenti  effettuati,  in proprio o per conto terzi,  anche  per  il  tramite  di  altri  soggetti  o  di  societa' controllate.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1 non si applica se il soggetto  richiedente  prova  che  le  attivita',  diverse  da quelle creditizie  o  finanziarie,  non  eccedono il 15 per cento del totale delle attivita'.
 6.   Alle   attivita'   finanziarie   e'   assimilata   l'attivita' assicurativa.
 |  |  |  | Art. 9. Partecipazioni indirette da parte di soggetti
 che controllano banche e gruppi bancari
 1.  I  soggetti  che controllano - anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la societa'  finanziaria  capogruppo  intenda  acquistare o aumentare la partecipazione in una banca.
 |  |  |  | Art. 10. Scissione tra proprieta' e diritti di voto
 1.  Nei  casi  di  scissione  tra  proprieta'  delle azioni o degli strumenti  finanziari  ed  esercizio  dei diritti a essi connessi, e' tenuto  a  richiedere  l'autorizzazione  sia  il proprietario, sia il soggetto  che esercita, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, i diritti connessi e chi lo controlla.
 |  |  |  | Art. 11. Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
 1. Per la valutazione delle richieste di autorizzazione, la Banca d'Italia  tiene conto della qualita' dei soggetti richiedenti, avendo anche  riguardo  alla  trasparenza  degli  assetti  proprietari  e di governo  ditali  soggetti  e  dell'eventuale  gruppo di appartenenza, all'affidabilita' e alla solidita' della loro situazione finanziaria, alla  correttezza  dei  comportamenti  nelle  relazioni  d'affari. La qualita'   dei   richiedenti   e'   altresi'  valutata  in  relazione all'assetto  di  governo  e  alla  situazione economico- patrimoniale della  banca  interessata  nonche'  alla natura dei rapporti che tali soggetti possono porre in essere con la banca.
 2.  I  soggetti  richiedenti,  oltre  a  comprovare il possesso dei requisiti  di  onorabilita',  sono  tenuti a fornire informazioni nei casi e secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia.
 3.  Ai  fini  dell'autorizzazione,  la  Banca  d'Italia  prende  in considerazione - anche per individuare i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione medesima - gli eventuali legami di qualsiasi natura, inclusi  quelli  familiari  e associativi, tra il richiedente e altri soggetti,  anche  non  soci,  e  valuta  ogni altro elemento idoneo a incidere   sulla   sana  e  prudente  gestione  della  banca  nonche' sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.
 |  |  |  | Art. 12. Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni
 1.  L'autorizzazione  viene  revocata  qualora  vengano  meno  o si modifichino  i  presupposti  e  le  condizioni  atti  a garantire una gestione sana e prudente della banca.
 2.  Tra i motivi di revoca, rientrano anche: comportamenti volti ad eludere  la  normativa;  la  violazione  degli  impegni eventualmente assunti  nei  confronti  della  Banca  d'Italia  ai fini del rilascio dell'autorizzazione;   la   trasmissione   alla   Banca  d'Italia  di informazioni e dati non corrispondenti al vero.
 3.  La  sospensione  dell'autorizzazione puo' essere disposta dalla Banca  d'Italia  quando venga accertata l'insussistenza temporanea di uno   o   piu'   dei  requisiti  o  delle  condizioni  necessari  per l'autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 13. Obblighi di comunicazione e procedimento
 1.  La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui la partecipazione in  una  banca  nonche'  le variazioni della stessa sono rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20 del TUB.
 2.  La  Banca  d'Italia  valuta  gli  accordi comunicati ai sensi dell'art.  20,  comma 2,  del TUB, tenendo conto dei criteri indicati all'art.  11  e,  in particolare, della partecipazione all'accordo di soggetti  che  svolgono  in  misura  rilevante attivita' d'impresa in settori  non  bancari  ne'  finanziari  ai  sensi dell'art. 8 nonche' dell'esistenza  di interessi convergenti facenti capo, direttamente o indirettamente, a tali soggetti.
 3.  La  Banca  d'Italia disciplina forme e termini dei procedimenti nonche' le modalita' di adempimento degli obblighi di comunicazione.
 |  |  |  | Art. 14. IMEL
 1. Agli IMEL si applicano le disposizioni del capo I, sulla base di una  valutazione  di  compatibilita' con la natura e la disciplina di tali intermediari, effettuata dalla Banca d'Italia.
 |  |  |  | Art. 15. Intermediari finanziari
 1.  Agli  intermediari  finanziari previsti nel Titolo V del TUB si applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni contenute negli articoli 3,  comma  2,  lettera  b), 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1 del capo I.
 |  |  |  | Art. 16. Definizioni
 1. Ai fini del presente capo si intende per:
 1) parte correlata:
 a) il  titolare  di  una  partecipazione rilevante ai sensi del capo  I  nella  banca  o  nella  societa' capogruppo o chi esercita i diritti  a  essa  inerenti, nonche' chi comunque detenga il controllo della  banca;  la  Banca  d'Italia puo' stabilire soglie quantitative inferiori a quelle previste ai sensi del medesimo capo I;
 b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca o nella societa' capogruppo;
 c) i  soggetti  che sono in grado di nominare, anche sulla base di  accordi,  uno o piu' componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della societa' capogruppo;
 d) i soggetti che esercitano un'influenza notevole sulla banca, secondo i criteri individuati dalla Banca d'Italia;
 2) soggetti connessi a una parte correlata:
 a) il coniuge non legalmente separato, i parenti entro il terzo grado  e,  in presenza di coniuge non legalmente separato, gli affini entro il secondo grado di una parte correlata persona fisica;
 b) le  societa'  e  gli enti controllati da una parte correlata ovvero dalle persone di cui alla lettera a);
 c) le  societa'  e gli enti presso i quali svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  o  controllo  le parti correlate persone fisiche ovvero le persone di cui alla lettera a);
 d) i  soggetti  che  controllano una parte correlata ovvero che sono sottoposti a comune controllo con quest'ultima;
 e) gli altri soggetti che intrattengono con una parte correlata i  rapporti  che  danno  origine  a connessione giuridica o economica individuati  dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1993 recante «Controllo dei grandi fidi».
 |  |  |  | Art. 17. Limiti alle attivita' di rischio nei confronti di parti correlate
 1.  La Banca d'Italia determina i limiti delle attivita' di rischio nei  confronti  di una parte correlata che svolge in misura rilevante attivita'  in  settori non bancari, finanziari o assicurativi secondo quanto  stabilito  ai  sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, in conformita' dei seguenti criteri:
 a) per  i  soggetti  definiti  parti  correlate in relazione alla proprieta'  di  azioni  della  banca,  il  limite  e'  fissato in una percentuale  del  patrimonio  di  vigilanza  rapportata alla quota di capitale sociale posseduta;
 b) per le parti correlate diverse da quelle di cui alla lettera a),  il  limite  e'  riferito  a  una  percentuale  del patrimonio di vigilanza della banca;
 c) i  limiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) non sono comunque superiori  al  10 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e possono  variare  a  seconda  della  natura dei rapporti tra la parte correlata e la banca;
 d) le attivita' di rischio complessive di una banca nei confronti di  una  parte  correlata e dell'insieme dei soggetti a essa connessi devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 10 per cento;
 e) l'esposizione complessiva delle societa' di un gruppo bancario nei  confronti  di  una parte correlata e dell'insieme dei soggetti a essa  connessi deve essere inferiore a una percentuale del patrimonio di  vigilanza  consolidato fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 10 per cento. Fermo restando il rispetto di tale limite, la Banca d'Italia puo' prevedere limiti diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) per le singole banche appartenenti al gruppo;
 f) la  Banca  d'Italia  puo'  applicare  limiti diversi da quelli generali alle attivita' di rischio di banche cooperative a favore dei soci e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo;
 g) la  Banca  d'Italia puo' non applicare i limiti alle attivita' di  rischio  nei confronti di altre societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario e alle attivita' di rischio nei confronti di soggetti connessi  a  parti  correlate  i  quali  svolgano in misura rilevante attivita' in settori bancari, finanziari o assicurativi.
 |  |  |  | Art. 18. Misure di attuazione e transitorie
 1.  La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente capo,  anche disciplinando: l'aggregato patrimoniale sul quale basare la misurazione dei limiti; il sistema di ponderazione delle attivita' di  rischio,  tenendo conto della normativa comunitaria in materia di requisiti  patrimoniali;  modalita'  di concessione dei finanziamenti atte  a  garantire  l'oggettivita'  delle valutazioni; la motivazione delle  deliberazioni  con  riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche  praticate  a  criteri di mercato; le procedure da seguire nei  casi  in cui vi siano altri conflitti di interesse e i controlli sull'andamento delle relazioni.
 2.  Rimangono ferme, per quanto non disciplinato dal presente capo, le  disposizioni  del  decreto  ministeriale  22 giugno  1993 recante «Controllo dei grandi fidi».
 3.   La   Banca   d'Italia   puo'  stabilire,  secondo  criteri  di gradualita',  modalita'  e  termini  di rientro dei finanziamenti che eccedono i limiti di cui all'art. 17.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 luglio 2005
 Il presidente: Siniscalco
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