Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2005 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO |
DELIBERAZIONE 19 luglio 2005 |
Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. (Deliberazione n. 1058). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB); Visto l'art. 4, comma 1, TUB che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico; Visto l'art. 11 TUB che: al comma 1, definisce la raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma; al comma 2, vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico; al comma 2-bis, stabilisce che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica; al comma 3, attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro; al comma 4, stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non si applica alle ipotesi di raccolta specificamente indicate; al comma 4-bis, attribuisce al CICR il potere di determinare i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio; al comma 4-ter, attribuisce al CICR il potere di fissare, se non disciplinati dalla legge, limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la Consob, di determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico; al comma 4-quater, attribuisce al CICR il potere di stabilire, a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria, criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; al comma 5, prevede che sono comunque precluse, nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata; Visti gli articoli 130 e 131 TUB, che assoggettano a sanzione penale l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato; Viste le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari e, in particolare, gli articoli 2412, 2483, 2526 del codice medesimo; Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sulla disciplina delle cambiali finanziarie; Considerato che la tutela degli investitori, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza dei comportamenti, e' assicurata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla relativa normativa di attuazione emanata dalla Consob; Ravvisata la necessita' di delineare una disciplina unitaria ed organica della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia ai sensi del citato art. 4, comma 1, TUB e dalla stessa Banca d'Italia, sentita la Consob, ai sensi del citato comma 4-ter dell'art. 11 TUB; Delibera:
Art. 1. Raccolta del risparmio 1. E' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. 2. I tempi e l'entita' del rimborso possono essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. 3. L'obbligo di rimborso, anche se escluso o non esplicitamente previsto, si considera sussistente nei casi in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione. 4. Non costituisce rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. |
| Art. 2. Raccolta del risparmio tra il pubblico 1. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e, con riguardo all'emissione di strumenti finanziari, dalla presente delibera. 2. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: in connessione all'emissione di moneta elettronica; presso soci, dipendenti o societa' del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera; sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento. |
| Art. 3. Strumenti finanziari di raccolta 1. Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 1. |
| Art. 4. Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta 1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da societa' per azioni e in accomandita per azioni e da societa' cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del codice civile. 2. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative cui si applicano le norme sulla societa' a responsabilita' limitata emettono strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile. |
| Art. 5. Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta 1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000. 2. L'identita' del garante e l'ammontare della garanzia devono essere indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3 e sui registri a essi relativi. |
| Art. 6. Raccolta presso soci 1. Le societa' possono raccogliere risparmio presso soci, con modalita' diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purche' tale facolta' sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. 2. Le societa' diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le societa' di persone tali condizioni non sono richieste. 3. Le societa' cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 purche' non abbiano piu' di 50 soci. Per le societa' cooperative con piu' di 50 soci, l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia ovvero quando la societa' aderisca a uno schema di garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni. |
| Art. 7. Raccolta presso dipendenti 1. Le societa' possono raccogliere risparmio presso propri dipendenti, con modalita' diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purche' tale facolta' sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. 2. Per le societa' diverse dalle cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. 3. Per le societa' cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere, unitamente a quella presso soci, i limiti previsti dal comma 3 dell'art. 6 per le cooperative con piu' di 50 soci. |
| Art. 8. Raccolta nell'ambito di gruppi 1. Le societa' possono raccogliere risparmio, con modalita' diverse dall'emissione di strumenti finanziari, presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante. 2. La Banca d'Italia ai fini della presente disciplina definisce la nozione di «gruppo» al quale partecipano soggetti di natura cooperativa. |
| Art. 9. Raccolta delle societa' finanziarie 1. Per le societa' che svolgono l'attivita' di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta e' consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. 2. Per le societa' di cui al comma 1, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta e' consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La Banca d'Italia puo' elevare tale limite fino al quintuplo ove le predette societa' abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati. 3. Per le societa' di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata e di societa' cooperativa cui si applicano le norme sulla societa' a responsabilita' limitata, la raccolta di cui agli stessi commi 1 e 2 viene effettuata nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile. 4. Alle societa' di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di societa' cooperativa, non e' consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalita' diverse dall'emissione di strumenti finanziari. |
| Art. 10. Disposizioni transitorie 1. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative della presente delibera, avendo riguardo, in particolare, alla tutela delle riserve di attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico e di attivita' bancaria. 2. Le disposizioni della presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle istruzioni applicative della Banca d'Italia. |
| Art. 11. Disposizioni revocate 1. Con la presente delibera vengono revocate le seguenti disposizioni: delibera del CICR del 3 marzo 1994, contenente la disciplina generale di attuazione dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ad esclusione dell'art. 5, comma 1; decreto ministeriale 7 ottobre 1994, sulle caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento; decreto ministeriale 29 marzo 1995, concernente la raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle societa' di capitali e cooperative, ad esclusione dell'art. 2, sulla disciplina della raccolta tra soci di organismi costituiti tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica; delibera CICR 3 maggio 1999, concernente limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di societa' cooperative. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2005 Il presidente: Siniscalco |
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