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| Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 31 luglio 2005, n. 160 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della  Repubblica  italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo  dello  smantellamento  dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e  del  combustibile  nucleare  esaurito,  fatto a Roma il 5 novembre 2003,  con  allegato  e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili  nucleari  radiati  dalla  marina militare russa e della gestione  sicura  dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito,  fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 15  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  E'  autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il periodo  2005-2013,  di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44 milioni  annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.
 2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 31 luglio 2005
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5432):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 19 novembre 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  con  pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI,
 VIII, X e XI.
 Esaminato  dalla III commissione il 18 gennaio 2005, 3,
 9 e 15 marzo 2005.
 Esaminato  in  aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31
 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3471):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  l'8  giugno  2005, con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª e 13ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione il 14, 22 e 29 giugno
 2005, 5 e 6 luglio 2005.
 Esaminato  in  aula il 6 e 7 luglio 2005 e approvato il
 28 luglio 2005.
 |  |  |  | Allegato 
 ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO  DELLA  FEDERAZIONE  RUSSA NEL CAMPO DELLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI  NUCLEARI  RADIATI  DALLA  MARINA MILITARE RUSSA E DELLA GESTIONE  SICURA  DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE
 ESAURITO.
 
 Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito le Parti,
 esprimendo  il  desiderio  di  favorire  la  collaborazione pratica nell'ambito  dell'accordo  raggiunto  al  vertice  del G8 tenutosi il 27 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, sulla Global Partnership, contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa,
 desiderosi  di favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa,
 sottolineando   l'importanza   della   cooperazione  internazionale diretta  all'aumento  della sicurezza relativa al riprocessamento del combustibile  nucleare  esaurito  e  dei rifiuti radioattivi, nonche' l'importanza  di  tutelare l'incolumita' fisica del personale e della popolazione  e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari e delle sostanze radioattive,
 nello  spirito  dei  forti legami di amicizia che uniscono i nostri Paesi,
 hanno convenuto quanto segue:
 Art. 1.
 Le   parti   collaboreranno  nel  campo  dello  smantellamento  dei sommergibili  nucleari  radiati  dalla  Marina Militare Russa e della gestione  sicura  dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.
 A  tal  fine  la  Parte  italiana assistera' gratuitamente la Parte russa,  con la messa a disposizione di risorse finanziarie nel limite massimo  di  spesa  di  360  milioni  di  euro  in  10  anni,  per la realizzazione  delle  opere  e  per  la  fornitura di beni e servizi, nell'ambito  dei  campi  di  cui  all'articolo  2.  L'insieme di tali attivita' sara' in seguito denominato «Assistenza».
 Art. 2.
 L'Assistenza,  in  base all'articolo 1 del presente Accordo, verra' fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi:
 smantellamento  dei  sommergibili  nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;
 riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;
 creazione  e  mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;
 bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;
 creazione   e   mantenimento   di   una   infrastruttura  per  lo smantellamento  dei  sommergibili  nucleari,  la gestione dei rifiuti radioattivi  e  del  combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.
 Art. 3.
 Ai   fini   dell'applicazione   del  presente  Accordo  gli  organi competenti sono:
 per  la  Parte  Italiana  -  Ministero delle Attivita' Produttive della  Repubblica  italiana,  il  quale incarica la Societa' Gestione Impianti  Nucleari  «SOGIN» di provvedere al coordinamento generale e allo  svolgimento di attivita' amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Accordo;
 per  la  Parte  Russa  -  Ministero  per  l'Energia Atomica della Federazione Russa.
 Art. 4.
 1.   Al   fine   di  favorire  la  cooperazione  e  vigilare  sulla realizzazione  del  presente  Accordo  viene  costituito dagli organi competenti  delle  Parti un Comitato direttivo, di seguito denominato «Comitato».  Il  Comitato  e'  costituito  da  due  rappresentanti di ciascuna  delle  Parti,  uno  dei  quali  assumera'  la  funzione  di co-Presidente.  I  rappresentanti  verranno  nominati  dai rispettivi organi  competenti.  Il  Comitato  e'  convocato  alternativamente in Italia e in Russia dal co-Presidente della parte ospitante almeno due volte l'anno con lo scopo di:
 garantire  il  necessario  controllo  sull'andamento  complessivo della collaborazione;
 vigilare  sul  rispetto delle disposizioni del presente Accordo e proporre eventuali modifiche;
 individuare   e   approvare   i  singoli  progetti  che  verranno realizzati nell'ambito del presente Accordo;
 dirimere     le    controversie    che    dovessero    originarsi nell'applicazione  del  presente Accordo e, in caso di impossibilita' di raggiungere un accordo, investire della questione le due Parti;
 monitorare   le   attivita'  operative  dell'Unita'  di  Gestione Progettuale.
 Esperti  di  entrambe le Parti possono essere invitati, in qualita' di  Consiglieri,  per  partecipare  alle  riunioni  del  Comitato. Le decisioni verranno adottate per consenso.
 2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  tecnico-gestionali e la risoluzione  delle  questioni operative, riguardanti la realizzazione dei   progetti   nell'ambito   del   presente  Accordo,  il  Comitato costituira' una «Unita' di Gestione Progettuale» integrata.
 I  costi  di  funzionamento  dell'Unita'  di  Gestione  Progettuale saranno  coperti  con  i  fondi stanziati dalla Parte Italiana di cui all'articolo 1 del presente Accordo.
 Il   Comitato,  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo, provvedera'   con  propria  delibera  ad  approvare  la  composizione dell'Unita'  di  Gestione  Progettuale,  precisare le competenze e le regole del suo funzionamento.
 Art. 5.
 1.  La  realizzazione  dei  progetti,  il  cui  elenco  deve essere approvato  dal  Comitato, avverra' in base a specifici contratti, che verranno  stipulati dal Committente russo, e dal Fornitore Principale scelto  di  comune  accordo  in  base  a una gara, conformemente alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.
 2.  I Contratti, di cui al comma precedente, saranno avallati dalla Parte  Italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari. I  pagamenti  relativi  saranno  effettuati  direttamente dalla Parte Italiana,  previa  verifica  ed  emissione di apposita certificazione sottoscritta  dal  Committente e dall'Unita' di Gestione Progettuale, al Fornitore Principale.
 3.   Per   la   realizzazione   di   singoli  progetti,  prevedenti l'esecuzione  di  lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, si procedera' tramite la stipula di Accordi esecutivi.
 Art. 6.
 1.  Le  apparecchiature e i materiali verranno messi a disposizione e/o  acquistati  con  i  fondi  della  Parte  Italiana secondo quanto previsto   dal   presente   Accordo,   conformemente  alle  procedure concordate  tra  le  Parti  e  alle  clausole dei singoli Contratti o Accordi esecutivi.
 2.   L'organizzazione   russa   -  destinataria  dell'assistenza  o committente  - assumera' l'impegno di provvedere all'esercizio e alla manutenzione  tecnica  delle apparecchiature e alla conservazione dei materiali  messi  a disposizione o acquistati con i fondi della Parte Italiana,  come anche l'impegno di utilizzare dette apparecchiature e materiali   esclusivamente  nel  rispetto  delle  finalita'  previste dall'articolo 1 del presente Accordo.
 Le  forniture  delle  apparecchiature e dei materiali, importati in Russia  ai fini della realizzazione del presente Accordo e finanziati con  i fondi della Parte Italiana, verranno effettuate in conformita' alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.
 Art. 7.
 La  Parte Russa assicurera' la tempestiva emissione, inter alia, di licenze, permessi, benestare, nonche' dei permessi doganali necessari per  un  efficace svolgimento dei progetti. La Parte Russa mettera' a disposizione  i  dati  e le informazioni necessari all'attuazione dei singoli  progetti  nell'ambito  del  presente Accordo. La Parte Russa consentira'  l'accesso  al  territorio  dei  siti  e  ai  siti stessi necessario  alla  realizzazione  dei singoli progetti nell'ambito del presente  Accordo. Se, conformemente a disposizioni legislative della Federazione  Russa,  tale  accesso  dovesse  risultare  limitato, nei Contratti  o  negli  Accordi  Esecutivi  verranno  definite procedure reciprocamente  accettabili.  Nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno  definite  anche le procedure e l'entita' delle informazioni che dovranno essere trasferite.
 Art. 8.
 1.  L'organizzazione  Russa  - destinataria dell'Assistenza - tiene debita  contabilita' di tutti i mezzi finanziari ricevuti dalla Parte Italiana   e   presenta   tali  rendiconti  assieme  a  una  completa documentazione giustificativa alla Parte interessata con periodicita' regolare, indicata nel corrispondente Contratto o Accordo Esecutivo o come diversamente concordato.
 2. Facendone richiesta, i rappresentanti della Parte Italiana hanno diritto,  entro  sessanta  giorni  dall'invio  di  tale richiesta, di effettuare   un   controllo   dell'utilizzo  di  qualsiasi  forma  di Assistenza  fornita dalla Parte Italiana in base al presente Accordo, se  possibile  nei  luoghi  dove  tale  Assistenza  viene  fornita  o utilizzata, come pure hanno diritto di effettuare revisioni dei conti e auditing di tutte le informazioni o documentazioni attinenti a tale Assistenza per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione o dall'interruzione  anticipata  di un determinato progetto, sempre che nell'Accordo  Esecutivo  non sia stato indicato un diverso periodo. I dettagli  pratici  di  tali revisioni dei conti e di auditing vengono stabiliti negli Accordi Esecutivi.
 Art. 9.
 Il  presente  Accordo  non  prevede  lo scambio di informazioni che costituiscano   segreto   di   Stato   della   Federazione   Russa  o rappresentino informazioni classificate della Repubblica Italiana.
 Le  informazioni  trasmesse  conformemente  al  presente  Accordo o generate  a  seguito  della sua attuazione e considerate da una delle Parti    sensibili   o   confidenziali   dovranno   essere   definite espressamente.  I  documenti  trasmessi  in  conformita'  al presente Accordo  o  risultanti dalla sua applicazione contenenti informazioni di tale tipo dovranno essere contrassegnati in modo adeguato.
 Il  trattamento delle informazioni sensibili o confidenziali verra' effettuato  conformemente  alla  legislazione dello Stato della Parte che  ricevera'  dette  informazioni, e tali informazioni non verranno divulgate  e  non verranno trasmesse a terzi che non partecipino alla realizzazione  del  presente  Accordo  senza  l'assenso scritto della Parte che trasmettera' tali informazioni.
 Conformemente  alla  legislazione russa dette informazioni verranno trattate come «informazioni d'ufficio a diffusione limitata». Ad esse sara' garantita una adeguata protezione.
 Conformemente   alla   legislazione   italiana  dette  informazioni verranno trattate come «informazioni appartenenti a Stato straniero e trasmesse in via confidenziale». Ad esse sara' garantita una adeguata protezione.  Le  Parti limiteranno al massimo il numero delle persone che  hanno  l'accesso  alle  informazioni  definite «confidenziali» o «sensibili».
 Art. 10.
 Conformemente alla legislazione vigente in ciascuno Stato, le Parti assicureranno  l'efficace  protezione  dei  diritti  sulla proprieta' intellettuale  gia' esistente, o l'appropriata ripartizione di quelli sulla  proprieta'  intellettuale  sviluppata nell'ambito del presente Accordo.  Gli  aspetti  attinenti alla tutela e alla ripartizione dei diritti  sulla  proprieta'  intellettuale  verranno regolamentati dai Contratti o dagli Accordi Esecutivi.
 Art. 11.
 1.  La  Parte  Russa esentera' l'Assistenza fornita nell'ambito del presente  Accordo da dazi doganali, imposte sul profitto, altre tasse e  tributi  simili.  La  Parte  Russa prendera' tutti i provvedimenti necessari  per  assicurare  che  non  venga  applicata  nessuna tassa regionale  e/o  locale  all'assistenza  fornita nell'ambito di questo Accordo.  Tali  provvedimenti  includono  l'emanazione  di lettere da parte delle competenti autorita' locali e regionali che confermino la non applicabilita' dei tributi all'Assistenza fornita nell'ambito del presente  Accordo.  Tali  lettere  di  conferma,  relativamente  alle localita'  e  alle  regioni  in  cui  si  realizzeranno i progetti in conformita'  al  presente Accordo, dovranno essere inviate alla Parte Italiana prima dell'inizio della realizzazione dei progetti.
 2.  La Parte Russa esentera' sul territorio della Federazione Russa le  remunerazioni  delle  persone  fisiche  straniere e dei cittadini russi  abitualmente  non  residenti  nella  Federazione  Russa  dalle imposte  sul reddito, dai contributi di previdenza sociale e da altri tributi  di questo genere per i lavori e per i servizi svolti da tali persone  in adempimento all'Assistenza prevista da questo Accordo. In riferimento alle remunerazioni esentate dalla tassazione dal presente comma,  la  Parte  Russa  non avra' alcun obbligo nei confronti delle persone  che  percepiscono  tali remunerazioni per quanto concerne il sistema di previdenza sociale o altri fondi statali.
 3. La Parte Italiana, il suo personale, contraenti e subcontraenti, fornitori  e  subfornitori potranno importare nella Federazione Russa ed  esportare  da  essa  apparecchiature,  merci, materiali o servizi necessari  alla  realizzazione del presente Accordo. In aggiunta alle disposizioni    riguardanti    la   fornitura   dell'Assistenza,   le importazioni  ed  esportazioni temporanee non saranno soggette a dazi doganali,  tasse sulle licenze, restrizioni non dovute, altre tasse o tributi simili.
 4.   Le   persone   fisiche   e  giuridiche  che  partecipano  alla realizzazione dei programmi previsti da questo Accordo sul territorio della  Federazione  Russa saranno esentate dal pagamento dell'imposta sul   valore   aggiunto   o  da  altri  tributi  con  riferimento  ad attrezzature e merci acquistate entro il territorio della Federazione Russa  per  la  realizzazione di progetti e programmi nell'ambito del presente  Accordo,  cosi'  come  per lavori effettuati e servizi resi entro il territorio della Federazione Russa.
 5. L'imposizione di tributi verra' considerata un valido motivo per sospendere   o   interrompere  un  progetto  dell'Assistenza,  o  per impedirne l'inizio.
 6.  La  Parte Russa e' responsabile per le procedure che assicurano l'espletamento  di  quanto  previsto  da questo articolo. I documenti necessari saranno emessi dall'autorita' competente.
 Art. 12.
 1. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche  per  i  danni  o  per le lesioni corporali derivanti da loro omissioni  o  da  loro  azioni  premeditate volte a procurare lesioni corporali  o danni, la Parte Russa non avanzera' nessuna richiesta di indennizzo,  ne'  promuovera' alcuna azione giudiziaria nei confronti della   Parte  Italiana,  del  suo  personale,  dei  contraenti,  dei subcontraenti, dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli impianti,  delle  apparecchiature e dei servizi a qualsiasi livello e del  loro  personale  per  perdite  o  danni di qualsiasi natura, ivi inclusi,  in  particolare,  lesioni  corporali, morte, danni diretti, indiretti o consequenziali arrecati alle proprieta' della Federazione Russa   come   risultato   delle   attivita'  realizzate  nell'ambito dell'Accordo.  Il  contenuto  del  presente comma non si applica alle azioni  legali  intraprese con lo scopo di garantire l'adempimento di clausole contrattuali espressamente indicate.
 2. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche  per  il  Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da loro azioni premeditate, la Parte Russa provvedera' alla necessaria difesa legale,   esonerera'  dalla  responsabilita'  civile,  non  avanzera' richieste  di  indennizzo,  ne' promuovera' alcuna azione giudiziaria nei  confronti  della Parte Italiana, del suo personale, di qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli impianti,  delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e del  loro personale, in relazione alle richieste di indennizzo di una parte  terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attivita' svolte  conformemente  al  presente  Accordo,  per  il Danno nucleare arrecato  sul territorio della Federazione Russa o fuori da esso come risultato  di  un  Incidente  nucleare  avvenuto sul territorio della Federazione Russa.
 3.  Su  richiesta  della  Parte  Italiana,  la Parte Russa o un suo rappresentante   autorizzato   rilascera'  una  Lettera  di  conferma dell'esonero  dalla  responsabilita'  civile  a qualsiasi contraente, subcontraente,  consulente,  fornitore  o  subfornitore a conferma di quanto  disposto dal presente Accordo. Un modello della detta Lettera di  conferma dell'esonero dalla responsabilita' civile si allega come parte integrante del presente Accordo.
 4. Le Parti, in caso di necessita', possono tenere consultazioni su questioni  concernenti  le  richieste  d'indennizzo  e i procedimenti giudiziari di cui al presente articolo.
 5.  Qualsiasi pagamento collegato all'esonero dalla responsabilita' civile,  di  cui  al comma 2 del presente articolo, verra' effettuato tempestivamente e trasferito senza ostacoli al beneficiario nella sua valuta nazionale.
 6.  La Parte Italiana, i contraenti, i subcontraenti, i consulenti, i  fornitori e i subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei  servizi  di  qualsiasi  livello  e  il  loro  personale hanno la facolta'  di  sottoporre  ogni  controversia derivante dagli obblighi previsti  dal presente articolo a giudizio arbitrale conformemente al Regolamento  Arbitrale  della Commissione dell'ONU per il Diritto del Commercio  Internazionale  (UNCITRAL)  qualora  non  fosse  possibile pervenire  ad  una soluzione reciprocamente accettabile entro novanta giorni  dalla  sua  presentazione  alla  Parte  Russa. Ogni decisione dell'arbitrato   e'   definitiva   e   vincolante  per  le  parti  in controversia.
 7.  Nulla  di  questo  articolo  dovra'  essere  interpretato  come riconoscimento  della  giurisdizione  di qualsiasi foro o corte al di fuori  della Federazione Russa sulle richieste di indennizzo di parti terze,  nei confronti delle quali si applica il contenuto del comma 2 del presente articolo, salvo quanto disposto nel comma 6 del presente articolo  e  i  casi  in  cui  la  Federazione  Russa  si sia assunta l'obbligo  di  accettare  e  di  eseguire  la  sentenza  di una corte basandosi sulle disposizioni di accordi internazionali.
 8.  Nulla  del  presente  articolo  dovra' essere interpretato come rinuncia  all'immunita'  delle  Parti  in  relazione  alle  eventuali richieste  d'indennizzo di parti terze che possano essere avanzate ad una qualsiasi delle Parti.
 9.  I termini utilizzati nel presente articolo vengono interpretati come segue:
 «Incidente   nucleare»:   qualsiasi  incidente  o  una  serie  di incidenti che arrechino danno nucleare;
 «Danno nucleare»:
 (i)  morte,  lesioni  corporali  di qualsiasi natura, qualsiasi perdita  di  beni o danno a beni che siano originati o derivati dalle proprieta'   radioattive   o   da   una  combinazione  di  proprieta' radioattive  con proprieta' tossiche, esplosive o da altre proprieta' pericolose  del  combustibile  nucleare  o  dei  prodotti  o  rifiuti nucleari  presenti  in  un impianto nucleare, o di materiale nucleare proveniente  da  un  impianto  nucleare,  prodotto  in esso o ad esso destinato;
 (ii)  qualsiasi altra perdita o danno originati dai fattori sopra menzionati  o  derivati  da essi, se cio' e' previsto dalla legge del foro competente, e nei limiti previsti da tale legge, e,
 (iii)  se  cio'  e' previsto dalla legge dello Stato nel quale e' situato   l'impianto   nucleare  dell'esercente  responsabile  di  un impianto, morte, lesioni corporali, perdite di beni o danni a beni di qualsiasi  natura,  che  siano  originati  o  causati  da  radiazioni ionizzanti   di  altro  tipo  emesse  da  qualsiasi  altra  fonte  di radiazione all'interno di un impianto nucleare.
 10.  Ai fini del presente Accordo nei casi in cui il danno nucleare e il danno non nucleare siano stati arrecati da un incidente nucleare e  da uno o piu' incidenti di altro tipo, tale danno, nella misura in cui non puo' essere ragionevolmente diviso dal danno nucleare verra', ai  fini  del  presente  Accordo,  considerato  come  Danno  nucleare arrecato da detto Incidente nucleare.
 Art. 13.
 Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti  da altri Trattati internazionali, accordi o intese ai quali esse abbiano aderito.
 Art. 14.
 1.   Le  controversie  originate  dall'interpretazione  di  singole disposizioni  del presente Accordo o dalla sua realizzazione, saranno risolte  tramite consultazioni tra le Parti. Le consultazioni saranno avviate non oltre novanta giorni dalla data dell'invio della notifica da  una  delle Parti all'altra. In caso di necessita' le controversie saranno portate all'esame del Comitato.
 2.  Qualora  i Contratti o Accordi Esecutivi non fossero conformi a quanto disposto dal presente Accordo, prevarra' quest'ultimo.
 3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate, previo accordo scritto tra le Parti.
 Art. 15.
 1.  I1  presente  Accordo  entrera' in vigore trenta giorni dopo il ricevimento   dell'ultima   notifica   scritta   delle   Parti  circa l'adempimento  delle  procedure statali interne necessarie per la sua entrata in vigore e avra' la durata di dieci anni.
 2.   La   validita'  del  presente  Accordo  sara'  automaticamente prorogata  per  periodi  biennali,  se  nessuna  delle Parti inviera' all'altra  Parte  una  notifica  scritta  della propria intenzione di risolverlo  con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza del presente Accordo.
 3.  Gli obblighi assunti in conformita' agli articoli 6, 8, 10, 11, 12  e  14 del presente Accordo restano in vigore indipendentemente da ogni  successivo  trasferimento  dei  diritti di proprieta' dei beni, apparecchiature o materiali oggetto dell'Assistenza, anche in caso di cessazione  della  validita'  del presente Accordo o oltre la data di scadenza dello stesso.
 4.  Anche  in  caso  di  un'eventuale  cessazione  di validita' del presente  Accordo  o  di  scadenza  dello stesso, esso continuera' ad essere applicato a qualsiasi Contratto o Accordo Esecutivo, di cui le Parti  concordino  una  proroga,  per il periodo di validita' di tale Contratto o Accordo Esecutivo.
 5.  Nel  caso in cui la Convenzione di Vienna sulla responsabilita' civile   per  il  danno  nucleare  del  21 maggio  1963  (di  seguito denominata   «Convenzione  di  Vienna»)  e  il  Protocollo  Congiunto riguardante  l'applicazione  della  Convenzione  di  Vienna  e  della Convenzione  di Parigi 1 del 21 settembre 1988 (di seguito denominato «Protocollo Congiunto») entrino in vigore per la Federazione Russa, e la  Convenzione  di  Vienna  oppure  la  Convenzione  di Parigi sulla responsabilita'  nei  confronti  di  terzi  nel  settore dell'energia nucleare  del  29 luglio  1960  e  il Protocollo Congiunto entrino in vigore  per  la Repubblica Italiana, la Parte Italiana ha facolta', a sua  discrezione  e  previa  notifica  scritta  alla  Parte Russa, di sospendere  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 2 dell'articolo  12  del  presente  Accordo  tra le Parti in rapporto a qualsiasi attivita' realizzata conformemente all'Accordo per la quale siano  applicabili  tali  trattati.  Le  Parti  si  daranno reciproca comunicazione  scritta  in  merito  alle date di entrata in vigore di tali trattati sui rispettivi territori.
 Concluso  a  Roma  il  5 novembre  2003 in due esemplari originali, redatti   in  lingua  italiana  e  russa,  ambedue  i  testi  facenti ugualmente fede. 1 Convenzione  di Parigi sulla responsabilita' nei confronti di terzi nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960
 |  |  |  | Allegato 
 MODELLO DI LETTERA DI CONFERMA
 DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITA'
 CIVILE NUCLEARE
 emessa dal Ministero per l'energia atomica
 della Federazione Russa
 indirizzata a [Contraente]1
 
 Egregi Signori,
 il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa  sono  Parti  dell'Accordo  di  cooperazione  nel  campo  dello smantellamento  dei  sommergibili nucleari russi radiati dalla Marina Militare  Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile  nucleare  esaurito,  firmato in Roma il 5 novembre 2003 (in seguito denominato «Accordo»).
 Il  Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agendo per  conto  del  Governo  della  Federazione  Russa,  conferma con la presente   che   [il   Contraente]   ha   stipulato,  in  conformita' all'articolo  5  dell'Accordo, un [Accordo Esecutivo o Contratto] con il  [Destinatario]  in  [data] per fornire aiuto tecnico (Assistenza) per  la realizzazione del progetto denominato [nome del progetto]. Le persone  fisiche  e  giuridiche  indicate  nella lista allegata sono: personale,  subcontraenti,  fornitori,  subfornitori  e consulenti di [denominazione  del  Contraente],  che forniranno le attrezzature, le merci  ed i servizi in conformita' a [Accordo Esecutivo o Contratto]. Il [Contraente] puo' modificare questa lista di volta in volta previa notifica al Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa o a   un   suo   rappresentante   delegato   alla   realizzazione   del [denominazione del progetto].
 Il  Ministero della Federazione Russa per l'Energia Atomica, agendo per  conto  del  Governo  della  Federazione  Russa, conferma che, in conformita' ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 dell'Accordo:
 a) salvo  i  casi  di  richieste  di  indennizzo nei confronti di persone  fisiche  per i danni o per le lesioni corporali derivanti da loro omissioni o da loro azioni premeditate volte a procurare lesioni corporali  o danni, la Parte Russa non avanzera' nessuna richiesta di indennizzo,  ne'  promuovera' alcuna azione giudiziaria nei confronti del  [Contraente], del loro personale, dei contraenti, subcontraenti, dei  consulenti,  dei  fornitori  e  dei subfornitori degli impianti, delle  apparecchiature  e  dei servizi a qualsiasi livello e del loro personale, annoverati nella lista allegata che puo' essere modificata di  volta  in  volta,  per  perdite  o danni di qualsiasi natura, ivi inclusi,  in  particolare,  lesioni  corporali, morte, danni diretti, indiretti   o   consequenziali,   arrecati   alle   proprieta'  della Federazione   Russa   come   risultato   delle  attivita'  realizzate nell'ambito  dell'Accordo. Resta inteso che il contenuto del presente comma  non  si  applica alle azioni legali intraprese con lo scopo di garantire   l'adempimento   di  clausole  contrattuali  espressamente indicate.
 b) salvo  i  casi  di  richieste  di  indennizzo nei confronti di persone fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da azioni  premeditate,  esso provvedera' alla necessaria difesa legale, esonerera'  dalla  responsabilita' civile, non avanzera' richieste di indennizzo  e non promuovera' alcuna azione giudiziaria nei confronti di  [denominazione  del  Contraente], del suo personale, di qualsiasi subcontraente,  consulente,  fornitore e subfornitore degli impianti, delle  apparecchiature  e dei servizi di qualsiasi livello e del loro personale, annoverati nella lista allegata che puo' essere modificata di  volta  in volta, in relazione alle richieste di indennizzo di una parte  terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attivita' svolte  conformemente  all'Accordo per il Danno nucleare arrecato sul territorio  della Federazione Russa o fuori da esso come risultato di un  Incidente  nucleare  avvenuto  sul  territorio  della Federazione Russa.
 Il  Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agendo per   conto  del  governo  della  Federazione  Russa,  riconosce  che qualsiasi,  disputa,  controversia o richiesta d'indennizzo derivanti dalla presente Lettera di conferma sull'esonero dalla responsabilita' civile,  o  attinenti  ad  essa,  ivi  inclusa  la  sua  esistenza  e validita',  verra'  esaminato  e risolto in via definitiva attraverso giudizio  arbitrale  conformemente al Regolamento Arbitrale UNCITRAL, qualora  entro  novanta  giorni dalla sua presentazione all'esame del Governo  della Federazione Russa non fosse possibile pervenire ad una soluzione  reciprocamente  accettabile.  L'Autorita' nominata ai fini del  Regolamento  arbitrale  UNCITRAL  e'  la  Camera di Commercio di Stoccolma.  Il  luogo  dell'Arbitrato  e'  l'Istituto per l'Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma, citta' di Stoccolma, Svezia e la  legge  applicabile  e'  quella  svedese.  Laddove  il Regolamento arbitrale UNCITRAL non venisse applicato ad una specifica situazione, il Tribunale dell'Arbitrato stabilira' come procedere ulteriormente.
 La  presente Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilita' civile  entrera'  in  vigore con la firma del Ministero per l'Energia Atomica  della  Federazione Russa, agente per conto del Governo della Federazione Russa, e avra' vigore conformemente all'Accordo.
 
 (firma)
 (Titolo)
 
 (Rappresentante  delegato del Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa)
 
 (data)
 
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 1  E'  opportuno inviare una notifica al Governo dello Stato in cui il contraente svolge la propria attivita'.
 |  |  |  | ----> vedere ACCORDO da pag. 9 a pag. 19 della G.U. <---- |  |  |  |  |