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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 agosto 2005 |  | Ridefinizione delle modalita' tecniche di effettuazione del fermo per le  aree  del  medio  e basso Adriatico, nonche' dello Ionio anche in ragione  delle  rappresentate esigenze di carattere economico-sociale delle marinerie delle suddette aree. |  | 
 |  |  |  | IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura
 
 Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994,  e  successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
 Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002,  recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita'  e  condizioni  delle  azioni  strutturali  comunitarie nel settore  della  pesca,  ed  in  particolare  l'art.  12, paragrafo 6, relativo  alla  possibilita'  da  parte  degli Stati membri di varare misure   di   accompagnamento   per   i  membri  dell'equipaggio  dei pescherecci   interessati,   finanziate   a  livello  nazionale,  per promuovere  l'interruzione  temporanea  dell'attivita'  di  pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
 Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede l'istituzione di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione  di  interruzioni  temporanee  dell'attivita'  di  pesca  a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno specifico stanziamento per ciascun anno;
 Visto  il  decreto-legge  27 gennaio  2004,  n. 16, convertito, con modificazioni,  nella  legge  27 marzo  2004,  n. 77, che all'art. 3, comma  2,  istituisce  per  gli  anni  2005  e  2006  una  misura  di accompagnamento   sociale   in   collegamento   con   le   misure  di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n. 154, che agli articolo 4,  14  e  14-bis,  stabilisce  gli  obiettivi  d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
 Visto  il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che, all'art. 5, comma 2, determina i riferimenti programmatici ed operativi per il settore  da  adottare  per  l'anno  2005  mediante  l'utilizzo  degli stanziamenti  finalizzati  all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge  8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
 Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita' di  attuazione  delle  interruzioni  tecniche della pesca per le navi abilitate  allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in  particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del  decreto  ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;
 Visti  i  decreti  ministeriali  19 giugno  2003,  recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 ed in particolare l'art.  7  che istituisce zone di tutela biologica ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 le quali, allo stato, risultano essere in numero di 11;
 Visto  il  proprio  decreto in data 14 luglio 2005, con il quale e' stato  approvato  il piano per la protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2005;
 Vista  la  richiesta delle organizzazioni professionali della pesca (movimento   cooperativo   ed   associazione  di  armatori)  e  delle organizzazioni  sindacali dei lavoratori della pesca in data 3 agosto 2005;
 Ritenuta  l'opportunita'  di  ridefinire  le  modalita' tecniche di effettuazione  del  fermo  per  le  aree del medio e basso Adriatico, nonche'  dello Ionio anche in ragione delle rappresentate esigenze di carattere economico-sociale delle marinerie delle suddette aree;
 Visto  il  decreto  del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole   e   forestali   con   il  quale  sono  state  delegate  al Sottosegretario  di  Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali  concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in  materia  di  pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  I  commi  2  e 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 luglio 2005 in premessa citato sono sostituiti dai seguenti:
 «2.  Per  le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli compresi, e' disposta l'interruzione  temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in  due  periodi  di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al 1° ottobre 2005.
 3.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi  da Manfredonia a Bari compresi, e' disposta l'interruzione temporanea  obbligatoria  della  pesca  per trenta giorni consecutivi dall'8 agosto al 6 settembre 2005.
 3-bis.  Per  le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai   sistemi   di   pesca  a  strascico  e/o  volante,  iscritte  nei compartimenti  marittimi  da Brindisi a Crotone compresi, e' disposta l'interruzione  temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in  due  periodi  di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 3 settembre  al  17 settembre  2005  e dal 30 settembre al 14 ottobre 2005.».
 2.  Le  navi  da  pesca  di  cui  all'art.  5, comma 3, del decreto ministeriale  14 luglio  2005  possono  comunque  svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica.
 3.  Le  navi  da  pesca  che  effettuano  la  pesca  dei gamberi di profondita'  nello Ionio, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia possono effettuare  l'interruzione dell'attivita' di pesca di cui all'art. 6, comma   1,   del  decreto  ministeriale  14 luglio  2005  in  maniera cumulativa  al  termine della campagna di pesca dandone comunicazione alla Capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave stessa.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2005
 Il Sottosegretario di Stato
 Scarpa Bonazza Buora
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