Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 agosto 2005 |
Ridefinizione delle modalita' tecniche di effettuazione del fermo per le aree del medio e basso Adriatico, nonche' dello Ionio anche in ragione delle rappresentate esigenze di carattere economico-sociale delle marinerie delle suddette aree. |
|
|
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede l'istituzione di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno specifico stanziamento per ciascun anno; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articolo 4, 14 e 14-bis, stabilisce gli obiettivi d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che, all'art. 5, comma 2, determina i riferimenti programmatici ed operativi per il settore da adottare per l'anno 2005 mediante l'utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico; Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 ed in particolare l'art. 7 che istituisce zone di tutela biologica ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 le quali, allo stato, risultano essere in numero di 11; Visto il proprio decreto in data 14 luglio 2005, con il quale e' stato approvato il piano per la protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2005; Vista la richiesta delle organizzazioni professionali della pesca (movimento cooperativo ed associazione di armatori) e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca in data 3 agosto 2005; Ritenuta l'opportunita' di ridefinire le modalita' tecniche di effettuazione del fermo per le aree del medio e basso Adriatico, nonche' dello Ionio anche in ragione delle rappresentate esigenze di carattere economico-sociale delle marinerie delle suddette aree; Visto il decreto del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine; Decreta:
Art. 1.
1. I commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 luglio 2005 in premessa citato sono sostituiti dai seguenti: «2. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli compresi, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al 1° ottobre 2005. 3. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari compresi, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dall'8 agosto al 6 settembre 2005. 3-bis. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Crotone compresi, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 3 settembre al 17 settembre 2005 e dal 30 settembre al 14 ottobre 2005.». 2. Le navi da pesca di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 luglio 2005 possono comunque svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica. 3. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia possono effettuare l'interruzione dell'attivita' di pesca di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 14 luglio 2005 in maniera cumulativa al termine della campagna di pesca dandone comunicazione alla Capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave stessa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2005 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |
|
|
|