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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 1 agosto 2005 |  | Ammissione  di  progetti  autonomi  al finanziamento del Fondo per le agevolazioni  alla  ricerca,  per  un  impegno  di  spesa pari a euro 2.858.700,00. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita' e della Ricerca di seguito denominato MIUR;
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;
 Visto   il  decreto  legislativo  del  27 luglio  1999,  n.  297: «Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il sostegno  delle  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  2000 n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal   decreto   legislativo   del  27 luglio  1999,  n.  297»  e,  in particolare,  le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9  che  disciplinano  la  presentazione  e  selezione  di progetti di ricerca e formazione;
 Viste  le  proposte  formulate  dal  Comitato  nella riunione del 4 maggio  2005  ed  in particolare i progetti per i quali il suddetto Comitato  ha  espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000 n. 593;
 Visto   il   programma  operativo  nazionale  «Ricerca,  sviluppo tecnologico    ed    alta   formazione»   2000/2006   nelle   regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);
 Visto   il   complemento  di  programmazione  del  predetto  PON, approvato  in  data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visti  in  particolare,  i contenuti e gli obiettivi della misura I.1  «Progetti  di  ricerca  di  interesse  industriale»  all'interno dell'asse  I  e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel  settore  della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;
 Viste  le  risorse  finanziarie  assegnate  complessivamente alle misure predette;
 Viste   le   disponibilita'   delle  risorse  del  Fondo  per  le Agevolazioni alla Ricerca sezione aree depresse;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.   252  «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle informazioni antimafia»;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Il  seguente progetto di ricerca, presentato ai sensi dell'art. 5 del  decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, e'  ammesso  alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme,  misure, modalita' e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1);
 |  |  |  | Art. 2. Condizioni generali
 
 Gli  interventi,  di  cui  al  presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
 Ai  sensi  del  comma  35  dell'art.  5  del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30% dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
 Nello  svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
 Per  i  progetti  che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito    agevolato    e    contributo   nella   spesa   la   durata dell'ammortamento e' stabilito come segue:
 progetti  che  prevedono  una  durata  fino a 24 mesi (al netto della  maggiorazione  di  cui  all'ultimo comma del presente articolo nonche'  di  eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento e'  fissato  in  10  anni  in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire  dalla  seconda scadenza  semestrale  successiva  alla  data di effettiva conclusione della ricerca;
 progetti  che  prevedono  una durata di oltre 24 mesi fino a 48 mesi  (al  netto  della  maggiorazione  di  cui  all'ultimo comma del presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di  ammortamento  e'  fissato in 9 anni in rate semestrali, costanti, posticipate,  comprensive  di  capitale ed interessi, a partire dalla seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva conclusione della ricerca;
 progetti  che  prevedono  una durata di oltre 48 mesi fino a 60 mesi  (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del  presente  articolo)  il  periodo di ammortamento e' fissato in 8 anni  in  rate  semestrali,  costanti,  posticipate,  comprensive  di capitale  ed  interessi,  a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;
 Con successiva comunicazione il ministero fornira' alla banca, ai fini  della  stipula  del contratto di finanziamento, la ripartizione per  ciascun  soggetto proponente del costo ammesso e' della relativa quota di contributo.
 La  durata  del  progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto stabilito all'art. 5 comma 20 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.
 |  |  |  | Art. 3. La  relativa  spesa  di  Euro  2.858.700,00,  di  cui al presente decreto,  nella  forma  di  contributo  nella  spesa per attivita' di ricerca,  grava  sulle  disponibilita'  del Fondo per le Agevolazioni alla   Ricerca,   sezione  aree  depresse  utilizzando  gli  appositi finanziamenti  del  Fondo  europeo  di Sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste  nell'ambito  del  programma  operativo  nazionale «Ricerca, sviluppo  tecnologico  ed  alta  formazione»  2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° agosto 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere allegato da pag. 48 a pag. 49  <----
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