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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 1 agosto 2005 |  | Ammissione  di  progetti  autonomi  al finanziamento del Fondo per le agevolazioni  alla  ricerca,  per  un  impegno  di  spesa pari a euro 4.066.400,00. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca»;
 Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5  e  7  che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  2000  n.  593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal   decreto   legislativo   del  27 luglio  1999,  n.  297»  e,  in particolare,  le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9  che  disciplinano  la  presentazione  e  selezione  di progetti di ricerca e formazione;
 Visto  il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina   del   Comitato  di  cui  all'art.  7  del  predetto  decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;
 Viste  le  domande  presentate  ai  sensi  dell'art.  6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;
 Tenuto  conto  delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 maggio 2005 e riportate nel rispettivo resoconto sommario;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 90402  del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'Universita'  e della Ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per le  agevolazioni  alla  Ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
 Tenuto  conto  delle  disponibilita'  del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'esercizio 2005;
 Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;
 Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  I  seguenti  progetti  di  ricerca sono ammessi agli interventi previsti  dalle  leggi  citate  nelle  premesse,  nella  forma, nella misura,  le  modalita'  e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Gli  interventi,  di  cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.
 2.  Ai  sensi  del  comma  35  dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione  per  un  importo  massimo  del  30% dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
 3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
 4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
 5.  La  durata  dei  finanziamenti  e'  stabilita in un periodo non superiore  a  dieci  anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo  di  un  periodo  di  preammortamento  e utilizzo fino ad massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non puo'  superare  la  durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale  solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
 Le  rate  dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive  di  capitale  ed  interessi con scadenza 1° gennaio e 1° luglio  di  ogni  anno  e  la  prima  di esse coincide con la seconda scadenza  semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.
 Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
 6.  Il  Ministero,  con  successiva  comunicazione, fornira' alla banca,  ai  fini  della  stipula  del  contratto di finanziamento, la ripartizione  per  ciascun  soggetto  proponente  del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
 7.  La  durata  del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.
 |  |  |  | Art. 3. Le  risorse  necessarie  per  gli  interventi di cui all'art. 1 del presente   decreto   sono   determinate   complessivamente   in  Euro 4.066.400,00 ripartita in Euro 1.134.700,00 nella forma di contributo nella  spesa  ed Euro 2.931.700,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilita' del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° agosto 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere allegato da pag. 45 a pag. 46  <----
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