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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |  | CONFERENZA UNIFICATA |  | PROVVEDIMENTO 28 luglio 2005 |  | Accordo,  ai  sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri e le procedure per la concessione  dei  contributi  alle  organizzazioni di volontariato di Protezione  civile per i progetti prodotti nel triennio 2004 - 2005 - 2006. |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA UNIFICATA 
 Nell'odierna seduta del 28 luglio 2005:
 Visto   l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
 Premesso  che  sull'applicazione del disposto di cui all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, i rappresentanti delle autonomie regionali e locali hanno rappresentato l'esigenza  di condivisione dei criteri di istruttoria delle pratiche di  concessione  alle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile  di  contributi  per  i  progetti prodotti nel triennio 2004 - 2006;
 Tenuto  conto  delle  oggettive  esigenze di rispettare i limiti di tempo  imposti  dall'ufficio  del  bilancio  del  Dipartimento  della Protezione Civile;
 Visto  l'art.  107, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di emergenza  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c)  della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
 Considerato  che  l'art.  108,  comma  7,  del  decreto legislativo 31 marzo  1998,  n. 112, conferisce alle amministrazioni regionali le funzioni  inerenti  gli  interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
 Considerato che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle  regioni la potesta' regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;
 Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera  c)  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse comune;
 Considerati  gli esiti della riunione tecnica del 20 luglio 2005 in occasione   della   quale,  sotto  il  profilo  tecnico,  sono  stati concordati   i   criteri   oggetto   del   presente   accordo  tra  i rappresentanti  delle  autonomie e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
 Considerato che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e delle  province  autonome  dell'ANCI,  dell'UPI  e  dell'UNCEM  hanno convenuto  sul perfezionamento del presente accordo nei termini sotto riportati;
 Sancisce accordo
 
 tra  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione  Civile  e  le autonomie regionali e locali sui criteri di selezione  in  ordine  ai contributi relativi agli anni 2004 - 2005 - 2006  erogabili  per il finanziamento di progetti del volontariato di Protezione Civile, nei seguenti termini:
 1. Sono accolte le istruttorie per i progetti prodotti da:
 organizzazioni    iscritte    nell'elenco    del   Dipartimento antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
 organizzazioni  non  nazionali,  iscritte nell'elenco nazionale del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  nonche'  iscritte  nei rispettivi  registri/albi  regionali  istituiti  ai sensi della legge 11 agosto  1991,  n. 266, legge-quadro sul volontariato e considerate operative dalle amministrazioni regionali competenti;
 sezioni  locali  di  organizzazioni  nazionali,  anche  se  non individualmente  iscritte nei registri/albi di cui sopra, considerate operative  dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, previo nulla osta da parte della sede centrale dell'Associazione nazionale e con  eventuale possibilita' da parte del Dipartimento, per necessita' istruttorie, di cumulo degli importi.
 2.   Sono  ammessi  al  contributo  i  progetti  con  i  seguenti requisiti:
 la   documentazione  allegata  alla  domanda,  da  inviare  per conoscenza  anche alla regione competente per territorio, deve essere completa  ai  sensi  degli  articoli 3 - 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
 i  progetti  di  miglioramento  della  preparazione  tecnica  e formazione  dei  cittadini  le  cui  finalita' didattiche siano state giudicate compatibili con gli orientamenti formativi del Dipartimento della Protezione Civile;
 i    progetti   di   organizzazioni   che   abbiano   adempiuto correttamente  all'assolvimento  delle  indicazioni istruttorie negli anni precedenti.
 3. Sono esclusi dal finanziamento:
 i   progetti   di   organizzazioni  ufficialmente  indicate  da autorita' di Protezione Civile come «non operative»;
 i   progetti  che  prevedano  la  successiva  assegnazione  dei materiali  e  mezzi  ad  organismi/enti  diversi  dal proponente, o a delegazione  di organizzazione non autonomamente iscritta nell'elenco nazionale,  e/o  l'intestazione  degli  stessi a soggetti diversi dal proponente  ad  esclusione  del  comune  presso cui ha sede il gruppo comunale proponente;
 i  progetti  prodotti  da  organizzazioni che hanno ottenuto il finanziamento  da  parte  del  Dipartimento  della  Protezione Civile nell'anno    immediatamente    precedente    (ad   esclusione   delle organizzazioni  nazionali  se  i  progetti  presentati sono a nome di sezioni che non hanno ricevuto finanziamenti nell'anno immediatamente precedente);
 i  progetti  per  i quali non venga esplicitamente garantita la totale copertura dei restanti costi del progetto;
 i  progetti  presentati  dalle organizzazioni della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
 i  progetti  sui  quali  siano  stati espressi pareri negativi, eventualmente richiesti dal Dipartimento della Protezione Civile, per il completamento delle istruttorie ad enti appositamente individuati;
 i  progetti  che  prevedano l'acquisizione di materiali e mezzi usati (salvo giustificate ed autorizzate eccezioni);
 i progetti che prevedano l'acquisto, la costruzione, interventi di   ristrutturazione  ecc.  di  beni  immobili  e/o  analoghe  opere prefabbricate   (salvo  giustificate  eccezioni  di  volta  in  volta autorizzate),  arredi  di  interni  o comunque elementi giudicati non direttamente connessi alle attivita' di Protezione Civile.
 4.  Il  Dipartimento della Protezione Civile valutera' i progetti delle  organizzazioni  nazionali  sulla  base  dei  criteri  generali concordati;  le  stesse  dovranno  esprimere chiaramente per conto di quale sezione (o sede centrale) vengono prodotti i progetti.
 5.  Il  limite  del finanziamento stabilito dall'art. 2, comma 7, del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nell'aliquota del 75% potra' essere aumentato, secondo le indicazioni di  cui  al  predetto comma, in aree che presentino elevati indici di rischio  o  per  le  quali  sia  in atto dichiarazione dello stato di emergenza al momento della domanda, tenuto conto delle disponibilita' di  bilancio  e  delle  esigenze logistiche, di coordinamento e delle strategie della Protezione Civile,
 6.  Sono considerati prioritariamente progetti e proposte attuati con  il  coordinamento  del  Dipartimento della Protezione Civile e/o delle amministrazioni regionali.
 7.  L'eventuale  giudizio  negativo  di amministrazioni regionali sulla  opportunita'  di  progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini prodotti da organizzazioni che non siano  nazionali,  verra' considerato determinante per l'accoglimento del progetto stesso.
 8.  I  progetti  di  miglioramento  della  preparazione tecnica e formazione  dei  cittadini saranno comunque esaminati sotto l'aspetto dei   benefici   ottenibili   in   un   ambito  di  progettualita'  e programmazione  nazionale e, qualora non fossero compatibili con tali criteri saranno esclusi od accolti parzialmente.
 9.  I  progetti  di  potenziamento  attrezzature  e mezzi saranno comunque  esaminati  sotto  l'aspetto  dei  benefici ottenibili in un ambito  di  progettualita'  e programmazione nazionale e, qualora non fossero  compatibili  con  tali  criteri  saranno  esclusi od accolti parzialmente.
 10.  Nel  caso  in  cui  una organizzazione presenti due progetti nello  stesso  anno,  concernenti  miglioramento  della  preparazione tecnica  e formazione dei cittadini e di potenziamento di materiali e mezzi,  verra' chiesto all'organizzazione stessa di dare priorita' ad uno dei due progetti.
 11.  Il  Dipartimento della Protezione Civile potra' stabilire un limite  massimo  agli  importi  dei  progetti in considerazione degli stanziamenti annui e del numero di domande pervenuto nell'anno.
 12.  Il  Dipartimento della Protezione Civile potra' stabilire un limite  massimo  ai finanziamenti erogati nei confronti di una stessa organizzazione in un periodo di tempo definito.
 13.  In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente  quantificato  da  parte dell'organizzazione richiedente, verra' calcolato l'importo del contributo:
 fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
 tenuto conto delle disponibilita' di bilancio;
 a  complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre l'intero importo del progetto.
 14. In presenza di progetti presentati da coordinamenti a nome di sezioni  degli  stessi,  si  considerera'  ai  fini del calcolo della percentuale  erogabile,  l'importo complessivo delle domande, come un progetto unico.
 15.  Le  amministrazioni  regionali  potranno prendere visione, a richiesta, della tabella di distribuzione delle fasce percentuali dei contributi da erogare.
 16.  Stabilito  il piano di ripartizione del contributo secondo i criteri  sopra  indicati,  sulla  base dello stanziamento annuale, ne verra'  data  comunicazione  alle organizzazioni beneficiarie ed alle amministrazioni regionali interessate.
 17.  Alle  organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo,  a far data dall'accreditamento del contributo, per realizzare completamente  il progetto secondo le indicazioni e la documentazione presentata   e   confermata  negli  atti  dell'istruttoria.  In  caso contrario  sara'  avviata  la  prevista procedura per il recupero del contributo erogato.
 Roma, 28 luglio 2005
 
 Il presidente: La Loggia
 
 Il segretario: Carpino
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