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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 28 luglio 2005 |  | Accordo,  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  concernente  «Linee  guida sui requisiti  organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali». |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 
 Nella odierna seduta del 28 luglio 2005:
 Visto  l'art.  117,  comma  3,  della Costituzione, che annovera la «tutela   della  salute»  tra  le  materie  di  potesta'  legislativa concorrente;
 Visto  l'art.  118, comma 1, della Costituzione il quale sancisce i principi    che    presiedono   alla   ripartizione   di   competenze amministrative,  affidandole, in via di principio, agli enti locali e alle regioni;
 Visto  l'art. 4, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, che demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la  definizione dei requisiti organizzativi  e  di  funzionamento  dei  laboratori per il controllo sanitario  sulle  competizioni  e sulle attivita' sportive diverse da quelle  individuate  ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della medesima legge;
 Tenuto  conto  che, in ragione del mutato quadro costituzionale, si conviene  di  dar  seguito  alla  sopraccitata  previsione  normativa tramite  accordo,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in luogo del decreto;
 Visti  gli  articoli 2,  comma  2,  lettera  b),  e 4, comma 1, del decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, che affidano a questa conferenza  il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di  coordinare  l'esercizio  delle  competenze  e  delle attivita' di interesse comune;
 Considerato  che  in  ordine  all'argomento in oggetto il Ministero della  salute  in  data  8 novembre 2004 ha trasmesso una proposta di accordo,  sui  cui contenuti i rappresentanti regionali nell'incontro tecnico del 2 dicembre 2004 si sono riservati un approfondimento;
 Considerati  gli  esiti  dell'incontro tecnico del 18 gennaio 2005, nel  corso  del  quale  i rappresentanti del Ministero della salute e delle  regioni  e  province  autonome  hanno  concordato modifiche al testo,   pervenendo   ad  una  stesura  condivisa,  formalizzata  dal Ministero della salute l'8 luglio 2005;
 Acquisito  in corso di seduta l'assenso del Ministro della salute e dei  presidenti delle regioni e delle province autonome sul testo del presente accordo;
 Sancisce accordo
 
 tra  il  Ministro  della salute ed i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini: Premessa.
 Le  linee  guida,  allegate  sub  A,  parte integrante del presente accordo, individuano i requisiti organizzativi e di funzionamento che devono  possedere i laboratori antidoping di cui all'art. 4, comma 3, della  legge  14 dicembre  2000,  n.  376,  che  effettuano controlli antidoping sulle competizioni e attivita' sportive, svolte con regole e   procedure  proprie  dell'ordinamento  sportivo.  Esse  perseguono l'obiettivo di assicurare standard minimi di uniformita' correlati ad esigenze  di  sicurezza  e di qualita', oltre che garantire la tutela degli atleti e, piu' in generale, della collettivita'. Si conviene pertanto che:
 1.  I  requisiti  di  cui  al  presente accordo sono vincolanti per l'organizzazione  ed  il funzionamento dei laboratori che svolgono il controllo  antidoping sulle competizioni e attivita' sportive ex lege n. 376/2000.
 2.  I  laboratori,  gia'  operanti in esistenti strutture sanitarie regionali,  possono modificare le caratteristiche strutturali esposte nelle  linee  guida,  rispettandone  in  toto  i  restanti  requisiti organizzativi e di funzionamento.
 3.  I requisiti di organizzazione e di funzionamento dei laboratori che effettuano altre attivita' di controllo antidoping, rientranti in specifici programmi regionali, che possono coinvolgere anche soggetti diversi da quelli tenuti al rispetto delle regole e procedure proprie dell'ordinamento  sportivo,  sono  disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.
 Detti  laboratori  aderiscono  a programmi di controllo di qualita' interlaboratoristica,  attivati  a  livello  nazionale  e  coordinati dall'Istituto superiore di sanita', tali da garantire l'affidabilita' dei   risultati  e  l'aggiornamento  professionale  degli  operatori, indipendentemente  dal  numero  di  esami  effettuati e dagli analiti ricercati.
 4.  L'autorizzazione  dei  laboratori  di  cui  ai precedenti punti spetta  ai soggetti competenti individuati dalle regioni, nell'ambito dell'applicazione  delle  norme  sull'autorizzazione  delle strutture sanitarie   di   cui  agli  articoli 8-ter  e  8-quater  del  decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
 L'accreditamento  dei  laboratori  di  cui ai punti 1 e 2 spetta al Ministero  della  salute,  secondo le procedure contenute nelle linee guida,  di  cui  all'allegato  sub  A  del presente accordo, le quali possono   prevedere   l'accreditamento   anche  per  singole  matrici biologiche  e  classi  di  sostanze vietate per doping con metaboliti correlati.
 L'accreditamento  dei  laboratori,  di  cui  al precedente punto 3, spetta alle regioni e alle province autonome.
 Roma, 28 luglio 2005
 
 Il presidente: La Loggia
 
 Il segretario: Carpino
 |  |  |  | Allegato A 
 LINEE  GUIDA CONCERNENTI I REQUISITI ORGANIZZATIVI E DI FUNZIONAMENTO DEI  LABORATORI DI CUI Art. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 2000,
 N. 376.
 
 Il  laboratorio  AntiDoping regionale, in seguito denominato LAD, deve possedere i requisiti minimi esposti di seguito. 1. Caratteristiche strutturali.
 Il   LAD,  strutturato  in  conformita'  alle  vigenti  norme  di sicurezza,  deve  essere dotato di sistemi di sorveglianza/controllo, idonei   a   garantire   la   catena   di  custodia  dei  campioni  e l'inaccessibilita' a personale estraneo.
 Il LAD si articola in sinergiche sezioni, spazialmente contigue o non contigue, denominate:
 1ª sezione, di analitica di sostanze e pratiche dopanti;
 2ª  sezione, di analitica di indicatori biologici di sostanze e pratiche dopanti.
 Il  LAD,  articolato in sinergiche sezioni, deve essere dotato di locali generali e particolari. A. Locali generali.
 Il   LAD   deve   essere   dotato  di  locali  generali  dedicati all'espletamento delle funzioni di:
 ricezione dei campioni (locale n. 1);
 conservazione dei campioni (locale n. 2);
 segreteria - archivio documentale (locale n. 3).
 I  suddetti  locali  generali si situano presso una delle sezioni del LAD. B. Locali particolari.
 Il   LAD  deve  essere  dotato  di  locali  particolari,  che  si identificano   nei   locali   delle   sezioni   1ª   -  2ª,  dedicate all'analitica.
 Ciascuna  sezione  si  compone  di  locali  atti  a  soddisfare i requisiti strumentali e funzionali esposti di seguito. 2. Strumentazione.
 Il  LAD  deve essere dotato di strumentazione analitica idonea ad applicare le tecniche elencate di seguito:
 Citofluorimetria;
 Coagulometria;
 Cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC);
 Elettrochimica;
 Elettroforesi;
 Emocitometria;
 Gas cromatografia (GC);
 Immunometria;
 Spettrofotometria;
 Spettrometria di massa (MS) in abbinamento GC;
 Spettrometria di massa in abbinamento HPLC;
 Spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRMS) o Tandem MS. 3. Requisiti funzionali. a. Ricezione dei campioni.
 La  ricezione dei campioni nel locale predisposto deve avvenire a cura  di personale all'uopo designato, con compiti di ispezione delle confezioni  di  contenitori,  verifica  di  corrispondenza delle note identificative  riportate  sulle  confezioni  e  sui  contenitori dei campioni,  trascrizione  di conformita' o difformita' dalla catena di custodia, di cui al punto successivo. b. Catena di custodia intra-laboratorio.
 Il  LAD deve essere dotato di manuale e di procedure applicate al controllo  documentale  della  catena  di custodia intra-laboratorio, dalla ricezione dei campioni alle fasi preanalitica e post-analitica, fino  alle fasi di comunicazione dei risultati e di conservazione dei campioni e della documentazione analitica.
 Il  personale autorizzato deve firmare i relativi documenti della catena  di  custodia,  attestanti l'epoca e la finalita' del possesso dei   campioni   e  dei  documenti,  nonche'  delle  correlate  fasi, pre-analitiche e post-analitiche. c. Trattamento pre-analitico dei campioni.
 Il  LAD  deve  processare i campioni, raggruppandoli in specifici gruppi.  Il  numero  di  campioni  di  ciascun gruppo puo' variare in funzione  della  dimensione e del carico di lavoro analitico. Ciascun gruppo  di campioni deve includere un appropriato numero di «campioni standard»,  idonei  a  calibrare  la  procedura  e  la strumentazione analitica  impiegate  per  l'effettuazione  delle  analisi, di cui ai punti successivi. d. Analitica.
 Le  sezioni  di  analitica devono osservare i requisiti analitici sottesi dai principi generali esposti di seguito. d.1. 1ª sezione.
 Analitica di sostanze e pratiche dopanti.
 L'analisi  di  materiale biologico e non biologico e' finalizzata alla   ricerca,  identificazione  e  determinazione  quantitativa  di farmaci,  sostanze e pratiche dopanti, vietati dalla vigente lista di farmaci,  sostanze  e  pratiche  ed  e'  svolta nelle fasi esposte di seguito,   denominate   «Screening»,   «Conferma   -   Determinazione quantitativa». Screening.
 L'analisi  di «Screening», volta ad identificare i campioni «veri negativi», non suscettibili di successiva analisi di «Conferma», deve essere dotata di sensibilita' e di proprieta' conformi agli indirizzi di  «Sistematica Analitica», propri delle procedure di analisi (PA) e verifica   esterna   di  qualita'  (VEQ),  predisposte  dall'Istituto superiore di sanita'; Conferma-determinazione quantitativa.
 L'analisi di «Conferma - Determinazione quantitativa» deve essere dotata  di  sensibilita',  specificita'  ed  accuratezza,  nonche' di proprieta' conformi agli indirizzi di «Sistematica analitica», propri delle PA e VEQ, predisposte dall'Istituto superiore di sanita'. d.2. 2ª Sezione.
 Analitica di indicatori biologici di sostanze e pratiche dopanti.
 L'analisi  deve includere la determinazione quali-quantitativa di «Indicatori  biologici»,  basali  e  mirati, volti a rilevare anomale variazioni  dei  parametri  fisiologici,  causate  da  esposizione  a farmaci - sostanze - pratiche dopanti.
 L'analisi   deve   essere   effettuata   mediante  strumentazione analitica  idonea  all'impiego di tecniche e metodi aventi proprieta' conformi agli indirizzi di «Sistematica analitica», propri delle PA e VEQ predisposte dall'Istituto superiore di sanita'. A. Indicatori basali.
 Glicemia  -  Colesterolo  -  Colesterolo HDL - Test funzionalita' epatica (Bilirubinemia, GGT, GPT) - Osmolalita' - Elettroliti.
 Esame completo urine. B. Indicatori mirati.
 Per categoria/classe di farmaci - sostanze - pratiche dopanti. B.1. Anabolizzanti.
 Antitrombina  III, Colesterolo HDL, Colesterolo totale, D-Dimero, Estradiolo, Estrone, Frammenti protrombinici 1+2, FSH, Gonadotropine, LDL,  Proteina  C,  Proteina  S,  Proteine  totali, Rapporto LDL/HDL, Rapporto testosterone/LH, TAT, Testosterone, t-PA-Ag. B.2. Beta bloccanti
 Colesterolo HDL, Ormoni tiroidei, Potassio, Trigliceridi. B.3. Diuretici.
 Densita'  urine,  Elettroliti plasmatici, Elettroliti urinari, PH urinario. B.4. Eritropoietina e trasfusioni.
 CD  -  71, Distribuzione Price Jones - %, Ematocrito, Emoglobina, Eritrociti,  Ferritina,  Glicoforina  A,  Indici eritrocitari, Indici Reticolocitari,  Recettore solubile della transferrina, Reticolociti, Sideremia, Tranferrina. B.5. Gonadotropine ed analoghi Beta - h-GC, FSH, LH, Testosterone. B.6. h-GH.
 Glucosio,  h-GH, IGF - BP3/IGF - BP2, IGF - BP2, IGF- BP3, IGF-1, IGF-1/ IGF - BP2, Isoenzimi fosfatasi alcalina, Isoforme GH 22 - 20 - 17 KD, NEFA, Precollageno. B.7. Insulina.
 Insulina, Peptide C. B.8. Stimolanti.
 Acido  Vanilmandelico,  AMPc,  ATP,  Catecolammine  urine,  Corpi chetonici urine, NEFA, Trigliceridi. 4. Dotazione personale.
 Il  LAD  deve  essere  dotato  di  personale  comprensivo (in via prioritaria,  ma  non esclusiva) di laureati in medicina e chirurgia, chimica,   chimica  e  tecnologie  farmaceutiche,  farmacia,  scienze biologiche, nonche' di tecnici, titolari di laurea o diploma inerenti l'analitica di laboratorio. 5. Dotazione documentale.
 Il  LAD  deve  essere dotato dei requisiti documentali esposti di seguito:
 certificazione   di   conformita'  a  norma  ISO  all'epoca  di richiesta di 1° accreditamento;
 certificazione  di conformita' alla norma UNI EN ISO/IEC 17025, all'epoca di richiesta di 1° rinnovo dell'accreditamento;
 manuali e documentazione conformi alla suddetta certificazione;
 documentazione tecnico-scientifica:
 a) inerente         la        farmaco-tossicologia,        la farmaco-tossicocinetica,  la  tossicologia analitica, la tossicologia forense,  la  biochimica  clinica  o  patologia  clinica,  in tema di «Doping e antidoping» ed in veste di Linee-guida;
 b) consensus   documents,   trattatistica   internazionale  e nazionale, revisioni tematiche della letteratura scientifica;
 c) sistemi   di  connessione  telematica  a  Banche  dati  di specifico settore;
 documentazione  scientifica  inerente  propri  studi,  editi  o inediti,  in tema di farmaco-tossicocinetica, tossicologia analitica, tossicologia forense, biochimica clinica o patologia clinica. 6. Accreditamento requisiti.
 L'accreditamento  dei  «Requisiti»  del  LAD  e'  attribuito  dal Ministero  della  salute,  previa proposta dell'Istituto superiore di sanita'  e verifica della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive.
 L'accreditamento   implica   il   rilascio   di   certificato  di laboratorio antidoping, denominato certificato LAD.
 Il «Certificato LAD» ha validita' triennale.
 Il Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanita'  e verifica della commissione per la vigilanza e il controllo sul  doping  e per la tutela della salute nelle attivita' sportive ha facolta'  di  revocare  il  «Certificato  LAD» durante il triennio di validita'.
 La  richiesta  di accreditamento avviene mediante le modalita' di seguito esposte: A. Richiesta.
 La  richiesta  di  accreditamento dei «Requisiti» del Laboratorio avviene  mediante  presentazione  all'Istituto  superiore  di sanita' della documentazione esposta di seguito:
 modulo   di   a  utocertificazione,  predisposto  dall'Istituto superiore   di   sanita',   documentante   i  requisiti  strutturali, strumentali,  funzionali  e  di  dotazione, posseduti dal laboratorio richiedente;
 dichiarazione  circa il numero ed il tipo di farmaci - sostanze -   Pratiche   dopanti   e  indicatori  biologici,  identificabili  e quantificabili presso il laboratorio richiedente;
 dichiarazione  circa  il numero e il tipo di farmaci - sostanze dopanti,  disponibili  in  forma  «Parente  e  metabolica»  presso il laboratorio richiedente;
 manuale  delle  procedure analitiche, adottato ed applicato dal laboratorio richiedente;
 estratti  o  copie  di  studi  editi  in stampa, effettuati dal laboratorio richiedente e da questo ritenuti idonei alle finalita' di accreditamento;
 copia  di studi inediti, effettuati dal laboratorio richiedente e da questo ritenuti idonei;
 certificazione   facoltativa,   rilasciata   a   beneficio  del laboratorio   richiedente   da   parte   di  Istituzione  scientifica referente, attestante: continuita' di esperienza analitica in tema di identificazione  e  dosaggio  di xenobiotici ed indicatori biologici; capacita'    di   approfondire   temi   di   farmaco-tossicocinetica, tossicologia-analitica,  tossicologia forense, biochimica o patologia clinica. B. Procedura.
 La procedura di accreditamento dei «Requisiti» e' espletata dalle Istituzioni e mediante le operazioni esposte di seguito:
 Istituto superiore di sanita':
 1. validazione della documentazione, di cui alla richiesta di accreditamento;
 2.   ispezione   di   validazione   in   loco  dei  requisiti strutturali,  strumentali,  funzionali  e di dotazione, posseduti dal laboratorio richiedente;
 3.  validazione  dei  risultati  analitici  e della corredata documentazione  analitica,  conseguiti dal laboratorio richiedente su tre  lotti  di «Campioni di controllo», contenenti farmaci - sostanze dopanti (parenti e/o metaboliti) e indicatori biologici;
 4.  valutazione complessiva delle risultanze delle operazioni di cui ai precedenti punti 1 - 3;
 5.  proposta alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul  doping  e per la tutela della salute nelle attivita' sportive di «Certificato  LAD»,  corredata  dalla  completa documentazione di cui alla richiesta del laboratorio e alla correlata validazione;
 Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive;
 6.  verifica  della proposta e della correlata documentazione Istituto superiore di sanita';
 7. proposta al Ministero della salute di «Certificato LAD» di validita' triennale.
 Ministero della salute:
 8. attribuzione di «Certificato LAD» di validita' triennale.
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