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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 agosto 2005 |  | Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei  vini  da tavola, dei vini IGT e dei vini spumanti per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari pagr IX
 
 Visto  il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999,  ed  in  particolare l'allegato V, lettera c) e d), che prevede che  qualora  le  condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita'   lo  richiedano,  gli  Stati  membri  interessati  possono autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale delle  uve  fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta'  di  viti  di  cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.
 Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999  ed  in particolare l'allegato V lettera H, punto 4, che prevede che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo  di  elaborazione  dei  vini  spumanti  e  dei vini spumanti di qualita';
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1622/2000 del 24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  deI  3 dicembre  2001,  n. 281, recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162,  «recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;
 Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Veneto, e della regione Friuli-Venezia Giulia, con i quali gli organi medesimi  hanno  certificato  che  nel  proprio  territorio  si  sono verificate,  per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed  hanno  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette.
 Considerato,  altresi',  che  la  regione  Veneto  ha  indicato  le varieta'  di  uve  per  le  quali  e' consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;
 Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003;
 
 Decreta:
 Articolo unico
 
 1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 e' consentito aumentare il titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in premessa, ottenuti:
 dalle  uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto atte a  dare  vini  da  tavola e vini a IGT nonche' per le varieta' di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;
 dalle   uve   raccolte   nelle   aree   viticole   della  regione Friuli-Venezia   Giulia   limitatamente  alle  province  di  Gorizia, Pordenone,  Trieste e Udine, atte a dare vini da tavola e vini ad IGT (tutte le tipologie);
 2.   L'aumento   del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  e' effettuato  secondo  le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua pubblicazione.
 Roma, 3 agosto 2005
 Il direttore generale: Petroli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ELENCO DELLE VARIETA' Dl UVE PER LE QUALI E' CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO  ALCOLOMETRICO  DELLE  PARTITE  PER  L'ELABORAZIONE  DEI  VINI
 SPUMANTI.
 Regione Veneto
 
 Chardonnay,  Traminer Aromatico, Garganega, Muller Thurgau, Pinot Bianco,   Pinot  Grigio,  Riesling  Italico,  Silvaner  Verde,  Tocai Friulano,  Trebbiano Soave, Trebbiano Toscano, Bianchetta Trevigiana, Manzoni  Bianco,  Malvasia  Istriana, Moscato Giallo, Moscato Bianco, Sauvignon,  Veltriner,  Marzemina Bianca, Verduzzo Friulano, Verduzzo Trevigiano,  Prosecco  Lungo,  Vespaiola, Durella, Riesling, Cortese, Nosiola,  Prosecco,  Prevenda,  Verdiso, Pinella, Corvina, Corvinone, Lambrusco  F.F.,  Merlot,  Molinara,  Pinot Nero, Rondinella, Schiava Grigia, Schiava Gentile, Schiava Grossa, Teroldego, Barbera, Cabernet Franc,  Cabernet  Sauvignon, Carmenere, Croatina, Lagrein, Marzemino, Negrara, Raboso Piave, Raboso Veronese, Gropello Gentile, Sangiovese, Ancellotta,  Freisa,  Tocai  Rosso, Refosco P.R., I.M. 2.15, Malbech, Franconia, Barbera.
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