IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari pagr IX
Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere c) e d), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola. Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti; Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette. Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003;
Decreta: Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio atte a dare vini da tavola e vini a IGT «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Frusinate» e «Lazio»; 2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e' effettuato secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 3 agosto 2005 Il direttore generale: Petroli |