| IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari pagr IX
 
 Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999,  ed  in  particolare l'allegato V, lettere c) e d), che prevede che  qualora  le  condizioni climatiche in talune zone viticole della comunita'   lo  richiedano,  gli  Stati  membri  interessati  possono autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale delle  uve  fresche  del  mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta'  di  viti  di  cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162,  «recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;
 Visto  l'attestato  dell'assessorato  all'agricoltura della regione Lazio,  con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2005, condizioni climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette.
 Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003;
 
 Decreta:
 Articolo unico
 
 1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 e' consentito aumentare il titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in premessa,  ottenuti  dalle  uve  raccolte  nelle  aree viticole della regione  Lazio  atte  a  dare  vini da tavola e vini a IGT «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Frusinate» e «Lazio»;
 2.   L'aumento   del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  e' effettuato  secondo  le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua pubblicazione.
 Roma, 3 agosto 2005
 Il direttore generale: Petroli
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