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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 19 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Kozlowski  Andrzej,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza  con la quale il sig. Kozlowski Andrzej, cittadino polacco,   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  «Medico» conseguito  in  Polonia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento  recante norme diattuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della  quale il sig. Kozlowski Andrzej e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
 Decreta:
 
 1.  Il  titolo  di  «Medico»  rilasciato  in  data 16 dicembre 1985 dall'Accademia  di Medicina della Pomerania «Gen. Karol Swierczewski» dia  Szczecin (Polonia) al sig. Kozlowski Andrzej, cittadino polacco, nato  a Kostrzyn (Polonia) il 25 febbraio 1959, e' riconosciuto quale titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di medico chirurgo.
 2.  Il  dott.  Kozlowski  Andrzej  e'  autorizzato ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di medico  chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 luglio 2005
 Il direttore generale: Mastrocola
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