| 
| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Tagliaferro Laura Micaela, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e  successive  modifiche  che  prevede  l'applicabilita'  del decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Tagliaferro  Laura Micaela, nata a Buenos  Aires  (Argentina)  il  17 maggio  1979,  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico   professionale  di  ingeniera  industrial  conseguito  in Argentina  presso  la  «Universidad  Tecnologica  Nacional» di Buenos Aires»   (Argentina)   in   data   21   dicembre  2001  e  rilasciato l'11 settembre  2003  ai  fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Preso  atto  che la richiedente risulta essere iscritta al «Consejo Profesional  de  ingenieria industrial» di Buenos Aires dal 27 luglio 2004;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta di cui sopra;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.   49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla   sig.ra  Tagliaferro  Laura  Micaela,  nata  a  Buenos  Aires (Argentina) il 17 maggio 1979, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato al superamento, di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) costruzione di macchine; 2) impianti elettrici.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto ed un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A - settore industriale.
 |  |  |  |  |