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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig. Yakushyn Valeriy Mykolayovych, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive   modifiche   che  prevede  l'applicabilita'  del  decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Ykushyn  Valeriy Mykolayovych, nato il 16 aprile  1966  a  Kherson  (Ucraina), cittadino ucraino, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  il riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale  di «ingegnere, chimico-tecnologo»  conseguito  in  Ucraina  con  specializzazione in «tecnologia   chimica   della  produzione  cartaria  e  di  cellulosa conseguito  nel  1988  presso  l'Accademia  Forestale e Tecnica Kirov dell'Ordine  di  Lenin  di  Leningrado  (Federazione  Russa), ai fini dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di ingegnere»;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio Nazionale degli  ingegneri  nella  seduta  nella  nota in atti datata 23 giugno 2005;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive  modifiche,  per  cui la verifica del rispetto delle quote relative  ai  flussi  di  ingresso  nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla Questura di Roma in data 3 febbraio 2000, rinnovato in  data  23 gennaio  2004  con validita' fino al 23 gennaio 2006 per motivi di lavoro dipendente;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Yakushyn  Valeriy  Mykolayovych, nato il 16 aprile 1966 a Kherson  (Ucraina),  cittadino  ucraino,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) costruzione di macchine.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».
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