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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 31 luglio 2005, n. 159 |  | Istituzione della Festa nazionale dei nonni. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  E'  istituita  la «Festa nazionale dei nonni» quale momento per celebrare  l'importanza  del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della societa' in generale.
 2.  Regioni,  province  e comuni in occasione della festa di cui al comma  1 possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive  competenze,  iniziative  di  valorizzazione del ruolo dei nonni.
 3.  La  festa  di  cui  al  comma  1  ricorre  il giorno 2 del mese di ottobre  di  ogni  anno  e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
 4.  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca impartisce le opportune direttive affinche', in occasione della festa di  cui  al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro  autonomia,  possano  promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire  le  tematiche  relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella societa'.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
 alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
 invariati il valore e l'efficacia.
 Nota all'art. 1:
 La  legge  27 maggio  1949,  n.  260  (Disposizioni  in
 materia  di  ricorrenze festive), e' stata pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  E'  istituito  il  «Premio  nazionale  del  nonno e della nonna d'Italia»,  in  favore  dei  nonni che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.
 2.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente   legge,   e'  nominata,  senza  oneri  per  lo  Stato,  una Commissione  competente  a  valutare le dieci azioni socialmente piu' meritevoli  per  l'anno  in  corso,  sulla  base  delle  informazioni acquisite  da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non comporta  la  corresponsione  di  alcuna  indennita'  o  compenso ne' rimborso di spese.
 3.  La  graduatoria  deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 non e' valida se non e' controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 4.  Possono  far  parte  della  Commissione  di  cui  al  comma 2 i cittadini  italiani  e  degli  Stati  membri  dell'Unione europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni.
 5.  Il  Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia» a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 31 luglio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3131):
 
 Presentato  dal  sen.  Francesco  Pontone  ed  altri il
 1° ottobre 2004.
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  20 ottobre  2004 con pareri delle
 commissioni 5ª e 11ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 4
 e 17 novembre 2004.
 Relazione  scritta  annunciata il 2 febbraio 2005 (atto
 n. 3131-A relatore sen. Pontone).
 Esaminato in aula il 10 febbraio 2005, 17 maggio 2005 e
 approvato il 18 maggio 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5858):
 
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  24 maggio  2005  con pareri delle
 commissioni  V,  VII,  XII  e Parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla  commissione in sede referente il 16 e
 21 giugno 2005.
 Nuovamente   assegnato   alla   I  commissione  (Affari
 costituzionali)  in  sede legislativa il 19 luglio 2005 con
 pareri  delle commissioni V, VII, XII e Parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  I  commissione  il  21 luglio  2005 e
 approvato, il 26 luglio 2005.
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